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La società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata. Diritto Commerciale. Caratteri distintivi. La società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483) è una società di capitali nella quale: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio;

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La società a responsabilità limitata

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Presentation Transcript


  1. La società a responsabilità limitata Diritto Commerciale

  2. Caratteri distintivi La società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483) è una società di capitali nella quale: • per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio; • le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni e, puntualizza l’attuale disciplina, non possono, inoltre costituire oggetto di offerta al pubblico (art. 2468, 1° comma)

  3. La costituzione della società La costituzione della società a responsabilità limitata presenta alcune differenze rispetto al regime delle società per azioni. • Non è ammessa la stipulazione dell’atto costitutivo per pubblica sottoscrizione • Il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione è di diecimila euro. • La denominazione sociale può essere liberamente formata come nella società per azioni, ma deve ovviamente contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata • Anche la società a responsabilità limitata può essere costituita a tempo indeterminato; in tal caso il socio ha diritto di recedere dalla società dando un preavviso di almeno 180 giorni, che l’atto costitutivo può allungare fino ad un anno (art. 2473, 2° comma)

  4. I conferimenti La materia è stata modificata dalla riforma del 2003 L’attuale principio base è che, come nelle società di persone, anche nella società a responsabilità limitata “possano essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” (art. 2464, 2° comma). Sono ammessi i: • conferimenti d’opera o di servizi • conferimenti in natura

  5. Finanziamenti dei soci Altra significativa novità della riforma del 2003 è l’introduzione di una specifica disciplina dei finanziamenti dei soci volta a frenare il fenomeno delle società sottocapitalizzate. L’art. 2467 stabilisce al riguardo che, qualora i finanziamenti dei soci alla società siano stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, il rimborso di detti finanziamenti è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.

  6. I titoli di debito L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di “titoli di debito” (art. 2483) volti a far acquisire capitale di credito alla società. Essi sono sottratti alla disciplina propria delle obbligazioni di società per azioni, ma sono soggetti alla disciplina secondaria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (del. Cicr, 19/07/2005, n. 1058). • emissione • contenuto • sottoscrizione • garanzia

  7. Le quote sociali • Il Criterio personale: il capitale è diviso in base al numero dei soci e ciascun socio diventa titolare di un’unica quota si partecipazione. • Diversità di valore delle quote: le quote possono essere di diverso ammontare, e normalmente lo sono, se inizialmente è diverso l’ammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio.

  8. Le quote sociali Diritti sociali: spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento (art. 2468, 2° comma). È possibile riconoscere a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili. Questa disposizione è molto importante sul piano sistematico perché consente di riconoscere una particolare posizione al singolo socio: in questo modo la s.r.l. assume una connotazione “personalistica” che la avvicina alle società personali.

  9. Le quote sociali • Le quote della società a responsabilità limitata sono per legge liberamente trasferibili, per atto tra vivi e per successione a causa di morte, mal’atto costitutivo può non solo limitare, ma anche escludere del tutto il trasferimento delle quote (art. 2469). • clausola di gradimento • clausola di prelazione • Il procedimento di cessione delle quote si caratterizza, a seguito della modifica legislativa intervenuta nel 2008, per la necessità dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (art. 2470). • Se la quota trasferita non è interamente liberata, l’alienante risponde in solido con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia, la società è tenuta a richiedere preventivemente il pagamento al socio attuale e solo se tale richiesta è rimasta infruttuosa potrà rivolgersi all’alienante (art. 2472).

  10. Recesso L’ atto costitutivo stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità; in caso contrario trova applicazione analogica la disciplina delle S.p.A. Il recesso è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi: • Se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che l’atto costitutivo può allungare ad un anno.

  11. Recesso 2. Se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti, astenuti): • al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società; • alla sua fusione o scissione; • alla revoca dello stato di liquidazione; • al trasferimento della sede sociale all’estero; • all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo; • al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica all’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio a norma dell’art. 2468 (art. 2473, 1° comma).

  12. Gli organi sociali La disciplina degli organi della società a responsabilità limitata è l’aspetto su cui la riforma del 2003 ha inciso con maggior profondità valorizzando l’autonomia statutaria, anche se il modello base di partenza resta pur sempre la tripartizione assemblea/collettività dei soci – organo amministrativo – collegio sindacale, nell’ambito della quale l’assemblea dei soci assume un ruolo di primo piano.

  13. Collettività dei soci L’art. 2479, 2° comma, stabilisce che sono rimesse inderogabilmente alla decisione dei soci: • l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; • La nomina degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo; • La nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore; • Le modificazioni dell’atto costitutivo; • La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

  14. Assemblea • la convocazione • intervento e rappresentanza • maggioranza costitutiva e deliberativa • l’assemblea totalitaria • annullabilità e convalida delle decisioni dei soci • la nullità delle delibere assembleari

  15. Amministrazione La gestione dell’impresa sociale è affidata all’organo amministrativo, tuttavia la collettività dei soci può decidere in materia gestoria quando sia richiesto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (art. 2479, 1° comma). Questo è un elemento di profonda diversità rispetto alla s.p.a. Salva diversa disposizione dell’atto costitutivo possono essere amministratori i soli soci.

  16. Amministrazione • In caso di pluralità di amministratori, l’atto costitutivo può anche prevedere che gli amministratori operino non già come consiglio di amministrazione, bensì disgiuntamente o congiuntamente, così come avviene nelle società di persone, ed in tal caso si applica la relativa disciplina temperata dai principi propri della società a responsabilità limitata. • Ai fini di semplificazione del funzionamento dell’organo amministrativo, può essere previsto che le sue decisioni siano adottate mediante consultazione scritta oppure mediante consenso scritto.

  17. Amministrazione Potere generale di rappresentanza (art. 2475 bis) Il conflitto di interessi (art. 2475 ter) La responsabilità degli amministratori nei confronti della società (art. 2476): l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa oltre che dalla società anche dal singolo socio, il quale può altresì chiedere, come provvedimento cautelare, la revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità nella gestione della società.

  18. Il collegio sindacale L’atto costitutivo può prevedere la nomina del collegio sindacale o del revisore determinandone competenze e poteri. La nomina del collegio è obbligatoria se: • il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per la società per azioni (centoventimila euro); • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

  19. Il collegio sindacale non ricorrono le condizioni stabilite per la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata cioè se la società non superi due dei limiti dimensionali previsti dall’art. 2435 bis (circa l’attivo; i ricavi delle vendite; il numero di dipendenti) (art. 2477 e art. 2435-bis richiamato). Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo legale dei conti è esercitato dallo stesso collegio sindacale (art. 2477, 4° comma).

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