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CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2010-11

CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2010-11. A-L Prof. Bruno Caruso.

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CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2010-11

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Presentation Transcript


  1. CORSO DI DIRITTO DEL LAVOROANNO ACCADEMICO 2010-11 A-L Prof. Bruno Caruso

  2. L’implicazione della persona del lavoratore nel rapporto di lavoro – e cioè nella prestazione dedotta in contratto – è il dato che caratterizza e distingue il rapporto di lavoro da tutti gli altri vincoli di contenuto patrimoniale regolati dal diritto privato “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli) Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari: la tutela del contraente debole (la sua originaria ispirazione sociale)

  3. L’oggetto del diritto del lavoro Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta dalla legge a favore della parte considerata più debole e, dunque, maggiormente meritevole di tutela Altre funzioni del diritto del lavoro: regolare per esempio nel senso dell’efficienza le pubbliche amministrazioni E’ ANCORA ATTUALE?

  4. A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Altre storiche funzioni storiche alle origini della disciplina giuslavoristica • Correggere le distorsioni di un mercato del lavoro dove l’offerta è più debole della domanda. Incentivare l’occupazione? • Garantire l’interesse delle imprese a limitare la concorrenza “sleale” al ribasso

  5. La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere di finalità ulteriori

  6. …quelletradizionali: la tutela della persona del lavoratore, contraente debole Evitare la concorrenza sleale tra le imprese …e quelle più recenti e ulteriori: 2) l’equilibrato contemperamento tra esigenze di produttività e di efficienza delle imprese nell’economia globale 3) La creazione di nuova occupazione: il cd. diritto del mercato del lavoro 4) La riforma della P.A. nel senso della efficienza efficacia (la riforma del rapporto di lavoro pubblico: la c.d. contrattualizzazione e la riforma brunetta, punire i fannulloni) 5) Il contemperamento degli interessi dei lavoratori con gli interessi di soggetti “terzi” in caso di conflitto. La regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziale. Il diritto del lavoro e le sue finalità le diverse anime convivono nell’odierno diritto del lavoro o si assiste ad una divaricazione delle diverse funzioni

  7. Dal punto di vista scientifico e didattico il Diritto del lavoro è stato, in una prima fase, concepito come una parte del diritto dei privati, secondo la classica tripartizione tra diritto civile - commerciale - lavoro. Ben presto è sopraggiunta, però, la consapevolezza che - applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro - le logiche del diritto privatonon appaiono sufficienti a garantire un equilibrio sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione “Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto privato

  8. “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli) “A nessuno verrebbe in mente di individuare una categoria sociologica corrispondente alla categoria giuridica del curatore o del cessionario. Nel diritto del lavoro, invece, le categorie giuridiche sono percepite come meri calchi di categorie sociologiche” (A. Supiot). La “diversità culturale” dei rapporti di lavoro rispetto agli altri rapporti contrattuali

  9. Nuova consapevolezza (il diritto del lavoro influenza il diritto contrattuale) Gli strumenti di correzione del diritto del lavoro nei confronti dei principi contrattuali possono essere utilizzati in tutti i rapporti contrattuali in cui ci sia debolezza di una delle parti: Consumatori, piccoli imprenditori, sub fornitori e monocommitenza, lavoratori autonomi, agenti e sub agenti ecc.

  10. La diversità “tecnica” del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei contratti: alcuni esempi • La nullità che produce effetti • es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.) • La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [2332], salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [1343 ss., 1346].[ • II]. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione (es. art. 63 comma 2 TUPI: annullamento procedure concorsuali) • La corrispettività attenuata • es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.) • In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [382 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [ dagli usi o secondo equità • Lo sciopero non comporta inadempimento del contratto

  11. …si spiega, così, la ragion d’essere principale del diritto del lavoro tradizionale…sul piano dei contenuti La tutela del contraente debole (tradizionalmente il lavoratore subordinato) Il diritto del lavoro come risposta dell’ordinamento ad un’evidente situazionedi disparità tra le parti di un contratto privatistico

  12. Cosa si intende per debolezza del lavoratore? Ha a che vedere con il problema della capacità giuridica e di agire limitata (fanciulli e prima delle riforme del c.c. delle donne maritate)? (la visione proto paternalista del diritto del lavoro Si parte dal presupposto che la posizione del lavoratore nel mercato è contrattualmente “incompleta” e “asimmetrica” (si pensi oggi alle donne che cercano lavoro, ma anche alla carenza di informazioni) Il diritto del lavoro, sub specie di legislazione del lavoro, serve a completare la regolazione contrattuale e a renderla simmetrica (possibilmente paritaria) Interviene a regolare contenuti che le parti non regolerebbero volontariamente

  13. Ma che livello del rapporto contrattuale agisce la norma tradizionale regolativa del rapporto di lavoro? Non sul rapporto di potere (sull’asimmetria in sé: non mette in discussione il potere unilaterale di organizzazione e gestione del datore di lavoro: il potere del datore non viene delegittimato). Agisce invece sugli effetti a valle della asimmetria, sugli effetti in termini maggiore protezione del lavoratore

  14. FUNZIONE PATERNALISTA O DI REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO ? Critiche neoliberali e nuova possibile funzione: rafforzamento della capacità/libertà del lavoratore (dalla capacitas del diritto romano alla capability di SEN: rinvio)

  15. sul piano della tecnica legislativa che lo contraddistingue: la norma di legge inderogabile Tutto il diritto del lavoro è tradizionalmente contraddistinto da questa tecnica (la norma di legge è inderogabile da parte dell’autonomia individuale e collettiva; è, cioè, limitativa dell’autonomia privata individuale e collettiva; ma anche la norma collettiva e inderogabile in peius dalla norma individuale)

  16. tecniche normative di tutela dei soggetti deboli di un rapporto contrattuale L’esigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata L’inderogabilità come elemento fondativo di tutto il sistema giuslavoristico: l’art. 2113 cod.civ.

  17. Un’altra tecnica: il principio di non discriminazione In altri ordinamenti la tecnica è molto utilizzata dove le tutele lavoristiche classiche sono più deboli: USA La tecnica antidiscriminatoria molto usata nell’UE (poco in Italia)

  18. SEMINARIO PROF. ALAIMO sul tema della effettività della legislazione antidiscriminatoria Aula magna del TRIBUNALE VENERDI’ ORE 17

  19. Una delle prime previsioni di inderogabilità della disciplina lavoristica: la legge sull’impiego privato del 1924… …le cui norme avrebbero dovuto osservarsi malgrado ogni patto contrario,salvo il caso di particolari convenzioni o di usi più favorevoli all’impiegato e salvo il caso che il decreto ne consentisse la deroga consensuale (art. 17)

  20. La norma base attuale sulla inderogabilità “Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti dalla legge non sono valide” (art. 2113 cod. civ.)

  21. Esempi di norme inderogabili: Il divieto di mutamento unilaterale in pejus delle mansioni del lavoratore (art. 2103, c. c.) - Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 2109 c.c.; art. 9, d.lgs. 66/2003) - Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro nei periodi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare (artt. 2110-2111 c.c.)

  22. L’inderogabilità tradizionale Serve ad imporre limiti alla autonomia individuale (al contratto individuale come fonte di regolazione del rapporto)

  23. Usi attuali (anomali?) della inderogabilità: per limitare gli spazi della contrattazione collettiva La legge Brunetta : uso della inderogabilità per imporre limiti al contratto collettivo e al sindacato. Rinvio.

  24. La diffusione della norma inderogabile ha segnato il nostro diritto del lavoro fino a rovesciare il principio generale della libertà di determinazione del contenuto contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c.

  25. Ragioni: La debolezza contrattuale del lavoratore subordinato la situazione di disparità sostanziale dei contraenti l’esigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata, tanto individuale, quanto collettiva. Connotati: La legge diviene fonte eteronoma di standards di tutela non “riducibili” dalle parti (ma solitamente modificabili in senso migliorativo per il lavoratore) Il diritto del lavoro appare, perciò, contraddistinto, per una lunga fase, dal cd. “garantismo rigido”(questa caratteristica è tipica delle norme del codice civile e delle leggi della successiva fase post-costituzionale) L’inderogabilità: ragioni e connotati del diritto del lavoro

  26. L’inderogabilità: una norma chiave Legge e contratto collettivo come fonti di diritti indisponibili L’art. 2113 c.c. Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi (…) non sono valide es.: congedo di maternità (cinque mesi) ex art. 2, 1° c., d. lgs. 151/2001 T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

  27. Altra diversa tecnica di inderogabilità (2077 cc) I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo [2113].[II]. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro

  28. La crisi della norma inderogabile oggi • La diversificazione regolativa e le esigenze di flessibilità (rinvio) • Di livello territoriale • rinvio alla regolamentazione regionale in materia di apprendistato; art. 49 comma 5 dlgs. 276/03 • Rinvio alla contrattazione integrativa in funzione di deroga peggiorativa (il protocollo del 2009 rinvio) • Relativamente alla articolazione degli interessi (il processo di individualizzazione dei trattamenti) • Usi della inderogabilità per comprimere l’autonomia collettiva (la legge Brunetta rinvio)

  29. Le radici istituzionali della diversificazione territoriale del diritto del lavoro: la sussidiarietà verticale • Federalismo e diritto del lavoro • La riforma del titolo V Cost. nel 2001 • Il nuovo testo dell’art. 117 Cost.: • Le due espressioni chiave: “tutela e sicurezza del lavoro” e “ordinamento civile” • Materie devolute alla potestà legislativa concorrente delle Regioni • interferenti con il Diritto del lavoro: • tutela e sicurezza del lavoro • formazione professionale • previdenza complementare e integrativa

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