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A cura di Mariangela Gritta Grainer

Legge 53 dell’8 marzo 2000 “disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” le idee. A cura di Mariangela Gritta Grainer. Il tempo: una risorsa o una merce da vendere e consumare?.

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Presentation Transcript


  1. Legge 53 dell’8 marzo 2000“disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”le idee A cura di Mariangela Gritta Grainer

  2. Il tempo: una risorsa o una merce da vendere e consumare? • Una riflessione a partire dai nodi principali che donne e uomini (ma in particolare le donne) incontrano nel “conciliare” il tempo del lavoro con i diversi tempi della vita.

  3. Il tempo come risorsa della singola persona • Una società di individui concreti, di soggetti che hanno un sesso, bisogni, valori differenziati e non riconducibili ad unità • La dimensione sociale e quella individuale sono tenute insieme dal valore della solidarietà • Interessi e valori, etica ed economia si confrontano e trovano fecondi intrecci

  4. La legge 53 (8 marzo 2000) • C’è un mutamento culturale che la ispira ma anche che vuole produrre • Il riconoscimento del tempo e del lavoro di cura evidenzia che esso è meno rigido, meno prevedibile e molto più personalizzato del tempo di lavoro

  5. Flessibilità dei lavori • Il lavoro di cura così inteso pone al mondo della produzione l’esigenza di una flessibilità dettata dai bisogni e anche dai desideri di donne e uomini • Il lavoro di cura così inteso e riconosciuto propone nuovi paradigmi e nuove priorità

  6. Promuovere un equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura. Di formazione e di relazione (dai principi generali della legge 53) • I cicli di vita sono sempre meno prevedibili meno rigidi • La richiesta di flessibilità del mercato è sempre maggiore • nuove opportunità possono aprire inediti scenari • Nuovi spazi di libertà per individui non più ingabbiati in un unico lineare tempo di vita fatto prima di formazione, poi di lavoro ed infine di “riposo” • Una relazione forte tra etica ed economia

  7. Cittadini lavoratori utenti • Donne e uomini sono considerati nell’interezza della loro vita • La conciliazione dei bisogni individuali e familiari non scissi dalle esigenze sociali ed economiche • La conciliazione come crinale per la nascita di una nuova cultura dei servizi e dell’impresa

  8. Le città • Le città sottraggono tempo ed energia • L’organizzazione sociale è governata prioritariamente dalle convenienze economiche, del mercato e della produzione (e del consumo) • Non si tiene conto dei soggetti che ci vivono, dei loro bisogni • Tutti affrontiamo in solitudine l’ardua impresa di far entrare nelle nostre giornate (e nella nostra vita) tutto ciò che dobbiamo e che vogliamo fare.

  9. Tempi orari spazi: un paradigma per riprogettare le città • Coordinare i tempi e gli orari delle città • Valorizzare esperienze di solidarietà • Mettere in sinergia le banche del tempo • Investire di responsabilità i sindaci (terza parte della legge 53)

  10. “per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo…..” (dall’Ecclesiaste) • Flessibilità degli orari e della organizzazione del lavoro • La figura del sostituto del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo • Congedi • Tempi della città ……verso l’obiettivo di un mutamento delle abitudini sociali (oltre che individuali) nell’impiego del tempo

  11. Il tempo come risorsa infinita eppure scarsa • Il tempo come problema e insieme come leva per introdurre nello sviluppo elementi di inedita qualità sociale • Il tempo come chiave di lettura e di cambiamento della vita quotidiana delle donne e quindi di tutti

  12. Quella vita quotidiana • Che lega la vita sociale e personale al suo tracciato biologico • Come luogo di confine tra l’individuo la società e la politica • Tra presente futuro e la memoria

  13. Tre dimensioni della vita quotidiana • Della routine e degli avvenimenti • Del particolare e dei bisogni • Dell’attesa del progetto dell’investimento sul futuro Su di esse si fonda la soggettività, si ridefinisce l’identità si snoda l’esperienza di vita delle persone

  14. IL TEMPO: UNA RISORSA INFINITA EPPURE SCARSA

  15. LEGGE 8 MARZO 2000, N.53 • “ disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”

  16. La legge affronta tre ambitiimportanti • Congedi parentali, familiari e formativi; • Flessibilità di orario • Tempi delle città Per ognuno dei tre ambiti sono previste norme, opportunità, risorse per “promuovere un equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione” (dall’articolo 1 della legge 53 – principi generali, finalità -)..

  17. CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI Madri padri Famiglia formazione

  18. Dal testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità • Art.1 disciplina i congedi, i riposi, i permessi connessi a maternità e paternità di figli naturali, adottivi ed in affidamento • Art.2 dà alcune definizioni: • Congedo di maternità: astensione obbligatoria dal lavoro della madre • Congedo di paternità: astensione dal lavoro del padre in alternativa alla madre • Congedo parentale: astensione facoltativa della madre e/o del padre • Congedo per malattia del figlio: astensione facoltativa della madre e/o del padre in dipendenza della malattia

  19. Congedi parentali • Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a sei mesi. Le astensioni complessivamente non possono eccedere i dieci mesi. • Se è il padre ad esercitare tale diritto per almeno tre mesi i limiti di cui sopra sono elevati a sette e a undici mesi

  20. Prolungamento del congedo riposi e permessi • Madre e/o padre di un bambino con handicap grave hanno diritto a prolungare il congedo fino a tre anni • In alternativa possono usufruire di due ore di riposo giornaliero retribuito (art. 33, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n.104

  21. Trattamento previdenziale ed economico congedi, permessi, riposi • Le madri, per il congedo di maternità hanno diritto (cinque mesi flessibili) a una indennità giornaliera pari all’80%. In alcuni casi il padre, in sostituzione della madre. Tale diritto è esteso alle lavoratrici autonome , alle imprenditrici e libere professioniste. A partire dal 2001 è previsto un assegno complessivo di circa 1250 euro per le madri in condizioni non lavorative (art. 74 e 75 del T.U.) • Per il periodo di congedo parentale è prevista un’indennità pari al 30% della retribuzione (per un periodo massimo complessivo di sei mesi e fino ai tre anni di età del bambino. • Il trattamento previdenziale è regolato dagli art. 25 eseguenti del testo unico del 26 marzo 2001, n.151.

  22. Congedi familiari (per eventi e cause particolari – art. 4) • Sono previsti congedi per decesso o grave infermità del coniuge. • In alternativa ai congedi è prevista la possibilità di concordare diverse modalità lavorative • Sono previsti congedi fino a un massimo di due anni per gravi e documentati motivi (con la conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione né contributi previdenziali.

  23. Congedi per la formazione • Per lavoratori e lavoratrici con almeno cinque anni di anzianità è possibile attivare un congedo per la formazione per un massimo di undici mesi (continuativi o frazionati) nell’arco dell’intera vita lavorativa (art. 5 legge 53) • Congedo di formazione: è quello relativo al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del diploma secondario, della laurea e a corsi non organizzati dal datore di lavoro

  24. Congedi per la formazione continua • E’ sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di proseguire i percorsi formativi per tutto l’arco della vita per accrescere conoscenze e competenze professionali (art.6 legge 53). • I percorsi formativi sono programmati e organizzati in modo sinergico tra i soggetti istituzionali le imprese le parti sociali (che provvedono anche al loro finanziamento).

  25. Anticipazione del trattamento di fine rapporto e prolungamento dell’età pensionabile • Per i lavoratori e le lavoratrici che ricorrono ai congedi per la formazione e per la formazione continua è prevista la possibilità di chiedere di utilizzare anticipatamente il TFR. • quelli che ricorrono alla formazione possono avvalersi della possibilità di ritardare il pensionamento per un periodo corrispondente al congedo.

  26. FLESSIBILITÀ DI ORARIO Misure a sostegno della flessibilità di orario 26

  27. Misure a sostegno della flessibilità di orario (art. 9 legge 53) • 20 milioni di euro all’anno sono stanziati (nell’ambito di fondi per l’occupazione) per promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempo di vita e di lavoro. • Soggetti finanziabili sono le imprese. Il 50% delle risorse sono finalizzate a imprese fino a 50 dipendenti.

  28. Tre linee di azioni • Per lavoratrici madri e lavoratori padri: particolari forme di flessibilità di orario e di organizzazione del lavoro (per il 60% delle risorse delle risorse ) • Per programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo (per il 20% delle risorse) • Per la “sostituzione” del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditorie o lavoratore autonomo (per il 20% delle risorse)

  29. Decreto attuativo dell’art.9 • Sono considerate azioni di flessibilità: • part time reversibile, • telelavoro e lavoro a domicilio, • orario flessibile in entrata e in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, • la priorità è per genitori di bambini minori di otto anni.

  30. Gli accordi necessari • Per le prime due linee di azioni l’impresa deve stipulare accordi con le organizzazioni sindacali (provinciale o aziendale) • Per la terza linea (sostituto d’impresa) le intese, gli accordi devono essere individuate tra le associazioni datoriali nazionali e/o territoriali.

  31. Il ruolo delle autonomie locali • Si riconosce la peculiarità dell’azione e si considera quindi questa fase una fase sperimentale. • Si riconoscono le autonomie locali come soggetti promotori di sperimentazioni pilota finalizzate a creare una rete di supporto alla contrattazione (accordi quadro). Tali progetti sperimentali relativi alle tre linee di azione saranno valutati con un titolo preferenziale.

  32. Criteri di ammissibilità e criteri di costo • Sono regolati dall’allegato A) circolare n.4/03 del 10 marzo 2003 così declinati: • Criteri generali • Costi riferibili alle diverse fasi del progetto a partire da una indagine preliminare relativa al mercato e ai fabbisogno fino alla diffusione dei risultati. (vedi guida rapida)

  33. Allegato B) alla circolare citata • Si tratta di linee guida per la compilazione del modulo di domanda per l’ammissione ai finanziamenti previsti dall’art.9. (vedi guida rapida che contiene anche il modulo di domanda)

  34. Le amministrazioni pubbliche e l’art.9 • Gli enti territoriali e le pubbliche amministrazioni non possono accedere ai finanziamenti previsti dall’art.9 della legge 53 • Sono invece ammesse le aziende a partecipazione o a capitale pubblico come le Municipalizzate (le ASL sono state di nuovo escluse in data 15.02.05)

  35. Tavolo di elaborazione : • Nella costruzione della rete di supporto alla concertazione tra i diversi soggetti coinvolti nei progetti • Nella costruzione di veri e propri accordi quadro • Nella individuazione della tipologia di azioni positive • Nella declinazione progettuale azione perazione

  36. Sinergia con altre leggi • Nella identificazione di altre normative cui riferirsi (fondo sociale europeo, nuova legge sull’assistenza, legge 215, normative regionali ecc) • Nell’accompagnare e monitorare tutte le fasi del progetto • Nella valorizzazione dei risultati in modo da rendere evidenti i “vantaggi” per l’impresa e per i lavoratori dipendenti delle azioni realizzate.

  37. Per ogni azione positiva vanno definiti: • I soggetti interessati dal progetto • Le caratteristiche professionali di tali soggetti • Le mansioni da svolgere • Il tempo la durata del congedo • L’identikit della figura che si intende sostituire • Modalità della scelta (chi sceglie, da quale bacino, come si forma…) • In quale maniera si esplicita l’accordo/gli accordi • In che modo si costruisce e si esplicita un rapporto stabile tra servizio e territorio

  38. Termini di presentazione dei progetti • Non ci sono bandi formali. • E’ stata istituita una commissione di valutazione che valuta ogni quadrimestre i progetti presentati : • entro il 10 febbraio • entro il 10 giugno • entro il 10 ottobre

  39. Progetti finanziati novembre 2001 a febbraio 2005 • In undici quadrimestri i progetti finanziati sono stati 192 (di cui 122 parzialmente). • Solo a partire dall’ottobre 2002 sono stati finanziati progetti relativi al “sostituto” d’impresa (dieci nei primi tre quadrimestri; 60 in totale alla data odierna). • Utilizzato solo il 20% delle risorse disponibili;

  40. Tempi e orari delle città • Compito delle regioni è quello di emanare norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari di uffici, servizi pubblici e delle pubbliche amministrazioni e per la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Prevedono incentivi finanziari per i comuni anche per l’attivazione delle banche del tempo

  41. Compiti dei comuni • I comuni, singolarmente o in forma associata, attivano il piano territoriale dei tempi e degli orari. • Nell’elaborazione del piano i comuni tengono conto degli effetti sul traffico e sull’inquinamento, sugli effetti sulla qualità della vita dei cittadini. • Viene istituito un tavolo di concertazione

  42. Banche del tempo • I comuni possono promuovere e sostenere la costituzione di associazione denominate “banche del tempo” anche attraverso vere e proprie accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale.

  43. Fondo per l’armonizzazione dei tempi della città • Per le finalità relative ai tempi delle città è previsto un fondo nel limite massimo di circa 7,5 milioni di euro annui da ripartirsi tra le regioni a cura del CIPE, sentita la Conferenza unificata delle regioni. • Il fondo è stato finanziato nel luglio del 2003

  44. Alcune leggi che “naturalmente”si intrecciano con la legge 53 • Istituzione dall’anno 2003 del Fondo di rotazione per il finanziamento in favore dei datori di lavoro che realizzino nei luoghi di lavoro servizi di asili nido e micro-nidi (legge finanziaria 2002, art.70 legge 28.12.2001, n.448) • Fondo ad hoc per gli asili nido (300 milioni di euro in tre anni – finanziaria 2002) • Legge 8 novembre 2000, n.328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (nuova legge quadro sull’assistenza) e provvedimenti regionali di attuazione • Piani regionali dei servizi alla persona e alla comunità • Leggi regionali relative ai servizi

  45. Quali politiche di sviluppo • Integrazione tra politiche sociali, politiche del lavoro e dell’impresa • Legame forte al territorio, ai suoi bisogni risorse potenzialità e vocazioni • Ri-progettazione degli strumenti di valorizzazione e di “uso” del territorio • Sviluppo dell’economia sociale • Costruzione di una forte relazione tra pubblico e privato, profit e non profit, volontariato in una dimensione di rete in cui le reciproche utilità contribuiscono al raggiungimento del bene comune

  46. Relazioni sinergiche da promuovere tra diversi soggetti • Le istituzioni e gli enti locali • Le associazioni economiche e di categoria • Le organizzazioni sociali sindacali • Il mondo della scuola e della formazione, università, istituti ed enti di ricerca • Il mondo associativo • Competenze, intelligenze e professionalità nei diversi campi

  47. Una tavola “rotonda” per elaborare progetti e • Di concertazione • Di individuazione delle caratteristiche del progetto, delle azioni, dei soggetti e delle competenze professionali da attivare, delle risorse umane e finanziarie disponibili e/o da rendere disponibili

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