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Funzione Pubblica CGIL Dipartimento sindacale e ufficio studi

Funzione Pubblica CGIL Dipartimento sindacale e ufficio studi. Corso di formazione sindacale La fiscalità. Principi generali. Su ogni reddito prodotto lo Stato preleva un importo percentuale per lo svolgimento delle pubbliche funzioni.

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Funzione Pubblica CGIL Dipartimento sindacale e ufficio studi

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Presentation Transcript


  1. Funzione Pubblica CGILDipartimento sindacale e ufficio studi Corso di formazione sindacale La fiscalità corso di formazione vdb - cl

  2. Principi generali Su ogni reddito prodotto lo Stato preleva un importo percentuale per lo svolgimento delle pubbliche funzioni Anche i redditi pensionistici –previdenziali sono pertanto assoggettati al prelievo fiscale Mentre sulla pensione pubblica non esistono agevolazioni, per incentivare la pensione complementare esistono varie agevolazioni corso di formazione vdb - cl

  3. Principi generali I modelli esistenti sono di 3 tipi EET = esenzione, esenzione, tassazione Esenzione dei contributi, esenzione dei rendimenti, tassazione delle prestazioni ETE = esenzione, tassazione, esenzione Esenzione dei contributi, tassazione dei rendimenti, esenzione delle prestazioni ETT = Esenzione, tassazione, tassazione In Italia ETt: esenzione dei contributi, tassazione dei rendimenti, tassazione agevolata delle prestazioni corso di formazione vdb - cl

  4. Principi Generali I tributi sono costituiti essenzialmente dalle imposte e dalle tasse  Le Tasse sono direttamente correlate ad un servizio pubblico erogato dallo Stato o da altro ente pubblico. Gravano solo sui soggetti beneficiari del servizio pubblico richiesto. Le Imposte gravano su tutti i cittadini a prescindere dall’effettiva utilizzazione di servizi e il loro importo è correlato alla capacità contributiva di essi. corso di formazione vdb - cl

  5. Principi Generali I principi costituzionali su cui si fondano sono: Principio di capacità contributiva- Art. 53, comma 1, Costituzione. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva Principio di progressività- Art. 53, comma 2, Costituzione. L’onere tributario cresce piùche proporzionalmente con l’aumentare del reddito. corso di formazione vdb - cl

  6. Principi generali • Che differenza c’è fra • Deduzione e Detrazione? • Le Deduzioni che possono essere fisse o decrescenti comportano l'abbattimento dell’imponibile). Le Detrazioni anch'esse fisse o decrescenti rispetto al reddito e comportano un abbattimento dell’imposta. corso di formazione vdb - cl

  7. Aspetti fiscali VDB

  8. Il regime fiscale di TFS e TFR Il sistema di tassazione cui le prestazioni di fine servizio vengono assoggettate si differenzia tra il trattamento di fine servizio e il trattamento di fine rapporto. Di seguito il confronto • TFR • rendimenti tassati dell’11% • applicazione dell’aliquota media individuale degli ultimi 5 anni sulla prestazione lorda • TFS • defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ogni anno di servizio • quota esente del 26,04% (IBU) e del 40,98% (IPS) • tassazione in funzione del reddito di riferimento

  9. La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.Regime fiscale: contribuzione • Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 • I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra: • Il 12% del reddito complessivo • L’importo assoluto di € 5164,57 annui • Il doppio del TFR versato a previdenza complementare • Cosa prevede il d. lgs. 252/05 • I contributi versati sono deducibili dal reddito : • Entro il limite assoluto di € 5164,57 annui • Esclusione dal reddito da lavoro dei contributi trattenuti dal datore di lavoro entro il tetto di € 5164,57 • I lavoratori di prima occupazione successiva all’entrata in vigore del decreto i quali nel primo quinquennio, versando contribuzioni ridotte usufruiscono di una deducibilità inferiore a quella massima fruibile, possono usufruire nei successivi 20 anni di una deduzione maggiore, rapportata a quella non fruita, nel limite max di ulteriori 2.582,29 € annui

  10. La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.Regime fiscale: le prestazioni • Cosa prevede il d. lgs. 252/05 • Sia per le prestazioni in forma periodica che per le prestazioni in capitale viene applicata una ritenuta nella misura del 15% (sostitutiva). Per ogni anno successivo al 15° di partecipazione alla forma complementare c’è una riduzione annua di 0,30 punti sino ad un massimo di 6 punti • Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 • Le prestazioni in forma periodica vengono tassate:sulla base imponibile al 31/12/2000 nella misura dell’87,50% e per le somme maturate successivamente con tassazione ordinaria, al netto di quanto già tassato • Le prestazioni in capitale sono soggette a tassazione separata

  11. La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.Regime fiscale: anticipazioni e riscatto • Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 • Anticipazioni: è utilizzato il criterio della tassazione separata, sull’ammontare anticipato, al lordo delle rivalutazioni già tassate ed al netto dei contributi non dedotti. Alla definitiva liquidazione si conguaglia l’imposta già versata • Riscatti: se per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore è utilizzato il criterio della tassazione separata. Diversamente si applica la tassazione ordinaria, ma al netto di quanto già tassato • Cosa prevede il d. lgs. 252/05 • Anticipazioni: per spese sanitarie la ritenuta è pari al 15%, con riduzione di 0,30 punti per ogni anno successivo al 15°; per gli altri tipi di anticipazione l’aliquota è del 23% • Riscatti: per riscatti per morte la ritenuta è pari al 15% con riduzione di 0,30 punti per ogni anno successivo al 15°di partecipazione alla forma complementare; per riscatti per cause diverse l’aliquota è del 23%

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