1 / 22

Compiti e ruoli dei ricercatori nell’Università italiana

Compiti e ruoli dei ricercatori nell’Università italiana. Normativa vigente sui compiti dei ricercatori. DPR 382/1982 LEGGE 158/87 LEGGE 341/1990 LEGGE 210/1998 DECRETO 22 ottobre 2004, n.270 LEGGE 230/2005. DPR 382/1982. Art. 32, comma 1

rad
Download Presentation

Compiti e ruoli dei ricercatori nell’Università italiana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Compiti e ruoli dei ricercatori nell’Università italiana

  2. Normativa vigente sui compiti dei ricercatori • DPR 382/1982 • LEGGE 158/87 • LEGGE 341/1990 • LEGGE 210/1998 • DECRETO 22 ottobre 2004, n.270 • LEGGE 230/2005

  3. DPR 382/1982 Art. 32, comma 1 I ricercatori non fanno i corsi di insegnamento ufficiale, ma li integrano, ovvero svolgono attività esterne al corso stesso, al di fuori del totale delle ore del corso:  i ricercatori “assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali”. Per lo svolgimento di tali attività si richiede il consenso del ricercatore interessato e queste attività non possono superare un monte ore annuale.

  4. Legge 341/1990 Art. 12 Art. 12, comma 1 Viene data ai ricercatori confermati* la possibilità di tenere “corsi o moduli di insegnamento” o “insegnamenti” attribuiti a seconda delle esigenze didattiche in supplenza o in affidamento. Viene confermata l’esigenza di “consenso da parte dell’interessato” (comma 3, stesso articolo). * disposizione estesa anche ai ricercatori non confermati dalla legge 21 giugno 1995 (art. 2, comma 4)

  5. LEGGE 210/1998 Art. 6, comma 3 Si mantiene la distinzione fra didattica frontale e didattica integrativa e si confermano le disposizioni precedenti in riferimento agli impegni didattici dei ricercatori e dei professori universitari “fino all’entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori”.

  6. Decreto 22 ottobre 2004, n.270Legge 230/2005, art.1 comma 11 Viene confermata la distinzione tra corsi e moduli curriculari ( “didattica frontale”, che “produce cfu e si conclude con esame e voto) e didattica integrativa, attività di orientamento e tutorato. Viene confermata l’esigenza di consenso da parte del ricercatore per l’affidamento di corsi e moduli, mentre viene specificato che i professori ordinari e associati assunti dopo l’emanazione della L. 230 hanno l’obbligo di 120 ore di “didattica frontale”.

  7. Ergo: I compiti didattici accessori o integrativi vanno al di là delle lezioni frontali, affiancandole o integrandole, ma al di fuori del monte ore previsto per un determinato corso. I ricercatori non possono essere costretti a tenere attività didattica che dia cfu senza il loro consenso. Se svolgono attività didattica – per cortesia, per interesse personale, per senso di corresponsabilità, ecc. –, essa deve rientrare all’interno del monte ore annue di 350 previsto dalla legge 158/87 (che comprende assistenza e ricevimento studenti, partecipazione a riunioni di dipartimento, corso di laurea, facoltà, commissioni di esame e di laurea, commissioni varie, ecc…).

  8. Pronunciamento del 15/09/2010 del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) all’indirizzo del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca Protocollo 1445 - Oggetto: Mozione attività didattica Ricercatori “… Ribadisce con forza: • la necessità, per l’attribuzione di corsi e moduli didattici, della esplicita manifestazione in forma scritta del consenso del ricercatore, consenso che non può essere sostituito da forme di silenzio/assenso, peraltro non previste dalla legge; • l’esigenza ineludibile della corretta individuazione dei compiti didattici aggiuntivi che debbono essere esclusivamente svolti in quelle attività che affiancano le lezioni, al di fuori del monte ore previste per il corso ufficiale”.

  9. Corsi dati in supplenza o in affidamento (gratuiti) a ricercatori nella nostra facoltà Valutazione della qualità degli organismi educativi e formativi Osservazione e valutazione dei contesti educativi prescolari Didattica generale Pedagogia speciale e tecnologia dell’educazione Informatica Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento Metodologia del lavoro di gruppo Pedagogia Speciale per il sostegno B Didattica della matematica 2 Matematica 2 Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari Processi e dinamiche di gruppo Psicodimamica delle relazioni familiari Sistemi giuridici comparati Linguistica italiana 1 Didattica della lingua italiana 1 Docimologia Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica Pedagogia speciale Metodologia del lavoro di gruppo Pedagogia speciale per il sostegno Pedagoga speciale e tecnologie dell’educazione Letteratura per l’infanzia Storia della pedagogia Letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza mutuazione Storia comparata delle istituzioni educative Sociologia generale Sociologa dei processi culturali Sociologia dell’educazione Sociologia delle politiche educative Storia contemporanea Fondamenti di chimica Didattica della chimica Psicologia dello sviluppo 1 Psicologia dello sviluppo 2 Psicologia dei processi dell’apprendimento Estetica Iconologia Filosofia teoretica + 14 Laboratori SFP

  10. Il futuro che ci aspetta: Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2010 e calendarizzato alla Camera per il 14 ottobre pv

  11. Il DDL penalizza gli attuali ricercatori • non li considera: mette in esaurimento il ruolo, non riconosce il lavoro effettivamente svolto da tempo (gratuitamente) nella didattica, li esclude dalle commissioni per i concorsi universitari, li esclude dalla rappresentanza negli organi collegiali • li penalizza economicamente: scatti stipendiali da biennali a triennali, eliminazione della ricostruzione di carriera, pensionamento anticipato rispetto ai professori, retribuzione inferiore ai Ricercatori a Tempo Determinato (TD) • crea loro grosse difficoltà di avanzamento di carriera: i tagli al finanziamento dell’Università che inevitabilmente riducono i nuovi posti da Professore Associato e l’introduzione del Ricercatore TD (che dopo 3+3 anni se non chiamato è disoccupato) inducono una competizione iniqua e sgradita tra [le due tipologie di] Ricercatori [diapositiva tratta da materiale preparato e messo a disposizione dai ricercatori di Agraria del nostro Ateneo]

  12. Art 6.(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

  13. 2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

  14. 3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati.

  15. 3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati.

  16. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti dididattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

  17. Art. 8. (Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari) a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  18. Ma quanto guadagnano gli universitari? E i ricercatori?

  19. Lo stipendio di un ricercatore • non confermato 1596,86 (pa nc 2126,85/ ps 2673,15) • da 1 anno 1807,31 (pa 2216,10 / po 2809,62) • da 3 anni 1897,52 (pa 2342,95 / po 3001,62) • da 7 anni 2050,32 (pa 2557,88 / po 3312,54) • 13 anni 2293,31 (pa 2920,53/ po 3803,63)

  20. Come si diventa(va) ricercatore?

  21. Concorso per ricercatore, pa e po: • concorso per titoli ed esame (non prevista una prova di didattica) (commissione costituita da un ric, un pa e un po) • concorso per titoli + prova di abilitazione alla didattica (commissione costituita da due professori associati e tre ordinari) • concorso per titoli (commissione costituita da cinque professori odinari)

More Related