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D. Lgs. 235/2003 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro durante il lavoro. Seminario di aggiornamento tecnico SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.
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D. Lgs. 235/2003 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro durante il lavoro Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Ing. Gioacchino Di Natale
Dir. 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro durante il lavoro Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Ing. Gioacchino Di Natale
Dir. 89/391/CEE: Sicurezza e salute dei lavoratori (Q) Dir. 89/654/CEE: Luoghi di lavoro ( I ) Dir. 89/655/CEE: Attrezzature di lavoro (II) Dir. 89/656/CEE: Attrezzature di protezione individuale (III) Dir. 90/269/CEE: Movimentazione manuale dei carichi (IV) Dir. 90/270/CEE: Attrezzature munite di videoterminali (V) Dir. 90/394/CEE: Esposizione ad agenti cancerogeni (VI) Dir. 97/42/CE: modif. della Dir. 90/394/CEE Dir. 99/38/CE: modif. della Dir. 90/394/CEE Dir. 90/679/CEE: Rischi derivanti da agenti biologici (VII) Dir. 2000/54/CE: Sostituisce la Dir. 90/679/CEE Dir. 98/24/CE: Rischi derivanti da agenti chimici (XIV) Dir. 99/92/CE: Rischi derivanti da atmosfere esplosive(XV) Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Dir. 95/63/CE: 1^ modif. della Dir. 89/655/CEE Dir. 01/45/CE: 2^ modif. della Dir. 89/655/CEE D.Lgs. 626/94: Ing. Gioacchino Di Natale
Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI riguarda i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro (in generale) e rinvia ad altre direttive di modifica le prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche Dir. 89/655/CEE: (D.lgs. 626/94) • modifica ed integra la direttiva 89/655/CEE, aggiungendo prescrizioni riguardanti: • le verifiche delle attrezzature di lavoro; • le prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro mobili (semoventi o no); • le prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento dei carichi Dir. 95/63/CE: (D.lgs. 359/99) • modifica ed integra la direttiva 89/655/CEE, aggiungendo prescrizioni riguardanti: • l’uso delle attrezzature di lavoro per la esecuzione dei lavori temporanei in quota. Dir. 2001/45/CE: (D.lgs. 235/03) Ing. Gioacchino Di Natale
Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 entrata in vigore (art.7): 19luglio 2005 Ing. Gioacchino Di Natale
Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 adeguamenti di norme (art.1, comma 2): per gli argomenti non espressamente disciplinati dal DPR 164/56, la prevenzione degli infortuni sul lavoro nella costruzioni è regolata dalle norme del DPR 547/55, “nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni.” campo di applicazione (art.3): il presente decreto determina requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per la esecuzione deilavori temporanei in quota Ing. Gioacchino Di Natale
Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 lavoro in quota (art.4) : attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto da un piano stabile attrezzature specifiche (art. 5) : • Scale a pioli • Ponteggi • Sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi Ing. Gioacchino Di Natale
le motivazioni della direttiva 2001/45/CE Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 6° considerando: i lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali. 11° considerando: le scale a pioli, i ponteggi e le funi sono le attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota e, conseguentemente, la sicurezza e la salute dei lavoratori che effettuano questo tipo di lavori dipendono in particolare dall’uso corretto di tali attrezzature. Ing. Gioacchino Di Natale
Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D. Lgs. 8 luglio 2003, n.235 Scelta delle attrezzature (art. 36 bis ,comma 1, D. Lgs. 626/94) : Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. DPR 164/56 - art. 16: ponteggi ed opere provvisionali Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai 2 m devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose. Ing. Gioacchino Di Natale
Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 Scelta delle attrezzature (art. 36 bis ,comma 2, D.Lgs. 626/94) : Il sistema di accesso ai posti di lavoro in quota, deve essere il “più idoneo in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego”. In ogni caso, il sistema di accesso “deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente”. Ing. Gioacchino Di Natale
Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 Condizioni per l’impiego delle scale a pioli(art. 36 bis ,comma 3, D.Lgs. 626/94) La scala a pioli può essere utilizzata quale posto di lavoro in quota, solo se non è giustificato l’uso di altre attrezzature considerate più sicure, a causa : - del limitato livello di rischio; - breve durata di impiego; - caratteristiche non modificabili dei siti. Condizioni per l’impiego dei sistemi a fune(art. 36 bis ,comma 4, D.Lgs. 626/94) I sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, possono essere impiegati, solo se a seguito della valutazione dei rischi risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e non è giustificato l’uso di altre attrezzature considerate più sicure, a causa : - della breve durata di impiego; - delle caratteristiche non modificabili dei siti. Ing. Gioacchino Di Natale
Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 Riduzione al minimo dei rischi (art. 36 bis ,comma 5, D.Lgs. 626/94) devono essere individuate le misure atte a minimizzare i “rischi insiti” nell’impiego delle scale a pioli e dei sistemi a fune, “prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute” . Rimozioni di dispositivi di protezione (art. 36 bis ,comma 6, D.Lgs. 626/94) se la effettuazione di un “lavoro particolare” “richiede” la eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, occorre adottare preventivamente “misure di sicurezza equivalenti ed efficaci”. Divieti (art. 36 bis ,comma 7, D.Lgs. 626/94) Il datore di lavoro effettua lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ing. Gioacchino Di Natale
Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 Condizioni per l’impiego dei ponteggi(art. 36 quater, commi 1 e 2, D.Lgs. 626/94) “1.Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego”. “2. Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di cui al comma 1 se provvede all’assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del DPR 164/56.” li con i relativi schemi di impiego”. Condizioni per l’impiego dei ponteggi secondo Dir. 2001/45/CE, Allegato, punto 4.3.1. “Qualora la relazione di calcolo del ponteggio scelto non sia disponibile o le configurazioni strutturali previste non siano da essa contemplate, si dovrà procedere ad un calcolo di resistenza e di stabilità, tranne nel caso in cui l’assemblaggio del ponteggio rispetti una configurazione tipo generalmente riconosciuta.” Ing. Gioacchino Di Natale
Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 Condizioni per l’impiego dei ponteggi (art. 36 quater, comma 3, D.Lgs. 626/94) “Il datore di lavoro provvede a redigere, a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.” Condizioni per l’impiego dei ponteggi (art. 36 quater, comma 6, D.Lgs. 626/94) “Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.” Ing. Gioacchino Di Natale
Seminario di aggiornamento tecnicoSICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 Formazione dei lavoratori e dei preposti (art. 36 quater, commi 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. 626/94) Viene richiesta la formazione non solo dei lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, ma anche dei preposti che devono sorvegliare tali operazioni. Ing. Gioacchino Di Natale