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Imposta municipale unica IMU

Imposta municipale unica IMU . Dott. Massimiliano gerardi Consulente del lavoro di torino. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. Il decreto 201/2011 “salva Italia” stabilisce che dal 2012 trova applicazione l’imposta municipale unica che sostituisce: l’imposta comunale sugli immobili

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Presentation Transcript


  1. Imposta municipale unicaIMU Dott. Massimiliano gerardi Consulente del lavoro di torino

  2. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Il decreto 201/2011 “salva Italia” stabilisce che dal 2012 trova applicazione l’imposta municipale unica che sostituisce: • l’imposta comunale sugli immobili • l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati • Unica modalità di versamento F24

  3. DIFFERENZE

  4. ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile a catasto edilizio come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Sono agevolate anche le pertinenze. Il Dl 201/2011 stabilisce che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenzialeper ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”

  5. ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU • Primo requisito: Iscrizione dell’immobile a catasto quale unica unità immobiliare • Se contribuente possiede 2 abitazioni utilizzate congiuntamente ai fini IMU potrà beneficiare dell’esonero solo con riferimento ad uno di questi immobili • Secondo duplice requisito: Dimora e residenza anagrafica nell’immobile ove si intende beneficiare dell’esenzione

  6. ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU • L’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 4 per mille • Con riferimento all’abitazione principale è prevista una franchigia/detrazione base di 200 Euro. • Tale franchigia può azzerare l’imposta ma non può creare un credito • La quota eccedente per l’abitazione principale può essere utilizzata per abbattere il tributo calcolato sulle pertinenze

  7. ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU • Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica • La divisione avviene sulla base del numero di soggetti passivi che abitano l’immobile, indipendentemente dalla quota di proprietà. • Marito proprietario del 75% e moglie del 25% • L’imposta viene calcolata in ragione delle rispettive quote di possesso • La detrazione sarà suddivisa in parti eguali base (100 € ciascuno)

  8. DETRAZIONE FAMILIARE - IMU • E’ prevista una maggiorazione della detrazione relativa all’abitazione principale, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (non fiscalmente a carico). • L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. • La detrazione complessiva potrebbe arrivare a 600 euro.

  9. ALIQUOTA IMU E SECONDE CASE • Aliquota ordinaria 0,76% • Possibilità per i Comuni di varia l’aliquota +/- di 0,3 punti percentuali • Sono considerate “seconde case” le unità immobiliari: • a disposizione • concesse in locazione a terzi • comodato ai parenti che utilizzano come prima casa • Per le unità immobiliari non locate l’IMU assorbe la tassazione IRPEF e relative addizionali sul reddito fondiario

  10. CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU • Contitolarità di diritti sul medesimo immobile • Comproprietà • Cousufrutto • Piena proprietà e usufrutto • Ciascun contitolare è obbligato: • dichiarare il bene in proporzione alla quota di possesso • effettuare distintamente il versamento dell’imposta limitatamente alla parte di imposta corrispondente alla proprio quota di titolarità

  11. CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU • Comunione legale tra coniugi • I soggetti passivi IMU sono entrambi i coniugi • Entrambi i coniugi sono tenuti a corrispondere il tributo • Immobili parti comuni condominio • I soggetti passivi IMU sono i singoli condomini • Possibilità/facoltà di versare il tributo direttamente dall’amministratore del condominio • Multiproprietà • Pagamento del tributo deve essere effettuato dall’amministratore

  12. CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMU • Successione ereditaria • Obbligati al versamento: • eredi • usufruttuari • titolari del diritto di abitazione • L’erede è tenuto a versare l’IMU come segue: • A nome del de cuiusfino alla data del decesso • A nome dell’erede dalla data del decesso fino alla fine dell’anno

  13. BASE IMPONIBILE - IMU

  14. IMMOBILI ESTERI - IMU • Aliquota del 0,76% del valore degli immobili all’estero. • A decorrere dal 2011 • Imposta dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi in cui si ha avuto il possesso • Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello stato estero ove è ubicato l’immobile • Versamento entro termine dichiarazione dei redditi

  15. IMMOBILI ESTERI - IMU • Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti, o in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile • Il D.L. 16/2012 ha stabilito che per gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea il valore dell’immobile è quello utilizzato nel Paese estero ai fini delle imposte sul patrimonio o sui trasferimenti (in assenza opera il precedente) • Introdotta una franchigia - l’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200,00 euro

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