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Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lodi

Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lodi. X Corso base per volontari di Protezione Civile (Lodi 7 maggio 2011). “ la figura giuridica dell’incaricato di pubblico servizio”. Annalisa Daccò, Alberto Vitale.

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Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lodi

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Presentation Transcript


  1. Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lodi X Corso base per volontari di Protezione Civile (Lodi 7 maggio 2011) “ la figura giuridica dell’incaricato di pubblico servizio” Annalisa Daccò, Alberto Vitale

  2. Legge n° 225del 24 febbraio 1992 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

  3. ATTIVITA’ di PROTEZIONE CIVILE Previsione Prevenzione SOCCORSO Superamento dell’emergenza

  4. Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 11 L. 225/92) 1. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 2. Le Forze Armate 3. Le Forze di Polizia 4. Il Corpo Forestale dello Stato 5. I Servizi Tecnici Nazionali 6. I Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica 7. La Croce Rossa Italiana 8. Le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale 9. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino – CNSA (CAI) 10. Le Organizzazioni di Volontariato

  5. Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 6 L. 225/92) 1. Le Amministrazioni dello Stato 2. Le Regioni 3. Le Province 4. I Comuni

  6. Art. 15 Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco IL SINDACO E’ AUTORITA’ COMUNALE di PROTEZIONE CIVILE

  7. D.Lgs. 112/98 Art. 108 c) Funzioni conferite ai Comuni Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative: 1) all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 2) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, ……e alla cura della loro attuazione, sulla base di indirizzi regionali;

  8. 4) all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; 5) alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base di indirizzi nazionali e regionali.

  9. Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali (capo VIII – Protezione Civile artt. 107-108) Legge Regionale n. 16 del 22 maggio 2004 Testo unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2000 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia attuazione del D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998

  10. L.R. 16/2004 Art. 1Finalità e principali cause di rischio Comma 1 La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge dello Stato, le attività: - degli enti locali, - delle organizzazioni di volontariato - di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di protezione civile sul territorio della Regione Lombardia, anche in attuazione dell’art. 108 del D.lgs 31/03/98, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/97, n. 59)

  11. L.R. 16/2004 Art. 2Funzioni dei Comuni singoli o associati • Al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi: - del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco; - delle organizzazioni di volontariato operante a livello comunale o intercomunale; - dandone immediata comunicazione alla Provincia od alla Regione

  12. L.R. 16/2004 Art. 2Funzioni dei Comuni singoli o associati • Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni: a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal sindaco. Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello comunale per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla provincia o dalla Regione; con le medesime finalità i comuni possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile presenti sul territorio, assicurandone comunque la formazione di base e l’aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;

  13. L.R. 16/2004 Art. 2Funzioni dei Comuni singoli o associati • Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni: b) curano la predisposizione dei piani comunali e intercomunali di emergenza,….. e altresì la loro attuazione sulla base delle direttive regionali …………..; d) Dispongono l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali ………….;

  14. IL METODO AUGUSTUS • linea guida prioritaria per la pianificazione dell’emergenza • procedure per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile

  15. STRUTTURA DEL C.O.C. Centro Operativo Comunale 1. TECNICO SCIENTIFICO 2. SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE 3. VOLONTARIATO 4. MATERIALE E MEZZI 5. SERVIZI ESSENZIALI 6. CENSIMENTO DANNI 7. STRUTTURE OPERATIVE 8. TELECOMUNICAZIONI 9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

  16. LEGGE n° 225 del 24 febbraio 1992 Art. 18 Volontariato 1. Il Servizio Nazionale della Protezione Civile assicura la più ampia partecipazione di cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all’attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista od in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente Legge. 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

  17. D.P.R. n. 194 8 febbraio 2001 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile.

  18. D.P.R. 194/2001 Art. 1 comma 1 E’ considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di Protezione Civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie, gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’art. 2 comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché delle attività di formazione ed addestramento nella stessa materia

  19. L.R. 22 maggio 2004 n. 16 Art. 5 (Volontariato di protezione civile) 1.La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all’attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l’autonoma formazione e lo sviluppo.

  20. L.R. 22 maggio 2004 n. 16 Art. 5 (Volontariato di protezione civile) 2. L’attività di volontariato di protezione civile può essere svolta: a)da singoli cittadini attraverso la partecipazione all’attività dei gruppi comunali, istituiti presso il Comune di residenza; b)dalle associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale del volontariato di protezione civile …….. e dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti dal Comune …….. o da altra forma associativa fra i comuni, e iscritti all’albo regionale del volontariato di protezione civile.

  21. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE • ASSOCIAZIONI • GRUPPI COMUNALI • O INTERCOMUNALI

  22. D.P.R. 194/2001 Art. 11 – Modalità d’intervento delle Organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso Comma 1 – “……..nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell’autorità competente ………… che ne assicura il coordinamento.”

  23. D.P.R. 194/2001 Art. 11 – Modalità d’intervento delle Organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso Comma 2 – “Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento……………………, nell’assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l’emergenza, fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell’intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso”

  24. Responsabilità civile Responsabilità contrattuale Vincolo giuridico (contratto); Responsabilità extracontrattuale Generico precetto di non arrecare danno alcuno (art. 2043 c.c.)

  25. Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

  26. Dolo e Colpa • DOLO • Il fatto illecito doloso è un fatto intenzionale: • Volontarietà del fatto; • consapevolezza delle conseguenze, • consapevolezza dell’ingiustizia. • COLPA • è un fatto non intenzionale, causato da: • negligenza; • Imprudenza; • Imperizia.

  27. Si agisce con colpa quando si agisce con: • negligenza • non aver adottato tutte le dovute cautele; • imperizia • non aver applicato tutte le conoscenze e le capacità che si presume siano nel bagaglio culturale del soccorritore; • imprudenza • aver agito con leggerezza, con mancanza di attenzione che anche un semplice cittadino deve avere.

  28. Responsabilità penale del volontario • Perché si concretizzi una qualsiasi responsabilità da parte del volontario devono in generale sussistere tre condizioni: • La presenza di un atto illecito o di un fatto doloso o colposo; • La sussistenza di un danno alla persona o alle cose; • il nesso causale, ossia il legame logico e consequenziale tra il comportamento dell’operatore e l’evento dannoso.

  29. La responsabilità del volontario verrà esclusa ogni qualvolta egli abbia agito nell’espletamento delle mansioni affidategli dall’ente o dall’organizzazione di appartenenza Art. 2049 c.c. Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti

  30. Art. 358, c.p. nozioni della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

  31. Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio (art. 358 c.p.). I volontari di Protezione Civile possono essere incaricati di pubblico servizio in quanto soggetti privati che svolgono un servizio pubblico (assunto nell’interesse della collettività) grazie alla convenzione che li lega alla Pubblica Amministrazione.

  32. Art. 328, c.p. Rifiuto di atto d’ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. ………..

  33. il Volontario può fare ciò che deve limitarsi a fare

  34. L’INTERVENTO DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE DEVE AVVENIRE UNICAMENTE AD INTEGRAZIONE DELLE FORZE ISTITUZIONALI MAI IN SOSTITUZIONE DELLE STESSE

  35. CHI SCEGLIE DI FARE IL VOLONTARIO… DEVE PREPARARSI NEL MIGLIORE DEI MODI AD INTERVENIRE CON LA SPERANZA DI NON DOVERLO MAI FARE.

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