170 likes | 447 Views
I Franchi e la Chiesa. La caduta di Ravenna: il papa e l’imperatore Stefano II si rivolge ai Franchi Il progetto politico della Chiesa di Roma Pipino Patrizio dei Romani La caduta dei Longobardi La cerimonia del Natale dell’800 Carlo e la dignità imperiale Reazioni bizantine
E N D
I Franchi e la Chiesa La caduta di Ravenna: il papa e l’imperatore Stefano II si rivolge ai Franchi Il progetto politico della Chiesa di Roma Pipino Patrizio dei Romani La caduta dei Longobardi La cerimonia del Natale dell’800 Carlo e la dignità imperiale Reazioni bizantine Carlo e la Chiesa: due diverse prospettive
L'ordinamento carolingio organi centrali Sovrintendeva all’attività degli altri ufficiali di palazzo e presiedeva la cancelleria del tribunale palatino CONTE PALATINO • SENESCALCO: sovrintendenza del Palazzo Regio • CAMERARIO: Tesoro del Sovrano • COMES STABULI: Stalle regie e trasporti • CANCELLARIUS: presiedeva, coadiuvato dai CAPELLANI, alla redazione dei diplomi e dei documenti regi
L'ordinamento carolingio organi periferici Il Conte (coadiuvato dai vicecomites): guida della contea (comitatus) I Missi Dominici: ad hoc: incaricati di una missione speciale ordinari:mandato generale (esecuzione degli ordini regi, amministrazione della giustizia, controllo dell’attività dei conti e degli altri funzionari pubblici) Marchio, margravio, Markgraf: Rappresentante del re e da lui direttamente nominato nelle regioni di confine
IL SOVRANO • Riceveva da tutti i liberi giuramento di fedeltà • Guida unitaria dell’esercito • Supremo Legislatore (CAPITULARIA) • Protettore della Chiesa e delle “miserabiles personae” • Giudice supremo e tutore della pace interna
la giustizia Era compito primario del Re Egli si avvaleva • dei CONTI: presiedevano in suo nome il MALLUS (la corte) dove amministravano in via ordinaria la giustizia • degli SCABINI: giudici permanenti • dei MISSI DOMINICI: avevano l’autorità di avocare a sé ogni questione ritenuta importante; presiedevano una corte senza una composizione fissa (vescovi, abati, conti, vassalli regi, scabini e signori fondiari) • del TRIBUNALE PALATINO: presieduto dal Re o, in sua assenza, dal Conte Palatino, giudicava sulle seguenti materie: • i diritti spettanti al re • le persone sottoposte alla tutela del re • le cause che il re riteneva meritevoli di un suo intervento • i processi politici
il sovrano aveva bisogno di consistenti entrate • quota delle compositiones • dazi • diritti di coniazione delle monete • dal suo IMMENSO PATRIMONIO FONDIARIO • Se ne servì per remunerare FIDELES • non con un dominio pieno della terra, bensì con un uso temporaneo, revocabile in caso di rottura della fidelitas (VASSALLAGGIO) • concedeva al beneficiario l’IMMUNITAS dal potere regio • escludeva il territorio immune dalla giurisdizione dei rappresentanti provinciali regi • autorizzava l’immunista ad esercitare in quell’area i poteri regi
dal modello ai contesti problematici L’organizzazione istituzionale fin qui descritta va approfondita nei suoi aspetti problematici, sottraendosi al rischio di applicare un modello “monarcocentrico” ad una realtà complessa e ancora lontana dalla forma-Stato dell’età moderna. • I CONTI • LA POTESTA’ LEGISLATIVA DEL RE • ASPETTI PATRIMONIALI DEL POTERE REGIO • L’IDEOLOGIA MONARCHICA
I CONTI Non era una carica diffusa in tutte le popolazioni dell’impero, bensì un’autorità prevista all’interno dell’etnìa franca • COMPITI MILITARI • Riuniva il gruppo di armati che erano ai suoi ordini • Sovrintendeva alla difesa del territorio • FUNZIONI GIURISDIZIONALI • “Populo facere iustitiam”: si tratta della giustizia tramandata dalla consuetudine popolare • Meccanismi tradizionali • Faida e compositio • Funzione dichiarativa della corte presieduta dal conte
continuità col conte merovingio • Competente non già su un distretto territoriale definito, bensì su un gruppo di persone, indipendentemente dal loro insediamento • Il Conte era una carica del popolo franco • Il numero ridottissimo nelle terre già longobarde dipendeva dalla scarsa presenza di Franchi • I Conti, carica militare e giudiziaria dei Franchi, guidavano i gruppi della loro etnìa, mentre gli altri popoli residenti nel Regno d’Italia continuavano ad avvalersi di quelle tradizionali del loro ordinamento personale
il conte carolingio e i rapporti col sovrano • NOVITA’ PIU’ RILEVANTI • Continui richiami del Re all’uso corretto della giustizia • Difficoltà ad applicare le norme consuetudinarie per il peso crescente della signoria fondiaria • Per tali scopi il Re si servì dei MISSI DOMINICI CONTE: autorità del popolo-esercito: Giustizia popolare MISSUS: agente del sovrano: “Inquisitio”, giudizio di merito
la potestà legislativa del re • Non si sostanzia nell’acquisizione di un’autorità pubblica ed esclusiva • Si esprimeva piuttosto in nuove funzioni che si collegavano con la natura dell’ordinamento popolare • Il Sovrano per la prima volta assumeva il compito di sollecitare i liberi dei popoli che a lui facevano capo al rispetto del loro diritto tradizionale • Una pressante esigenza di CERTEZZA DEL DIRITTO nasceva dalla contraddizione crescente tra • Evoluzione consuetudinaria del diritto germanico • Usi curtensi
capitularia legibus addenda Diretti a precisare e ad aggiornare gli usi consuetudinari dei singoli popoli capitularia per se scribenda Introducevano presso tutte le etnìe nuovi e più efficaci strumenti di giustizia e di difesa della pace La potestà legislativa del re va vista strettamente collegata al suo ruolo di tutore dell’ordine e della giustizia
aspetti patrimoniali del potere regio La latitudine dei poteri regi dipendeva dalla particolare estensione del suo patrimonio fiscale • Il Re era titolare di un vastissimo patrimonio diffuso in tutte le regioni dell’Impero • Terre fiscali già dei re merovingi • Terre già dei re dei popoli conquistati • Centralità del problema della gestione • Sviluppo e organizzazione della DOMUS REGIA (carattere signorile) • Suddivisione della Domus in CURTES (centri di gestione fondiaria) • IUDICES: agenti stabili in ogni curtis • La Contea comprendeva allora: • Villae (curtes regie) • Villae Signorili • Villae dello stesso Conte
La nascita del diritto feudale dimostra anche come non si sostanziasse in capo al re una potestà pubblica nettamente distinta dal popolo Quando il re concedeva a un suo fedele (=VASSUS) una porzione delle proprie terre per un determinato periodo otteneva in cambio fedeltà e servizi dal concessionario La concessione precaria di terra riguardava esclusivamente l’ambito dei diritti patrimoniali del sovrano Se poi il concessionario operava sul fondo con poteri di natura signorile, ciò avveniva non per effetto di una delega di potestà pubbliche da parte del re, ma per le necessità concrete della vita produttiva
l'ideologia monarchica • Il ruolo preminente del Re non vuol dire necessariamente • definitivo abbandono dei meccanismi di difesa di origine germanica • netta emersione di una sfera del potere pubblico distinto dal dominio privato • Più che ai suoi compiti di governo e di amministrazione, il ruolo del Re va riferito a quella missione universale incaricata della realizzazione della agostiniana CIVITAS DEI
L’Impero medievale presenta una natura spirituale che lo distingue in maniera decisa da ogni altro ordinamento PAPA IMPERATORE GUIDA AUTOREVOLE CORPO MISTICO SALVEZZA ETERNA I Capitularia Ecclesiastica vanno visti in questa luce Continui richiami ad abati e vescovi per l’osservanza delle norme canoniche
Principali linee di tendenza dell'ordinamento carolingio • L’Ordinamento carolingio mantiene le precedenti caratteristiche popolari • Si estende l’organizzazione curtense che entra spesso in conflitto con il primo • Nuovo ruolo dell’autorità monarchica: non una potestà pubblica piena ed esclusiva, bensì nuovi compiti legati al rispetto della tradizione ed ispirati da un’inedita tensione spirituale • MOTIVO DOMINANTE: • Dialettica tra l’ordinamento consuetudinario della tradizione popolare e quello della signoria fondiaria