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Progetto “ Sistemi di Gestione Ambientale per la competitività delle Piccole e Medie Imprese del Distretto calzaturiero della provincia di Fermo ” Le novità in materia di rifiuti introdotte dalle ultime disposizioni normative realizzato da
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Progetto • “Sistemi di Gestione Ambientale per la competitività delle Piccole e Medie Imprese del Distretto calzaturiero della provincia di Fermo” • Le novità in materia di rifiuti introdotte dalle ultime disposizioni normative • realizzato da • Camera di Commercio di Fermo in collaborazione con • Ecocerved-Agenzia per l’ambiente delle Camere di Commercio • Fermo 28 settembre 2011
Programma • Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 • Aspetti generali e definizioni: Classificazione dei rifiuti - Sottoprodotto Cessazione della qualifica di rifiuto – Deposito temporaneo • Decreto-legge 138/2011 e Legge 14 settembre 2011 n. 148Responsabilità e tracciabilità • Adempimenti per le imprese e sanzioni - SISTRI - Registri di carico e scarico – Formulari - Trasporto dei rifiuti • Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 • Attuazione della direttiva 2009/123/Ce Modifiche alle sanzioni e estensione della responsabilità amministrativa delle società • Risposte a quesiti e chiusura lavori
Il quadro normativo • Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 • “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. (GU 10.12.2010 n.269) • in vigore dal 25 dicembre 2010 • in vigore 1° giugno 2011 • (artt. 188-188bis-188 ter • -189-190-193+sanzioni) • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 • 12 articoli sostituiti integralmente • 15 articoli aggiunti • 19 modificati • 4 articoli abrogati • + • 3 allegati sostituiti • 3 allegati abrogati
Un nuovo sistema normativo fondato sulla necessità di garantire • più concreta e più estesa realizzazione dei principi del Trattato EU; • responsabilità condivisa dei soggetti che partecipano alla gestione dei rifiuti con il coinvolgimento del produttore dei prodotti e in alcuni casi dei distributori; • nuovi obiettivi e nuove scadenze; • tracciabilità e controllo delle fasi della gestione di rifiuti; • semplificazione del sistema autorizzatorio, con facilitazioni per i soggetti impegnati in sistemi di certificazione ambientale.
Limiti: • non agevole lettura comparata e coordinata del nuovo testo; • l’effettiva operatività di molti principi ed istituti è espressamente condizionato all’adozione di decreti presidenziali, decreti ministeriali di natura tecnica, regolamenti , con tempo medio di due anni per la loro attuazione; • eccessiva discrezionalità nelle possibili scelte regolamentari attuative, da parte dell’amministrazione.
Decreto legislativo n. 205/2010 Migliore definizione di “recupero” e “smaltimento”, introduzione della definizione di “prevenzione”, “riutilizzo”, “riciclaggio”, “preparazione per il riutilizzo” e modifica della definizione di raccolta differenziata Riformulazione del concetto di gerarchia dei rifiuti Modifica dei criteri per la qualifica dei sottoprodotti Modifica di criteri per chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale Rafforzamento del principio di prevenzione Introduzione di obiettivi di riciclaggio per specifiche tipologie di rifiuti Articolo sui rifiuti organici
Decreto legislativo n. 205/2010 Tracciabilità dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale Nuovi criteri e contenuti dei Piani di gestione dei Rifiuti Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e relativi programmi regionali Registri nazionali delle autorizzazioni/comunicazioni Previsione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni Previsione di linee guida per una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi Nuovi criteri di classificazione dei rifiuti
Principi e criteri della gestione (art. 178) • La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di: • - precauzione; • - prevenzione; • - sostenibilità; • - proporzionalità; • - responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti (produzione,distribuzione, utilizzo e consumo); • - chi inquina paga; • - partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
Principi e criteri della gestione (art. 178) • La gestione dei rifiuti è altresì effettuata nel rispetto dei criteri di: • - efficacia; • - efficienza; • - economicità; • - trasparenza; • - fattibilità tecnica ed economica.
Responsabilità estesa del produttore (art. 178bis) E’ prevista la possibilità di introdurre - nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo - modalità e criteri per la responsabilità estesa del produttore Qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi trasporti, tratti, venda o importi prodotti (art. 183 lettera g) Le modalità e i criteri della responsabilità estesa del produttore potranno essere introdotti con uno o più decreti, aventi natura regolamentare, emanati dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, previa consultazione delle parti interessate e sentita la Conferenza Stato - Città e autonomie locali (Conferenza Unificata)
Responsabilità estesa del produttore (art. 178bis ) Con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, possono essere anche adottati modalità e criteri: per la gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto (per questi decreti è necessario anche il concerto del Ministero dell’Economia e Finanza); per pubblicizzare le informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; per la progettazione dei prodotti volti a ridurre i loro impatti ambientali; per la progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il necessario utilizzo dei prodotti sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo , tecnicamente durevoli e che, una volta divenuti rifiuti, sono adottati ad un recupero adeguato e sicuro e uno smaltimento compatibile con l’ambiente
Responsabilità estesa del produttore (art. 178bis ) I decreti potranno prevedere anche che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto Nel caso il produttore partecipi parzialmente, il distributore del prodotto potrà concorrere per la differenza fino all’intera copertura dei costi
LA GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 183 ) Ai sensi dell’art. 183 del D.lgs n. 152/2006 lett. n , come modificato dal D.lgs205/2010 per gestione dei rifiuti si deve intendere: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante e intermediario
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179) Prevenzione Preparazione per il riutilizzo Riciclaggio Recupero di altro tipo (ad esempio recupero di energia) Smaltimento La gerarchia si applica quale ordine di prioritàdella normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179) • L’approccio, basato sull’analisi degli impatti complessivi generati durante l’intero ciclo di vita di un prodotto, potrà portare, in via eccezionale, ad uno scostamento dalla gerarchia di gestione per specifici flussi di rifiuti • Con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179) • Per facilitare l’applicazione della gerarchia, le pubbliche amministrazioni promuovono una e serie di azioni quali: • lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali • la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da ridurre, durante l’intero ciclo di vita, la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento • lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero; • condizioni di appalto che favoriscano il mercato di materiali riciclati; • l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
Definizioni (art. 183) • m) prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: • la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita • gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana • il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti • q) preparazione per il riutilizzo:le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento • r) riutilizzo:qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti
Definizioni (art. 183) r) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento t) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. u) smaltimento:qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla Parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento
Misure di prevenzione (Allegato L) • Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti • Ricorso a misure di pianificazione o a strumenti economici per l’uso efficiente delle risorse • Promozione di ricerca e sviluppo per prodotti e tecnologie più pulite • Elaborazione di indicatori associati alla produzione dei rifiuti • Misure che possono incidere sulla fase di progettazione, produzione e distribuzione • Promozione della progettazione ecologica (ciclo di vita) • Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione • Organizzazione di attività di formazione per le autorità competenti per l’inserimento delle prescrizioni di prevenzione nelle autorizzazioni • Campagne di sensibilizzazione o interventi di sostegno alle imprese, soprattutto alle PMIIntroduzione di misure di prevenzione negli impianti non soggetti alla disciplina IPPC
Misure di prevenzione (Allegato L) • Misure che possono incidere sulla fase di progettazione, produzione e distribuzione • Ricorso ad accordi volontari tra imprese, istituzioni e consumatori • Promozione di sistemi ambientali affidabili (es. EMAS) • Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell’utilizzo • Ricorso a strumenti economici (es. incentivi per acquisto di beni meno inquinanti) • Campagne di sensibilizzazione e informazione al pubblico • Promozione di marchi di qualità ecologica • Accordi con l’industria o con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e su prodotti a minor impatto ambientale • Integrazione dei criteri ambientali nei bandi di gara e nei contratti • Promozione del riutilizzo e/o riparazione di determinati prodotti o loro componenti, attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro (es. sostegno o creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo)
Altre misure di prevenzione (art.180bis) • Le pubbliche amministrazioni devono promuovere specifiche iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti quali l’adozione di : • strumenti economici • misure educative • accordi di programma • criteri di valutazione per l’affidamento di contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006) basati sulle caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi energetici • entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto,il Ministero dell’Ambiente dovrà stabilire, in attuazione della Finanziaria 2007, gli obiettivi di sostenibilità ambientale negli acquisti da parte della P.A.
Preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (art. 180 bis) 1) uso di strumenti economici; 2) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo; 3) adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri; 4) definizione di obiettivi quantitativi; 5) misure educative; 6) promozione di accordi di programma. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.
Riciclaggio e recupero (art. 181) La raccolta differenziata Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente. Le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto nell’art. 205. - almeno il 35% entro il 31.12.2006 - almeno il 45% entro il 31.12.2008 - almeno il 65% entro il 31.12.2012 La raccolta il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto a impianto di smaltimento.
Obiettivi di riciclaggio e recupero (art. 181) • Le autorità competenti realizzano adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: • Entro il 2015: la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro e ove possibile, per il legno, • Entro il 2020: obbligo di raggiungere una percentuale globale di riciclaggio fino al 50% per • carta • metallo • plastica • Vetro • Entro il 2020 : obbligo riciclareil 70 %dei rifiuti da costruzione e demolizione(escluso il materiale allo stato naturale 170504)
Riciclaggio e recupero (art. 181) • Sino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di riciclaggio, il Ministero dell’Ambiente può emanare decreti che determinino tali modalità • Con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti, nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti. • Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse
Efficienza dell’operazioni di recupero (All. C) • R 1Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia* • Gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica e uguale o superiore a: • 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati anteriormente al 1° gennaio 2009 • 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008
Smaltimento (art. 182) Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. Esso può essere realizzato previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica(!) ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. Condizioni dello smaltimento a. deve essere effettuato in condizioni di sicurezza; b. i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero.
Principio di autosufficienza e prossimità (art. 182 bis) • Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: • realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, in ambiti territoriali ottimali; • permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; • utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. • è vietato smaltire rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quella dove sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di interesse lo richieda.
Operazioni di recupero e smaltimento (All. C) R 12Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (****) (****) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11. (All. B) D 13Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12** **In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12.
Deposito temporaneo (art. 183) • Non è soggetto ad autorizzazione il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: • - i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore: • - con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito; • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. • - il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno. • Condizioni tecniche: • deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute; • devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose; • - per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero Ambiente di concerto col Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
Definizioni: rifiuti – sottoprodotti - rifiuti cessati Ai sensi dell’art. 183 Rifiuto Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. (definizione di carattere generale, è venuto meno il riferimento all’allegato) Ai sensi dell’art. 182 -ter Rifiuto organico rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato
Definizioni: rifiuti – sottoprodotti - rifiuti cessati Ai sensi dell’art. 183 combustibile solido secondario (CSS) il combustibile solido prodotto dai rifiuti con caratteristiche UNICEN/TS15359; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il CSS è qualificato come rifiuto speciale. rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da emanarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 e succ. mod. digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole
Definizioni: rifiuti – sottoprodotti - rifiuti cessati Ai sensi dell’art. 183, lettera b e 184 Rifiuti pericolosi tutti i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte IV del d.lgs. 152/2006. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Ante D.Lgs. 205/2010: Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco nell’elenco di cui all’allegato D alla Parte quarta del presente decreto, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima Parte IV. Sono stati eliminati gli All. G e H, con conseguenze sulle disposizioni relative alla MISCELAZIONE
Divieto di miscelazione e diluizione artt. 187° 184, co. 5ter E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. Ante D.Lgs. 205/2010: E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’Allegato G … ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. Per gestire correttamente la MISCELAZIONE è consigliato un confronto con l’autorità competente
Allegato D – Introduzione – punto 5 Ante D.Lgs. 205/2010: “Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. (…).”
Allegato D – Introduzione – punto 5 (NUOVO) Modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010: “Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto inquestione una o più delle proprietà di cui all'allegato I.” “1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante», «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE (…) 2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE (…) Metodi di prova: I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN
D.Lgs 152/2006 • 184 bis D.Lgs 205/2010 È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: • la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; • è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; • la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; • l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana Sono sottoprodotti le sostanzeed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi , che soddisfino i seguenti criteri: • siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; • il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; • soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono utilizzati; • non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; • abbiano un valore economico di mercato
Sottoprodotti (art.184bis) • Possibilità di emanare decreti attuativi, che stabiliscano criteri quali/quantitativi da soddisfare perché alcune tipologie di oggetti o sostanze possano essere considerati sottoprodotti • per i materiali da estrazione e lavorazione di marmi e lapidei - decreto entro 90 giorni • La qualifica di sottoprodotto si applica anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti • ( senza decreto) • L’articolo 186 (terre e rocce da scavo) sarà abrogato a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi. I residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche stabilite per i sottoprodotti (derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali) vengono equiparati alla disciplina di terre e rocce da scavo
art.184 - ter D.Lgs 205/2010 art.184 - ter D.Lgs 152/2006 Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, nel rispetto delle seguenti condizioni: • la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici • esiste un mercato o una domanda la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; • l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto Non rientrano nella definizione di rifiuto, le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti da successivo DM, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni: • siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti • siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre • siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse • siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario • abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato
Cessazione della qualifica di rifiuto (art.184 - ter) • L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri e le condizioni fissate per la cessazione della qualifica di rifiuto • I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente. • Nelle more dell’adozione dei decreti, continuano ad applicarsi i decreti 5.2.1998, 12.6.2002, n. 161, e 17.11.2005, n. 269 e l’art. 9-bis del D.L. n. 172/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210/2008 • La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999 (chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto) si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (23 giugno 2010)
Cessazione della qualifica di rifiuto (art.184 - ter) Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi dell’art. 184 - ter è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggiostabiliti dal decreto stesso, dal D.Lgs. n. 209/2003, dal D.Lgs. n. 151/2005, e dal D.Lgs. n. 188/2008, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti
Progetto End of Waste: rottami ferrosi • Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (Guue 8 aprile 2011 n. L 94) • Il regolamento rappresenta la prima applicazione pratica dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce sulla "cessazione della qualifica di rifiuto" ("end of waste), e dell’ art.184 – ter Dlgs 152/2006 • I rottami di metallo rispondenti a specifici standard non saranno più classificati come rifiuti, a condizione che: • I produttori applichino un sistema di gestione della qualità e dichiarino la conformità ai nuovi criteri per ciascuna partita di rottami. • Il produttore o l'importatore di tali rottami stili, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato III e che la trasmetta al detentore successivo, conservandone una copia per almeno un anno dalla data del rilascio e mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. Si prevede che tale dichiarazione di conformità possa essere stilata in formato elettronico.
Progetto End of Waste • I flussi di rifiuti esaminati sono: • Rottami ferrosi • Rottami di alluminio • Rottami di rame • Rifiuti di carta • Rifiuti di vetro • Rifiuti di plastica • Rifiuti biodegradabili da impianti di trattamento biologico
Riferimenti normativi • Decreto Legislativo n.152/2006 Parte IV e successive modifiche • Decreto Min. Ambiente n. 52/2011 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti….” • Decreto Min. Ambiente26 maggio 2011, entrato in vigore 30 maggio 2011 proroga per l'avvio del Sistri • Decreto-legge 138/2011 (abrogazione di tutta la disciplina Sistri a far data dal 13 agosto 2011) • La Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (ripristino Sistri e proroga data di partenza della completa operatività del sistema )
Proroga • La data di avvio dell'operatività del Sistri è stata fissata al 9 febbraio 2012 per tutte le categorie operatori, fanno eccezione solo i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (meno di 10 dipendenti), in relazione ai quali una nuova proroga del "sistema binario" dovrà essere stabilita dal Ministero Ambiente, la legge prevede comunque che non possa essere antecedente al 1° giugno 2012. • Fino ai nuovi termini di effettiva operatività dovrà applicarsi il doppio sistema, in base al quale i soggetti coinvolti nel Sistri devono transitoriamente continuare a rispettare gli adempimenti stabiliti dagli articoli 190 (registri) e 193 (formulari) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
Proroga La nuova disposizione stabilisce: "2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente (…) il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012 . 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. 3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita' gia' previste per le associazioni di categoria ".
Tracciabilità (artt. 188 bis e ter DL152/2006) • La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. • Gli strumenti per il controllo della tracciabilità sono: • a. l’adempimento degli obblighi previsti dal SISTRI e l’iscrizione allo stesso • b. la tenuta dei registri di carico e scarico e formulari di identificazione. • (artt. 190 e 193 DL152/2006) • Chi aderisce al SISTRI non è tenuto agli obblighi inerenti le tenute dei registri e alla compilazione dei formulari di identificazione.
Iscrizione obbligatoria al SISTRI (art. 3 DM SISTRI/188 terDL152/2006) • 1) Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi. • 2) Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con più di dieci dipendenti: le imprese e gli enti che impiegano più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n.152/2006:– i rifiuti da lavorazioni industriali,– i rifiuti da lavorazioni artigianali– i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento. • 3) Comuni, Enti e Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania. • 4) Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione. • 5) Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti per conto dei consorziati.
Iscrizione obbligatoria al SISTRI (art. 3 DM SISTRI/188 ter DL152/2006) • 6) Trasportatori professionali: le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.7) Operatori del Trasporto Intermodale: • i terminalisti concessionari dell’area portuale di cui all’articolo 18 della L. n. 84/1994 e le imprese portuali di cui all’art. 16 della medesima Legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto; • - i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.8) Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 • 9) Imprese ed Enti gestori rifiuti (recuperatori e smaltitori): le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, dovranno risultare iscritti sia come gestori che come produttori di rifiuti