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La gestione dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) Progetto FdP Unioncamere "Green Economy e Sviluppo Sostenibile” Potenza 15 novembre 2012. Programma seminario
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La gestione dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) Progetto FdPUnioncamere "Green Economy e Sviluppo Sostenibile” Potenza 15 novembre 2012
Programma seminario Quadro normativo e definizioni: D. Lgs. 151/2005 e D.M. 65/2010 Oneri e adempimenti: Produttori AEE – Comuni – Aziende Lo stato dell’arte della gestione dei RAEE e dei Centri di raccolta comunali in Basilicata Il regime “uno contro uno”: modalità semplificate di raggruppamento e trasporto da parte della distribuzione: aspetti operativi Prospettive future ed evoluzione del sistema RAEE: la nuova direttiva RAEE, il nuovo Accordo ANCI – CdC RAEE Risposte a quesiti e chiusura lavori
GESTIONE RAEE: perché parlarne • I rifiuti elettrici ed elettronici rappresentano il flusso di rifiuti in maggiore aumento nell’UE, con 8,3-9,1 milioni di tonnellate prodotti nel 2005 e una prospettiva nel 2020 di 12,3 milioni di tonnellate (COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - SEC(2008) 2934); • secondo le indicazioni disponibili, più dell’85% dei RAEE è destinato alla raccolta differenziata; • oltre il 55-60% dei RAEE sono rifiuti pericolosi; • una parte consistente dei RAEE destinati alla raccolta differenziata, non risultano dai dati ufficiali, sono trattati nell’UE senza la dovuta attenzione per l’ambiente oppure sono spediti illegalmente nei paesi in via di sviluppo Rapporto Annuale Centro di Coordinamento RAEE - 2011 attesta che in Basilicata • nel 2011 ha raggiunto un totale di RAEE raccolti pari a 1.183.008 kg di RAEE raccolti (circa il 3% in più rispetto al 2010) • resta però ancora scarsa la raccolta pro-capite che, con 2,01 kg/ab., risulta meno della metà della media nazionale(4,29)
GESTIONE DEI RAEE: perché parlarne Novità e responsabilità: La normativa sulla gestione dei RAEE si basa sul principio “chi inquina paga” e lo integra con quello della “responsabilità estesa e condivisa”; • gestione dei RAEE: prima vera esperienza in Italia relativa all’attivazione di un sistema collegato al mondo dei rifiuti con precisi e importanti oneri e responsabilità in capo ai Produttori (in questo caso di AEE); • nuove “regole” e responsabilità che si inseriscono nel processo di gestione integrata dei rifiuti (in questo caso dei RAEE), coinvolgendo, oltre ai Comuni/Gestori dei servizi di raccolta, altri attori: i Produttori di AEE, i distributori/installatori/centri di assistenza di AEE e i consumatori. Sostenibilità ambientale: • le componenti più pericolose in essi contenute (Cfc/Hcfc-Pb-Cd-Hg-ecc.) possono danneggiare gravemente l’ambiente e la salute dell’uomo; • la corretta gestione dei RAEE, dal consumatore all’impianto di trattamento, risponde ai principi di tutela e salvaguardia dell’ambiente, di risparmio delle risorse naturali/recupero delle materie prime, di risparmio energetico, di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a smaltimento.
Quadro Normativo Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti« Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 Regolamento che definisce modalità di gestione semplificate per il ritiro dei RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica Direttiva 2012/19/Ue Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – Abrogazione direttiva 2002/96/CE ( da recepire entro il 14 febbraio 2014) NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 DEFINIZIONI AEE - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A del D.Lgsl.151/ 2005 progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua RAEE- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Apparecchiature che sono considerate rifiuti ai sensi dell’art. 183 del dlgs. 152/2006 e s.m. , inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e di materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.
Esclusioni dalla direttiva RAEE installazioni fisse, ovvero la combinazione di più apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti, come unità interne/esterne, assemblate o montate da un installatore/assemblatore per svolgere un compito specifico ma non intese per essere immesse sul mercato come singola unità funzionale o commerciale. Sono quindi da escludere, a titolo puramente esemplificativo: – Inverter, PLC, interruttori di sicurezza, pannelli di controllo – Cabine climatizzate, celle climatizzate, stanze climatizzate – Saldatrici industriali, fresatrici industriali – Espositori (banconi) refrigeranti collegati a gruppo refrigerante remoto – Impianti per il controllo dei carichi elettrici, quadri elettrici, gruppi di continuità UPS – Sistemi automatici di apertura, sicurezza, controllo e conteggio delle porte – Trasformatori, caricabatteria e alimentatori se venduti indipendentemente dall’apparecchiatura – Pannelli di controllo per robot industriali o altri macchinari industriali – Contatori elettrici industriali, residenziali per voltaggi superiori a 1000 V c.c. o 1500 V c.a. – Autoradio
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 DEFINIZIONI RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Si suddividono in due gruppi: RAEE domestici RAEE professionali RAEE domestici RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. RAEE professionali RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi dai RAEE provenienti dai nuclei domestici.
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 DEFINIZIONI RAEE storici RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 RAEE nuovi RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 APPARECCHI LUMINOSI Gli apparecchi luminosi giunti a fine vita vengono sempre inquadrati come RAEE domestici indipendentemente dalla loro provenienza. Sono oggetto della normativa RAEE le seguenti tipologie di prodotti: · i tubi fluorescenti lineari e non; · le lampade fluorescenti compatte non integrate; · le lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di energia; · le lampade a scarica ad alta intensità, ad alta e a bassa pressione
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 DEFINIZIONI RAGRUPPAMENTI – Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche I raggruppamenti devono essere effettuati dai centri di raccolta e dai distributori e sono: R1 – freddo e clima R2 – grandi bianchi R3 – tv e monitor R4 – strumenti informatici, apparecchi di illuminazione (privati dalle sorgenti di luminose) PED e altro R5 – sorgenti luminose
RAGRUPPAMENTI – Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche R1 – freddo e clima R2 – grandi bianchi R3 – tv e monitor R4 – PED CE ICT PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro R5 – sorgenti luminose
CLASSIFICAZIONE CERAll. 6 Dlgs 152/2006 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti Pcb 16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti Pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 1516 02
CLASSIFICAZIONE All. 6 Dlgs 152/2006 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (1) 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (1) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 DEFINIZIONI Produttore AEE Chiunque a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata : fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio; rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del reale produttore; importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione; chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazioni: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori (ARTT. 4/14/13) Distributore AEE Soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore e ritira gratuitamente l’apparecchiatura che viene sostituita.
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 OBBLIGHI • è attribuito ai Produttori e/ Importatori di AEE l'onere finanziario di gestire un sistema integrato per il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei RAEE. Ciascun produttore è chiamato a farsi carico di una quota di RAEE pari alla sua quota di mercato; • spetta alla Distribuzione il compito di organizzare un servizio di ritiro gratuito dei RAEE consegnati dai Consumatori al momento del nuovo acquisto di un'analoga AEE; • a carico degli Enti Locali mettere a disposizione dell'utenza domestica e della Distribuzione Centri di Raccolta idonei per il conferimento dei RAEE; • è in capo ai Consumatoril'obbligo di conferimento dei RAEE nei Centri di Raccolta oppure la loro consegna ai Distributori all'atto di un nuovo acquisto
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151ONERI DEI PRODUTTORI AEE • Il finanziamento delle operazioni di prelievo e trasporto dei RAEE dai centri di raccolta comunali • Il finanziamento delle operazioni di trattamento e di recupero. Gli oneri sono ripartiti tra i produttori in proporzione alla rispettiva quota di mercato. La quota è calcolata sul quantitativo di AEE immesse sul mercato. I produttori POSSONO adempiere al disposto normativo aderendo a Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE che agiscono per loro conto. Tutti i Sistemi Collettivi rientrano nel Centro di Coordinamento RAEE (CdC), che ha il compito di coordinare l’operatività di tutto il sistema.
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151FINANZIAMENTO DEL SISTEMA: ECO-CONTRIBUTO RAEE Il “contributo RAEE”, detto anche “eco-contributo RAEE” • voce di costo aggiuntiva applicata dal Produttore ai prodotti AEE • funzionaleesclusivamente alla copertura dei costi di gestione dei RAEE e non rappresenta fonte di profitto per i Produttori, per i Sistemi Collettivi, né per il punto vendita. La Legge consente ai Produttori di decidere se renderlo visibile, cioè separato dal prezzo del prodotto, (visiblefee), oppure invisibile, ovvero incorporarlo nel prezzo di vendita totale del prodotto. Una decisione che vincola tutti i soggetti della filiera commerciale nelle attività di vendita del prodotto stesso: • se il contributo RAEE è reso visibile dal Produttore, il Distributore è obbligato ad indicare all'acquirente finale il prezzo del prodotto separato dal costo per la gestione dei RAEE. • Il costo di gestione dovrà essere identico a quello individuato dal Produttore, rimanendo invariato durante i passaggi commerciali di tutta la filiera • il Distributore lo versa al Produttore, il quale, a sua volta, lo gira al Consorzio cui aderisce e che garantisce in suo nome l’assolvimento degli obblighi di Legge previsti.
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151ECO-CONTRIBUTO RAEE Gli importi degli Eco-contributi RAEE più alti si registrano nella categoria dei “Grandi Elettrodomestici”.I vecchi frigoriferi e congelatori – prodotti più pesanti e ingombranti e dunque più costosi da trasportare e da trattare - contengono al loro interno gas, come HCFC (Idroclorofluorocarburi) e CFC (clorofluorocarburi), pericolosi per lo strato di ozono, e richiedono processi più articolati per garantire il riciclo nella massima tutela dell’ambiente.
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151ECO-CONTRIBUTO RAEE Per la categoria dei prodotti “Tv e Audiovideo” gli importi degli Eco-contributi sono di dimensioni ridotte per i prodotti di elettronica di consumo dalle piccole-medie dimensioni mentre aumentano sensibilmente per i televisori. In questo caso, a prescindere dalla tipologia - schermo piatto o tubo catodico - è spesso necessario un disassemblaggio manuale che integra le procedure meccaniche adottate negli impianti di trattamento.
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151ECO-CONTRIBUTO RAEE Gli importi per la categoria dei prodotti “Piccoli Elettrodomestici ed Apparecchiature varie” si differenziano a seconda della dimensione e del peso dell’apparecchio che dovrà essere smaltito.
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151ECO-CONTRIBUTO RAEE Le lampade a risparmio di energia e gli apparecchi illuminanti rappresentano la gamma di prodotti con il valore dell’Eco-contributo RAEE più basso. Un valore ridotto ma molto importante, che permette di finanziare il recupero dei materiali plastici e metallici degli apparecchi di illuminazione e, soprattutto, di smaltire con cura le polveri fluorescenti e il mercurio presenti nelle moderne lampade a risparmio di energia.Per questa categoria di prodotto, infatti, le tecnologie a disposizione consentono di riciclare quasi il 99% dei materiali, recuperando la totale quantità di vetro e i residui metallici di cui sono composti.
Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151ADEMPIMENTI DEI COMUNI Assicurare al sistema di raccolta differenziata dei RAEE • funzionalità • accessibilità • adeguatezza I Comuni sono i soggetti obbligati all’organizzazione e all’allestimento dei centri di raccolta dei RAEE e sono responsabili dell’ottimizzazione del loro funzionamento. I Comuni si configurano come i soggetti deputati a garantire le condizioni necessarie per il raggiungimento dell’obbiettivo di raccolta separata dei RAEE pari a 4 Kg in media per abitante all’anno, come previsto alla Direttiva 2002/96/CE e dal D.Lgs. 151/2005 TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA (dm 8.4.2008) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 Definizioni CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE Spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposto temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione. CENTRO AUTORIZZATO SPECIFICATO DAL PRODUTTORE Un impianto autorizzato alle operazioni di stoccaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche autorizzato in base alla normativa vigente. LUOGO DI RAGGRUPPAMENTO RAEE da nuclei domestici Il locale o i locali ove il distributore effettua il raggruppamento dei RAEE prima di consegnarli al centro di raccolta comunale. Nel caso degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica che non sono anche distributori, quindi che non hanno la licenza di commercio di AEE, il luogo di raggruppamento deve coincidere con i locali del proprio esercizio.
Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE Comuni assolvono all’obbligo di assicurare l’ottimale funzionamento d ei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE istituendo e gestendo centri di raccolta comunali adeguati per numero e ubicazione sul territorio. I centri di raccolta devono: • assicurare il conferimento gratuito dei RAEE prodotti nel loro territorio da parte dei detentori finali e dei distributori • devono rispondere a precisi requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’Allegato 1 del D.M. 8 aprile 2008 recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. • il soggetto che gestisce (comune o concessionario) il centro di raccolta, deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani“.
Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE I detentori (cittadini, concessionari, distributori, installatori, gestori centri di assistenza tecnica)conferiscono i RAEE ai centri di raccolta comunali. I centri di raccolta comunali separano le diverse tipologie di RAEE rispettando i raggruppamenti per categoria previsti dal D.M.185/2007, ovvero: R1 - freddo e clima; R2 - grandi bianchi; R3 - tv e monitor; R4 - PED, CE, ICT, apparecchiature di illuminazione e altro; R5 - sorgenti luminose. Il sistema collettivo incaricato ritira i RAEE tramite trasportatore autorizzato e li trasporta presso un impianto autorizzato al trattamento e recupero.
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali art.12 Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie all'obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE Al fine di controllare la gestione dei Raee e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori, istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque: - fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; - rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; - importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; - chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori. - i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei Raee
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dalla sede legale del produttore presso la Camera di Commercio di competenza. L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale www.impresa.gov L'accesso al sistema telematico, deve essere effettuato tramite firma digitale. Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di smart card, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.13 COMUNICAZIONE “I produttori comunicano al Registro Nazionale di cui all'art. 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista del presente decreto.”
Decreto Ministeriale 25 settembre 2007 n.185 REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI di AEE, che ha il compito di calcolare le quote di mercato di ciascun Produttore / Sistema Collettivo, per quanto riguarda i RAEE storici provenienti dai nuclei domestici; tutti i Produttori sono obbligati ad iscriversi al Registro e ad inviare periodicamente i dati relativi alle quantità di AEE immesse sul mercato; CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE è l’organismo finanziato e gestito dai Produttori che deve coordinare e regolare le attività di competenza dei Sistemi Collettivi. COMITATO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE, che svolge attività di supporto al Comitato di Vigilanza e Controllo, l’organismo di vertice dell’intero sistema RAEE previsto dal D. Lgs. 151/2005. .
Centro di Coordinamento RAEE Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata costituito, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori di AEE, con il compito di garantire condizioni uniformi ed omogenee tra i Sistemi Collettivi Organi fondamentali sono l’Assemblea dei Consorziati e il Comitato Esecutivo. Oltre a Statuto, Regolamento e Codice Etico, e di un "Regolamento in materia di sanzioni“. Il Regolamento si pone l’obiettivo di: • assicurare maggiori trasparenza e controllo del Sistema RAEE; • garantire elevati livelli di servizio nel ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta; • assicurare un corretto comportamento dei Sistemi Collettivi, attraverso un meccanismo che prevede anche verifiche dell'operato e sanzioni in caso di comportamenti non conformi alle regole.
La gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici deve obbligatoriamente essere effettuata in forma collettiva, ma la forma collettiva è libera (così come previsto dalla direttiva europea) i produttori possono scegliere il sistema collettivo più efficiente I diversi sistemi collettivi, operanti in libera concorrenza sotto la supervisione del Centro di Coordinamento tenderanno al contenimento dei costi e al continuo miglioramento dei livelli di servizio Il modello multi-consortile è già operativo nei principali Paesi europei (Spagna, Francia, Germania ecc.) e i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno maturato esperienze consolidate Sistemi Collettivi
Lo stato dell’arte della gestione dei RAEE e dei Centri di raccolta comunali in Basilicata
RACCOLTA RAEE PRO-CAPITE NELLE REGIONI - 2011 Anche nel corso del 2011 la raccolta dei RAEE sul territorio italiano ha registrato un aumento pari a circa il 6% rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono stati raccolti 260.090.413 kg di RAEE circa 15 milioni di kg in più rispetto a quanto raccolto nel 2010.
RACCOLTA RAEE PER RAGGRUPPAMENTO - 2011 Anche nel 2011 il Raggruppamento più raccolto è stato l’R3 (32,4%). Su questo dato incide in gran parte il passaggio al digitale terrestre. Rimane stabile la quota di rifiuti appartenenti alle altre due categorie di RAEE derivanti da grandi apparecchi: R1 (frigoriferi e apparecchiature refrigeranti ecc.) e R2 (grandi elettrodomestici) a cui sono riferibili rispettivamente il 26,31% e il 25,43% dei RAEE raccolti.Confrontando il dato con quello dello scorso anno si nota però che mentre la raccolta di R2 è aumentata di oltre il 10% la raccolta di R1 è cresciuta meno.
RACCOLTA RAEE R4 - 2011 Al Raggruppamento R4 che comprende i piccoli elettrodomestici e l’ICT spetta una quota di raccolta inferiore pari al 15,49% con un incremento rispetto al 2010 in linea con quanto accade a livello aggregato.
RACCOLTA RAEE IN BASILICATA - 2011 La Basilicata registra una leggera crescita nel 2011 raggiungendo 1.183.008 kg di RAEE raccolti (circa il 3% in più rispetto al 2010), resta però ancora scarsa la raccolta pro-capite che, con 2,01 kg/ab., risulta meno della metà della media nazionale. I Centri di Raccolta si attestano a 38, di cui 24 solo nella Provincia di Potenza. Per ogni 100.000 abitanti, si calcolano quindi 6,47 Centri di Conferimento. In termini di raccolta assoluta, la Provincia di Potenza raggiunge i quantitativi maggiori con 871.057 kg rispetto ai 311.951 kg di Matera. .
RACCOLTA RAEE IN BASILICATA - 2011 La Raccolta dei RAEE in Basilicata stenta ancora a decollare e nel 2011 l’aumento è stato inferiore al trend nazionale, nonostante il numero di Centri di Raccolta rispetto alla popolazione sia mediamente buono. I Comuni dovranno continuare ad impegnarsi per migliorare il tasso di raccolta di RAEE domestici in Basilicata, in primis attraverso iniziative di sensibilizzazione verso i cittadini, solo così i cittadini e Distributori potranno conferire correttamente i RAEE.
Il regime “uno contro uno”: modalità semplificate di raggruppamento e trasporto da parte della distribuzione aspetti operativi
Il D.M. 8 marzo 2010 n. 65 - “1 contro 1” Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in modalità “1 contro 1” (D.Lgs. 151/2005 art 6, c.1 lett. b) introduce modalità semplificate di gestione dei RAEE domestici da parte della Distribuzione (in assenza delle quali la ditta avrebbe dovuto essere autorizzata e/o essere iscritta all’Albo gestori rifiuti). Dal 18 giugno 2010, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, • i distributori, • gli installatori, • i centri di assistenza tecnica hanno l’obbligodi ritirare gratis, presso il punto vendita o presso il domicilio del cliente, l’apparecchiatura equivalente (= con funzione analoga). NB: le apparecchiature ritirate dalla distribuzione in modalità “1 contro 1” sono considerate rifiuti (cioè RAEE, non apparecchi usati)
Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in modalità “1 contro 1” La Distribuzione deve: informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, anche mediante avvisi presso il punto vendita; essere autorizzati (→ comunicazione all’Albo gestori, comprensiva di trasportatori e LdR); sel’apparecchio ritirato non può essere reimpiegato, deve essere trasportato presso il CdR del Comune in cui ha sede il distributore (o presso CdR di Comuni convenzionati) (condizioni: i mezzi di trasporto non possono superare 3.500 kg di portata e 6.000 kg di massa complessiva); il distributore deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che i RAEE ritirati giungano al CdR nello stesso stato in cui erano stati conferiti, garantendone l’integrità sono vietati disassemblaggio, sottrazione di componenti e miscelazione (= attività di gestione rifiuti non autorizzate); i RAEE pericolosi depositati presso il luogo di raggruppamento (LdR) devono essere separati dagli altri ( non vi è obbligo di raccolta nei 5 raggruppamenti); limite la durata presso un altro idoneo “luogo di raggruppamento” (LdR) indicato in sede di iscrizione all’Albo: massimo 1 mese e fino a 3.500 kg (in totale).