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Esami di Stato 2010-2011 contenuti essenziali. Dirigenti tecnici Lombardia. Coordinamento esami di Stato Lombardia. Versione giugno 2011. Una presentazione articolata nelle seguenti sezioni:. Normativa Ammissione: candidati interni e esterni Contenuto dell’esame: prove di esame
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Esami di Stato 2010-2011 contenuti essenziali Dirigenti tecnici Lombardia Coordinamento esami di Stato Lombardia Versione giugno 2011
Una presentazione articolata nelle seguenti sezioni: • Normativa • Ammissione: candidati interni e esterni • Contenuto dell’esame: • prove di esame • specificità lingua straniera • Commissioni • Attenzioni: DSA e disabilità • Proposte di griglie di correzione • Alcune attenzioni • Strumenti informatici
Sez. 1 – Normativa L. 11/01/07 n. 1: invariatele finalitàprevistedalla L.425/97: “accertamento conoscenze e competenze ultimo anno in relazione” a: • obiettivi specifici dell’indirizzo di studi • basi culturali e capacità critiche candidato sostituiti gli artt: 2( ammissione candidati interni e esterni ); 3 (contenuto ed esito dell’esame ); 4 ( commissione e sede d’esame ) modalità operative: O.M. 42/11 integrazioni specifiche: L. 167/09;D.P.R. 323/98; D.M. 8/06; D.P.R. 122/09; D.M. 42/07;C.M. 5/07;C.M. 15/07; C.M. 77/08; C.M. 10/09; Nota MPI 5/03/08; C.M. 20/11
Sez. 2 - Ammissione candidati interni (1) D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11 - O.M. 42/11 • sono ammessi a sostenere l’esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto sul comportamento non inferiore a sei decimi • la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico
Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, nell’ambio della propria autonomia decisionale adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della delibera di ammissione.Le deliberazioni di non ammissione devono essere puntualmente motivate. Sez. 2 - Ammissione candidati interni (2) L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - C.M. 5/07- D.M. 42/07 – O.M. 42/11
Gli esiti dello scrutinio sono pubblicati all’albo della scuola:-per gli ammessi con l’indicazione del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura ammesso,- per i non ammessi con la sola dicitura: non ammesso. Sez. 2 - Ammissione candidati interni (3) L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - C.M. 5/07- D.M. 42/07 – O.M. 42/11
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Sez. 2 - Ammissione candidati interni (4) D.P.R. 122/09– C.M. 20/11– O.M. 42/11
Gli aspiranti ammessi all’Esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo si configura come “articolata”. Sez. 2 - Ammissione candidati interni Regione Lombardia(3) D.P.R. 122/09– O.M. 42/11
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito(1) D.M. 42/07 – O.M. 42/11 Premesso che la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico, di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, si applica nel corrente anno 2010/2011 soltanto nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo e il penultimo anno, per l’esame di Stato 2010/2011 i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323 (i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe).
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito(2) D.M. 42/07 – O.M. 42/11
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito(5) D.P.R. 323/98 - D.M. 42/07 – O.M. 42/11 Candidati interni( O.M. 42/11 art. 8) • Per ogni alunno attribuzione del credito deliberata, motivata e verbalizzata. • art. 8, comma 6 Possibilità di integrazione (motivata) della somma dei punteggi degli anni precedenti (fino a max 25), a norma dell’art.11 D.P.R. n. 323/1998 (che prevede integrazione a carattere di eccezionalità per riconoscimento sussistenza di situazione di particolare gravità che abbiano condizionato il rendimento scolastico).
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito(6) D.M. 42/07 – O.M. 42/11, art. 8, c. 12, 14,15, 16 Candidati interni Considerazione nella banda d’oscillazione, definita in base alla media dei voti d’ammissione, dell’impegno e dell’interesse mostrato dallo studente in tutte le attività didattiche: insegnamento della religione cattolica, attività alternativa, attività di studio individuale (se vi è stato un arricchimento culturale o disciplinare specifico certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima), attività o insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento dell’offerta formativa. I docenti di Religione Cattolica e di attività alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico rispettivamente agli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito(7) D.M. 42/07 – O.M. 42/11, art. 8, c. 17 Candidati interni, Regione Lombardia Nella regione Lombardia, agli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dalle norme già citate, l’attribuzione del credito scolastico viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 42/07 viene attribuito, per la classe terza, in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
Sez. 3 - Contenuto esame / le prove, in sintesi D.M. 91/10 - O.M. 42/11 Prove scritte: • le prime due spettano al Ministero, la terza alla Commissione (cfr. L.n.1/07 e O.M. 42/11) • quarta prova scritta: martedì 28 giugno 2011, ore 8.30. Tale prova si effettua: • nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. n. 91 del 22 novembre 2010, alle disposizioni del quale si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dall’O.M. 42/11; • nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca; • nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici.
Sez. 3 - Contenuto esame / terza prova (1) • Effettuazione: 27 giugno 2011 • Struttura: definita collegialmente entro il 25 giugno in coerenza con il documento del C.d.C. • Predisposizione collegiale del testo la mattina del 27 giugno • Orario di inizio: stabilito contestualmente dal Presidente per ciascuna Classe/Commissione, dandone comunicazione all’albo dell’istituto • Nessuna comunicazione ai candidati circa le materie oggetto della prova prima dell’inizio della prova stessa • N.B.per Licei artistici e Istituti d’arte • durata prova anche in due giorni • definizione struttura non oltre il giorno successivo il termine della seconda prova • svolgimento il giorno successivo alla definizione della struttura O.M. 42/11, art. 12
Sez. 3 - Contenuto esame / terza prova (2) il testo della terza prova: O.M. 42/11, art. 12 la mattina del 27 giugno • ogni Classe/Commissione lo predispone collegialmente sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; • ciascun componente deve formulare le sue proposte in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione collegiale della struttura della terza prova; • le proposte vanno allegate al verbale.
Sez. 3 - Contenuto esame / il colloquio(1) O.M. 44/10, art.16 - C.M. 5/07 c. 3 e 4 svolto davanti all’intera Commissione in unica soluzione temporale su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso interessa tutte le discipline per le quali i commissari interni ed esterni e il Presidente abbiano titolo secondo la normativa vigente
Sez. 3 - Contenuto esame / il colloquio(2) O.M. 42/11, art.16 - C.M. 5/07 c. 3 e 4 Per la conduzione del colloquio,tre fasi: • argomento, o presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, a scelta dal candidato, • argomenti di interesse multidisciplinari proposti al candidato, con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso (preponderante rilievo deve essere riservato a questa parte del colloquio), • discussione prove scritte. non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo le tre fasi indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera 2a prova scritta (1) Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla commissione la lingua che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell’apertura dei plichi contenenti le tracce. Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente della commissione comunica all’indirizzo e-mail luciano.favini@istruzione.it il numero dei candidati che, per svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle seguenti lingue: arabo, cinese, ebraico, giapponese, russo. O.M. 42/11, art. 15, c. 3
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera 2a prova scritta (2) Negli istituti tecnici per il turismo di ordinamento la scelta della seconda prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova. Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal Francese. O.M. 42/11, art. 15, c. 3
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera 3a prova scritta (1) Nei corsi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, ove non si sia data applicazione alla C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella scelta dal candidato nello svolgimento della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000. . O.M. 42/11, art. 15, c. 4.2
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera 3a prova scritta (2) Ove negliindirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica, nonché nel liceo linguisticodi cui al D.M. 31 luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15 del 31.1.2007, la Commissione coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua straniera quale disciplina specifica oppure, qualora non coinvolga la lingua straniera quale disciplina specifica, accerta la conoscenza di una sola lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata per svolgere la seconda prova scritta. O.M. 42/11, art. 15, c. 4.2
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera 3a prova scritta (3) Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera oppure l’insegnamento di una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d’esame in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove nella Commissione risulti presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue straniere interessate. O.M. 42/11, art. 15, c. 9
Sez. 3 – Contenuto esame / lingua straniera indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica (1) C.M. 15/07 e O.M. 42/11, art. 16, c. 6 Nel caso in cui, ai sensi della C.M. 15/07, siano stati designati commissari interni tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, il Presidente deve salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami compresa quella dell’attribuzione del voto finale. Pertanto:i commissari di lingue straniere, fermo restando il coinvolgimento di ciascuno nell’esame sulla lingua di propria competenza, esprimono una sola proposta di voto finale. Qualora non raggiungano l’accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica (2) Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali la lingua straniera, oggetto di seconda prova scritta, sia affidata ai commissari interni secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, il candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le lingue straniere studiate dai singoli candidati e rappresentate nella competente commissione. O.M. 42/11, art. 16 c. 7
Sez. 4 – Commissioni (1) Presidente e commissari esterni comuni per ogni due Classi/Commissioni. Per ogni classe/commissione il presidente esterno e 6 commissari, 3 esterni e 3 interni. Solo per alcuni indirizzi, 2 esterni e 2 interni (assicurata comunque la presenza commissari prima e seconda prova). Per ogni classe non più di 35 studenti. N.B. candidati esterni ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti in numero non superiore al 50% degli interni. Solo in casi eccezionali possono esserci commissioni: • con un numero maggiore di candidati esterni, • con soli candidati esterni (solo una commissione per istituzione scolastica e solo presso istituti statali) • ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale. L. 1/07, art. 4 - O.M. 42/11, art. 4– C.M. 5 /07, p. 4 – C.M. 90/07
Sez. 4 – Commissioni (2) O.M. 42/11, art. 10 Per la regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dalla normativa già citata, i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Sez. 4 – Commissioni (4) Riunione plenaria(o successiva appositamente convocata, secondo il calendario stabilito): • data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base al sorteggio: • ordine precedenza tra le due classi/commissioni • ordine precedenza colloqui tra esterni e interni • ordine convocazione candidati secondo lettera alfabetica (non si procede a sorteggio nel caso ci siano commissari interni inseriti in più commissioni) • data pubblicazione risultati degli scritti per ciascuna classe (il giorno prima l’inizio dei colloqui) • data unica pubblicazione risultati finali delle 2 classi O.M. 42/11, artt. 12, 13, 15
Sez. 4 – Commissioni (6) • Altri adempimenti: • prima dell’inizio dei colloqui, esame lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio • criteri terza prova e colloquio • criteri integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino a un massimo di 5 punti • correzione 1^ e 2^ prova scritta (la Commissione può operare peraree disciplinari, purché siano presenti almeno due docenti per area) • correzione 3^ prova • valutazione colloquio • valutazione finale e relativi atti • redazione modello di certificazionedi cui al D.M. n.26/09 D.M. 26/09 -O.M. 42/11
Sez. 4 – Commissioni (7): punteggi massimi • 45 punti per le prove scritte (15 punti per ogni prova; prova giudicata sufficiente con un punteggio non inferiore a 10); • 30 punti per il colloquio (prova giudicata sufficiente con un punteggio non inferiore a 20); • 25 punti per il credito scolastico accumulato negli ultimi 3 anni; • 100 punti il punteggio massimo complessivo; • inoltre la Commissione dispone di un punteggio integrativo fino a un massimo di 5 puntientro i100 punti totali (da attribuire solo se il candidato ha un credito di almeno 15 punti e un risultato complessivo delle prove d’esame pari a 70). L. 1/07 – O.M. 42/11
Sez. 4 – Commissioni (8): lode L. 1/07 – DM 99/09 - O.M. 42/11 • è ammessa l’attribuzione all’unanimità della lode per il candidato che senza aver usufruito dei 5 punti, abbia raggiunto 100 a condizione che: • a) abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione; • b) abbia riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. • Inoltre il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
Sez. 4 – Commissioni (9): pubblicazione risultati • L'esito degli esami è pubblicato nell'albo dell'istituto con l’indicazione del punteggio finale conseguitoe con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di non superamento dell’esame. • Qualora venga attribuita la lode, deve esserne fatta menzione. • Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame. • Il riferimento all’eventuale effettuazione di prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo. DPR 122/09 - O.M. 42/11 art. 21
Sez. 4 – Commissioni (10): adempimenti conclusivi • I presidenti di commissione, sentiti i commissari, predispongono la relazione finale e compilano l’apposito modello (modulo ES3) da prelevare dal sito internet dell’INVALSI al seguente indirizzo: http://www.invalsi.it/Estato2-0910/pagine/rel_presidente_ones.php.. • Copia della relazione, unitamente ad osservazioni sull’andamento degli esami, va inviata al Direttore Generale dell’USR Lombardia, tramite il Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza. • Una copia della relazione va inserita nel plico sigillato che verrà conservato agli atti della scuola. O.M. 42/11 art. 20
Sez. 4 – Commissioni (11): adempimenti conclusivi • I presidenti di commissione affidano all’istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda da trasmettere all’Ispettore tecnico di vigilanza, tramite l’UST, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classi-commissioni per l’attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. O.M. 42/11 art. 20
Sez. 5 – Attenzioni: disabilità (1) • Art. 17 comma 1, 2, 3 – O.M. 44/10 • … la Commissione predispone prove equipollenti • a quelle assegnate agli altri candidati che possono consistere: • nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi • nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti • In ogni caso devono consentire la verifica del raggiungimento di una preparazione idonea per il rilascio del • DIPLOMA D’ESAME. • Predisposizione e svolgimento delle prove anche con l’ausilio di personale/operatori esperti Tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte e del colloquio (numero maggiore di giorni solo casi eccezionali) L.104/92; art. 16, c. 3 D.P.R. 323/98, art. 13 O.M. 42/11, art. 17
Sez. 6 – CORREZIONE PROVE SCRITTE (1) • Sul sito dell’INVALSI, nell’area riservata agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado, sarà disponibile una proposta di scheda di correzione per gli elaborati della prima prova scritta, al seguente indirizzo: • http://www.invalsi.it/download/STRUMENTORILEVAZIONE.pdf. O.M. 42/11, art. 20 c. 8
Sez. 7:Alcune attenzioni (1) • Evitare, nei limiti del possibile, di svolgere i colloqui in orario pomeridiano. • Accordarsi in commissione sui tempi del colloquio, fissando preventivamente il tempo medio da dedicare ad ogni fase. • Evitare difformità di comportamento nei confronti dei vari candidati; la durata del colloquio rispetti quanto prefissato, evitando di trattenere più a lungo i candidati più problematici.
Sez. 7:Alcune attenzioni (2) • Controllare che la struttura della terza prova sia conforme alla normativa (art. 2 e 3 D.M. 20.11.2000 n. 429). • Pensare ad accorgimenti per evitare copiature nel caso che per la terza prova si scelga la tipologia C o B+C. • Fare attenzione all’apertura dei plichi.
Sez. 8:Cellulari e strumenti informatici (1) • è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. • nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista l’esclusione da tutte le prove. • è inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni “wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH. Nota MIUR prot. 3256/R.U./U 13.05.2011
Sez. 8:Cellulari e strumenti informatici (2) • vigilare sul rispetto di questo divieto • vigilare sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio con collegamenti all’esterno • disattivare qualunque collegamento delle scuole con la rete INTERNET e rendere inaccessibili, nel corso delle prove scritte, aule e laboratori di informatica, nonché qualunque tipo di personal computer collegato o collegabile alla rete Nota MIUR prot. 3256/R.U./U 13.05.2011