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http://spol.unica.it/didattica/duni/2013. 2013 LEZIONE RESPONSABILITA.ppt (comprese sentt. 348-349/2007 Corte Cost. e L. 24-12-2007, 244, finanziaria 2008, che, all’art. 2, commi 89 e 90 ha disciplinato la materia della responsabilità negli espropri) CODICE PROCESSO AMM E RESPONSABILITA’.doc

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  1. http://spol.unica.it/didattica/duni/2013 • 2013 LEZIONE RESPONSABILITA.ppt (comprese sentt. 348-349/2007 Corte Cost. e L. 24-12-2007, 244, finanziaria 2008, che, all’art. 2, commi 89 e 90 ha disciplinato la materia della responsabilità negli espropri) • CODICE PROCESSO AMM E RESPONSABILITA’.doc • 1-QUADRO.XLS • INDENNIZZI E RISARCIMENTI DA ESPROPRIAZIONE 2.doc (è il commento alla vicenda della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla questione dell’indennizzo e del risarcimento insufficiente, cui sono seguite le sent. 348-349 corte Cost. • T.U. ESPROPRIAZIONE, ART. 42 BIS.doc

  2. Gruppo diapositive sulla responsabilità in generale

  3. TEORIA GENERALE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE • Introduzione necessaria per meglio seguire la parte di dir. amministrativo • Resp. “civile” perché tradizionalmente studiata dai privatisti. Problema invece di teoria generale. • DEFINIZIONE: “Obbligazione di riparare un danno sorgente in capo al soggetto che tale danno ha causato.” Notare che non si parla né di liceità né di volontarietà. L’illecito non è l’unica o la principale.

  4. CLASSIFICAZIONE SECONDO LA VOLONTARIETÀ O MENO

  5. CLASSIFICAZIONE SECONDO LA LICEITÀ O ILLICEITÀ

  6. Il danno come minor ricchezza • FUNZIONE: ripristinatoria (comprende anche danni leciti) • ATIPICITÀ: danno da sfera economico - giuridica ad altra: se escludo devo dire perché. Atipicità del fatto. Atipicità del danno. • “Differenza tra la consistenza patrimoniale prima e dopo il fatto dannoso”; “Diritto al patrimonio complessivo assorbe i singoli diritti”: di proprietà; di crediti; aspettative fondate.

  7. Perché si paga anche per i danni leciti? • Creazione di rischi: il soggetto passivo subirebbe le conseguenze di una situazione che altri ha creato per il proprio tornaconto (cost.: art. 3 + 23 + 53, specie se l’agente è ente pubblico). Considerazioni economiche: avviare una impresa; possedere un bene, può essere più o meno conveniente, a seconda dei costi; tra questi ci sono i rischi (normalizzabili con l’assicurazione); se li addossiamo a terzi (resp. ogg. esclusa), rendiamo artificiosamente più conveniente l’attività o l’uso del bene • Danni voluti: il costo di una iniziativa (es.: opera pubblica) comprende progettazione, mano d’opera, materiali e … suolo sul quale crearla. La Corte dei diritti dell’uomo ha sentenziato che questi costi non possono essere addossati al singolo privato proprietario.

  8. Prima della sent. Cass. 500/99 • TESI RESTRITTIVE: “art. 2043 = danno ingiusto = necessità di distinguere categorie risarcibili da altre = diritti soggettivi assoluti”. • Critiche di dottrina • SCLESINGHER: “si era costretti ad allargare le ipotesi di diritti assoluti, per ammettere i risarcimenti” = petizione di principio • I DANNI PATRIMONIALI SONO TUTTI EQUIVALENTI: ferite --> spese mediche = “diritto alla integrità fisica”? truffa: “diritto a non essere imbrogliato”?. Tipizzando il danno si darebbe il diritto di scovare profili patrimoniali per danni anche dolosi.

  9. L’atipicità del danno • “INGIUSTO” nel 2043 =NON GIUSTIFICATO --> atti leciti dannosi = assenza di cause di giustificazione: legittima difesa; esercizio di un diritto; in diritto pubblico –> esercizio di una potestà. • È LA TESI ACCOLTA DA CASS. 500/99, sulla responsabilità dello Stato da lesione di interessi legittimi, che aggiunge tuttavia la necessità che l’interesse sia tutelato dall’ordinamento.

  10. Il danno risarcibile • NEMINEM LAEDERE : vecchia espressione, che diventa effettiva • INTERESSE DEVE ESSERE MERITEVOLE DI TUTELA (arg. ex art. 1322): • NON: futile; illecito (Giurisp.: “attività industriale abusiva; costruzione senza licenza, danneggiata da altra senza licenza); immorale”. Concetto che ritroviamo nella sent. Cass. 500/99, ma …. • …. È preferibile dire: INTERESSE NON IMMERITEVOLE DI TUTELA: occorre fare attenzione a non ricreare profili di tipicità dei danni.

  11. Coscienza dell’antigiuridicità? • Il problema della coscienza dell’antigiuridicità: non è necessaria nel diritto amministrativo • In generale: non si tratta di punire, ma di addossare su di un patrimonio una conseguenza dannosa prodotta dal titolare su di un altro patrimonio. • La coscienza dell’antigiuridicità è importante ai fini di punizioni (diritto penale), non ai fini del risarcimento.

  12. Segue • TUTTAVIA DA CASS. 500/99 in poi (quindi anche Cons. Stato dopo L. 205/2000): «occorre dimostrare dolo o colpa nell’emanare l’atto illegittimo» (critica: l’atto amm. È un atto volontario; è contradditorio cercarvi la colpa; c’è dolo per definizione, anche se non c’è rimproverabilità umana). • (situazione precedente: si agiva prima per fare annullare l’atto; poi diritti consequenziali davanti all’AGO: il risarcimento era automatico, senza indagini su dolo o colpa) • Il Codice Processo Amm. tace, salvo per l’inosservanza del termine per la conclusione del procedimento, per la quale richiede dolo o colpa.

  13. RESPONSABILITÀ DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE Inquadramento Tutela del cittadino Tutela nel diritto sostanziale Tutela contenziosa

  14. TUTELA CONTENZIOSA • Ricorsi amministrativi • Azioni giurisdizionali Impugnatorie Dichiarative e petitorie  domande risarcitorie

  15. GIUDICE COMPETENTE(ordinario o amministrativo?) • Giudice ordinario • Attività materiale • Diritti consequenziali post ricorsi amministrativi. • Attività privatistiche • Contratti (fasi attuative) • Violazione di diritti al di fuori delle giurisd. esclusive • Tratteremo solo della responsabilità da attività giuridica con atti amministrativi • Dopo sent. 500/99 e L. 205/2000 • Dopo Codice Proc. Amm.: in particolare sulla pregiudiziale amministrativa • La responsabilità nelle espropriazioni

  16. Ante Cass. Cass. S.U. 22 luglio 1999, n. 500 • Negazione riparazione danni da lesione interessi legittimi pretensivi • Necessità del previo annullamento dell’atto per danni da lesione di interessi legittimi oppositivi («deve risorgere il diritto soggettivo»)

  17. Cass. S.U. 22 luglio 1999, n. 500 • Prima parte: • Art. 2043 c.c.: danno ingiusto ≠ lesivo diritto, ma = ingiustificato; lesione di interessi meritevoli di tutela. • Quindi non solo da lesione di interessi legittimi oppositivi, ma anche di interessi pretensivi. • problema della prova della colpa: scheda prossima. • problema della prova del danno: scheda successiva; • *seconda parte della sent.* • Non serve più il preventivo annullamento dell’atto amministrativo = disapplicazione generalizzata degli atti amministrativi. (È il preludio alla negazione della pregiudiziale amministrativa, quando la competenza passò al giudice amministrativo).

  18. La ricerca della colpa per gli atti illegittimi:UNA NUOVA IMMUNITÀ? • Tra cittadini l’errore di diritto conduce sempre a responsabilità: il massimo di benevolenza per l’autore del danno che perde la causa è la compensazione delle spese giudizio. • Il danno come realtà fenomenica. • L’atto amministrativo come atto volontario. • La volontarietà inserisce il caso negli atti dolosi. • Valutazione giuridica, non morale. • L’azione svolta nell’interesse collettivo? Ma escludere il risarcimento, in deroga alla regola generale = immunità. • La funzione pubblica come “attività pericolosa”.

  19. La prova del danno negli interessi pretensivi • Mancato conseguimento del beneficio = lucro cessante = 20562 cod. civ. “equo apprezzamento delle circostanze del caso”. • Chances = probabilità, da dimostrare con elementi presuntivi e ragionamenti. • Se concrete, negli appalti si calcola in genere come mancato utile di impresa il 10% del valore dell’appalto perso. (Criterio preso da art. 134 d.legisl. 163/2006 (codice appalti) per il caso di recesso della P.A.)

  20. Legge 21 luglio 2000 n.205Da ricordare come normativa intermedia tra sent. 500/1999 e codice processo amministrativo • Art. 7, co. 3, b) l'articolo 34 <del d. lgisl. 80/98> è sostituito dal seguente:"Art. 34. 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti <e i comportamenti (incostituzionale)> delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. • c) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:"Art. 35. 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. • Co. 4 Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali". • 5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi".

  21. EVOLUZIONE DELLA APPLICAZIONE DELLA L. 205 E PROBLEMA DELLA PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA TRE FASI • Fino alla posizione delle S.U. nel 2006 (pregiudiziale amministrativa) • Tra il 2006 (ordinanza della Cassazione) ed il Cod. Processo amm. (D. Legisl. 02.07.2010 n° 104) • Le norme del codice del processo amministrativo Leggere un recente scritto in internet (febbr. ’12): http://appaltieassicurazioni.blogspot.it/2012/02/superamento-della-cd-pregiudiziale.html I numerosi scritti sul sito giustizia-amministrativa.it sono antecedenti al cod. proc. Amm.

  22. Prima impostazione della L. 205/2000 • La tutela complessiva del cittadino era affidata ad una pluralità di scadenze che sicuramente meritavano (ed ancora meritano) di essere viste nel loro insieme e razionalizzate: • 30 gg per il ricorso gerarchico; • 60 gg per quello giurisdizionale ed il risarcimento connesso secondo la tesi della pregiudiziale amministrativa • 120 gg per il ricorso al Capo dello Stato • 5 anni per l’azione di risarcimento dopo l’annullamento dell’atto, (oppure a prescindere da esso se si accetta la tesi che nega la pregiudiziale amministrativa). • Nessuna scadenza per l’azione di accertamento di nullità (salvo prescrizioni estintive – compreso il risarcimento - o acquisitive relative alle situazioni derivate)

  23. Incidenza dei due eventi (Cass.500 e l.205/2000) sulla giurisprudenza:A) del Consiglio di Stato; • Accettazione del principio della risarcibilità dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi pretensivi. • Necessità di dimostrare il danno, sia pure come perdita di chances. Inammissibili domande generiche • Necessità di dimostrare la colpa della P.A. (non basta l’illegittimità dell’atto ed il suo annullamento). • Necessità del preventivo annullamento dell’atto lesivo

  24. Incidenza dei due eventi sulla giurisprudenza: B) della Corte di Cassazione • Sentenze (isolate) che in un primo momento hanno seguito la logica della disapplicazione generalizzata da parte dell’A.G.O. (anche dopo la L. 205) • Sentenze che sulla base della l. 205 hanno ritenuto superata la Cass. 500/1999 (seconda parte), nel senso che non si può più chiedere la disapplicazione all’A.G.O. Tesi oggi da considerare definitiva, (con il problema della pregiudiziale amministrativa): 

  25. Problemi davanti al giudice amministrativo • Diritti consequenziali a seguito di ricorsi vinti davanti lo stesso giudice: azione separata successiva? • Azione solo per risarcimento del danno (senza azione principale di annullamento: questione della pregiudiziale amministrativa)?

  26. SECONDA FASE  Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (Attivato come caso di negata giurisdizione) • CASS. S.U. ORD. 13659 13/06/2006 Massima • GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Attività provvedimentale illegittima della P.A. - Tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Domanda autonoma di risarcimento del danno, non in via completiva rispetto ala tutela demolitoria - Ammissibilità - Regime di tale forma di tutela - Termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Esame del merito dell'azione risarcitoria rifiutato dal giudice amministrativo per la mancata osservanza del termine di decadenza - Rifiuto di giurisdizione sindacabile dalle Sezioni Unite - Configurabilità.

  27. SEGUE TESTO MASSIMA CASS. • Nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insisti per la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione.

  28. SEGUE TESTO MASSIMA CASS. • E siccome deve escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell'atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento.

  29. SEGUE TESTO MASSIMA CASS. • Il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione, e la sua decisione, a norma dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l'esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l'annullamento dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.

  30. FACCIAMO UNA PARENTESI: UN QUESITO • Vi è differenza tra il risarcimento a seguito di annullamento ed il risarcimento con azione autonoma e disapplicazione? • I presenti sono sollecitati a dare una risposta

  31. COMMENTO GENERALE • L’ord. 13659/06 ripropone la seconda parte della sent. Cass. 500/99, sulla disapplicazione degli atti ai fini del risarcimento: N.B. non solo nei pretensivi (ci sarebbe una logica), ma anche negli interessi oppositivi! • Accetta solo lo spostamento dall’A.G.O. al TAR • Il codice del processo amministrativo ha disciplinato in modo peculiare (vedi file scaricabile CODICE PROCESSO AMM E RESPONSABILITA’) = PASSAGGIO ALLA TERZA FASE

  32. TERZA FASE DELLA EVOLUZIONE: il Cod. Proc. Amm. • Art. 30 - Azione di condanna<commenti nelle DIA seguenti> • 1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

  33. Segue art. 30 • 4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. • 6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

  34. SEGUE: Cod. Proc. Amm. • Ha dato parzialmente ragione alla Cassazione ammettendo il risarcimento anche se introdotto in via autonoma ma solo nella giurisdizione esclusiva (art. 30, comma 1) • ha dato ragione ai timori (del Consiglio di Stato e di molta dottrina) del perdurare della incertezza amministrativa prevedendo una decadenza di 120 gg per l’azione di risarcimento (art. 30, comma 3);

  35. Cod. Proc. Amm. (segue) • Art. 30, co. 3 ha dato ragione alla teoria dei doveri del buon danneggiato (che la Cassazione ha sempre sostenuto, ma solo nei rapporti tra i cittadini), affermando che il risarcimento è escluso quando il danno poteva essere evitato chiedendo l’annullamento o la dichiarazione di nullità dell’atto dannoso (o perlomeno è escluso il risarcimento di quella parte di danno che si sarebbe evitata con l’azione di annullamento). Quest’ultima norma, toglie, a mio avviso ogni concreta rilevanza all’azione autonoma, spesso maliziosa e speculativa.

  36. Un problema particolare: il danno da silenzio nella L. 241/90, modificata dalla 69/2009 • 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento. • 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. • Ribadito da art. 30, comma 4 cod. proc. amm.: « .. danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento». • Considerazioni sui presupposti ….

  37. Varie ipotesi di danno ex 2bis • Ovviamente si è fuori dal silenzio assenso • Danno per mancato o ritardato conseguimento del bene della vita oggetto della istanza presentata • Danno per il solo fatto di essere stato mantenuto nell’incertezza, anche in casi nei quali il diniego è legittimo

  38. La responsabilità come elemento di uno Stato di diritto(con particolare riguardo alla materia delle espropriazioni • La finalità pubblica dell’azione come nuovo motivo di immunità sovrana? • La criticabile sentenza della Corte Costituzionale 30 aprile 1999 n. 148: il caso ed il dispositivo … Prossime schede. • Vediamo comunque sistematicamente la materia del danno da espropriazione da atto lecito e da illegittimità

  39. Il danno lecito ed il danno illecito nelle espropriazioniLe premesse di questa vicenda italiana a) il danno lecito

  40. La quantificazione dell’indennizzo nell’espropriazione: ricostruzione del percorso LEGGE FONDAMENTALE, 25 GIUGNO 1865, n. 2359: indennizzo pari al valore di mercato del bene “LEGGE RISANAMENTO DI NAPOLI”, 15gennaio 1885, N. 2892: media fra il valore venale e i fitti coacervati nell’ultimo decennio 40

  41. La quantificazione dell’indennizzo nell’espropriazione: ricostruzione del percorso La costituzione, art. 42 “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. (…) La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale”. 41

  42. La quantificazione dell’indennizzo nell’espropriazione: ricostruzione del percorso La “Legge sulla casa” (5 gennaio 1971, n. 865): indennizzo pari al valore agricolo medio del suolo, con una maggiorazione nelle aree edificabili. (dichiarato incostituzionale per la parte relativa ai suoli edificabili, da Corte Cost. 30 gennaio 1980, n. 5), in quanto li jus aedificandi costituisce facoltà inerente al diritto di proprietà. 42

  43. La quantificazione dell’indennizzo nell’espropriazione: ricostruzione del percorso La Corte Costituzionale in più circostanze ha dichiarato che l’indennizzo può essere inferiore al valore venale del bene Corte Cost.  231/1984: “pur non dovendo corrispondere all’integrale valore effettivo del bene espropriato, deve comunque garantire un serio ristoro” Corte Cost. 283/93: “l’indennità non può essere meramente simbolica ed irrisoria, ma deve essere congrua, seria, adeguata”. 43

  44. La quantificazione dell’indennizzo nell’espropriazione: ricostruzione del percorso Dal 1992 alla regola generale del 1865 ancora in vigore si contrappose un’altra regola generale per gli enti pubblici: Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis. Criterio della media fra il valore venale e il valore catastale, con una decurtazione del 40% in caso di mancata accettazione. Norma dichiarata legittima da Corte Costituzionale 11 luglio 2000, n. 262. 44

  45. La quantificazione dell’indennizzo nell’espropriazione: ricostruzione del percorso Il Testo Unico sull’espropriazione (DPR 8 giugno 2001, n. 327) All’articolo 37 nella sua prima versione ha pienamente confermato il criterio della semisomma del valore venale con il valore catastale del terreno. 45

  46. La responsabilità come elemento di uno Stato di diritto: le premesse di questa vicenda italiana B) il danno illecito nelle espropriazioni • Occupazioni d’urgenza non seguite da espropriazione (nei termini) • Passaggio dal regime dell’indennizzo a quello del risarcimento. • Danno erariale e conseguente azione a carico dei responsabili. • Pressioni sul legislatore dei potenziali responsabili • Finanziaria 1995 modifica d.l. 333/92: equiparazione del risarcimento all’indennizzo = cadeva il danno erariale (spiegazione) • C. Cost. 369/96 dichiarò illegittima questa equiparazione per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione

  47. SEGUE C. Cost. 148/99Le motivazioni: • Con la sentenza 369/96 la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la equiparazione risarcimento-indennizzo per violazione dell’art. 3 e 42 della Costituzione. • Poi il legisl. nel 1996: escluse la decurtazione del 40% e previde una maggiorazione del 10%; • «L’equiparazione non c’è più; la proprietà è sufficientemente tutelata (bilanciamento interesse pubblico/privato: notare analogia con i ragionamenti sulla congruità degli indennizzi). • «Non esiste una tutela costituzionale del risarcimento • «Sono inconferenti i riferimenti agli artt. 24 e 113 Cost.

  48. La svolta:L’Italia si è dovuta piegare al rispetto dei diritti dell’uomo • La convenzione CEDU (prot. 1) prevede “il rispetto” dei beni • La Corte dei diritti dell’uomo si è pronunziata più volte in merito a: • legislazione sull’indennizzo • Principio dell’occupazione acquisitiva (“espropriazione indiretta” - accessione invertita) • Riparazione del danno da mancato reintegro nella proprietà • La Corte Costituzionale si è dovuta adeguare (Sentt. 348-349/2007)  RINVIO ALLA PARTE FINALE DELLE LEZIONI

  49. Ma anche il nostro sistema costituzionale imponeva una diversa tutela del cittadinoLo Stato di diritto nella Costituzione vigente • Se dovessimo ammettere che lo Stato di diritto non esiste ci collocheremmo a livelli bassissimi di civiltà giuridica. • Lo Stato di diritto si basa sulla legislazione astratta come criterio e metro per risolvere i casi concreti: subordinazione della P.A. e dei giudici alla legge. • Concretezza del principio: la difformità dalla legge nel caso concreto deve essere sanzionata. Se lede il cittadino questo deve essere tutelato. • Ogni limitazione della tutela è una limitazione allo Stato di diritto.

  50. Lo Stato di diritto nella Costituzione vigente: artt. 24 e 113 • 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi • 113. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. • Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. • La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

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