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Le responsabilit in ambito scolastico

2. La responsabilit

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Le responsabilit in ambito scolastico

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Presentation Transcript


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    10. 10 Punti nodali della responsabilità amministrativa Limitazione delle responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave Insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali Intrasmissibilità della responsabilità agli eredi, ai quali si trasmette solamente il “debito” nei casi di illecito arricchimento del dante causa o conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi

    11. 11 Punti nodali della responsabilità amministrativa Obbligo di tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata Imputazione delle responsabilità ai soli componenti degli organi collegiali che hanno espresso voto favorevole alla deliberazione

    12. 12 Punti nodali della responsabilità amministrativa Esclusione, per i titolari degli organi politici, della responsabilità per atti che rientrano nella competenza di uffici, qualora gli stessi li abbiano, in buona fede, approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’adozione Esclusione della solidarietà nei casi di concorso di azioni colpose Prescrizione del diritto al risarcimento del danno in ogni caso in cinque anni

    13. 13 Elementi costitutivi della responsabilità amministrativa L’esistenza di un danno Un rapporto di impiego, o di servizio, con una pubblica amministrazione La condotta antigiuridica Il nesso di causalità tra danno e condotta Il dolo o la colpa dell’autore del danno

    14. 14 Nozione di danno “Sussiste un danno erariale quando non si realizzano o si realizzano solo parzialmente, le finalità di pubblico interesse al quale sono destinate le risorse economiche pubbliche; o ancora più chiaramente, che il danno alla finanza pubblica consiste nello squilibrio che viene a determinarsi fra l’onere finanziario, sostenuto per la spesa, ed il mancato beneficio per la collettività” (M. Pischedda)

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    52. 52 Art. 492 - Sanzioni 1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. (N.d.R.) 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri Capo III - Norme disciplinari Sezione I - Capi di istituto e personale docente Art. 56 - Rinvio delle norme disciplinari 1. Per i capi di istituto e per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dell’art. 59, comma 10, del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 2, comma 4, del D.L. 29 aprile 1995, n. 144, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.lgs. n. 297 del 1994. 2. Le norme disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali.Art. 492 - Sanzioni 1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. (N.d.R.) 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri Capo III - Norme disciplinari Sezione I - Capi di istituto e personale docente Art. 56 - Rinvio delle norme disciplinari 1. Per i capi di istituto e per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dell’art. 59, comma 10, del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 2, comma 4, del D.L. 29 aprile 1995, n. 144, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.lgs. n. 297 del 1994. 2. Le norme disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali.

    53. 53 .C.N.L. per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001. Art. 33 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 1. La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001. 2. Il dirigente scolastico colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti. 3. Il dirigente scolastico rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente scolastico dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto. 4. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all'art. 31. 5. Al dirigente scolastico sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'art. 40 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante. 6. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'amministrazione, reintegra il dirigente scolastico nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente scolastico a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio. .C.C.N.L. per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001. Art. 33 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 1. La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001. 2. Il dirigente scolastico colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti. 3. Il dirigente scolastico rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente scolastico dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto. 4. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all'art. 31. 5. Al dirigente scolastico sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'art. 40 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante. 6. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'amministrazione, reintegra il dirigente scolastico nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente scolastico a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio. .C

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    55. 55 Caratteri della Responsabilità dirigenziale È una responsabilità distinta dagli altri tipi di responsabilità (penale, civile, amministrativa, disciplinare, previste per i dipendenti dello Stato) È una responsabilità “manageriale” di risultati in quanto “ciò che ha rilievo non è tanto il fatto che il dirigente sia stato più o meno osservante dei propri doveri, quanto il fatto che i risultati complessivi della azione dell’ufficio sono più o meno corrispondenti, quantitativamente e qualitativamente alle ragionevoli attese” dovendosi valutare l’attività della PA “in termini di efficacia” di “bontà sostanziale dei risultati” senza con questo voler superare la legittimità dell’azione amministrativa “comunque sempre doverosa al massimo grado” (Consiglio di Stato)

    56. 56 Responsabilità dirigenziale La valutazione del dirigente non sarà riferita esclusivamente alla regolarità formale dell’azione amministrativa, alla legittimità del singolo atto, ma anche alla corrispondenza dell’attività amministrativa, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, ai risultati che è ragionevole attendersi dall’unità organizzativa La valutazione del dirigente deve avvenire in un’ottica che se da un lato non attenua i profili di legittimità amministrativa dall’altro esalta e valorizza gli aspetti del merito amministrativo

    57. 57 Responsabilità del dirigente Culpa in eligendo (es. nomina del responsabile del procedimento, nomina di esperto esterno alla PA, ecc.) Culpa in vigilando (il dirigente risponde del fatto altrui. Viene imputato, a chi è preposto al vertice dell’ufficio, la responsabilità per il risultato complessivo dello stesso e come conseguenza anche degli altri dipendenti che prestano servizio nell’unità operativa da lui diretta)

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