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Giornata di studio “BONIFICHE AMBIENTALI”. Villa Demidoff, Parco Mediceo di Pratolino – Vaglia 3 Ottobre 2008. Le responsabilità civili e penali nell’ambito delle bonifiche. Avv. Andrea Grazzini. Bonifiche e professionisti. Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008. 1. I.
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Giornata di studio “BONIFICHE AMBIENTALI” Villa Demidoff, Parco Mediceo di Pratolino – Vaglia 3 Ottobre 2008 Le responsabilità civili e penali nell’ambito delle bonifiche Avv. Andrea Grazzini
Bonifiche e professionisti Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 1 I Storia civile II Analisi penale III Conclusioni
La responsabilità Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 2 Soggezione a sanzione prevista dalla legge per l’inadempimento di un obbligo civile penale verso il committente verso lo Stato correlata agli standard della professione correlata ad obblighispecifici di diritto pubblico
Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 3 R.C.: un po’ di storia… • Obbligazione di mezzi, non di risultato; • Ampio utilizzo art. 2236: per problemi tecnici di speciale difficoltà solo dolo o colpa grave c.c. L’alto livello di specializzazione raggiunto dalle professioni tecniche “ha fatto crescere sensibilmente gli standard di diligenza ordinaria richiesti al professionista tecnico. Dato che la preparazione ordinaria del professionista tecnico deve essere particolarmente qualificata, egli è normalmente tenuto a raggiungere il risultato atteso dal cliente” Cass. 15781/05
Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 4 Oggi, in generale Standard elevati di professionalità e specializzazione • valutazione integrale delle problematiche (obbligo di segnalazione professionalità ulteriori) • discrezionalità ed autonomia • “fiduciario” del cliente equiparazione alle professioni “liberali” attenuazione clausola esonero ex art. 2236: solo “situazioni assolutamente eccezionali” Quale ricaduta nel procedimento di bonifica?
Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 5 Nell’analisi di rischio - 1 Valutazione integrale I progetti di bonifica devono essere redatti e sottoscrittida professionisti abilitati … ed in possesso delle specifiche competenze relative alle materie chimiche, ingegneristiche e geologiche Art. 43, d. 14/R ? Professionalità specifica Corte cost. • Esercizio delle attività professionali al pubblico … conoscenze sufficientemente approfondite • Concorrenza e infungibilità delle professioni tutte e sole attività in materie oggetto di esame di abilitazione, ma solo se funzionali allo scopodell’attività specifica (punto di vista profess.) Giurisprud.
Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 6 Nell’analisi di rischio - 2 professionista cliente Discrezionalità ed autonomia organo tecnico P.A. Giurisprudenza • autonomia della valutazione tecnico/scientif. • valutazione dei progetti indifferente all’indirizzo politico All. I, parte IV T.U.A. Precauzione • “la grandezza rischio, in tutte le sue diverse accezioni, ha costantemente al suo interno componenti probabilistiche” • “il principio della cautela è intrinseco alla procedura di analisi di rischio” • inversione dell’onere della prova • criteri legali?
Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 7 Nell’analisi di rischio - 3 art. 14 codice deontologico: sostituti ed ausiliari non devono pregiudicare la connotazione personale Personalità delega di operaz. materiali sempre possibile
R. penale Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 8 norme di diritto pubblico Ruolo del professionista Ruolo P.A. Tutela penale dell’ambiente Omessa bonifica Fattispecie tipiche
Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 9 Omessa bonifica inquinamento o pericolo di i. limiti 471 anche accidentale mancata bonifica: tutte cadenze procedimentali 51 bis 22/97 solo inquinamento superamento CSR solo il responsabile dell’inquinamento solo inadempimento al progetto approvato ex art. 242 257 T.U.A. cumulabili omessa comunicazione! solo per omessa comunicazione art. 242 245.2 prop. non resp. NO sanzione penale per privato Omissione atti d’ufficio per pubblico Hp similari 304.2 pubb./priv. NO sanzione penale: solo am.va Cumulabile con 257
Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 10 Riepilogo Ronchi T.U.A. comunicazione comunicazione indagine preliminare CSC caratterizzazione caratterizzazione + analisi rischio + progetto progetto prelim. progetto def. approvaz. progetto
Ruolo del professionista, in generale Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 11 Fiducia Interesse non solo privato imparzialità Art. 5, d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (aspetti “pubblicistici”): “l'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista”
Ruolo del professionista, in particolare Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 12 • Comma 2: I progetti di bonifica devono essere redatti e sottoscritti da professionisti abilitati … • Comma 3: I professionisti incaricati della redazione del progetto garantiscono ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento di ogni indagine … atta ad evidenziare la presenza di possibili contaminazioni ambientali e il verificarsi di situazioni di rischio dovute alla presenza di rifiuti e sostanze pericolose. • Comma 5: il responsabile del progetto di bonifica… è tenuto a redigere una relazione finale… A tale relazione deve essere allegato il certificato di collaudo. art. 43 D. 14/R Nella materia ambientale l’attività del professionista non è sostitutiva della P.A. Analisi e certificati: acclaramenti Collaudo: certificazione Distinguere tra: Valutazioni
Fattispecie tipiche: privato Esercita un servizio di pubblica necessità chi svolge una professione di cui il pubblico “sia per legge obbligato a valersi” 359 c.p. 481 c.p. 483 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di p.n. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 13 Reclusione fino ad un anno Solo per attività certificativa vera e propria Reclusione fino a due anni solo per autocertificazioni e collaudi
Fattispecie tipiche: pubblico 357 c.p. Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione … amministrativa Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 14 Atti obbligatori per ragioni di … igiene e sanità 328 c.p. Reclusione da 6 mesi a due anni Omissione di atti d’ufficio Ritardo oltre 30 gg. da richiesta scritta Reclusione fino a un anno 479 c.p. Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubb Reclusione da uno a sei anni 480 c.p. Falsità ideologica commessa da p.u. certificati / autor. amm Reclusione da tre mesi a due anni
Conclusioni Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 15 Infungibilità non assoluta del potere pubblico Spazi limitati all’autonomia privata Valorizzazione Responsabilizzaz. Specializzazione e complessità non sono una esimente ma concorrono a definire il regime di responsabilità
Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 16 Grazie per l’attenzione avv. Andrea Grazzini