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TRATTAMENTO DELL’ACQUA POTABILE DM 25/2012: la nuova legge per la tutela del settore e del consumatore. Il QUADRO LEGISLATIVO ATTUALE D.M. 443/90 “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili†è stato soppiantato dal
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TRATTAMENTO DELL’ACQUA POTABILE DM 25/2012: la nuova legge per la tutela del settore e del consumatore
Il QUADRO LEGISLATIVO ATTUALE D.M. 443/90 “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili” è stato soppiantato dal Nuovo D.M. n. 25 /2012 del Ministero della Salute “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”
CHE COSA CAMBIA PER: • I produttori; • I distributori; • Gli installatori; • I manutentori; • I consumatori.
I cambiamenti sono molti e per comprenderli dobbiamo capire le ragioni del superamento del DM 443/90: • Limitato campo di applicazione e necessità quindi di regolamentare il trattamento dell’acqua anche in ambito non prettamente domestico. • Superamento della vecchia legge relativa alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano, DPR 236/88, con il recepimento della Direttiva 98/83/CE mediante il decreto D.L. n. 31/01. • Ampliamento delle tecnologie e delle apparecchiature di trattamento dell’acqua: diversi apparecchi non sono considerati nel D.M. 443/90.
Necessità di evolversi da una forte attenzione ad alcune caratteristiche del prodotto, verso una maggior attenzione all’interesse del consumatore, alla fase di installazione ed alla manutenzione. • La manutenzione degli impianti è finalmente diventata un elemento essenziale per garantire le prestazioni dichiarate dal produttore e la sicurezza tecnico-igienica delle apparecchiature stesse.
Nel frattempo vi è stato anche un fiorire di nuovi strumenti legislativi fortemente collegati al trattamento domestico e non solo: • D.L. n. 31 del 02.02.2011 e s.m.i.; • D.M. 174/04; • Standard tecnici volontari europei del CEN (EN) riguardanti tutti i trattamenti domestici dell’acqua presenti nel mercato, che hanno sostituito le equivalenti norma nazionali (es. UNI) e che già oggi costituiscono un’affidabile garanzia di qualità tecnica minima, in grado di superare gran parte delle richieste nazionali di ulteriori prove.
Allargamento da parte della Commissione Europa del Mandato M136 alle apparecchiature di trattamento domestico; futura conformità dei prodotti e standard tecnici armonizzati, secondo norme obbligatorie, per garantire i requisiti essenziali; in particolare quelli igienico-sanitari e giungere ad uno specifico marchio CE. • Decreto Legislativo n. 206/2005, meglio noto come Codice del Consumo • Un ricco fiorire di legislazione “alimentare” che va ad interessare le applicazioni non esclusivamente domestiche delle apparecchiature; ad esempio Regolamento CE 852/2004 che prevede l’applicazione dei principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo HACCP.
Indagini da parte della magistratura ed attacchi da parte di settori concorrenti. • Infine, un confronto animato positivo e costruttivo con i Ministeri competenti e le Regioni, da parte delle principali associazioni di categoria, in primis AQUA ITALIA. Questi elementi hanno fortemente contribuito alla produzione di un nuovo regolamento in sostituzione del DM 443/90. Vediamo gli elementi caratterizzanti di questo nuovo regolamento.
Il nuovo decreto prevede in più punti, es. l’art. 3 (Obblighi Generali) e l’art. 4 (Presunzione e valutazione di sicurezza) che al produttore e distributore come individuato dal Codice del Consumo, spetta la responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute, secondo quanto previsto nel manuale d’uso e manutenzione redatto dal produttore ai sensi del successivo art. 6, assicurino durante il periodo di utilizzo le prestazioni dichiarate e che l’acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal D.L. n. 31 del 02.02.2011 e s.m.i. Ciò significa per il produttore ed il distributore, come individuati dal Codice al Consumo, che questi ultimi debbano rispettare: • Il D.M. 174/2004, per quanto riguarda la qualità dei materiali a contatto con l’acqua potabile; • Il rispetto di requisiti di sicurezza generali e specifici previsti dalla legislazione vigente e futura (giustamente non esplicitata in quanto, come si è detto, sono già previste norme tecniche armonizzate che porteranno ad un marchiatura “CE” specifica, oltre a quella già prevista per le apparecchiature elettriche);
Una chiara descrizione del prodotto, delle sue prestazioni, della gestione e manutenzione, ciò per rendere consapevole il consumatore sulla scelta fatta e delle incombenze che ne derivano; Il successivo art. 5 (Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con l’acqua) indica degli ulteriori elementi di responsabilità a carico del produttore, del venditore, del manutentore, ma anche del consumatore e che possiamo così sintetizzare: • Garanzia assoluta che la qualità dell’acqua trattata resti sempre conforme ai requisiti di legge, durante tutto il periodo di vita dell’apparecchiatura. Ciò avviene sia consentendo all’utilizzatore di valutare le performance di prodotto, mediante prelievo di campioni prima e dopo il trattamento, sia fornendo le adeguate procedure per capire se sussistono problemi di funzionamento, con possibile deterioramento dell’acqua trattata.
Art. 6 (Istruzioni) Questo articolo indica chiaramente la responsabilità per il produttore ed il venditore circa cosa debba essere presente nelle istruzioni e nei manuali di montaggio ed istruzione delle apparecchiature, affinché sia sempre garantita la completa sicurezza tecnica igienico-sanitaria del prodotto; soprattutto pone in evidenza un argomento essenziale che riguarda l’importanza della corretta manutenzione e quindi l’indispensabilità che il consumatore si rivolga ad aziende competenti, in grado di fornire supporto ed assistenza.
Art. 7 (Installazione, collaudo e manutenzione) L’articolo 7 riguarda il rispetto del D.M. 37/2008 che obbliga l’affidamento di progettazione, installazione e collaudo delle apparecchiature, connesse alla rete idraulica principale, ad imprese abilitate all’esercizio di questa attività. Ciò consente solo a produttori, distributori ed installatori “seri” di operare nel mercato, in quanto solo questi potranno fornire la “progettazione”, insieme al prodotto, ed in quanto l’installatore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità, che metterà il consumatore al riparo da qualsiasi successivo danno.
Art. 8 (Pubblicità delle apparecchiature) Rimanda sempre al Codice al Consumo per quanto riguarda la pubblicità delle apparecchiature e soprattutto obbliga i produttori e venditori ad utilizzare argomentazioni riferite a prestazioni delle apparecchiature, fondate su letteratura e dati scientifici nazionali ed internazionali (es. Standard EN, letteratura dell’OMS, ecc.) e non ad affermazioni generiche, talvolta sfocianti “nell’esoterico”.
Art. 10 (Sanzioni) Anche qui vi è un stretto giro di vite rispetto al D.M. 443/90 in quanto il decreto fa riferimento, punto per punto, alle sanzioni previste dalle norme precedentemente citate e che hanno certamente una valenza superiore rispetto al passato.
Dal 2006, Associazione Aqua Italia commissiona all’Istituto indipendente CRA (Custom Research Analises) la ricerca relativa alla propensione al consumo di acqua potabile trattata e non in Italia.
L’indagine 2012 si è occupata di verificare: • le dimensioni e il profilo socio-demografico di quanti negli ultimi 12 mesi hanno bevuto acqua potabile del rubinetto trattata e non trattata, a casa propria o fuori casa/a casa di altri, e la frequenza di consumo, al fine di segmentare tra consumatori abituali e occasionali; 2. le ragioni per cui bevono/che potrebbero convincere a bere l’acqua del rubinetto in casa/fuori casa; 3. l’utilizzo di sistemi di affinaggio in famiglia: penetrazione di alcune tipologie di apparecchi/sistemi 4. con riferimento a chi ha in famiglia uno dei sistemi di affinaggio in rilevazione, quanti hanno sottoscritto un abbonamento di manutenzione periodica per il sistema che usano, tra quelli indagati; 5. la conoscenza dell’opportunità messa a disposizione da alcuni comuni italiani relativa all’acqua potabile erogata attraverso chioschi/casette e relativo uso o propensione all’uso.
Gli Italiani e l’acqua potabile (trattata e non): quanti la bevono? 75,5% 74% 46,9% dichiara di berla sempre o quasi sempre 72,3% 70,4% Fonte: CRA ed. 2012
Gli Italiani e l’acqua potabile (trattata e non): dove la bevono? Fonte: CRA ed. 2012
Gli Italiani e l’acqua potabile (trattata e non): perchè la bevono? 27,5% 25,6% 21,2% 17,9% Fonte: CRA ed. 2012
Gli Italiani e l’acqua potabile: quali trattamenti scelgono? 23,4% ha un dispositivo di trattamento dell’acqua 12,6% 1,8% 4% 3,9% Caraffe filtranti Filtro per cloro Osmosi inversa Refrigerazione Gasatura Fonte: CRA ed. 2012
Gli Italiani e l’acqua potabile: quali trattamenti sceglie chi la beve sempre o quasi? 36,6% ha un dispositivo di trattamento dell’acqua 8,3% 5,7% 19,7% 4,4% Caraffe filtranti Filtro per cloro Osmosi inversa Refrigerazione Gasatura Fonte: CRA ed. 2012
Gli Italiani e i trattamenti domestici dell’acqua: chi possiede un abbonamento di manutenzione? 70% osmosi inversa 48,3% ha sottoscritto un abbonamento 20,2% non ne conosce l’esistenza Fonte: CRA ed. 2012
Gli Italiani e i Chioschi dell’Acqua: chi conosce questa possibilità? 16,4%vive in un comune che possiede un Chiosco dell’Acqua 25,8% vive in un comune che non possiede un Chiosco dell’Acqua ma se lo proponesse, aderirebbe. Al Sud lo dichiara il 33,4% degli intervistati. Fonte: CRA ed. 2012