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SINTESI NORMATIVA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI dei Licei del Convitto A.S. 2012/2013. Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”- Roma a.s. 2012-2013 Collaboratore del Rettore- Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Sanna.
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SINTESI NORMATIVA IN MERITO ALLAVALUTAZIONESUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI dei Licei del ConvittoA.S. 2012/2013 Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”- Roma a.s.2012-2013 Collaboratore del Rettore- Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Sanna
Valutazione degli alunni (nella scuola secondaria di II grado) Riferimento normativo: • il D.P.R. n.122 del 22/06/2009 è attualmente il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1/09/2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2008, n. 169).
Valutazione:finalità e caratteri (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.1) • La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. • Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. • La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. • Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.O.F. • Il Collegio docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. • La scuola assicura informazione tempestiva alle famiglie.
Voto di comportamento (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.4, cc.2 e 4; art.7) • La valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi. • Il voto numerico è riportato anche in lettere nel Documento di valutazione. • Concorre alla valutazione complessiva e alla definizione della media dei voti per il credito scolastico (legge 169/2008, art.2 e nota alla tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009: ). • Il voto inferiore a sei decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.
Valutazione in Religione (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.4, c.3) • Disciplinata dall’art. 309 del D.l. 297/1994 • Non ha voto numerico • Concorre all’attribuzione del credito scolastico (MIUR, Ufficio Stampa del 10/05/2010).
Valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.4, c.6 e O.M. 92/2007 art.6) • Il Consiglio di classe effettua la valutazione periodica e finale degli apprendimenti. • La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi. • Per gli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe sospende lo scrutinio • sulla base di criteri preventivamente stabiliti • si valuta se in grado di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto entro il termine scolastico • mediante lo studio personale svolto autonomamente • o attraverso la frequenza di appositi interventi di corsi di recupero • predisposizione eventuali attività di recupero (segue…)
(… continua) • Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. • Gli istituti procedono autonomamente a definire le iniziativedi recupero a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso. • Si accerta il recupero delle carenze formative entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre l’inizio delle lezioni del successivo. • Si procede alla verifica dei risultati e alla formulazione del giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva. • A conclusione dello scrutinio l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie.
Recupero debiti Si ricorda che la normativa relativa al recupero dei debiti è invariata rispetto al 2008/9, infatti: • Restano fermi i principi generali e le indicazioni normative del D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 • Restano tuttora valide le istruzioni operative e le indicazioni organizzative presenti nell’ O.M. n. 92 del 5 novembre 2007 • Vengono superate alcune rigidità procedurali dell’O.M.92 con la Nota del Direttore Generale della Direzione Gen. Ordinamenti prot. 6163 del 4 giugno 2008: (segue…)
(…continuaprot.6163 del 4 giugno 2008) • lasciando in definitiva all’autonomia della scuola le scelte organizzative inerenti gli aspetti fondamentali, quali ad esempio: • - consistenza oraria dei corsi • modalità di utilizzo dei docenti, anche di classi diverse • modelli di intervento (corsi di recupero, assistenza allo studio individuale, utilizzo della quota del 20% dell’orario curricolare, ecc.) • - tempidi realizzazione degli interventi e delle conseguenti verifiche • - possibilità di organizzare interventi di sostegno già nella fase iniziale dell’anno scolastico.
Credito scolastico(D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art. 6) (O.M. 44 del 5/5/2010, art.8)(O.M. n.13 del 24-04-2013, art.8). • In sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico. • Il credito scolastico arriva fino a un massimo di 25 punti. • L’attribuzione di ogni credito scolastico va deliberata, motivata e verbalizzata • il voto di condotta fa media con le altre materie • All’interno della banda di oscillazione: • partecipa all’attribuzione l’insegnamento della religione cattolica (o materia alternativa) • attività interne alla scuola, attestate, in vari ambiti dell’ampliamento dell’offerta formativa (sport, musica, teatro, volontariato, gare interne, seminari…) • lo studio individuale sostitutivo della religione cattolica (se certificata e valutata secondo indicazioni dell’istituzione scolastica).
Modalità di attribuzione del credito scolastico Per le classi terze: • Restano valide le norme relative ai criteri e alle modalità di attribuzione del credito scolastico stabilite dal D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, • integrate con i nuovi punteggidi credito stabiliti nella tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009
Modalità di attribuzione del credito scolastico Per le classi quarte: • Restano valide le norme relative ai criteri e alle modalità di attribuzione del credito scolastico stabilite dal D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, • integrate con i nuovi punteggidi credito stabiliti nella tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009:
Modalità di attribuzione del credito scolastico Per le classi finali: • Restano valide le norme relative ai criteri e alle modalità di attribuzione del credito scolastico stabilite dal D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, • integrate con i nuovi punteggidi credito stabiliti nella tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009 • NB: per gli alunni che dovessero essere stati bocciati in classe di triennio precedentemente all’a.s. 2009/2010, il credito stabilito con altra tabella deve essere integrato.
Credito formativo • Per l’attribuzione del credito formativo valgono le disposizioni del D.M. n.49 del 24/2/2000. • Certificazioni utili: (Licei Convitto: delibera del Collegio Docenti in verbale n.6 dell’8/05/2009, rinnovata per l’a.s.2012/2013) • certificazioni attestanti le competenze linguistiche (comunitarie e straniere) • certificazioni attestanti competenze informatiche (patente informatica ECDL) • certificati attestanti la frequenza a scuole di musica (conservatorio) • volontariato se svolto presso enti riconosciuti • attività sportiva a livello agonistico segue…
Credito formativo …segue La documentazione deve essere fornita entro il 15 maggio. Precisazioni del Collegio Docenti del 17/05/2012, riconfermate per a.s.2012-3, in merito a: • attività agonistiche (iscrizione enti FIN, CONI… con svolgimento gare sul territorio) • certificazioni linguistiche riconosciute da Ambasciate • mobilità breve con soggiorno estivo precedente ad inizio attività curricolare (purché valutata e documentata). Si ricorda che il credito formativo non può aggiungere punti oltre la fascia di livello del credito scolastico
Pubblicazione valutazioni • Classi intermedie: • Il punteggio di credito attribuito è pubblicato all'albo dell'Istituto • unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale • ed è trascritto sulla pagella scolastica. • Classi finali: (cfr. O.M. n.13 del 24-04-2013, art.2, c.6). • Giudizio positivo prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso» • Giudizio negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Attribuzione lode (Esame di Stato)D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 eO.M. n.42 del 6 maggio 2011, art. 20, c. 5O.M. n.13 del 24-04-2013, art.21 • si attribuisce la lode se: • punteggio massimo di 100 senza integrazioni • abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultimasolo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento • tutto votato sempre ad unanimità.
Ammissione all’Esame di Stato Dall’a.s. 2009/10, è subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulla valutazione (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.6).
Ammissione all’Esame di Stato • se positiva: • prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso» • se negativa: • non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Esame dei candidati in situazione di DSAD.P.R. 22/6/2009, n.122, art.10D.M. n.5669 12 luglio 2011 Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolasticoO.M. n.13 del 24-04-2013, art.18 • Il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. • La Commissione d’esame, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate,relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Certificazione delle competenze(D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art. 8) • Certificazione relativa agli Esami di Stato: si veda O.M. 41 del 11/5/2012, art.20 • modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione (2° anno biennio) • adottato dall’a.s. 2009/2010 • obbligatorio dal 2010/2011 • Rilasciato a richiesta dell’interessato • Rilasciato d’ufficio per diciottenni • Si propone di utilizzare informazioni dalle prove INVALSI svolte