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LA CORRETTA GESTIONE DEL FARMACO IN APICOLTURA. LA CORRETTA GESTIONE DEL FARMACO IN APICOLTURA. La prevenzione e il controllo delle malattie dell’alveare richiedono un costante impegno da parte di apicoltori , tecnici e veterinari sia pubblici che privati.
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LA CORRETTA GESTIONE DEL FARMACO IN APICOLTURA La prevenzione e il controllo delle malattie dell’alveare richiedono un costante impegno da parte di apicoltori, tecnici e veterinari sia pubblici che privati. L’utilizzo di farmaci e principi attivi può comportare situazioni di rischio per la sanità degli alveari, per salubrità del miele e degli altri prodotti dell’alveare ed anche per coloro che li utilizzano, dal momento che numerosi prodotti chimici presentano rischi per la salute e la sicurezza degli operatori. Si richiamano le principali norme per l’utilizzo di queste sostanze nel rispetto della normativa vigente in materia: uso di prodotti registrati o consentiti, rispetto dei tempi di sospensione indicati, registrazione dei trattamenti effettuati, alcune precauzioni d’uso. Il corretto impiego di questi prodotti risponderà alle esigenze di tutela del patrimonio apistico (tossicologia e farmacoresistenza), delle produzioni (residui), del consumatore (residui e farmacoresistenza), dell’ambiente e dell’apicoltore (sicurezza e salute dell’ utilizzatore).
Il D.Lgs 336/99 Il D.Lgs n. 336 del 04/08/1999 Attua le direttive 96/22/CE e 96/23/CE Il Decreto ha la finalità di garantire la sicurezza del consumatore nei confronti della presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale attraverso la registrazione di tutte le aziende che detengono animali (anche per autoconsumo) e uno stretto controllo sull’uso del farmaco, registrazione dei trattamenti effettuati e rispetto dei tempi di sospensione previsti. Con il D.Lgs 336/99 il miele viene inserito ufficialmente tra le categorie di alimenti che debbono essere analizzate nel corso del Piano Nazionale Residui elaborato annualmente dal Ministero della Salute. La normativa trova quindi la sua piena applicazione anche in apicoltura, inserita decisamente tra le attività di produzione di alimenti di origine animale.
Registrazione delle aziende e codice di allevamento (art. 14) Tutte le aziende che allevano animali, non sottoposte ad obbligo di registrazione ai sensi di altra normativa, devono chiedere la registrazione al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio indipendentemente dai fini produttivi (autoconsumo o vendita). Gli apicoltori quindi, oltre agli obblighi derivanti dal censimento, dovranno essere registrati presso il Servizio Veterinario della ASL che assegnerà un codice di identificazione aziendale. Il codice aziendale dovrà essere riportato sulla comunicazione annuale di possesso degli alveari ed apposto sulle arnie.
Registrazione dei trattamenti farmacologici ( art.15) Il titolare dell’azienda apistica, ad eccezione di chi effettua autoconsumo, ha l’obbligo di tenere un registro dei trattamenti effettuati e per i quali è prevista la ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. I registri dovranno essere vidimati dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio e conservati per 5 anni. L’art. 15 distingue gli obblighi di registrazione da parte del veterinario prescrittore e del titolare dell’azienda. Al veterinario, oltre che compilare correttamente la ricetta con il codice aziendale, spetta il compito di annotare, all’atto della visita: la data, la natura dei trattamenti prescritti o effettuati, i dati identificativi degli animali trattati o da sottoporre a trattamento (apiario, n° arnia/e), i tempi di sospensione. Il titolare dell’azienda deve annotare la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall’inizio e dalla fine del trattamento, conserva per 5 anni le ricette, numerandole in ordine cronologico, e la documentazione che attesti la regolare provenienza dei farmaci. Gli apicoltori che producono miele per autoconsumo sono esonerati dall’obbligo del registro dei Trattamenti.
Dlgs n.193 del 6-4-2006 Con l’entrata in vigore del Dlgs n.193 del 6-4-2006 di “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante il codice comunitario dei medicinali veterinari”, e il successivo Dlgs n. 143 del 24-07-2007 di integrazione a correzione al precedente, sono state introdotte norme più restrittive e dettagliate riguardanti la definizione di farmaco veterinario e il suo utilizzo. In particolare l’art. 1 Dlgs n.193/2006 definisce medicinale veterinario: 2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica; Inoltre all’art. 69 si precisa 1. È vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati. La nuova e più dettagliata definizione di medicinale fa rientrare anche l’acido ossalico (sostanza farmacologicamente attiva, classificata per le api quale “agente antinfettivo”) nel novero dei farmaci veterinari.
Utilizzo “in deroga” dei farmaci veterinari La nuova normativa sul farmaco veterinario regolamenta anche l’eventuale utilizzo cosiddetto “in deroga” dei farmaci veterinari da attivare in presenza di patologie per le quali non esistono medicinali autorizzati, il riferimento è l’art.11 del Dlgs n.193/2006 che al comma 1 recita: 1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento: a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a): 1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano; 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione; c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria. La norma è dettagliata e precisa, e introduce la possibilità di utilizzare sostanze farmacologicamente attive anche in assenza di specifici prodotti autorizzati che le contengano, ma, e questo aspetto va rimarcato, ciò può accadere solo “in via eccezionale” e comunque quando “non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali”.
Farmaci e principi attivi di interesse apistico e Specialità medico veterinarie • I farmaci e principi attivi utilizzati in apicoltura possono essere distinti in: specialità veterinarie specificatamente autorizzate per le api e composti farmacologicamente attivi consentiti ma non specificatamente autorizzati. • In Italia le specialità medico veterinarie autorizzate per l’utilizzo in apicoltura riguardano solo la varroasi(Decreto n°204 del 16.12.1998, D.M. 22.12.2000 e successive modifiche) e possiamo distinguerle in: - prodotti la cui vendita è sottoposta all’obbligo di ricetta medico veterinaria in triplice copia e che possono essere acquistati esclusivamente nelle farmacie o da grossisti autorizzati; - prodotti la cui vendita non è sottoposta all’obbligo di ricetta medico veterinaria e non è riservata esclusivamente alle farmacie.
Altri principi attivi utilizzati in apicoltura Si tratta di sostanze farmacologicamente attive non registrate specificatamente per apicoltura, ma per le quali sarebbe consentito l’utilizzo previa autorizzazione ministeriale (AIC) di farmaci veterinari che li contengano come principi attivi. ACIDO LATTICO ACIDO FORMICO Sostanze utilizzate in apicoltura nella lotta alla varroasi non soggette ad un Limite Massimo di Residui. ( inserite nell’allegato II del Reg CEE 2377/90)
Antibiotici In apicoltura, sebbene non sia consentito, vengono utilizzati impropriamente alcuni antibiotici per il trattamento delle pesti, in particolare per la peste americana: tetracicline, streptomicina, sulfamidici, tilosina, nitrofurani. Il trattamento con antibiotici presenta svantaggi e rischi rilevanti: - gli antibiotici non sono uno strumento idoneo contro la peste americana, poiché hanno effetto solo nei confronti degli stadi vegetativi del Paenibacilluslarvae e non sulle spore, che sono più resistenti; - con l’uso prolungato è possibile che si sviluppino ceppi batterici farmaco-resistenti causando forme subcliniche ed endemiche di malattia; tale resistenza indotta nel batterio può trasmettersi da un batterio all’altro anche in assenza di molecole di antibiotico; - presenza di residui nel miele e nella cera, tenendo presente che questi principi sono utilizzati in medicina umana, con il rischio di indurre la comparsa di ceppi batterici antibiotico resistenti. In Italia e nei Paesi dell’Unione Europea l’uso di antibiotici in apicoltura, sia a scopo preventivo che terapeutico, è vietato e per nessun antibiotico è stato definito il Limite Massimo di Residui per il miele ( Reg. CEE 2377/90 ).
Sicurezza dell’apicoltore I principi attivi utilizzati in apicoltura, oltre ai rischi per le api ed i prodotti dell’alveare, possono rappresentare infatti una fonte di rischio per la salute e la sicurezza dell’apicoltore. Nessun prodotto chimico può essere considerato completamente sicuro dal momento che può diventare tossico in funzione del dosaggio, dei tempi di esposizione/contatto e delle modalità di somministrazione. La manipolazione, l’incauto utilizzo e le modalità di somministrazione di alcuni dei prodotti impiegati in apicoltura, possono comportare nell’utilizzatore tossicità acute o croniche in seguito a contatto, inalazione o, più raramente, ingestione. E’ importante quindi che l’apicoltore conosca, per ogni prodotto, attraverso le informazioni contenute nelle schede tecniche, gli eventuali rischi per la salute ed i mezzi per contenerli. L’uso dei dispositivi individuali di protezione (guanti, mascherine, occhiali) e l’adozione di tecniche di somministrazione più sicure sono gli strumenti più adeguati per eliminare o ridurre questi rischi.