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Il Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Il Testo Unico e la sua sistematica. Titolo I: Disposizioni generali Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: Attrezzature e DPI Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili
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Il Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei LavoratoriDecreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Il Testo Unico e la sua sistematica • Titolo I: Disposizioni generali • Titolo II: Luoghi di lavoro • Titolo III: Attrezzature e DPI • Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili • Titolo V: Segnaletica • Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi • Titolo VII: Videoterminali • Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche) • Titolo IX: sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto)Titolo X: Agenti Biologici • Titolo XI: Atmosfere esplosive • Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a 301 - Modifiche al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrogazioni norme precedenti
L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 • 30.4.2008: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato • 15.5.2009: entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2009 • Salvo le disposizioni relative a: • Valutazione dei rischi: 90 giorni dalla pubblicazione (29.7.2008) • Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall’art. 13, paragrafo 1, direttiva 2004/40/CR (30.4.2012) • Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V): 26.4.2010
2. • Le principali novità introdotte • dal Testo Unico
Sostituisce il D.Lgs. 626/94 e diverse altre norme specifiche • Comprende 306 articoli (in 13 titoli) e 51 allegati • Costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro • Prescrive misure di tutela in tutte le aziende • Comprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro • Contiene obblighi, diritti, prescrizioni e sanzioni • Non contiene alcune normative particolari (es. incidenti rilevanti, tutela delle lavoratrici madri, in parte )
2.a. • Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Il Datore di lavoro • Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita (non più: “è titolare de”) i poteri decisionali e di spesa. • Nelle imprese individuali è il TITOLARE DELL’IMPRESA • Nelle società è L’INTERO CDA IN ASSENZA DI DELEGA VALIDA
Il Datore di lavoro • Nella impostazione dell’attività aziendale deve predisporre la politica, le linee guida e indicazioni di carattere generale, nonché mettere a disposizione risorse adeguate.
La delega di funzioni • Il Testo Unico detta, per la prima volta, le condizioni di validità della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. • In precedenza dottrina e giurisprudenza ne avevano individuato natura e caratteristiche.
La delega di funzioni • In ogni caso, il datore di lavoro non può delegare i seguenti obblighi: • Valutazione dei Rischi e redazione del relativo documento; • nomina del RSPP.
La delega di funzioni • Condizioni espressamente indicate dalla legge (art. 16): • la funzione deve essere delegabile • la delega deve essere conferita con atto scritto recante data certa • il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per la natura delle funzioni delegate • la delega deve trasferire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura della funzione delegata • al delegato deve essere attribuita l’autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate • la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato • alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità
La delega di funzioni • La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
2.b. • Il Dirigente e il Preposto
art. 2, lett. d) del Testo Unico Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa Il Dirigente • Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa • «Il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato dall’esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull’andamento dell’intera azienda o che attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione all’intera azienda» • Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 15489 dell’11.7.2007 Non coincide necessariamente con il “Dirigente” secondo quanto stabilito dai CCNL
Il Dirigente • Nella gestione della attività aziendale • deve attuare • la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale fornite dal datore di lavoro, anche organizzando l’attività lavorativa e vigilando sull’operato dei preposti.
Il Preposto • art. 2, lett. e) del Testo Unico • Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa • Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa • «Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo». • Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 30.4.1991
Il Preposto • Deve • Sovrintendere all’attività lavorativa • Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute • Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori • Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione(c.d. potere di iniziativa)
2.c. • Il principio di effettività
art. 299 del Testo Unico Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti Il principio di effettività • Prima dell’entrata in vigore • del D. Lgs. n. 81/2008 • La qualifica di dirigente può essere rivestita anche da un consulente esterno, in quanto «l'autonomia gestionale di tutte le attività demandate contribuiva a legittimare la sua posizione di supremazia anche nei confronti del personale dipendente» della società, sicché l'ingerenza nell'organizzazione del lavoro della società poneva«il predetto, in forza del principio di sostanzialità, a svolgere le funzioni di dirigente di fatto». • Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 21585 dell’1.6.2007
2.d. • I nuovi soggetti della sicurezza: noleggiatori e concedenti in uso
Noleggiatori e Concedenti in uso art. 72 Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
2.e. • Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’entrata in vigore delle relative disposizioni
Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve: • riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlatoe quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. • avere data certa.
Lo stress lavoro-correlato • Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004 • «Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociale e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti». • L’Accordo Europeo non individua un elenco esaustivo dei potenziali indicatori di stress lavoro correlato ma ritiene che«un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro […], le condizioni e l’ambiente di lavoro […], la comunicazione […] e i fattori soggettivi».
Lo stress lavoro-correlato • La letteratura medica individua le cause di stress lavoro-correlato in: • ripetuti mutamenti di turno; • lavoro notturno; • prestazione di attività lavorativa in emergenza; • lavoro ripetitivo. (AA.VV., Working and health conditions and preventive measures in a random sample of 5000 workers in the Veneto Region examined by telephone interview; AA.VV., Main and interactive effects of shift work, age and work stress on health in an Italian sample of healthcare workers; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
Le lavoratrici in gravidanza • Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001 • Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o che espongano a radiazioni ionizzanti.
La data certa • Il D. Lgs. n. 81/2008 non offre indicazioni in merito alle modalità con le quali deve essere attribuita data certa al DVR. • Nel Codice Civile (art. 2704) una scrittura privata viene considerata come avente data certa se: • la sottoscrizione è autenticata da un notaio o da un Pubblico Ufficiale; • è stata registrata; • è riprodotta in un atto pubblico; • si verifica un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (in questo senso, la giurisprudenza ha ritenuto che il timbro postale sia idoneo a conferire certezza alla data di un documento, se lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto; Cass. Civ., sent. n. 5561 del 19.3.2004)
2.f. • I cantieri temporanei o mobili
La disciplina in materia di cantieri temporanei o mobili, precedentemente contenuta nel d. lgs. n. 494/1996, è ora contenuta negli artt. 88 e ss. del D. Lgs. n. 81/2008, all’interno dei quali sono state inserite alcune novità.
I cantieri temporanei o mobili • Nuove definizioni • Responsabile dei lavori: il soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera; • Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera, si avvale di subappaltatrici o di lavoratori autonomi; • Idoneità tecnico professionale: possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
Gli obblighi del committente • Il Committente deve, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: • verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria ed eventualmente di quelle subappaltatrici (vedi comma 3 dell’all. XVII),secondo le modalità indicate nell’allegato XVII; (per i lavori privati è però sufficiente l’autocertificazione) • chiedere ed ottenere dalle imprese esecutrici un dichiarazione dell’organico medio annuo; • trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, alla PA concedente il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione sub a) e b).
Gli obblighi del committente • Nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice designa il coordinatore della progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione • ATTENZIONE! • La nomina dei coordinatori è divenuta obbligatoria in ogni cantiere in cui sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, in quanto sono stati eliminati i riferimenti a: • - cantieri con entità presunta pari o > a 200 uomini * giorno; • - cantieri i cui lavori comportano rischi particolari.
Gli obblighi del committente • NOVITA’ • Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire (*) • non deve essere nominato il coordinatore per la progettazione • e • il PSC deve essere redatto dal coordinatore per l’esecuzione. (analogamente a quanto accade nel caso in cui la presenza di più imprese sopravvenga in corso d’opera). • (*) art. 6 T.U. Edilizia: a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Permangono … • I compiti affidati al Coordinatore per la progettazione (redazione PSC e predisposizione del fascicolo) ed al Coordinatore per l’esecuzione (verifica applicazione PSC, verifica idoneità POS, organizzazione cooperazione e coordinamento, possibilità di sospensione dei lavori).
2.g. • La sospensione dell’attività di impresa
La sospensione dell’attività di impresa • Art. 14 D. Lgs. n. 81/2008 • Gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle ASL possono sospendere un’attività imprenditoriale in caso di «gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro» individuate con decreto del Ministero stesso.
La sospensione dell’attività di impresa • Condizioni per la revoca del provvedimento: • accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro • pagamento di una somma aggiuntiva pari ad € 2.500, fatte salve le sanzioni penali, civili e amministrative. Il Datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi.