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Legge 53 dell’8 marzo 2000 “disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” le idee. A cura di Mariangela Gritta Grainer. Il tempo: una risorsa o una merce da vendere e consumare?.
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Legge 53 dell’8 marzo 2000“disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”le idee A cura di Mariangela Gritta Grainer
Il tempo: una risorsa o una merce da vendere e consumare? • Una riflessione a partire dai nodi principali che donne e uomini (ma in particolare le donne) incontrano nel “conciliare” il tempo del lavoro con i diversi tempi della vita.
Il tempo come risorsa della singola persona • Una società di individui concreti, di soggetti che hanno un sesso, bisogni, valori differenziati e non riconducibili ad unità • La dimensione sociale e quella individuale sono tenute insieme dal valore della solidarietà • Interessi e valori, etica ed economia si confrontano e trovano fecondi intrecci
La legge 53 (8 marzo 2000) • C’è un mutamento culturale che la ispira ma anche che vuole produrre • Il riconoscimento del tempo e del lavoro di cura evidenzia che esso è meno rigido, meno prevedibile e molto più personalizzato del tempo di lavoro
Flessibilità dei lavori • Il lavoro di cura così inteso pone al mondo della produzione l’esigenza di una flessibilità dettata dai bisogni e anche dai desideri di donne e uomini • Il lavoro di cura così inteso e riconosciuto propone nuovi paradigmi e nuove priorità
Promuovere un equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura. Di formazione e di relazione (dai principi generali della legge 53) • I cicli di vita sono sempre meno prevedibili meno rigidi • La richiesta di flessibilità del mercato è sempre maggiore • nuove opportunità possono aprire inediti scenari • Nuovi spazi di libertà per individui non più ingabbiati in un unico lineare tempo di vita fatto prima di formazione, poi di lavoro ed infine di “riposo” • Una relazione forte tra etica ed economia
Cittadini lavoratori utenti • Donne e uomini sono considerati nell’interezza della loro vita • La conciliazione dei bisogni individuali e familiari non scissi dalle esigenze sociali ed economiche • La conciliazione come crinale per la nascita di una nuova cultura dei servizi e dell’impresa
Le città • Le città sottraggono tempo ed energia • L’organizzazione sociale è governata prioritariamente dalle convenienze economiche, del mercato e della produzione (e del consumo) • Non si tiene conto dei soggetti che ci vivono, dei loro bisogni • Tutti affrontiamo in solitudine l’ardua impresa di far entrare nelle nostre giornate (e nella nostra vita) tutto ciò che dobbiamo e che vogliamo fare.
Tempi orari spazi: un paradigma per riprogettare le città • Coordinare i tempi e gli orari delle città • Valorizzare esperienze di solidarietà • Mettere in sinergia le banche del tempo • Investire di responsabilità i sindaci (terza parte della legge 53)
“per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo…..” (dall’Ecclesiaste) • Flessibilità degli orari e della organizzazione del lavoro • La figura del sostituto del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo • Congedi • Tempi della città ……verso l’obiettivo di un mutamento delle abitudini sociali (oltre che individuali) nell’impiego del tempo
Il tempo come risorsa infinita eppure scarsa • Il tempo come problema e insieme come leva per introdurre nello sviluppo elementi di inedita qualità sociale • Il tempo come chiave di lettura e di cambiamento della vita quotidiana delle donne e quindi di tutti
Quella vita quotidiana • Che lega la vita sociale e personale al suo tracciato biologico • Come luogo di confine tra l’individuo la società e la politica • Tra presente futuro e la memoria
Tre dimensioni della vita quotidiana • Della routine e degli avvenimenti • Del particolare e dei bisogni • Dell’attesa del progetto dell’investimento sul futuro Su di esse si fonda la soggettività, si ridefinisce l’identità si snoda l’esperienza di vita delle persone
LEGGE 8 MARZO 2000, N.53 • “ disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”
La legge affronta tre ambitiimportanti • Congedi parentali, familiari e formativi; • Flessibilità di orario • Tempi delle città Per ognuno dei tre ambiti sono previste norme, opportunità, risorse per “promuovere un equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione” (dall’articolo 1 della legge 53 – principi generali, finalità -)..
CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI Madri padri Famiglia formazione
Dal testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità • Art.1 disciplina i congedi, i riposi, i permessi connessi a maternità e paternità di figli naturali, adottivi ed in affidamento • Art.2 dà alcune definizioni: • Congedo di maternità: astensione obbligatoria dal lavoro della madre • Congedo di paternità: astensione dal lavoro del padre in alternativa alla madre • Congedo parentale: astensione facoltativa della madre e/o del padre • Congedo per malattia del figlio: astensione facoltativa della madre e/o del padre in dipendenza della malattia
Congedi parentali • Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a sei mesi. Le astensioni complessivamente non possono eccedere i dieci mesi. • Se è il padre ad esercitare tale diritto per almeno tre mesi i limiti di cui sopra sono elevati a sette e a undici mesi
Prolungamento del congedo riposi e permessi • Madre e/o padre di un bambino con handicap grave hanno diritto a prolungare il congedo fino a tre anni • In alternativa possono usufruire di due ore di riposo giornaliero retribuito (art. 33, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n.104
Trattamento previdenziale ed economico congedi, permessi, riposi • Le madri, per il congedo di maternità hanno diritto (cinque mesi flessibili) a una indennità giornaliera pari all’80%. In alcuni casi il padre, in sostituzione della madre. Tale diritto è esteso alle lavoratrici autonome , alle imprenditrici e libere professioniste. A partire dal 2001 è previsto un assegno complessivo di circa 1250 euro per le madri in condizioni non lavorative (art. 74 e 75 del T.U.) • Per il periodo di congedo parentale è prevista un’indennità pari al 30% della retribuzione (per un periodo massimo complessivo di sei mesi e fino ai tre anni di età del bambino. • Il trattamento previdenziale è regolato dagli art. 25 eseguenti del testo unico del 26 marzo 2001, n.151.
Congedi familiari (per eventi e cause particolari – art. 4) • Sono previsti congedi per decesso o grave infermità del coniuge. • In alternativa ai congedi è prevista la possibilità di concordare diverse modalità lavorative • Sono previsti congedi fino a un massimo di due anni per gravi e documentati motivi (con la conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione né contributi previdenziali.
Congedi per la formazione • Per lavoratori e lavoratrici con almeno cinque anni di anzianità è possibile attivare un congedo per la formazione per un massimo di undici mesi (continuativi o frazionati) nell’arco dell’intera vita lavorativa (art. 5 legge 53) • Congedo di formazione: è quello relativo al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del diploma secondario, della laurea e a corsi non organizzati dal datore di lavoro
Congedi per la formazione continua • E’ sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di proseguire i percorsi formativi per tutto l’arco della vita per accrescere conoscenze e competenze professionali (art.6 legge 53). • I percorsi formativi sono programmati e organizzati in modo sinergico tra i soggetti istituzionali le imprese le parti sociali (che provvedono anche al loro finanziamento).
Anticipazione del trattamento di fine rapporto e prolungamento dell’età pensionabile • Per i lavoratori e le lavoratrici che ricorrono ai congedi per la formazione e per la formazione continua è prevista la possibilità di chiedere di utilizzare anticipatamente il TFR. • quelli che ricorrono alla formazione possono avvalersi della possibilità di ritardare il pensionamento per un periodo corrispondente al congedo.
FLESSIBILITÀ DI ORARIO Misure a sostegno della flessibilità di orario 26
Misure a sostegno della flessibilità di orario (art. 9 legge 53) • 20 milioni di euro all’anno sono stanziati (nell’ambito di fondi per l’occupazione) per promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempo di vita e di lavoro. • Soggetti finanziabili sono le imprese. Il 50% delle risorse sono finalizzate a imprese fino a 50 dipendenti.
Tre linee di azioni • Per lavoratrici madri e lavoratori padri: particolari forme di flessibilità di orario e di organizzazione del lavoro (per il 60% delle risorse delle risorse ) • Per programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo (per il 20% delle risorse) • Per la “sostituzione” del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditorie o lavoratore autonomo (per il 20% delle risorse)
Decreto attuativo dell’art.9 • Sono considerate azioni di flessibilità: • part time reversibile, • telelavoro e lavoro a domicilio, • orario flessibile in entrata e in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, • la priorità è per genitori di bambini minori di otto anni.
Gli accordi necessari • Per le prime due linee di azioni l’impresa deve stipulare accordi con le organizzazioni sindacali (provinciale o aziendale) • Per la terza linea (sostituto d’impresa) le intese, gli accordi devono essere individuate tra le associazioni datoriali nazionali e/o territoriali.
Il ruolo delle autonomie locali • Si riconosce la peculiarità dell’azione e si considera quindi questa fase una fase sperimentale. • Si riconoscono le autonomie locali come soggetti promotori di sperimentazioni pilota finalizzate a creare una rete di supporto alla contrattazione (accordi quadro). Tali progetti sperimentali relativi alle tre linee di azione saranno valutati con un titolo preferenziale.
Criteri di ammissibilità e criteri di costo • Sono regolati dall’allegato A) circolare n.4/03 del 10 marzo 2003 così declinati: • Criteri generali • Costi riferibili alle diverse fasi del progetto a partire da una indagine preliminare relativa al mercato e ai fabbisogno fino alla diffusione dei risultati. (vedi guida rapida)
Allegato B) alla circolare citata • Si tratta di linee guida per la compilazione del modulo di domanda per l’ammissione ai finanziamenti previsti dall’art.9. (vedi guida rapida che contiene anche il modulo di domanda)
Le amministrazioni pubbliche e l’art.9 • Gli enti territoriali e le pubbliche amministrazioni non possono accedere ai finanziamenti previsti dall’art.9 della legge 53 • Sono invece ammesse le aziende a partecipazione o a capitale pubblico come le Municipalizzate (le ASL sono state di nuovo escluse in data 15.02.05)
Tavolo di elaborazione : • Nella costruzione della rete di supporto alla concertazione tra i diversi soggetti coinvolti nei progetti • Nella costruzione di veri e propri accordi quadro • Nella individuazione della tipologia di azioni positive • Nella declinazione progettuale azione perazione
Sinergia con altre leggi • Nella identificazione di altre normative cui riferirsi (fondo sociale europeo, nuova legge sull’assistenza, legge 215, normative regionali ecc) • Nell’accompagnare e monitorare tutte le fasi del progetto • Nella valorizzazione dei risultati in modo da rendere evidenti i “vantaggi” per l’impresa e per i lavoratori dipendenti delle azioni realizzate.
Per ogni azione positiva vanno definiti: • I soggetti interessati dal progetto • Le caratteristiche professionali di tali soggetti • Le mansioni da svolgere • Il tempo la durata del congedo • L’identikit della figura che si intende sostituire • Modalità della scelta (chi sceglie, da quale bacino, come si forma…) • In quale maniera si esplicita l’accordo/gli accordi • In che modo si costruisce e si esplicita un rapporto stabile tra servizio e territorio
Termini di presentazione dei progetti • Non ci sono bandi formali. • E’ stata istituita una commissione di valutazione che valuta ogni quadrimestre i progetti presentati : • entro il 10 febbraio • entro il 10 giugno • entro il 10 ottobre
Progetti finanziati novembre 2001 a febbraio 2005 • In undici quadrimestri i progetti finanziati sono stati 192 (di cui 122 parzialmente). • Solo a partire dall’ottobre 2002 sono stati finanziati progetti relativi al “sostituto” d’impresa (dieci nei primi tre quadrimestri; 60 in totale alla data odierna). • Utilizzato solo il 20% delle risorse disponibili;
Tempi e orari delle città • Compito delle regioni è quello di emanare norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari di uffici, servizi pubblici e delle pubbliche amministrazioni e per la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Prevedono incentivi finanziari per i comuni anche per l’attivazione delle banche del tempo
Compiti dei comuni • I comuni, singolarmente o in forma associata, attivano il piano territoriale dei tempi e degli orari. • Nell’elaborazione del piano i comuni tengono conto degli effetti sul traffico e sull’inquinamento, sugli effetti sulla qualità della vita dei cittadini. • Viene istituito un tavolo di concertazione
Banche del tempo • I comuni possono promuovere e sostenere la costituzione di associazione denominate “banche del tempo” anche attraverso vere e proprie accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale.
Fondo per l’armonizzazione dei tempi della città • Per le finalità relative ai tempi delle città è previsto un fondo nel limite massimo di circa 7,5 milioni di euro annui da ripartirsi tra le regioni a cura del CIPE, sentita la Conferenza unificata delle regioni. • Il fondo è stato finanziato nel luglio del 2003
Alcune leggi che “naturalmente”si intrecciano con la legge 53 • Istituzione dall’anno 2003 del Fondo di rotazione per il finanziamento in favore dei datori di lavoro che realizzino nei luoghi di lavoro servizi di asili nido e micro-nidi (legge finanziaria 2002, art.70 legge 28.12.2001, n.448) • Fondo ad hoc per gli asili nido (300 milioni di euro in tre anni – finanziaria 2002) • Legge 8 novembre 2000, n.328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (nuova legge quadro sull’assistenza) e provvedimenti regionali di attuazione • Piani regionali dei servizi alla persona e alla comunità • Leggi regionali relative ai servizi
Quali politiche di sviluppo • Integrazione tra politiche sociali, politiche del lavoro e dell’impresa • Legame forte al territorio, ai suoi bisogni risorse potenzialità e vocazioni • Ri-progettazione degli strumenti di valorizzazione e di “uso” del territorio • Sviluppo dell’economia sociale • Costruzione di una forte relazione tra pubblico e privato, profit e non profit, volontariato in una dimensione di rete in cui le reciproche utilità contribuiscono al raggiungimento del bene comune
Relazioni sinergiche da promuovere tra diversi soggetti • Le istituzioni e gli enti locali • Le associazioni economiche e di categoria • Le organizzazioni sociali sindacali • Il mondo della scuola e della formazione, università, istituti ed enti di ricerca • Il mondo associativo • Competenze, intelligenze e professionalità nei diversi campi
Una tavola “rotonda” per elaborare progetti e • Di concertazione • Di individuazione delle caratteristiche del progetto, delle azioni, dei soggetti e delle competenze professionali da attivare, delle risorse umane e finanziarie disponibili e/o da rendere disponibili