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VERSO UN SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE UN PERCORSO VENTENNALE Dino Cristanini

VERSO UN SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE UN PERCORSO VENTENNALE Dino Cristanini Direttore Generale INVALSI. GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA. ALUNNO (apprendimenti, comportamento, competenze) PERSONALE (prestazioni professionali) ISTITUZIONE SCOLASTICA

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VERSO UN SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE UN PERCORSO VENTENNALE Dino Cristanini

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Presentation Transcript


  1. VERSO UN SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE UN PERCORSO VENTENNALE Dino Cristanini Direttore Generale INVALSI

  2. GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA ALUNNO (apprendimenti, comportamento, competenze) PERSONALE (prestazioni professionali) ISTITUZIONE SCOLASTICA (risorse utilizzate, funzionamento, risultati) SISTEMA (risorse utilizzate, funzionamento, risultati)

  3. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA UN PO’ DI STORIA 1993 – Decreto Legislativo n.35 art. 8 – Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico Il Ministro provvede alla: • determinazione di parametri di valutazione dell’efficacia della spesa in rapporto all’attuazione del diritto allo studio e ai livelli qualitativi dell’istruzione • Individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati in termini di preparazione generale e specifica del servizio scolastico

  4. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA UN PO’ DI STORIA 1993 – Proposta organica sulla scuola Punto 6 – La valutazione del sistema formativo • assicura analisi sistematiche della congruenza dell’offerta formativa con gli obiettivi e con i programmi fissati per lo sviluppo del sistema scolastico • introduce nel sistema procedure e strumenti per la gestione amministrativa e strategica dei punti di criticità dell’offerta formativa anche ai fini del recupero della dispersione scolastica • produce e sviluppa criteri di efficienza e di efficacia degli standard e dei risultati formativi utilizzabili dagli operatori per la valutazione e per l’autovalutazione dei processi • raccoglie, elabora e standardizza modelli di valutazione e di autovalutazione e promuove la diffusione di una cultura di responsabilità sui risultati tra gli utenti del servizio

  5. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA UN PO’ DI STORIA 1997 – Direttiva n.307 Istituzione presso il CEDE del Servizio Nazionale per la qualità dell’istruzione – Compiti: • studiare e scegliere i necessari indicatori di risorse, processo, prodotto e contestualie le metodologie di rilevazione più affidabili • sviluppare direttamente, validare, tarare e diffondere ulteriori strumenti di accertamento del profitto, nonché strumenti atti a rilevare lo stato e le condizioni di funzionamento del sistema scolastico per cui l’informazione non sia già disponibile

  6. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA IL PRIMO INVALSI 1999 – Decreto Legislativo n.258 Trasformazione del CEDE in INVALSI – I COMPITI DELL’ISTITUTO • valuta l’efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso e analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; • studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; • conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; • fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; • valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; • valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; • assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell’innovazione organizzativa e didattica.

  7. LA VALUTAZIONE DI SISTEMA IL SECONDO INVALSI Art. 3 c.1 lett. b Legge 28 marzo 2003, n.53 Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative

  8. IL SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE (SNV) Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286 "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"

  9. I COMPITI DELL’INVALSI NEL D.LGS. 286/2004 • effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane; • predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; • svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali; • studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; • assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo; • svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; • svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

  10. LA LEGGE 176/2007 LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.

  11. LA LEGGE 176/2007LA PROVA NAZIONALE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO L’esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), conformemente alla direttiva periodicamente emanata al Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.

  12. LE FINALITA’ DELLA PROVA NAZIONALE Direttiva Ministeriale n.16 del 25 gennaio 2008 L’introduzione della prova a carattere nazionale in sede di conclusione del primo ciclo di istruzione ha la funzione di integrare gli elementi di valutazione attualmente esistenti verificando i livelli di apprendimento degli studenti a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.La valutazione a livello nazionale degli apprendimenti degli studenti costituisce il necessario completamento dell’autonomia scolastica e consentirà il progressivo allineamento a standard di carattere nazionale da poter sospingere con mirate azioni di stimolo e di sostegno, verso il raggiungimento di crescenti livelli di qualità.

  13. I COMPITI DELL’INVALSI NEL DECRETO LEGISLATIVO n. 213 del 31 dicembre 2009 Nell’ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l’INVALSI ha le seguenti competenze: a. lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione; b. la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale, il supporto e l’assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione; c. lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti d. la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell’ambito della normativa vigente; e. lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione alle attività di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario; f. lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo; g. lo svolgimento di attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; h. lo svolgimento di attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l’ ANSAS.

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