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Contratto di deposito e C ontratto di comodato. Babolin Giada De Luca Gabriele. IV LIBRO III TITOLO IL DEPOSITO (capo XII – artt. 1766 – 1797 c.c.).
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Contratto di deposito e Contratto di comodato Babolin Giada De Luca Gabriele
IV LIBROIII TITOLOIL DEPOSITO(capo XII – artt. 1766 – 1797 c.c.) Il deposito è il contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura.
Vi è laPRESUNZIONE DI GRATUITA’ Il deposito si presume gratuito … MApuò anche essere oneroso (es. magazzini generali) in caso di qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti (art. 1767). In entrambi i casi, il deposito si perfeziona con la consegna della cosa.
DUE TIPI di DEPOSITO • REGOLARE se la cosa da custodire è mobile e non fungibile. In questo caso deve essere conservata, custodita e restituita in natura. • IRREGOLARE se invece il deposito ha come oggetto una cosa fungibile o del denaro. “Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità” (art. 1782).
OBBLIGAZIONI del DEPOSITARIO • Deve custodire la cosa • Deve usare la diligenza del buon padre di famiglia • Non può servirsi della cosa depositata • Non può dare la cosa depositata ad altri • Restituzione per richiesta del depositante o per termine deposito • Restituzione dei frutti percepiti dal deposito • Denunciare il deposito nel caso la cosa provenga da reato
RESPONSIBILITA’ del DEPOSITARIO • CUSTODIA della cosa • DILIGENZA del buon padre di famiglia • CONSERVAZIONE della cosa • RESTITUZIONE della cosa e dei frutti “Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti” (art. 1769). In caso di perdita della cosa per ragioni non imputabili al depositario (art. 1780), non ha l’obbligo di restituzione della cosa MA deve denunciare la perdita al depositante.
OBBLIGAZIONI del DEPOSITANTE • Riprendere la cosa, in caso di richiesta del depositario • Rimborsare e pagare le spese per la conservazione al depositario • Pagare corrispettivo, nel caso di un prestito oneroso • Tenere indenne il depositario da perdite a causa della cosa depositata
CARATTERISTICHE del DEPOSITO • Vi è il ritiro della cosa in qualsiasi momento, se richiesto dal depositario (art. 1771) • In caso di mancato accordo tra più depositari e depositanti, subentra l’autorità giudiziaria (art. 1772) • Nel caso in cui sia presente un terzo soggetto al deposito, il depositario deve chiedere consenso anche al terzo per la liberazione del deposito (art. 1773) • Restituzione della cosa dove essa è stata custodita, salvo diversa convenzione tra depositario e depositante (art. 1774)
CONTRATTO di COMODATO Contratto reale, IV libro, titolo III, capo XIV (artt. 1803- 1812 c.c.) • “Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”
Ha natura reale Si perfeziona con la consegna della cosa, prima della consegna, il contratto non è concluso
Attori • COMODANTE: Chi da dei beni in comodato • COMODATARIO: Chi riceve qualcosa in comodato
OBBLIGAZIONI (art.1804): COMODATARIO: • Obbligato a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia; • Se ne può servire solo per uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa; • No godimento a terzi se non previo consenso del comodante; • In caso di mancato adempimento degli obblighi il comodante può richiedere l’immediata restituzione + eventuale risarcimento del danno • Restituzione
Responsabilità del comodatario: • Custodia • Diligenza • Conservazione della cosa;
Perimento della cosa (art.1805) • Il comodatario è responsabile del perimento (venir meno)della cosa per caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendo con cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria; • Se l’uso è diverso o si protrae per tempo più lungo il comodatario è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito
Stima & deterioramento per effetto dell’uso (artt.1806- 1807) • Se la cosa è stata stimata, prima del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile. • Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento
Spese per uso della cosa e spese straordinarie (art 1808) • Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti; • !! PRINCIPIO DI NECESSARIA GRATUITA’!!
NECESSARIA GRATUITA’ • il comodato è sempre gratuito o non è un comodato, sarebbe una locazione. ECCEZIONE: il comodato oneroso si verifica quando chi riceve in comodato il bene si obbliga ad adempiere ad una prestazione che, tuttavia, non supera il corrispettivo del godimento. Es: do in comodato la mia villa e il comodatario tiene sistemate le siepi
Restituzione(artt. 1809- 1810): • Comodatario deve restituire la cosa quando se ne è servito o alla scadenza del termine convenuto; • Se sopravviene al comodante un bisogno urgente ed imprevisto è tenuto a restituire la cosa prima del termine convenuto • Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede
Morte del comodatario (art.1811) • In caso di morte del comodatario, il comodante, sebbene sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa
Danni al comodatario per vizi della cosa (art.1812) • Se la cosa data in comodato ha vizi che creano danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento, quando, a conoscenza dei vizi della cosa, non abbia avvertito il comodatario