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Accertamento esecutivo art. 29 D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 e succ. modifiche. Voghera, 23 Marzo 2012 Avv. Maria Adele Domenichella. CARATTERISTICHE E FUNZIONI.
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Accertamento esecutivoart. 29 D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 e succ. modifiche Voghera, 23 Marzo 2012 Avv. Maria Adele Domenichella
CARATTERISTICHE E FUNZIONI • Atto impositivo: formulazione pretesa erariale e contestuale intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento (1/3 in caso di proposizione del ricorso) • Atto esecutivo: idoneità a fondare l’esecuzione forzata, senza necessità di ulteriori atti e/o avvisi • Atto monitorio: avvertimento che in caso di inottemperanza all’intimazione di pagamento la riscossione sarà affidata all’Agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata
Ambito oggettivo di applicazione ATTI IMPOSITIVI • Imposte dirette (Irpef – addizionali – Ires – ritenute – imposte sostitutive) • IVA • IRAP • relativi al periodo d’imposta 2007 e successivi
Ambito oggettivo di applicazione • La disciplina trova applicazione anche per il “connesso” provvedimento di irrogazione delle sanzioni • Con il D.L. n. 98/2011, al fine di razionalizzare tale procedimento, sono stati modificati gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97
Ambito oggettivo di applicazione • … e nei successivi atti, in TUTTI i casi in cui siano RIDETERMINATI gli importi dovuti in base agli avvisi. Ad esempio: • ai sensi dell’art. 8, c. 3 bis, del D.Lgs. n. 218/97; • ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992; • ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997; • I provvedimenti di autotutela parziale non sono compresi nell’ambito degli atti di rideterminazione.
Ambito oggettivo di applicazione Sono ESCLUSI dall’ambito di applicazione dell’art. 29 e vengono ancora riscossi mediante ruolo e cartella: • Avvisi di accertamento ante 2007 • Atti relativi ad imposte indirette diverse dall’IVA • Somme dovute in base a controlli automatizzati ex art. 36 bis e controlli formali ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 • Adesione all’invito a comparire ex art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 218/1997 • Atto di adesione ai verbali di constatazione ex art. 5 bis del D.Lgs. n. 218/1997 • Atto di recupero aiuti di Stato • Crediti dei Comuni e degli altri enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione
Possibili opzioni a seguito della notifica dell’accertamento • Definizione dell’accertamento ex art. 15, c. 1, del D.Lgs. n. 218/1997: il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di accertamento con adesione e definisce per l’intero la pretesa con la riduzione a un terzo delle sanzioni (anche a rate, con versamento della prima rata entro il termine di presentazione del ricorso). • Definizione delle sole sanzioni ex art. 17 D.Lgs. n. 472/1997, con riduzione ad un terzo delle stesse (pagamento entro il termine di proposizione del ricorso). Se il contribuente non propone impugnazione è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, il pagamento delle somme dovute per imposte e interessi. Se il contribuente propone impugnazione è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, il pagamento di 1/3 delle imposte e degli interessi.
Possibili opzioni a seguito della notifica dell’accertamento • Istanza di accertamento con adesione (art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 218/1997): sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione e, in caso di definizione, riduzione delle sanzioni ad un terzo dell’importo “concordato” • Richiesta di riesame in autotutela (D.M. n. 37/97): non sospende il termine per l’impugnazione • Presentazione del ricorso (termine mobile) e riscossione a titolo provvisorio
Notifica avviso di accertamento • L’avviso di accertamento costituisce l’unico atto con cui il contribuente viene posto a conoscenza della pretesa tributaria • Gli atti diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica • Importanza della notifica: la formazione del titolo non preesiste alla notifica ma dipende dalla stessa. • Portata costitutiva della natura di titolo esecutivo: l’atto si perfeziona e viene ad esistenza solo se ed in quanto correttamente notificato
Notifica avviso di accertamento Termini ed effetti che si ricollegano alla notifica: • Termine per l’impugnazione dell’atto (60 gg. o 150 gg. se è presentata istanza di accertamento con adesione) • Termine per il pagamento degli importi indicati nell’atto impositivo (1/3 in caso di presentazione del ricorso) • Termine per la maggiorazione degli interessi di mora (5,0243%) ex art. 30 del D.P.R.n. 602/1073
Notifica avviso di accertamento • Termine di esecutività degli atti (60 giorni) • Termine dopo il quale può essere immediatamente iniziata la riscossione straordinaria dell’intero importo, in caso di fondato pericolo per la riscossione (60 giorni) • Termine per l’affidamento delle somme all’agente della riscossione (30 giorni dopo il termine ultimo per il pagamento) • Termine (un anno) successivamente al quale l’espropriazione forzata non potrà essere iniziata senza essere preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.
Notifica avviso di accertamento • Disciplina di riferimento: art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 • Intermediazione dell’agente della notificazione (ad esempio, messi comunali, messi speciali autorizzati dall’Ufficio, ufficiale giudiziario), con necessità di apposita relata di notifica e possibilità di avvalersi del servizio postale ex art. 149 c.p.c. • Problematiche sulla (im)possibilità di notifica diretta (differenza rispetto agli “atti successivi” da notificare al contribuente anche “mediante raccomandata con avviso di ricevimento”).
Notifica avviso di accertamento • Possibilità di sanatoria, per raggiungimento dello scopo, dell’eventuale vizio di notifica? • Deducibilità del vizio come motivo di invalidità dell’atto impositivo e di conseguente improcedibilità dell’iter esattivo • Inesistenza materiale o giuridica della notifica: opposizione agli atti esecutivi ex art. 57, c.1, lett. b), del D.P.R. n. 602/73 (lettura costituzionalmente orientata) • Azione risarcitoria ex art. 59 del D.P.R. n. 602/1973
Affidamento a Equitalia • Decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento la riscossione viene affidata ad Equitalia, che potrà attivare fin da subito tutte le azioni di tutela del credito • Le somme dovute sono maggiorate di interessi di mora (5,0243%), compensi di riscossione (9%) e spese accessorie (es. spese di esecuzione) • Il contribuente viene informato con raccomandata semplice dell’affidamento in carico • L’esecuzione forzata è sospesa ex lege per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico e opera in automatico, sia in caso di ricorso che di mancata opposizione
Affidamento a Equitalia • La sospensione non si applica con riguardo alle misure cautelari e conservative (ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/73, fermo ex art. 86 D.P.R. n. 602/73, sospensione dei pagamenti ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73) • L’Agenzia delle Entrate può: • adottare le misure cautelari di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 472/97 (ipoteca e sequestro conservativo) • sospendere i rimborsi ex art. 23 del D.Lgs. n. 472/97 • iscrivere a ruolo a titolo straordinario per l’intero importo in caso di fondato pericolo per la riscossione
Esecuzione forzata • L’agente della riscossione, sulla base dell’atto impositivo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella, procede ad esecuzione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalla riscossione a mezzo ruolo • In ogni caso, l’espropriazione forzata deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.