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Funzione Pubblica CGIL Dipartimento sindacale e ufficio studi

Funzione Pubblica CGIL Dipartimento sindacale e ufficio studi. Corso di formazione sindacale La Pensione complementare. Principi fondamentali della previdenza italiana. Art. 38 Coituzione

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  1. Funzione Pubblica CGILDipartimento sindacale e ufficio studi Corso di formazione sindacale La Pensione complementare

  2. Principi fondamentali della previdenza italiana Art. 38 Coituzione • Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. • I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. • Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. • Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. • L'assistenza privata è libera. Art. 38 Costituzione Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. corso di formazione vdb -cl

  3. Le principali norme corso di formazione vdb -cl

  4. La previdenza obbligatoria e quella complementare Previdenza obbligatoria Automaticità della prestazione … Obbligo diretto dello Stato Iscrizione obbligatoria Previdenza complementare stretta corrispettività e principio della capitalizzazione Libertà di attivazione dei piani da parte delle “fonti istitutive” Libertà di adesione al piano corso di formazione vdb -cl

  5. La previdenza complementare - Destinatari • Lavoratori dipendenti privati e pubblici • Soci lavoratori cooperative di produzione e lavoro • Lavoratori autonomi e liberi professionisti • Soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565: soggetti che svolgono attività di cura non retribuita in ambito familiare • Titolari di redditi diversi da lavoro (capitale, impresa, ecc.) e familiari a carico corso di formazione vdb -cl

  6. I soggetti della previdenza complementare Forme di previdenza complementare cui è possibile aderire: • Fondi pensione negoziali • Fondi pensione preesistenti • Fondi pensione aperti • Piani individuali di previdenza mediante polizze vita - PIP “nuovi” (conformi al d.lgs. 252/05) corso di formazione vdb -cl

  7. I Fondi di Previdenza Complementare dopo il D.lgs 252/05 • Mediante contratti ed accordi collettivi di lavoro o, se mancanti, regolamenti aziendali; da accordi tra lavoratori e datori di lavoro (accordi plurimi) • Dalle regioni anche mediante leggi regionali • Da accordi tra liberi professionisti o lavoratori autonomi promossi da sindacati o associazioni, da accordi tra soci di cooperative promossi da associazioni di rappresentanza, da accordi di associazioni di soggetti che svolgono attività di cura familiare non retribuita iscritti a gestione speciale Inps • Da parte di Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato per liberi professionisti • Società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, banche, compagnie assicurative, per Fondi aperti • Compagnie assicurative mediante contratti di assicurazione sulla vita Forme pensionistiche complementari possono essere istituite: corso di formazione vdb -cl

  8. I soggetti della previdenza complementare • Fondo aperto e Pip • Fondo aperto istituito nella forma di patrimonio autonomo e separato ex art. 2117 c.c. da parte degli stessi intermediari finanziari che possono gestire i fondi pensione chiusi: Sim, banche, assicurazioni, Sgr. • Pip piano individuale di previdenza attuato mediante la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni a ciò autorizzate. Sono istituiti unilateralmente dalle imprese di assicurazione. corso di formazione vdb -cl

  9. I soggetti della previdenza complementare - I fondi negoziali (e preesistenti) • Il fondo pensione negoziale nasce da contratti o accordi collettivi (anche aziendali) che individuano i destinatari sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma). • è un soggetto giuridico autonomo, può essere una associazione o una fondazione e può avere, pertanto, personalità giuridica • non ha scopo di lucro • Accanto ai fondi negoziali, i fondi “preesistenti”, anch’essi in prevalenza costituiti dalla contrattazione collettiva ma prima della legge delega n. 421/1992 da cui è scaturita la disciplina della previdenza complementare di cui al decreto n. 124/1993. Si sono adeguati al modello previsto dal decreto n. 252/2005 per i fondi negoziali. corso di formazione vdb -cl

  10. Iter per la costituzione di un Fondo Adesione Volontaria Adesione individuale corso di formazione vdb -cl

  11. La contribuzione a un fondo pensione Fonti di finanziamento • Lavoratore autonomo e/o libero professionista • Contribuzioni del lavoratore • Lavoratore dipendente che aderisce a un fondo negoziale • Tfr “maturando” (quote future) • Tfr “maturato” (solo dopo un accordo con il datore di lavoro) • Contribuzioni del lavoratore • Contribuzioni del datore di lavoro corso di formazione vdb -cl

  12. La contribuzione a un fondo pensione • A contribuzione definita • è definita l’entità della contribuzione ma non l’ammontare delle prestazioni che dipende da diversi fattori fra i quali • gli anni di contribuzione, • i rendimenti, • l’entità della contribuzione, • la rendita che si sceglierà al termine della fase di accumulo • A prestazione definita Solo i fondi dei lavoratori autonomi possono essere a prestazione definita. La prestazione è predeterminata, la contribuzione varia in funzione dell’importo della prestazione stessa. corso di formazione vdb -cl

  13. Come si alimenta il conto pensionistico del lavoratore corso di formazione vdb -cl

  14. I soggetti del Fondo Pensione corso di formazione vdb -cl

  15. Organi del Fondo e composizione Organi del Fondo Assemblea dei Delegati (n. 60 delegati) Consiglio di amministrazione (n. 18 componenti ) (per PERSEO 18 +2 - Presenza Medici + 2) Presidente e Vice presidente Collegio dei revisori contabili (n. 4 componenti effettivi e n. 2 supplenti) corso di formazione vdb -cl

  16. Organi del Fondo e modalità di composizione I “lavoratori associati” eleggono n. 30 rappresentanti; le “Amministrazioni” designano n. 30 rappresentanti. Le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento di n. 30.000 adesioni al Fondo. Organi del Fondo Assemblea dei Delegati (n. 60 delegati) I Delegati all’Assemblea eleggono il CdA. I “rappresentanti dei lavoratori” eleggono 9 consiglieri; I “rappresentanti delle Amministrazioni” eleggono 9 consiglieri. [È incompatibile la carica di consigliere CdA e componente dell’Assemblea dei delegati.] Consiglio di amministrazione (n. 18 componenti) (Perseo 18+2 - Presenza Medici +2) Il CdAelegge Presidente e Vice presidente, rispettivamente ed alternativamente, tra i membri del Cda rappresentanti le Amministrazioni ed i Lavoratori associati. Presidente e Vice presidente L’Assemblea dei delegati, con liste disgiunte, elegge i revisori: n. 2 effettivi e n. 1 supplente per i lavoratori ; n. 2 effettivi e n. 1 supplente per le Amministrazioni. Collegio dei revisori contabili (n. 4 componenti effettivi e n. 2 supplenti) corso di formazione vdb -cl

  17. Gestione del Fondo Pensione: “Risorse” e “Amministrazione” Patrimonio del Fondo Pensione IlGestore finanziarioal quale è affidata integralmente la gestione del patrimonio del Fondo Gli Organismi di amministrazione del Fondo con apposite CONVENZIONI individuano: Banche Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) Società di gestione del risparmio (SGR) eventualmente Imprese di assicurazione Il Gestore amministrativoche provvede a: costituzione della posizione anagrafica; tenuta del conto individuale; gestione di trasferimenti, sospensioni, riattivazioni e riscatti; adempimenti fiscali; comunicazioni agli iscritti. La Banca Depositaria: presso la quale vengono depositate le risorse del Fondo corso di formazione vdb -cl

  18. Autorità di vigilanza Ministero del lavoro e politiche sociali COVIP Commissione di vigilanza sui fondi pensione Fondi Pensione BANCA D’ITALIA Banca depositaria CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) Gestori finanziari ISVAP(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) Assicurazioni corso di formazione vdb -cl

  19. Spese per la gestione del Fondo L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese • FONDO ESPERO • Quota di iscrizione = € 2,58 una tantum; • Quota associativa = non può eccedere lo 0,12% della retribuzione annua utile per il calcolo della contribuzione; • I costi della gestione finanziaria e della banca depositaria gravano direttamente sul patrimonio del Fondo. a) Quota di iscrizione “una tantum” b) Spese relative alla fase di accumulo b.1: In cifra fissa b. 2: Indirettamente a carico dell’aderente in percentuale del patrimonio del Fondo c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l’Inps ex gestione l’INPDAP, in fase di prima attuazione, verserà una quota di iscrizione di € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dipendenti dei comparti aderenti al Fondo corso di formazione vdb -cl

  20. Denominazione di: “Associati” Al Fondo si aderisce: VOLONTARIAMENTE e INDIVIDUALMENTE I Lavoratori che, volontariamente, aderiscono al Fondo o per i privati coloro che aderiscono con tacito assenso “Associati” al Fondo Le Amministrazioni(Enti e Aziende dei Comparti delle Regioni e AALL e del SSN) che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo I percettori di prestazioni pensionistiche complementari (“pensionati”) a carico del Fondo corso di formazione vdb -cl

  21. Se NON si aderisce al Fondo Continuano in regime di TFS calcolato dal 2011 col sistema del Tfr Non ci sono vincoli per l’adesione, se aderiscono dal terzo anno in poi non beneficiano del contributo aggiuntivo una tantum (1% o 0,5%) Dipendenti già in servizio al 31/12/2000 Dipendenti assunti dal 1/1/2001 Possono aderire in qualsiasi momento Continuano in regime di TFR corso di formazione vdb -cl

  22. Le fasi della previdenza complementare corso di formazione vdb -cl

  23. adesione La documentazione informativa può essere fatta su supporto informatico (CD o chiavetta di archiviazione di massa USB), fermo restando in ogni caso l’obbligo per il collocatore di tenere a disposizione del potenziale aderente copia cartacea della stessa in sede di presentazione del prodotto. All’atto dell’ adesione ad una forma di previdenza complementare queste sono obbligate a fornire tutta la documentazione informativa in formato cartaceo il modulo di adesione dovrà essere integrato  con un’apposita sezione dedicata alla scelta della modalità con cui ricevere la documentazione informativa, rendendo chiaro, tramite una specifica avvertenza, che la documentazione relativa al fondo è disponibile sul sito web  corso di formazione vdb -cl

  24. Il dipendente pubblico e l’adesione a un fondo pensione Le uniche forme collettive per le quali è possibile l’adesione per i dipendenti pubblici sono quelle ex d.p.c.m. 20/12/1999: fondo contrattuale ex d.lgs. 124/93 istituito da contrattazione nazionale di comparto. L’adesione ad un Pip non comporta il versamento del TFR e il contributo datoriale Non si possono attivare adesioni collettive a fondi aperti. La contrattazione integrativa di secondo livello (decentrata) non può istituire forme pensionistiche complementari diverse dai fondi pensione negoziali già previsti ed istituiti dalla contrattazione di categoria e di comparto L’adesione al fondo pensione negoziale determina necessariamente il passaggio dal TFS al TFR per coloro che già lavoravano al 1.1.2001 corso di formazione vdb -cl

  25. Figuratività del TFR Il TFR dei dipendenti pubblici iscritti al fondo negoziale non viene versato al fondo tempo per tempo durante la fase di accumulo ma solo al momento della cessazione dal servizio Le quote di TFR destinate a previdenza complementare sono contabilizzate dall’Inpdap che le rivaluta sulla base della media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione Data la sua natura figurativa non può nemmeno essere oggetto di anticipazione corso di formazione vdb -cl

  26. La previdenza complementare nel pubblico impiego

  27. La previdenza complementare nel pubblico impiegol’opzione per il tfr Viene effettuato il calcolo del TFS maturato fino al momento dell’adesione e lo si trasforma in TFR. Quindi quanto accumulato negli anni fino al momento dell’adesione viene liquidato dall’Inpdap al termine del rapporto di lavoro previa rivalutazione annuale del 75% del tasso di inflazione + l’1,5%. Annualmente si aggiunge la quota di TFR pari al 4,91% della retribuzione annua lorda. Le quote, contabilizzate presso Inpdap, vengono rivalutate anch’esse, di anno in anno, del 75% del tasso di inflazione + l’1,5%. Per incentivare il passaggio da TFS a TFR è riconosciuto, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, un contributo pari all’1,5% della base contributiva di riferimento del TFS per il personale iscritto all’Inpdap ai fini del TFS-TFR (questo incentivo non vale per quello degli enti che erogano direttamente il TFS) corso di formazione vdb -cl

  28. La previdenza complementare nel pubblico impiegol’opzione per il tfr al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito: Per gli “optanti”, in servizio al 31/12/2000 - All’interessato, alla cessazione dal lavoro, l’importo di Tfr derivante dalla trasformazione del Tfs spettante sino all’adesione, nonché il Tfr in misura intera (solo nel caso in cui in base alle regole del Fondo quest’ultima data sia differita rispetto alla data di adesione) relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della contribuzione ed, infine, le quote residue di Tfr che non confluiscono a previdenza complementare (di norma il restante 4,91%) e maturato dall’adesione alla cessazione. - Al Fondo, vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr nella quota non superiore al 2% della retribuzione utile Tfr, aumentata dalle rivalutazioni corso di formazione vdb -cl

  29. La previdenza complementare nel pubblico impiegol’opzione per il tfr al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito: Per gli assunti dal 1°/1/2001 - All’interessato, quale prestazione finale, l’importo di Tfr maturato dalla data di assunzione all’adesione - Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, (6,91% della retribuzione utile) maturati dall’adesione alla cessazione corso di formazione vdb -cl

  30. La previdenza complementare nel pubblico impiego reale virtuale

  31. La previdenza complementare nel pubblico impiego • La posizione individuale dell’aderente del pubblico impiego è formata da due parti: - “il montante presso il fondo” comprendente gli accantonamenti fatti tempo per tempo e che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente, la contribuzione obbligatoria datoriale, la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente, l’eventuale ‘bonus’ spettante per 12 mensilità a chi si iscrive nei prima due anni di vita del Fondo; in questo montante possono entrare a far parte anche le quote di tfr provenienti dall’Inpdap quando si smette di lavorare ma non si ha diritto al pensionamento; - “il montante figurativo presso l’Inpdap” corrispondente agli accantonamenti di Tfr (in misura parziale o intera), all’eventuale accantonamento aggiuntivo calcolato sull’imponibile Tfs spettante per coloro (iscritti Inpdap ai fini Tfs) che aderendo esercitano il diritto all’opzione da Tfs a Tfr. Questi accantonamenti vengono conferiti al Fondo solo al momento della cessazione del servizio che abbia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo.

  32. la gestione finanziaria Dopo l’adesione gli iscritti versano i loro contributi e il tfr. Queste risorse non vengono messe in un salvadanaio e restituite così come sono alla fine della vita lavorativa, ma sono investite per ottenere un rendimento che punta ad essere mediamente pari o superiore quello assicurato dal tfr con le sue rivalutazioni (benchmark ombra). Questo è il processo di investimento dei fondi pensione corso di formazione vdb -cl

  33. la gestione finanziaria l’asset allocation strategica il consiglio di amministrazione del fondo (CdA) individua l’asset allocation (allocazione delle risorse) strategica consistente nella ripartizione di lungo periodo delle risorse tra le varie classi di attivi: obbligazioni, azioni, liquidità etc. La procedura presuppone la preliminare individuazione delle caratteristiche socio-demografiche, reddituali e di propensione al rischio degli aderenti corso di formazione vdb -cl

  34. la gestione finanziaria Il benchmark Il CdA dopo l’AAS individua il benchmark di riferimento. Esso è il parametro attraverso il quale valutare i risultati della gestione finanziaria ed è costruito mediante indici che fanno riferimento classi di attivo (titoli di debito o di capitali scambiati nei mercati finanziari) Il benchmark ombra è costituito dal rendimento del Tfr corso di formazione vdb -cl

  35. la gestione finanziariala distinzione dei ruoli Fondo pensione Banca depositaria Gestore finanziario corso di formazione vdb -cl

  36. La gestione finanziaria Struttura del Fondo Gestione Monocomparto Fase di avvio – primo esercizio Gestione Pluricomparto Esercizi successivi Almeno 2 comparti differenziati per profili di rischio e rendimento Destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR dei lavoratori settori privati, il trasferimento ad altro comparto è riconosciuta a prescindere dal periodo minimo di permanenza di un anno. Comparto garantito Comparto “rischio 1” Comparto “rischio 2” Il lavoratore all’atto dell’adesione sceglie il comparto di investimento nel quale far confluire i versamenti contributivi In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso un comparto identificato dal Fondo L’aderente successivamente può variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di un anno corso di formazione vdb -cl

  37. La gestione finanziaria Da: Accordo Quadro 29/7/1999 e DPCM 20/12/1999 Sugli Accantonamenti figurativi c/o INPDAP (o Ente di appartenenza nel caso EPNE) In via transitoria, fino al consolidamento della struttura finanziaria del Fondo Si applicherà un Tasso di rendimento Corrispondente alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato “Paniere” individuato con Decreto del Ministro dell’economia sentite le OO.SS. Successivamente, consolidata la struttura finanziaria, Si applicherà il rendimento netto risultante dalla gestione. corso di formazione vdb -cl

  38. la gestione finanziariail controllo corso di formazione vdb -cl

  39. La gestione finanziaria possibilità di scelta di profili di investimento da parte dell’aderente IlLife cycleè un meccanismo automatico di investimento, presente in alcuni strumenti previdenziali, che colloca la posizione individuale del lavoratore presso le diverse linee/comparti di investimento a seconda dell’età anagrafica o delle fasi della vita lavorativa. Si parte con le linee a maggiore contenuto di azioni ad inizio carriera per poi spostarsi gradualmente verso linee obbligazionarie, monetarie e con minimo garantito mano a mano che ci si avvicina al pensionamento. MultilineaE' la possibilità offerta da alcuni fondi pensione in base alla quale è possibile ripartire contemporaneamente, nell’ambito della stessa posizione previdenziale, tra più linee di investimento i propri contributi. corso di formazione vdb -cl

  40. Le prestazioni Prima del pensionamento Al momento della pensione Anticipazione Prestazione in Capitale Riscatto Prestazione in Rendita Trasferimento Prestazione in Rendita e in Capitale VDB

  41. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.Le anticipazioni Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 Cosa prevede il d.lgs 252/05 • Spese sanitarie: erogabile max 75% ed in qualsiasi momento • Prima casa per lavoratori o loro figli o ristrutturazione: erogabile max 75% e dopo 8 anni di iscrizione • Altre esigenze: erogabile max 30% e dopo 8 anni di iscrizione • Prevista possibilità reintegrazione • Prevista anticipazione di tutto il maturato, con 8 anni di iscrizione, per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa per lavoratorio figli • Possibilità di anticipazioni per congedi formazione e parentali • Prevista possibilità reintegrazione corso di formazione vdb -cl

  42. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto. Perdita requisiti di partecipazione: riscatto Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 Cosa prevede il d.lgs 252/05 • Riscatto totale in presenza di invalidità con riduzione capacità lavorativa ad 1/3, ovvero cessazione seguita da inoccupazione superiore a 48 mesi (se non c’è diritto a pensione anticipata) • Riscatto parziale nella misura del 50% in presenza di cessazione seguita da inoccupazione superiore a 12 mesi, ovvero in presenza di mobilità o cassa integrazione • Possibili forme di riscatto totale connesse alla perdita dei requisiti di partecipazione, se e come previsti dagli statuti, con tassazione meno favorevole • In caso di riscatto a seguito decesso non vi è differenza tra le diverse tipologie di Fondi. In assenza di eredi e di diverse disposizioni la posizione rimane acquisita al Fondo se negoziale, ovvero viene devoluta a finalità sociali se si tratta di forme pensionistiche individuali • In mancanza del diritto a prestazione può essere chiesto il riscatto di tutto il maturato (liquidazione entro 6 mesi) • In caso di decesso, la posizione stessa viene riscattata dal coniuge, dai figli, dai genitori a carico. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni la posizione rimane al Fondo contrattuale • In caso di decesso, la posizione agli eredi per gli iscritti a forme pensionistiche individuali corso di formazione vdb -cl

  43. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto. IL trasferimento Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 Cosa prevede il d.lgs 252/05 Periodo permanenza minimo ante trasferimento: anni 2 • Periodo permanenza minimo ante trasferimento: 3 anni; • 5 anni nei primi 5 anni di vita del Fondo corso di formazione vdb -cl

  44. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.La pensione complementare (rendita) Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 Cosa prevede il d.lgs 252/05 • Unica prestazione pensionistica: 5 anni di partecipazione al Fondo e maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche previste dal sistema obbligatorio (anzianità e vecchiaia) • Cessazione con successiva inoccupazione superiore a 48 mesi, anticipo accesso alla prestazione di max 5 anni (pensione anticipata) • Liquidazione in capitale di max 50%, tranne che il 70% del maturato non risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale; in tal caso possibile tutto in capitale • (assegno sociale 2012 € 429 mensili) • Prestazione pensionistica per vecchiaia: 5 anni di partecipazione al Fondo ed età anagrafica sistema pensionistico obbligatorio • Prestazione pensionistica per anzianità: 15 anni di partecipazione al Fondo età anagrafica inferiore all’obbligatoria di max 10 anni e cessazione attività lavorativa • La liquidazione del maturato può essere richiesta in capitale nella misura max del 50%; se la rendita ricavabile dal montante maturato è inferiore all’assegno sociale allora si può chiedere tutta la prestazione in capitale corso di formazione vdb -cl

  45. Prestazione: “Rendita” Rendita pensionistica Per l’erogazione il fondo stipula apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione Vitalizia Rivalutabile Reversibile Al momento del pensionamento l’iscritto ha facoltà di richiedere la reversibilità della prestazione in favore di un beneficiario da lui nominato VDB

  46. Rendita: calcolo RENDITA (1^ annualità) = Montante finale x Coefficiente di conversione Basi demografiche Strumenti che le Assicurazioni utilizzano per definire il valore delle rendite da erogare. Si basano sulle speranze di vita in relazione al sesso ed all’età al momento della richiesta della rendita. Coefficiente di conversione (dipende da:) Tasso Tecnico Nelle assicurazioni vita è il rendimento minimo che viene riconosciuto dalla compagnia in via anticipata sulla rata di rendita (accrescendone l’importo). Caricamenti Sono una parte significativa dei costi gestionali delle imprese assicurative. VDB

  47. Tassi di sostituzione SENZA e CON previdenza complementare(Fonte: Ragioneria Generale dello Stato – Le tendenze di medio lungo periodo nel sistema pensionistico e socio-sanitario – aggiornamento 2009) Il tasso di sostituzione esprime il rapporto fra l’ultimo stipendio e la prima rata di pensione VDB

  48. Fattori che influenzano il valore della rendita vitalizia A parità di altre condizioni, i fattori che influenzano la rendita vitalizia: Diversità di genere - uomo / donna (un uomo prende di più di una donna) Maggiore o minore età anagrafica (a maggiore età corrisponde una rendita maggiore) Caricamento (maggiori costi gestionali riducono il valore della rendita) Tavola demografica (a maggiori aspettative di vita corrisponde una rendita inferiore) VDB

  49. I fondi nel pubblico impiego Fondo Perseo e Fondo Sirio VDB

  50. Normativa e Accordi di riferimentoPrevidenza complementare • Dlgs 124/1993 • L. 335/1995 • L. 449/1997 • Dlgs 47/2000 • L. 243/2004 • Dlgs 252/2005 • Accordo Quadro 29/7/1999 • DPCM 20/12/1999 • Accordo istitutivo Fondo Perseo 14/5/2007 • Accordo istitutivo Fondo Sirio 1/10/2007 • Atto costitutivo Fondo Perseo 21/12/2010 • Atto costitutivo Fondo Sirio 14/9/2011 corso di formazione vdb -cl

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