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Trasparenza, P.T.T.I. e P.T.P.C. Istruzione per l’uso. INTRODUZIONE AL CORSO. Struttura del seminario on-line. Parte I – Inquadramento normativo (il «sistema» della legge 190/2012 ed i decreti attuativi)
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Trasparenza, P.T.T.I. e P.T.P.C. Istruzione per l’uso
Struttura del seminario on-line Parte I – Inquadramento normativo (il «sistema» della legge 190/2012 ed i decreti attuativi) Parte II – Gli adempimenti in tema di trasparenza: la pubblicazione delle informazioni in «amministrazione trasparente» Parte III – Il Piano triennale di prevenzione della corruzione: suggerimenti per l’elaborazione Parte IV – le domande
Parte I Inquadramento normativo
Anticorruzione Legge 6 novembre 2012 numero 190 (GU 13 novembre 2012 numero 265) In vigore dal 28 novembre 2012 Dipartimento della Funzione Pubblica circolare nr. 1/2013 25 gennaio 2013
Corruzione Questa definizione, non è «tecnica», ed è ben più ampia della fattispecie del Codice penale (artt. 318, 319 e 319-ter) e comprende: • tutti i delitti contro la PA previsti dal CP (concussione, corruzione, malversazione, peculato, abuso d’ufficio, ecc.) • ogni malfunzionamento della PA causato dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite
Corruzione Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (DFP circ.1/2013)
I principali attori del sistema • La CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle PA (art. 13 d.lgs. 150/2009) oggi ANAC Autorità nazionale anticorruzione • Il Dipartimento della Funzione Pubblica – CDM • Il Prefetto • Il Responsabile della prevenzione della corruzione • Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 • (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013) • Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. • (Vedi anche: • - Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013- Comunicato del Presidente del 13 giugno 2013- Modulo per la dichiarazione adempimento Legge 190/2012 ) • Il CONSIGLIO • VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; • VISTO l’art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici); • VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate; • VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici; • VISTO l’art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013; • VISTO l’obbligo a carico delle amministrazioni, ai sensi del predetto art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, Autorità) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini; • VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, terzo periodo, che demanda all’Autorità l’individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione; • VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, quarto periodo, che demanda all’Autorità il compito di trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard aperto; • VISTO l’art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, il termine del 30 aprile ivi indicato al 30 giugno 2013; • VISTO il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; • VISTO l’art. 62-bis del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), che istituisce, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall’art. 60 dallo stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'articolo 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici; • VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell’art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP; • VISTO l’art. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell’art. 7, comma 8del Codice dei Contratti Pubblici ; • VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici , di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili; • VISTO il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori; • VISTO il Comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici a far data dal 1° gennaio 2013; • VISTO l’art. 8, comma 1 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 luglio 2012, n. 94) che con finalità di trasparenza ha demandato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici la pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura;VISTO il Comunicato dell’Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota l’attivazione del Portale Trasparenza ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.l. n. 52/2012; • CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 7 del Codice dei Contratti Pubblici e di cui all’articolo 8, comma 1, del d.l. 52/2012, l’Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012; • CONSIDERATO che l’obbligo di trasmettere l’informazione relativa all’elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012; • CONSIDERATO che sono pervenute all’Autorità numerose richieste di chiarimento relative all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati ai sensi dell’art. 1, comma 32, legge n. 190/2012; • RITENUTO che si rende necessario fornire ai soggetti interessati prime indicazioni operative; • DELIBERAArt. 1Definizioni • Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per: • TRASMISSIONE, l’invio, in formato digitale, all’Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera; • PUBBLICAZIONE, l’esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera; • ADEMPIMENTO, la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l’irrogazione della sanzione prevista dalla legge; • FORMATO DIGITALE STANDARD APERTO, il formato dei dati di tipo aperto come definito dall’art. 68, comma 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; • AMMINISTRAZIONI, i soggetti individuati dall’art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012; • BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’art. 62-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; • AVCPASS, l’Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall’Autorità per la verifica ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice dei Contratti del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario; • PORTALE TRASPARENZA, il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) e disponibile all’indirizzo http://portaletrasparenza.avcp.it/; • PEC, la Posta Elettronica Certificata. • Art. 2Ambito di applicazione • Le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo articolo 3, alla trasmissione delle informazioni all’Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti. • Art. 3Informazioni oggetto di pubblicazione • Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati all’articolo 2 sono le seguenti: • Art. 4Trasmissione dei dati all’Autorità • Gli obblighi di trasmissione all’Autorità delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, come indicate all’articolo 3 della presente delibera si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici. • Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all’Autorità, previsti dall’’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza. • Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente articolo 3; in fase di prima applicazione, per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG. • Art. 5Pubblicazione dei dati da parte dell’Autorità • L’Autorità provvede a pubblicare le informazioni indicate all’articolo 3 della presente delibera sul proprio sito web attraverso il Portale Trasparenza. • È disponibile sul Portale Trasparenza di cui al precedente comma la funzionalità per l’esportazione in formato aperto dei dati già trasmessi all’Osservatorio e pubblicati sul sito web dell’Autorità. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire ed integrare i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all’articolo 3 della presente delibera, obblighi che restano comunque a carico delle singole stazioni appaltanti. • Art. 6Disposizioni transitorie e finali • In sede di prima applicazione, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a: • trasmettere all’Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto; • pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui all’articolo 3 secondo la struttura definita dall’Autorità e condivisa con CiVIT. • L’Autorità entro il 31 maggio 2013 renderà note le specifiche tecniche per la composizione della comunicazione via PEC e per la struttura dati di cui al precedente comma 1. • I soggetti che avessero già effettuato trasmissioni di dati all’Autorità e/o pubblicazioni sul proprio sito web istituzionale in modalità difformi da quanto indicato dalla presente deliberazione hanno termine per adeguarsi alle presenti disposizioni entro il 15 giugno 2013.
Prefetto Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato da CIVIT.
Compiti del responsabile entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzionela cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure più appropriate per selezionare e formarei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
Compiti del responsabile monìtoral'efficace attuazione e l’idoneità del Pianotriennale di Prevenzione della Corruzione; propone modifiche del Piano, anche a seguito di accertate violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
Compiti del responsabile d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichinegli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione; Intese 24.7.2013 = forma di «mobilità temporanea» per i piccoli enti
Compiti del responsabile entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico; nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferirà sull’attività svolta.
Trasparenza La legge anticorruzione (art. 1 co. 35) ha delegato il Governo a riordinare la disciplina su pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Risultato: Decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33
La Trasparenza (art. 1) è l’accessibilità totale alle informazioni su organizzazione e attivitàdelle PA allo scopo di favorire forme di controllo diffuso. Concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino. (già nell’art. 11 d.lgs. 150/2009)
La pubblicazione (art. 2 co. 2) consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attivitàdelle PA. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque d’accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Le caratteristiche delle informazioni • (art. 7) documenti, informazioni e dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del CAD (d.lgs. 82/2005). • (art. 4 co. 1) La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il riutilizzo.
Le caratteristiche delle informazioni • (art. 6) Le PA devono garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: • integrità, • aggiornamento, • completezza, • tempestività, • semplicità di consultazione, • comprensibilità, • omogeneità, • facile accessibilità • conformità ai documenti originali.
Riutilizzo dei dati i dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque (art. 7) sono liberamente riutilizzabiliai sensi dei decreti legislativi 36/2006, 82/2005 (CAD) e 196/2003.
Tempestività Entro quanto tempo si devono pubblicare i documenti? (art. 8 co. 1) Non è previsto un termine preciso, certamente entro il 31.12.2013 Il decreto 33/2013 impone che gli atti siano pubblicati tempestivamente. I dati, inoltre, devono essere mantenuti aggiornati (co. 2).
Durata della pubblicazione (art. 8 co. 3) i dati sono pubblicati per (minimo) cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci.
Durata della pubblicazione (art. 9 co. 2) Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio del sito
L’accesso civico • (art. 5) è il diritto riconosciuto chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati. • La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. • Va inoltrata al responsabile della trasparenza.
L’accesso civico • Entro 30 gg la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. • Oppure può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web. • In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo(art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).
Il diritto alla conoscibilità • (art. 3) diritto riconosciuto a chiunque di • conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare • documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.
Limiti alla trasparenza (art. 4 co. 4) le PA non devono pubblicare: • i dati personali non pertinenti; • i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
Limiti alla trasparenza (art. 4 co. 4) le PA non devono pubblicare: • non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico; • non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni; • restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.
I dati personali, sensibili e giudiziari possono impedire la conoscibilità dei documenti? • (art. 4 co. 4) La conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i documenti, rendere illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi La legge anticorruzione (art. 1 co. 49) ha delegato il Governo a modificare la disciplina in matteria di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa Risultato: Decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39
Codice di comportamento DPR 16 aprile 2013 numero 62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (nuovo articolo 54 del d.lvo 165/2001)
Codice di comportamento • il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori, “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”, un proprio Codice di comportamento; • il Codice di ciascuna PA può integrare e specificare i contenuti del codice di comportamento varato dal Governo. (Circolare entionline Personale 8.11.2013)
Codice di comportamento • la violazione dei doveri del Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare
Adempimenti • 1- Nomina del responsabile anticorruzione: di norma è il segretario (art. 1 co. 7 legge 190/2012) provvede il sindaco (CIVIT 15/2013); • 2- Nomina del responsabile per la trasparenza: di norma è il responsabile anticorruzione (art. 43 d.lvo 33/2013);
Adempimenti • 3- Pubblicazione dei dati, delle informazione e dei documenti in “amministrazione trasparente”. • Tra questi: • Pubblicazione dei dati reddituali, patrimoniali dei «politici» entro il 18.10.2013; le sanzioni ex art. 47 si applicano dal giorno 180 successivo all’entrata in vigore del decreto trasparenza; le sanzioni riguardano la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni. • Pubblicazione imposte da CIVIT entro il 30.9.2013 (deliberazione 71/2013)
Adempimenti • 4- CIVIT 66/2013 regolamentare il procedimento sanzionatorio • (si veda la Circolare entionline Affari generali 29 agosto 2013) • Nelle more: al responsabile della prevenzione della corruzione, l’istruttoria; • al responsabile dell’ufficio disciplinare, l’irrogazione della sanzione. (Legge 689/1981)
Adempimenti • 5- Avviare e concludere il procedimento «aperto» per la formazione del Codice di comportamento. • Il procedimento si deve concludere entro il 16 dicembre 2013 come stabilito nelle Intese del 24 luglio 2013. • (CIVIT 75/2013). • (Circolare entionline Personale 8 novembre 2013)
Adempimenti • 6- Relazione del responsabile anticorruzione entro il 15 dicembre 2013. • La relazione è prevista dall’art. 1 co. 14 della legge 190/2012. • Gli elementi essenziali della relazione sono elencati alle pag. 30-32 del PNA (gestione del rischio, formazione, codice di comportamento, altre iniziative e sanzioni). • Pubblicata sul sito e trasmessa al DFP con il PTPC dell’anno successivo.
Adempimenti • 7- attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, • completata e inviata alla CIVIT (oggi ANAC) in formato elettronico entro e non oltre il 31 dicembre 2013. • Si veda la deliberazione CIVIT 50/2013 paragrafo 3.
Adempimenti • 8- Approvazione del PTPC 2014-2016 entro il 31 gennaio 2014 • (lo schema è in corso di pubblicazione) poi inviato al DFP (art. 1 co. 8 legge 190/2012) • 9- Approvazione del PTTI 2014-2016 entro il 31 gennaio 2014 • (Circolari Affari generali 4, 11 e 19 luglio 2013) • da pubblicare in «Amministrazione trasparente»; • Gli enti locali comunicano a CIVIT il link (50/2013 pag. 12)
Parte II La pubblicazione delle informazioni in “amministrazione trasparente”
Amministrazione trasparente • Nella homepage del sito, l’ente deve attivare una nuova sezione denominata: • “Amministrazione trasparente”. • (art. 9 d.lvo 33/2013)
Amministrazione trasparente • Questo insieme di pagine web deve essere liberamente accessibile da chiunque. • E’ vietato installare filtri od altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare indicizzazioni e ricerche • (art. 9 d.lvo 33/2013)
Amministrazione trasparente • Come noto, il decreto delegato 33/2013 reca un primo allegato tecnico che organizza in: • sottosezioni di primo livello • sottosezioni di secondo livello • informazioni, dati e documenti da pubblicare.
Amministrazione trasparente • L’allegato tecnico specifica che: • nel caso sia necessario pubblicare in “amministrazione trasparente” informazioni, documenti o dati già pubblicati in altre parti del sito è possibile inserire • “un collegamento ipertestuale” (LINK)
Amministrazione trasparente • il DFP potrà definire criteri, modelli e schemi standard per: • organizzare, codificare e rappresentare documenti, informazioni e dati da pubblicare, nonché per organizzare la sezione “Amministrazione trasparente” (!!) (art. 48 d.lvo 33/2013)
E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a: • Organizzazione dell’ente (art. 13) • Organi politici (art. 14) • Incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza(art. 15) • Dotazione organica, costo del personale a tempo indeterminato (art. 16) • Dipendenti con contratti flessibili (art. 17) • Incarichi ai dipendenti pubblici (art. 18) • Assunzioni e bandi di concorso (art. 19) • Perfomance e premi (art. 20) • Contrattati collettivi nazionali e decentrati (art. 21)
E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a: • Organismi gestionali esterni (escluse le società quotate) (art. 22) • Provvedimenti amministrativi (art. 23) • Monitoraggio dei procedimenti (art. 24) • Controlli sulle attività produttive (art. 25) • Sovvenzioni, contributi e sussidi a terzi (art. 26) • Elenco dei soggetti beneficiari (art. 27) • Spese dei gruppi consiliari provinciali (art. 28)
E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a: • Bilanci, contabilità e indicatori (art. 29) • Immobili e patrimonio (art. 30) • Controlli interni ed esterni (art. 31) • Servizi pubblici (art. 32) • Tempi medi di pagamento (art. 33) • Procedimenti amministrativi (art. 35) • Controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 35) • Modalità di pagamento per gli utenti (art. 36)
E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a: • Appalti (art. 37) e Opere pubbliche (art. 38) • Pianificazione del territorio (art. 39) • Tutela ambientale (art. 40) • Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)