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LE MAGISTRATURE REPUBBLICANE ORDO CERTUS GERENDORUM HONORUM. POTESTAS. Potere di ogni magistrato di creare diritti o determinare obblighi per la civitas. Comportava il ius edicendi = potere di pubblicare editti rivolti a tutto il popolo
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POTESTAS Potere di ogni magistrato di creare diritti o determinare obblighi per la civitas. Comportava • il ius edicendi = potere di pubblicare editti rivolti a tutto il popolo • il ius agendi cum populo o cum plebe = diritto di convocarei comitia centuriata, tributa e i concilia plebis, sia a fini elettorali sia per la votazione di leggi e plebisciti. • ius consulendi senatum = facoltà di interrogare il senato al fine di deliberare un senatusconsultum nella materia di competenza del magistrato
IMPERIUM Potestas assistita da coercitio Era prerogativa dei soli consoli e pretori Coercitio = facoltà di un magistrato di disporre direttamente di una forza pubblica per l’esecuzione coattiva di ordini da questi disposti.
MAGISTRATURE ORDINARIE (IN ORDINE) • Consules • Praetores • Tribuni plebis • Aediles plebis • Aediles curules • Quaestores
MAGISTRATURE STRAORDINARIE (EXTRA ORDINEM) Dictator Magister equitum Decemvirato legislativo del 451-450 a.C. Triumvirato agris dandis adsignandis iudicandis (133-122 a.C.) Triumvirato legibus scribundis et reipublicae constituendae.
CARATTERI GENERALI • Annualità = erano di norma annuali, salvo il tribunato che durava 18 mesi • Principio di collegialità = le magistrature ordinarie erano costituite da almeno due membri che detenevano indiviso il potere inerente alla carica • Responsabilità = dopo l’anno di carica il magistrato poteva essere chiamato a render conto del suo operato
Gratuità = nessuna delle cariche era retribuita e la loro attribuzione era considerata solo un fatto di prestigio • Elettività = i magistrati erano eletti dagli organi assembleari. Consoli, censori e pretori erano eletti dai comitia centuriata; edili e questori dai comitia tributa; tribuni della plebe dai concilia plebis
Provocatio ad populum Diritto dei cives di ricorrere in appello ai comizi per veder confermata o abrogata la sentenza di condanna capitale pronunciata dal magistrato.
IUS INTERCESSIONIS Era conseguenza del principio di collegialità. Poiché la potestas o l’imperium erano posseduti interamente da ciascun membro del collegio magistratuale, in caso di disaccordo si poteva paralizzare l’iniziativa del collega. L’intercessio poteva essere opposta anche a magistrati di rango inferiore ma solo in attività condivise con il magistrato superiore. Tale principio di gerarchia non valeva nella sfera di attività di ciascun magistrato. Tuttavia eccezionalmente i tribuni della plebe potevano opporre il veto a tutti i magistrati anche quelli superiori; ciò a tutela dei diritti della plebe.
CONSULES • Eponimi = davano il nome, dal proprio, all’anno di carica. • Spettava loro la summa imperii limitata di fatto dalle funzioni delle altre magistrature. • Imperiumconsulare domi • Imperium consolare militiae= supremo comando in guerra. Di norma in caso di guerra un console rimaneva a Roma e l’altro andava a combattere
PRAETORES • PRAETOR URBANUS istituito nel 367 a.C. dalle Leges Liciniae Sextiae. Compito primario era quello di dicere ius inter cives Romanos. • PRAETOR PEREGRINUS istituito nel 242 a.C. Compito primario era quello di dicere ius inter peregrinos (fra stranieri) o inter cives Romanos et peregrinos (fra romani e stranieri).
AEDILES PLEBIS • Furono istituiti nel 494 a.C. • Eletti dai concilia plebis • Cura urbis Romae = controllo dell’edilizia, viabilità e governo sui pompieri e polizia notturna • Cura annonae = sorveglianza dei mercati e approvvigionamento del grano • Cura ludorum = dapprima sorveglianza dell’ordine pubblico durante gli spettacoli, successivamente organizzazione a proprie spese combattimenti e giochi.