480 likes | 836 Views
La sicurezza sul lavoro. I COSTI DELLA NON PREVENZIONE in miliardi di lire. Infortuni 55.000 malattie professionali 8.500 TOTALE 63.500. I TIPI DI RISCHIO. A) TRADIZIONALI – lavoro nero, caporalato, appalti
E N D
I COSTI DELLA NON PREVENZIONEin miliardi di lire • Infortuni 55.000 • malattie professionali 8.500 • TOTALE 63.500
I TIPI DI RISCHIO • A) TRADIZIONALI • – lavoro nero, caporalato, appalti • – carenze nella progettazione dei posti e dell’ambiente di lavoro - MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA • (minerario, legno, metallurgia, metal-meccanico, chimico, edile, agricolo, trasporti) • – impiego di macchinari e utensili
B) NUOVI RISCHI • – sostanze nocive • (amianto, sostanze cancerogene, fitofarmaci) • – rumore • – campi elettrici ed elettromagnetici • – movimenti e posture incongrue • – movimentazione manuale dei carichi • – videoterminali • – sindrome dell’edificio malato • ‑ all’apparato riproduttivo- depressione- anoressia - extracomunitarie (isolamento - rifiuto delle cure) • - MOBBING • - BURN OUT
C) CONCAUSE • – impossibilità di distinguere tra rischio lavorativo e ambientale: malattie professionali e malattie da lavoro • – le malattie da lavoro perdute • – RISCHI AMBIENTALI (poli industriali e dispersione di sostanze nocive - amianto) • – PENDOLARISMO
D) COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI • – disattenzione - stress - fatica • – assuefazione al rischio - c.d. impotenza di controllo • – rimozione dei dispositivi di sicurezza • – indebolimento e affaticamento (pendolarismo)
NORMATIVA PRECEDENTE AL D. LGS. 626 • – ARTT. 437 E 451 C.P. • – ART. 2087 C.C. • – ARTT. 32 E 41 COST. • – D.P.R. 1955/56 • – D.LGS. 277/91
ORIGINARIA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI • datore di lavoro • ha il generale dovere di sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c. : deve adottare tutte le misure necessarie secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile • dirigenti • attuano le direttive del datore di lavoro, di cui sono considerati l’alter ego: devono adottare le misure di sicurezza necessarie, e vigilare sul loro rispetto • preposti • sono coloro che sovrintendono ai lavoro senza avere poteri decisionali in materia di predisposizione delle misure di sicurezza. Il loro compito essenziale è quello di vigilare sull’esecuzione dei lavori • lavoratori • sono fondamentalmente concepiti come destinatari della normativa prevenzionistica, come titolari del diritto all’esatta predisposizione delle misure di sicurezza, ma hanno anche specifici doveri in materia • CIASCUNO RISPONDE IN BASE ALLE PROPRIE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE
I PRINCIPI E I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE • principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile • principio della responsabilità secondo le rispettive attribuzioni e competenze • principio della delegabilità degli obblighi in materia di sicurezza solo a determinate condizioni • carattere prevalentemente tecnico della normativa in materia di sicurezza
NOVITA’ E CARATTERI FONDAMENTALI DEL D.LGS. 626/94 • conferma del principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile • concezione organica della sicurezza, intesa come: • - integrazione della sicurezza nella progettazione e nel contesto produttivo • - concezione della sicurezza come insieme di misure tecniche, organizzative e procedimentali • corollari di tale concezione sono: • - la predisposizione dell’esercito della prevenzione • - l’informazione e la formazione dell’esercito • - la partecipazione dei lavoratori e delle loro rap-presentanze • - la partecipazione attiva dei servizi pubblici di prevenzione • innesto sulla normativa previgente
L’AMBITO DI APPLICAZIONE • il d.gls. n. 626 si applica in tutti i settori di attività, pubblici o privati • LAVORATORI: • è lavoratore la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro subordinato di qualunque tipo • sono equiparati ai lavoratori: • - i soci lavoratori di cooperative o di società • - gli utenti dei servizi di orientamento e formazione • - gli allievi di istituti di istruzione anche universitaria e di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi, attrezzature o agenti chimici, fisici o biologici • ESCLUSIONI: • - lavoratori a domicilio • - lavoratori con rapporto di portierato
LE MISURE DI SICUREZZA • a. valutazione dei rischi • b. eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e ove ciò non è possibile loro riduzione al minimo • c. riduzione dei rischi alla fonte • d. programmazionedella prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro • e. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno • f. rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo • g. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale • h. limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio • i. utilizzo limitato degli agenti chimici fisici e biologici • l. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici • m. allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona • n. misure igieniche • o. misure di protezione collettiva e individuale • p. misure di emergenza (p.s., lotta antincendio evacuazione) • q. uso di segnali di avvertimento o di sicurezza • r. regolare manutenzione • s. informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti • t. istruzioni adeguate ai lavoratori
IL DATORE DI LAVORO • chi è? • è il titolare del rapporto di lavoro, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. • che obblighi ha? • - deve attuare le misure di sicurezza di cui all’art.3, quindi è il massimo responsabile in azienda per la sicurezza e l’igiene del lavoro, secondo il principio della m.s.t.p. • - deve adempiere agli obblighi di valutazione dei rischi • - designare gli addetti al servizio di prevenzione • - aggiornare le misure di prevenzione in relazione al progresso tecnico • - tenere conto delle capacità e attitudini dei lavoratori nell’affidare loro le mansioni da svolgere • - fornire ai lavoratori i DPI necessari e idonei • - richiedere ai diversi soggetti operanti nell’impresa l’osservanza delle misure di sicurezza e fornire loro le informazioni adeguate • - adottare le misure per le situazioni di emergenza • - conservare tutta la documentazione relativa alla sicurezza e igiene (il documento di valutazione dei rischi, il registro degli infortuni, le cartelle sanitarie dei lavoratori)
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI • è effettuata dal datore di lavoro: • - entro tre mesi dall’inizio dell’attività • - è rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza • Alla valutazione dei rischi collabora tutto l’esercito della prevenzione: • - il SPP è l’organo tecnico preposto alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie • - il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente • - il MC può collaborare (ma non ha né diritti né obblighi specifici, se non per quanto riguarda gli aspetti relativi al controllo dell’esposizione a rischio dei lavoratori) • LA VALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE TUTTI I RISCHI • all’esito della valutazione il datore di lavoro deve redigere un documento contenente: • - una relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per effettuarla • - l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI conseguenti alla valutazione • - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
LA DELEGA DI FUNZIONI • In linea generale il datore di lavoro può delegare i propri compiti ad altri soggetti, ma soltanto a determinate condizioni. • In ogni caso egli non può mai delegare: • - la valutazione dei rischi e la predisposizione della relativa documentazione • - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione • Tutti gli altri obblighi possono essere affidati dal datore di lavoro ad altri soggetti e in particolare ai dirigenti o ad esperti esterni all’impresa. • Perché il datore di lavoro possa considerarsi esente da responsabilità è necessario che: • - la delega sia conferita in forma scritta (sicuramente nella p.a., mentre è più dubbio nelle imprese private) indicando esattamente i compiti delegati • - il soggetto delegato sia in possesso di competenze adeguate • - il datore di lavoro conferisca al delegato tutti i poteri (organizzativi e finanziari) necessari per l’adempimento delle funzioni delegate • - il datore di lavoro non interferisca con l’attività del soggetto delegato • - le dimensioni dell’impresa siano tali da giustificare la necessità di delegare compiti e responsabilità (si fa riferimento alla soglia dei 15 addetti)
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE • è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda • DEVE ESSERE COSTITUITO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA • Questa è la regola, ma è obbligatoria la designazione di un servizio di prevenzione esterno, quando le capacità dei dipendenti sono insufficienti (in tal caso deve consultare il RLS) • In ogni caso il datore di lavoro può avvalersi di professionisti esterni per integrare l’azione del servizio interno • Il SPP è OBBLIGATORIAMENTE INTERNO per le attività particolarmente pericolose: • - centrali termoelettriche e nucleari • - aziende che fabbricano o detengono esplosici, polveri o munizioni • - imprese industriali con più di 200 addetti • - industrie estrattive con più di 50 addetti • - strutture di ricovero e cura
IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE DIRETTAMENTE LE FUNZIONI DEL SPP • - aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti • - altre aziende fino a 200 addetti • In tal caso il datore di lavoro deve svolgere un apposito corso di formazione e trasmettere alla asl: • - una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti del SPP • - una dichiarazione attestante gli adempimenti in materia di valutazione dei rischi • - l’attestazione di frequenza al corso di formazione
ADDETTI AL SPP: requisiti • - diploma di istruzione secondaria superiore • - attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative • in alternativa: di laurea triennale di «Ingegneria della sicurezza e protezione» o di «Scienze della sicurezza e protezione» o di «Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro» • - Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. • oppure abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni (di 16 ore) • I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici
RESPONSABILI DEL SPP: requisiti • specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacal
SPP: I COMPITI • - svolge la valutazione dei rischi • - elabora le misure di sicurezza i relativi sistemi di controllo • - elabora le procedure di sicurezza • - propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori • - partecipa alla riunione periodica svolge l’attività di informazione dei lavoratori • - HA DIRITTO DI RICEVERE DAL DATORE DI LAVORO: TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE: • alla natura dei rischi • all’organizzazione del lavoro • alla programmazione delle misure di sicurezza • ai processi produttivi • ai dati del registro infortuni • alle prescrizioni degli organi di vigilanza • NON HA RESPONSABILITA’ PENALI
IL MEDICO COMPETENTE • è il medico in possesso di: • - una specializzazione o docenza in materie attinenti alla medicina del lavoro stabilite dal decreto o in medicina legale • - autorizzazione di cui all’art. 55 d.lgs. 277/91 • OPERA NELL’IMPRESA: • - in qualità di dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata • - in qualità di libero professionista • - in qualità di dipendente del datore di lavoro
Il medico competente • I SUOI COMPITI SONO: • - visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno • - collabora con il datore di lavoro all’individuazione delle misure di sicurezza • -svolge gli accertamenti preventivi e periodici sull’idoneità dei lavoratori allo svolgimento delle mansioni che richiedono la sorveglianza sanitaria emanando i relativi giudizi • - istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie dei lavoratori • - informa i lavoratori sul significato e sugli esiti degli accertamenti sanitari • - comunica al RLS i risultati degli accertamenti in forma anonima e collettiva • - effettua le visite mediche richieste dal lavoratore • - collabora all’attività di informazione e formazione • HA RESPONSABILITA’ PENALI
La sorveglianza sanitaria • art. 5 st. lav. • A) controlli sull’idoneità al lavoro • stabilisce che tali controlli devono essere effettuati dalle strutture pubbliche. • ma nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria (es. movimentazione manuale di carichi; adibizione a videoterminali per 20 ore settimanali) sono effettuate dal medico competente • B) controlli sulle assenze per malattia • possono essere effettuate solo dalle strutture pubbliche appositamente incaricate (ispettori inps e asl) • d.lgs. 277/91 • stabilisce le regole in caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro • d.lgs. 626/94 • stabilisce le regole generali sulla sorveglianza sanitaria obbligatoria
La sorveglianza sanitaria del MC • è effettuata nei casi specifici previsti dalla legge • e comprende: accertamenti preventivi e periodici • il MC tiene una cartella sanitaria per ciascun lavoratore che deve essere custodita presso il datore di lavoro • E’ IN OGNI CASO TENUTO AL SEGRETO PROFESSIONALE • IL LAVORATORE HA DIRITTO DI CONOSCERE GLI ESITI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI • IL RLS HA DIRITTO DI CONOSCERE GLI ESITI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI IN FORMA COLLETTIVA E ANONIMA
In caso di inidoneità il MC • - IL MC INFORMA IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO • . IL LAVORATORE PUO’ FARE RICORSO ENTRO 30 GIORNI ALLA ASL • - IN CASO DI TEMPORANEA INIDONEITÀ: • - è assegnato, ove possibile a un altro posto nella stessa azienda • - può essere adibito a mansioni inferiori, ma conserva la retribuzione e la qualifica originaria • - IN CASO DI INIDONEITA’ DEFINITIVA: • occorre distinguere: • a) se l’inidoneità deriva da infortunio sul lavoro • - ha diritto alla conservazione del posto, può essere adibito a mansioni inferiori conservando la retribuzione e la qualifica originaria • - salvo il caso di totale inabilità al lavoro • b) se si tratta di soggetto già appartenente alle categorie protette (a.o.) • sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono richiedere l’accertamento sanitario - il disabile ha diritto alla sospensione temporanea e non retribuita del rapporto • in caso di definitiva impossibilità di inserire il lavoratore il rapporto può essere risolto • c) altri casi • il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, eventualmente anche inferiori; se ciò non è possibile può essere licenziato
IL LAVORATOREI DOVERI • PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SICUREZZA E DELLA PROPRIA SALUTE E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE SUI LUOGHI DI LAVORO SU CUI POSSONO RICADERE GLI EFFETTI DELLE SUE AZIONI O OMISSIONI • OBBLIGHI SPECIFICI: • - osservare le istruzioni impartite • - utilizzare correttamente i mezzi di lavoro • - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione • - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi e i segnali di sicurezza • - segnalare immediatamente al superiore le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza • - non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza e che possono compromettere la sicurezza • - sottoporsi ai controlli sanitari • - contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza
I DIRITTI DEI LAVORATORI • alla sicurezza: il lavoratore ha un diritto soggettivo perfetto alla • predisposizione delle misure di sicurezza (modalità di attuazione) • all’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato • rifiuto di misure di sicurezza: conseguenze • rifiuto delle visite mediche di controllo: conseguenze
I DIRITTI DEI LAVORATORI • all’informazione: • sui rischi connessi all’attività dell’impresa • Sui nominativi di: RSPP e MC SE • sulle misure e attività di protezione • sui rischi specifici del proprio lavoro • sulle sostanze pericolose • sulle procedure di emergenza • alla formazione: sufficiente e adeguata sul proprio lavoro • quando: • all’assunzione • al trasferimento e al mutamento di mansioni • in caso di introduzione di nuove attrezzature o sostanze pericolose • deve essere periodicamente ipetuta in relazione all’evoluzione dei rischi
I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA • sono le persone che rappresentano i lavoratori per tutto ciò che attiene alla sicurezza del lavoro • IL RLS è obbligatorio in tutte le imprese • è eletto dai lavoratori: • nelle aziende fino a 15 addetti • nelle aziende oltre 15 addetti in cui non esistono le rsa • è eletto o designato nell’ambito delle rsa negli altri casi • LA LEGGE STABILISCE UN NUMERO MINIMO DI RLS, MA DEMANDA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI ESERCIZIO DELLE SUE PREROGATIVE • L’ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 NOVEMBRE 1996 PREVEDE LE MODALITA’ DI ELEZIONE/ DESIGNAZIONE E L’ISTITUZIONE DEL RLST • LA LEGGE 123/07 HA PREVISTO L’ELEZIONE ANNUALE DEL RLS
ATTRIBUZIONI DEL RLS • diritti di accesso: • ai luoghi di lavoro • IL RLST ACECDE A TUTTE LE UNITà PRODUTTIVE DEL TERRITORIO O COMPARTO (L. 123/97) • diritti di informazione: • sulla valutazione dei rischi (la l. 123/07 ha previsto l’obbligo di consegna al rls del documento di valutazionedei rischi) • sulle misure di sicurezza • sulle sostanze impiegate • sui macchinari e sull’organizzazione del lavoro • su infortuni e malattie professionali • sulle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
diritti di consultazione: sulla valutazione dei rischi • sulla designazione del SPP • sulla designazione dei SE • sull’organizzazione della formazione • diritti di proposta sull’elaborazione e attuazione • delle misure di sicurezza • sull’attività di prevenzione
Attribuzioni del rls • diritti di partecipazione: • alla riunione periodica • di formulare osservazioni in occasione delle visite delle asl • diritto di autotutela: • ha diritto di fare ricorso alle autorita’ competenti • non puo’ subire alcun pregiudizio per lo svolgimento delle sue funzioni • diritti strumentali: • ha diritto a una formazione adeguata • ha diritto al tempo e ai mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni senza perdita della retribuzione
RIUNIONE PERIODICA • AZIENDE CON PIU’ DI 15 ADDETTI: • la riunione si svolge: • - almeno una volta all’anno • - in caso di variazioni significative delle condizioni di sicurezza (anche in caso di introduzione di nuove tecnologie che influenzano le condizioni di sicurezza) • ad essa partecipano: • -datore di lavoro • - il RSPP • - MC ove previsto • - il RLS • Contenuti della riunione: • - documento di valutazione dei rischi • - idoneità dei mezzi di protezione individuale • - i programmi di formazione e informazione • NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 ADDETTI IL RLS PUÒ RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE
APPALTATORI E LAVORATORI AUTONOMI la loro attività deve essere coordinata con quella del committente L’OBBLIGO SI ESTENDE A TUTTE LE IMRPESE DEL CICLO PRODUTTIVO (ANCHE ESTERNE?) • Il committente: • – verifica l’idoneità tecnico professionale • – fornisce informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza • ELABORA UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE VA ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPLATO/D’OPERA (L.123/07) • INDICA NEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, APPALTO E SUBAPPALTO I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SULLAVORO • Committente e commissionari: • – cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione • – coordinano gli interventi di prevenzione per eliminare i rischi causati dalle interferenze
PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI • RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE AL MOMENTO DELLE SCELTE PROGETTUALI E TECNICHE • – DIVIETO DI FABBRICAZIONE, VENDITA, NOLEGGIO, CONCESSIONE IN USO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.PR. 459/96) • INSTALLATORI E MONTATORI DI IMPIANTI: • – OBBLIGO DI ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E ALLE ISTRUZIONI DEI FABBRICANTI
OBBLIGO FORMATIVO FINO A 18 ANNI – ART. 68 L.N. 144/99 – ART. 1, L.N. 53/03 • Può essere adempiuto: • a) nel sistema di istruzione scolastica; • b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; • c) nell'esercizio dell'apprendistato. L'obbligo si intende comunque assolto in 10 anni o con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. L’ETA’ PER L’ACCESSO AL LAVORO è 16 ANNI (C.622, ART. 1, L.N 296/06
Legge di tutela dei minori –l.n. 977/67 • La legge n. 977/67 è stata modificata, in attuazione della direttiva comunitaria 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro con il d. lgs. 345/99. • Si applica a: • a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico; • b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico • Sono esclusi i lavori occasionali di breve durata in ambito di servizi domestici familiari o dell’impresa familiare (solo per adolescenti) • La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale
Norme di tutela • Divieto di adibizione a lavori nocivi • Obbligo di valutazione dei rischi specifici connessi all’impiego del minore • Obbligo di sottoporre il minore a visite mediche preventive e periodiche • DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO (un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7 ) • Limiti di orario: 7-35 per i bambini, 8 e 40 per gli adolescenti • Pause: dopo 4.30 ore 1 ora di pausa 8riducibile a 30 minuti dai contratti collettivi • Riposo settimanale: due giornicomprendenti la domenica (pososnoe ssere ridottia 36 ore (nondi domenica nei settori turistico alberghiero e della ristorazione • Ferie: 30 giorni per i minori di 16 anni e 20 per i maggiori di 16 anni