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Prof. Mario Campobasso

Fondazione Emanuele Casale. Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Corso di Diritto Commerciale anno 2012/2013. Prof. Mario Campobasso. Società per azioni Aumento del capitale. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso. CONDIZIONI AUMENTO REALE.

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  1. FondazioneEmanueleCasale ScuoladiNotariatodeiDistrettiNotarilidella Campania CorsodiDirittoCommerciale anno 2012/2013 Prof. Mario Campobasso Società per azioni Aumento del capitale

  2. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  3. CONDIZIONI AUMENTO REALE Integrale liberazione del capitale precedentemente emesso (art. 2438) (Eventuale esecuzione della riduzione di capitale obbligatoria ?) • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  4. Procedimento aumento reale 1. Delibera assemblea straordinaria. Controllo notarile. 2. Sottoscrizione delle azioni e versamento dei conferimenti iniziali. (min. 30 gg. dalla pubblicazione) 3. Iscrizione dell’attestazione nel Registro delle imprese e menzione negli atti della società (30 gg. Da avvenuta sottoscrizione) 3. Scioglimento delle sottoscrizioni e restituzione dei conferimenti versati • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  5. L’aumento delegato di capitale(art. 2443) Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. […] Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436. Emissione di categorie speciali ? Esclusione del diritto di opzione • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  6. L’aumento delegato di capitaleEsclusione del diritto di opzione Art. 2443. […] Tale facoltà può prevedere anche l’adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell’art. 2441 [esclusione del diritto di opzione]; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell’art. 2441 e lo statuto determina i criteri a cui gli amministratori devono attenersi. La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’art. 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Modificato con d.lgs. 11-10-2012, n. 184 • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  7. Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440-2443) [D.lgs.142/2008, modificato con d. lgs. 224/2010] • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  8. L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010] Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342 terzo e quinto comma, e 2343. L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui all’articolo 2343-ter e 2343-quater • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  9. L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2441) [D.lgs.224/2010] La relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale ovvero la documentazione indicata dall’art. 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. (art. 2441, 6° comma). • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  10. Art. 2343-ter 1) Valori mobiliari quotati conferiti a prezzo di mercato 2) Beni conferiti al valore equo risultante da un bilancio certificato 3) Beni conferiti valore di precedente stima • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  11. ADEGUAMENTI PROCEDIMENTALI CASO I. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  12. L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs. 224/2010] Ai fini dell’applicazione dell’art. 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’art. 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio. • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  13. ADEGUAMENTI PROCEDIMENTALI CASO II. Fair value da precedente bilancio Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  14. L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010] Qualora trovi applicazione l’art. 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio. • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  15. ADEGUAMENTI PROCEDIMENTALI CASO III. Relazione non giurata b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  16. L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010] Qualora trovi applicazione l’art. 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito […] nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione. • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  17. L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010] La verifica prevista dall’art. 2343-quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’art. 2343-quater, terzo comma è allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444 . • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  18. L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010] Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal quanto comma procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, secondo comma. • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  19. L’aumento delegato di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2443, 4° comma) [D.lgs.224/2010] Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all’art. 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all’art. 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all’art. 2343-quater, terzo comma. • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  20. L’aumento delegato di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2443, 4° comma) [D.lgs.224/2010] Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all’art. 2444 la dichiarazione prevista all’art. 2343-quater, terzo comma, lettera d) • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  21. IL DIRITTO DI OPZIONE E’ il diritto dei soci di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento di capitale 2441. (Diritto di opzione). Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  22. Funzione patrimoniale del diritto di opzione: Prima: Passivo Patrimonio netto Capitale 1.000 Riserve 1.000 __________ Debiti ------ Attivo ----- Patrimonio netto: 2000 Azioni emesse: 1000 Valore contabile delle azioni: 2 Valore nominale delle azioni: 1 Aumento di capitale: emissione di 1000 nuove azioni al prezzo di sottoscrizione di 1 Dopo: Passivo Patrimonio netto Capitale 2.000 Riserve 1.000 __________ Debiti ------ Attivo ----- Patrimonio netto: 3000 Azioni emesse: 2000 Valore contabile delle azioni: 1,5 Valore nominale delle azioni: 1 • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  23. Azioni non optate Quotate: I diritti di opzione sono offerti nel mercato per almeno cinque sedute e il ricavato va a beneficio della società. Non Quotate: Diritto di prelazione nella sottoscrizioni agli altri soci che ne abbiano fatto richiesta al momento dell’esercizio dell’opzione. In seguito : Le nuove azioni possono essere liberamente collocate dagli amministratori. • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  24. Conferimenti in natura • Perizia di stima o valutazione alternativa • Relazione amministratori • Relazione sindaci sul prezzo di emissione • Soprapprezzo • Interesse della società • Relazione amministratori • Relazione sindaci sul prezzo di emissione • Soprapprezzo • Approvazione 50%+1 capitale ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE (Art. 2441) • Azionariato dei dipendenti • Quorum 50%+1 capitale richiesto solo per esclusione dell’opzione in misura rilevante • Esclusione statutaria • Solo società quotate • Max 10 % capitale preesistente • Emissione al prezzo di mercato • Certificazione della società di revisione • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  25. Aumento gratuito di capitale 2442. (Passaggio di riserve a capitale). L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. Riserveimpiegabili Riserve statutarie Riserva per azioni proprie ? Riserva legale ? Versamenti in conto capitale ? Riserva da soprapprezzo Versamenti in conto futuro aumento di capitale ? Riserva da rivalutazione ? Finanziamenti soci ? Riserva da applicazione principi IAS/IFRS ? • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

  26. Aumento gratuito di capitale 2442. (Passaggio di riserve a capitale). L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione. AUMENTI DI CAPITALE MISTI ? • Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

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