710 likes | 1.1k Views
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Servizio Civile. CORSO “ LA NORMATIVA IN CAMPO SANITARIO” “PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, ESENZIONI, GESTIONE DEL TICKET” (13 - 14 – 15 Ottobre 2008) Docenti: Dr.ssa Antonella Nencetti Dr.ssa Cristina Poggiali.
E N D
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Servizio Civile CORSO “ LA NORMATIVA IN CAMPO SANITARIO” “PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, ESENZIONI, GESTIONE DEL TICKET” (13 - 14 – 15 Ottobre 2008) Docenti: Dr.ssa Antonella Nencetti Dr.ssa Cristina Poggiali
AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA CAREGGI LA NORMATIVA IN CAMPO SANITARIO
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) SONO COSTITUITI DALLE PRESTAZIONI E SERVIZI GARANTITI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN). LE PRESTAZIONI INCLUSE NEI LEA SONO INDIVIDUATE SULLA BASE DI PRINCIPI DI EFFETTIVA NECESSITA’ ASSISTENZIALE, DI EFFICACIA E DI APPROPRIATEZZA. SONO EROGATE A TUTTI I CITTADINI ASSISTITI, A TITOLO GRATUITO O DIETRO PAGAMENTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (TICKET) IL PROVVEDIMENTO DI DEFINIZIONE DEI LEA E’ IL DPCM 29.11.2001
DPCM 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) Allegato 1 – incluse nei LEA (assistenza collettiva, distrettuale, ospedaliera) Allegato 2a – escluse dai LEA (chirurgia estetica, parte della medicina fisica e riabilitativa,vaccinazioni non obbligatorie, certificazioni, medicine non convenzionali, …) Allegato 2b – parzialmente escluse dai LEA (odontoiatria, MOC, parte della medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale, chirurgia refrattiva laser) Allegato 2c – rischio inappropriatezza organizzativa (DRG ad alto rischio di inappropriatezza)
IL DPCM ELENCA QUINDI UNA SERIE DI PRESTAZIONI CHE POTRANNO ESSERE FORNITE AI CITTADINI SOLO A CONDIZIONE CHE VENGA RISPETTATO IL PRINCIPIO DELL’APPROPRIATEZZA CLINICA E ORGANIZZATIVA, VALE A DIRE: • CHE LO STATO DI SALUTE DEL PAZIENTE SIA TALE PER CUI QUELLA SPECIFICA PRESTAZIONE POSSA PORTARE UN EFFETTIVO BENEFICIO (APPROPRIATEZZA CLINICA); • CHE IL REGIME DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE (RICOVERO ORDINARIO, DAY HOSPITAL, DAY SURGERY, AMBULATORIO) SIA QUELLO CHE GARANTISCE L’USO PIÙ EFFICIENTE DELLE RISORSE IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO ED ALLE CONDIZIONI DEL PAZIENTE. LE REGIONI POSSONO DECIDERE DI INCLUDERE NEI LEA ULTERIORI PRESTAZIONI CHE VANNO A COSTITUIRE IL LIVELLO DI ASSISTENZA REGIONALE DELIBERA G.R. TOSCANA N.561 DEL 03.06.2002 “DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA – DETERMINAZIONI APPLICATIVE”
COS’E’ IL NOMENCLATORE ? TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE NOMENCLATORE TARIFFARIO NAZIONALE DECRETO MINISTERO DELLA SANITA’ 22 LUGLIO 1996 INDIVIDUA LE “PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGABILI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E RELATIVE TARIFFE” NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELIBERA G.R. 229/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RAPPRESENTA IL LIVELLO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA GARANTITO DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
NOMENCLATORE AOUCÈ IL CATALOGO DELLE PRESTAZIONIEROGATE DALL’AOUC SUDDIVISE PER BRANCA SPECIALISTICA • L’AZIENDA CAREGGI HA ADEGUATO IL NOMENCLATORE AZIENDALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE A QUELLO REGIONALE ADOTTANDO UN UNICO NOMENCLATORE CHE COMPRENDE SIA LE PRESTAZIONI CONTENUTE NEL NOMENCLATORE REGIONALE SIA LE ULTERIORI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI CHE L’AZIENDA EROGA E CHE NON SONO RICOMPRESE IN ESSO • Prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio LEA • Prestazioni SPR (ex art. 26) • Prestazioni specialistiche ambulatoriali non LEA • Prestazioni erogate a ricoverati (ribaltamento costi) • Tariffario banca dei tessuti / emocomponenti / medicina dello sport
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE SI ACCEDE: TRAMITE RICHIESTA COMPILATA SU MODULARIO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE TRAMITE PRESCRIZIONE DI MEDICO SPECIALISTA FUORI DAL SERVIZIO SANITARIONAZIONALE IN ACCESSO DIRETTO (CASI DETERMINATI DA NORMATIVA)
QUALCOSA DA RICORDARE... • OGNI RICHIESTA PUO’ CONTENERE UN NUMERO MASSIMO DI 8 PRESTAZIONI DELLA MEDESIMA BRANCA • PRESTAZIONI RELATIVE A BRANCHE SPECIALISTICHE DIVERSE DEVONO ESSERE FORMULATE SU RICHIESTE DISTINTE • LA RICETTA CON RICHIESTA DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI NON HA SCADENZA TEMPORALE • UNA PRESTAZIONE AMBULATORIALE SE NON E’ PROVVISTA DI CODICE REGIONALE E’ FUORI DAI LEA, NON VIENE COMPENSATA, ED E’ A TOTALE CARICO DEL CITTADINO.
ACCESSO DIRETTONON NECESSITA L’APPOSITA PRESCRIZIONE SU RICETTARIO REGIONALE • Pediatria • Ostetricia-ginecologia (visita) • Oculistica • Odontoiatria (visita) • Psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia (visita) • Prestazioni e controlli dai servizi diabetologia • Prestazioni accertamenti nei confronti donatori sangue, di organo o midollo • Prestazioni accertamenti nei confronti dei riceventi di trapianti organo • ……. • …… Le ulteriori prestazioni eventualmente richieste a seguito delle prestazioni fruite in accesso diretto necessitano di prescrizione su apposita ricetta
NUOVO RICETTARIO REGIONALE MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 MAGGIO 2004 “… DEFINIZIONE DEI MODELLI DI RICETTARI MEDICI STANDARDIZZATI E DI RICETTA MEDICA A LETTURA OTTICA” DELIBERA G.R. TOSCANA N.460 DEL 21.03.2005 ESEMPI
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.493 DEL 24.05.2004) TUTTI I CITTADINI SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA TRANNE I SEGUENTI SOGGETTI ESENTI:
NOTA (*) IL REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE È RIFERITO ALL'ANNO PRECEDENTE. NEL CASO IN CUI SI VERIFICHINO MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CHE COMPORTINO UN CAMBIAMENTO IMPORTANTE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL’UTENTE, SI FA RIFERIMENTO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO ALLA DATA DELLA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE. ESSO È DATO DALLA SOMMA DEI REDDITI DEI SINGOLI MEMBRI DEL NUCLEO, COME RISULTANTE DAL RIGO RN1 DEL MODELLO UNICO-PERSONE FISICHE. PER NUCLEO FAMILIARE DEVE INTENDERSI QUELLO RILEVANTE A FINI FISCALI (E NON ANAGRAFICI), COSTITUITO DALL' INTERESSATO, DAL CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO E DAGLI ALTRI FAMILIARI A CARICO. PER FAMILIARI A CARICO SI INTENDONO I FAMILIARI NON FISCALMENTE INDIPENDENTI, VALE A DIRE I FAMILIARI PER I QUALI L'INTERESSATO GODE DI DETRAZIONI FISCALI (IN QUANTO TITOLARI DI UN REDDITO INFERIORE A 2.840,51 EURO).
AUTOCERTIFICAZIONE soggetti chi può fare l’autocertificazione • cittadini italiani • cittadini dell'Unione Europea • cittadini dei Paesi extra comunitari con regolare permesso di soggiorno (ma solo per i dati che sono attestabili dalle P.A. italiane) • cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, al di fuori del caso precedente, qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia ed il paese di provenienza
Cosa si può autocertificare Sono comprovati con dichiarazioni sostitutive i seguenti stati, qualità personali e fatti ai sensi dell’art. 46 T.U. 445/2000: • data e luogo di nascita; • residenza; • cittadinanza; • godimento dei diritti civili e politici; • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; • stato di famiglia; • esistenza in vita; • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da P.A.; • appartenenza ad ordini professionali; • titolo di studio, esami sostenuti; • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; • situazione reddituale od economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti dalle leggi speciali; • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazionedell’ammontare corrisposto;
Cosa si può autocertificare • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; • stato di disoccupazione; • qualità di pensionato e categoria di pensione; • qualità di studente; • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; • qualità di vivenza a carico; • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registridello stato civile; • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o di non aver presentato domanda di concordato.
NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON AUTOCERTIFICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI: CERTIFICATI MEDICI, SANITARI, VETERINARI, DI ORIGINE, DI CONFORMITÀ CE, DI MARCHI O BREVETTI. • PER AGEVOLARE I CITTADINI LE P.A. METTONO A DISPOSIZIONE I MODULI CHE DEVONO CONTENERE : • RICHIAMO ALLESANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000 IN CASO DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI • L'INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 • LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DA PRODURRE ALLA P.A. SONO SOTTOSCRITTE DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTE E PRESENTATE UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. • LE SUDDETTE DICHIARAZIONI POSSONO ESSERE INVIATE VIA FAX. Cosa non si può autocertificare Come si fa l’autocertificazione
L’AMMINISTRAZIONE È TENUTA AD EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E COMUNQUE IN TUTTI I CASI IN CUI VI SIANO SERI DUBBI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI MEDESIME. QUALORA LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RICEVUTE PRESENTINO IRREGOLARITÀ FORMALI O DELLE OMISSIONI RILEVABILI D’UFFICIO, NON COSTITUENTI FALSITÀ, IL FUNZIONARIO COMPETENTE A RICEVERE LE DICHIARAZIONI INVITA IL DICHIARANTE A SANARE L’IRREGOLARITÀ. IL DICHIARANTE È TENUTO ALLA REGOLARIZZAZIONE ED AL COMPLETAMENTO DELLA DICHIARAZIONE; IN MANCANZA IL PROCEDIMENTO NON HA SEGUITO. • Se dai controlli emerge che la dichiarazione non è veritiera, il cittadino • decade dagli eventuali benefici ottenuti • viene denunciato all'autorità giudiziaria I Controlli Responsabilità di chi autocertifica
INAIL Prestazioni relative al trattamento dei casi di infortunio e malattie professionali Prestazioni relative alla trattazione di casi di infortunio e malattiaprofessionale viene erogata una prestazione di pronto soccorso per infortunio sul lavoro il pronto soccorso rilascia tre certificati datore di lavoro per tramite del paziente polizia Inail Entro 3 giorni il datore di lavoro deve inviare all’inail L’apertura di infortunio Su ricevuta di comunicazione del datore di lavoro l’inail provvede ad “ aprire infortunio”
Chiusura dell’infortunio con o senza postumi Apertura dell’infortunio Il paziente non puo’ e non deve lavorare Tutte le prestazioni ambulatoriali effettuate in questo periodo sono esenti da pagamento ticket come si accerta se l’infortunio e’ ancora aperto? Certificazione INAIL di infortunio la condizione è che il paziente non abbia ripreso la propria attività lavorativa
successivamente alla chiusura dell’infortunio con o senza postumi se il paziente accede • Con modulistica i.n.a.i.l. • risulta esente dal pagamento ticket • l’aziende provvede a fatturare alla sede i.n.a.i.l. di riferimento • Con richiesta regionale • del medico curante • deve pagare la quota ticket
DISCIPLINA DELLE ESENZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI • DECRETO MINISTERIALEN.329 DEL 28.05.1999 COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE N.296 DEL 21.05.2001 • DECRETO MINISTERIALE N.279 DEL 18.05.2001 D. M. N. 329 DEL 28.05.1999 “REGOLAMENTO NORME DI INDIVIDUAZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE E INVALIDANTI” INDIVIDUA LE CONDIZIONI DI MALATTIA CRONICHE ED INVALIDANTI CHE DANNO DIRITTO ALL’ ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE CORRELATE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA INDIVIDUA 56 MALATTIE E CONDIZIONI ESENTI IDENTIFICATE CON SPECIFICO CODICE NUMERICO COME: 023.585 MINISTERO DELLA SALUTE – CICOLARE N.13 DEL 13.12.2001 “INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI RELATIVI ALL’ESENZIONE PER MALATTIE CRONICHE E RARE”
IN PARTICOLARE IL DECRETO 329/1999 PER CIASCUNA CONDIZIONE E MALATTIA DETERMINA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE APPROPRIATE E DEFINISCE SINGOLARMENTE LE PRESTAZIONI EROGABILI IN AMBITO DI ESENZIONE. ELENCA LE PRESTAZIONI INDICANDO SIA LA DEFINIZIONE CHE IL RELATIVO CODICE IDENTIFICATIVO (ELENCO RIGIDO) PER ALCUNE PARTICOLARI MALATTIE, IN CUI LA NECESSITA’ DEI SOGGETTI AFFETTI POSSONO ESSERE ESTESE E VARIABILI, LE SINGOLE PRESTAZIONI NON SONO IDENTIFICATE DISTINTAMENTE DEVE ESSERE IL MEDICO DI FIDUCIA CHE INDIVIDUA LA PRESTAZIONE IN ESENZIONE IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE CONDIZIONI CLINICHE
Decreto Ministeriale n. 329/1999 MALATTIE CRONICHE ED INVALIDANTI
ESEMPI: APPLICAZIONE RIGIDA ELENCO DELLE PRESTAZIONI IN ESENZIONE APPLICAZIONE FLESSIBILE IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI CLINICHE LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA PATOLOGIA DI CUI SONO AFFETTI, DELLE LORO COMPLICANZE, PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI
IL DECRETO 279/2001 NON DEFINISCE PUNTUALMENTE LE PRESTAZIONI EROGABILI IN ESENZIONE! PREVEDE CHE SIANO EROGATE IN REGIME DI ESENZIONE TUTTE LE PRESTAZIONI INCLUSE NEI LIVELLI DI ASSISTENZA APPROPRIATE ED EFFICACI PER IL TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DELLA MALATTIA RARA E PER LA PREVENZIONE DI ULTERIORI AGGRAVAMENTI
DA RICORDARE • PATOLOGIE CRONICHE E INVALIDANTI • NON PREVEDE ESENZIONE PER LE PRESTAZIONI FINALIZZATE ALLA DIAGNOSI • IL DIRITTO ALL’ESENZIONE È QUINDI RICONOSCIUTO SOLO PER PATOLOGIA ACCERTATA • ELENCA, PER LA MAGGIOR PARTE DELLE MALATTIE, LE SINGOLE PRESTAZIONI EROGABILI IN ESENZIONE CORRELATE ALLA PATOLOGIA • MALATTIE RARE • PREVEDE L’ESENZIONE ANCHE PER LE INDAGINI VOLTE ALL’ ACCERTAMENTO DELLE MALATTIE RARE • L’ESENZIONE È ESTESA ALLE INDAGINI GENETICHE SUI FAMILIARI NECESSARIE PER LA DIAGNOSI DI MALATTIA RARA DI ORIGINE GENETICA PREVEDE L’ESENZIONE PER TUTTE LE PRESTAZIONI APPROPRIATE ED EFFICACI PER IL TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DELLA MALATTIA RARA ACCERTATA E PER PREVENZIONE DI ULTERIORI AGGRAVAMENTI AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RESIDENZA RILASCIA TESSERINO DI ESENZIONE • CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MALATTIA • ELENCO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGABILI IN ESENZIONE • EVENTUALE LIMITE TEMPORALE DI VALIDITÀ
ATTENZIONE NOTA BENE LE PRESTAZIONI INCLUSE NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SONO QUELLE RICOMPRESE ALL’INTERNO DEL “NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE” (DELIBERA G.R. 229/1997 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) QUALORA VENGANO EROGATE PRESTAZIONI NON IN REGIME DI S.S.N.QUESTE SONO SEMPRE A TOTALE CARICO DEL CITTADINO ANCHE SE TITOLARE DI ESENZIONE A QUALSIASI TITOLO
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESENZIONE A CURA DEL MEDICO PRESCRITTORE A CURA DELL’OPERATORE ESAMI ROUTINARI CORRELATI A PATOLOGIA PER SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE/INVALIDANTI ESISTE LA POSSIBILITÀ CHE SIANO PRESCRITTE, SULLA MEDESIMA RICETTA, PIÙ PRESTAZIONI DELLO STESSO TIPO DA ESEGUIRSI PRESSO LA STESSA STRUTTURA IN MOMENTI SUCCESSIVI ENTRO UN PERIODO MASSIMO DI TRE MESI DAL MOMENTO DEL RILASCIO RICORDA
TUTELA DELLA MATERNITA’ ESENZIONI PER GRAVIDANZA GRAVIDANZA FISIOLOGICA LIBRETTO REGIONALE “PROTOCOLLO DIAGNOSTICO REGIONALE PER LA GRAVIDANZA FISIOLOGICA” VIENE RILASCIATO DALLA ASL DI APPARTENENZA ED INCLUDE LE PRESCRIZIONI PER GLI ESAMI PREVISTI DAL PROTOCOLLO. IL LIBRETTO DEVE ESSERE CONSEGNATO, SU RICHIESTA, ANCHE A RESIDENTI DI ALTRE REGIONI CON DOMICILIO SANITARIO E STRANIERI IRREGOLARI. LE SINGOLE IMPEGNATIVE DEVONO ESSERE COMPILATE E TIMBRATE DAL MEDICO. ESAMI ESENTATI TUTTI QUELLI INDICATI SUL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
FUNZIONE PRECONCEZIONALE • (FIVET ECC..) • INCLUDE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - INDIVIDUATE DAL DECRETO - PER LA DONNA, PER L’UOMO, PER LA COPPIA E IN CASO DI POLIABORTIVITÀ. • IN TUTTI I CASI IL MEDICO DEVE RIPORTARE SULLA PRESCRIZIONE L’INDICAZIONE “ESAME/I PRECONCEZIONALE/I” • IN CASO DI POLIABORTIVITA’ • LA PRESCRIZIONE DEVE ESSERE PRESCRITTA OBBLIGATORIAMENTE DAL MEDICO SPECIALISTA • SI INTENDE UN NUMERO DI ABORTI >/= 3 • LA PRESCRIZIONE DEVE INDICARE LA DIAGNOSI O IL SOSPETTO DIAGNOSTICO IN PRESENZA DI CONDIZIONI DI RISCHIO, OLTRE A SPECIFICARE QUANTO SOPRA INDICATO • · • ESAMI ESENTATI • QUELLI PREVISTI DAL D.M. 10.09.1998. E AGGIORNAMENTI • DIAGNOSI PRENATALE • INCLUDE LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE • LA PRESCRIZIONE DEVE RIPORTARE L’INDICAZIONE DELLA DIAGNOSI O IL SOSPETTO DIAGNOSTICO • DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE PRESCRITTA DAL MEDICO SPECIALISTA ESAMI ESENTATI • TUTTE LE PRESCRIZIONI NECESSARIE ED APPROPRIATE, IN SPECIFICHE CONDIZIONI DI RISCHIO • A) PRESENZA DI UN RISCHIO PREVEDIBILE A PRIORI (ETÀ MATERNA AVANZATA) • B) RISCHIO FETALE RESOSI EVIDENTE NEL CORSO DELLA GESTAZIONE • ( D.M. 10.09.1998 E AGGIORNAMENTI)
ASSISTENZA SANITARIA AL CITTADINO STRANIERO REGIME AMBULATORIALE
PREMESSA LO STATUS DI CITTADINO STRANIERO NON COMPORTA LA GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE NEANCHE NEL CASO DI ACCESSO DI URGENZA AL PRONTO SOCCORSO
TIPOLOGIA • Stranieri appartenenti alla Comunità Europea • Stranieri extra-comunitari • Stranieri extra-comunitari con permesso di soggiorno • Rifugiati o apolidi • Stranieri extra-comunitari non iscritti al S.S.N. • Stranieri extra-comunitari di paesi convenzionati con Italia • Assistenza sanitaria ai detenuti stranieri • Stranieri extra-comunitari senza permesso di soggiorno
SE ISCRITTI AL SSN SE IN POSSESSO DI TEAM PAGAMENTO TICKET IN MANCANZA DI ISCRIZIONE O DI TEAM PAGAMENTO INTERA TARIFFA Stranieri appartenenti alla Comunità Europea
TEAM TESSERA EUROPEA ASSICURAZIONE MALATTIA La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (o il certificato sostitutivo provvisorio) è una tessera che permette di usufruire di tutte le prestazioni sanitarie urgenti e “medicalmente necessarie” (e non solo le cure urgenti che venivano assicurate in precedenza dal modello E111) durante un temporaneo soggiorno (per vacanza, studio o lavoro) nei Paesi dell'Unione Europea (UE), nei Paesi delle Spazio Economico Europeo (SEE) e nei Paesi del Dipartimento d'Oltremare. La TEAM è entrata in vigore in Italia il 1° novembre 2004.La TEAM è un documento personale dove sono riportati i seguenti dati del titolare:- Cognome e Nome- Data di nascita- Numero di identificazione personale- Codice dell'Istituzione- Numero di identificazione della tessera- Scadenza della tessera- Sigla dello Stato che ha emesso la TEAM.
Austria Belgio Bulgaria Cipro Danimarca Estonia Finlandia Francia (compresi: Corsica, Guadalupe, Martinica, Réunion, Guyana) Germania Grecia Irlanda Islanda (SEE) Lettonia Liechtenstein (SEE) Lituania Lussemburgo Malta Norvegia (SEE) Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Romania Slovenia Spagna Svezia Svizzera Ungheria Paesi
PRESCRIZIONE A FAVORE DI SOGGETTO ASSICURATO DAISTITUZIONE ESTERA, FORNITO DI TESSERA EUROPEA