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INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. ORIGINE. teoria della responsabilità civile teoria della responsabilità oggettiva teoria del rischio professionale. SETTORI DELL’ASSICURAZIONE INAIL.
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ORIGINE • teoria della responsabilità civile • teoria della responsabilità oggettiva • teoria del rischio professionale
SETTORI DELL’ASSICURAZIONE INAIL • a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie; • b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni; • c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie; • d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali
ATTIVITA’- ADIBIZIONE A MACCHINE • persone addette a: macchine non mosse direttamente dall’uomo • che le usa • apparecchi a pressione • apparecchi e impianti elettrici • apparecchi e impianti termici • SI FA RIFERIMENTO A QUALUNQUE MECCANISMO CHE UTILIZZI UN’ ENERGIA, ANIMATA O MECCANICA PER OTTENERE UN MAGGIOR RENDIMENTO CON UN MINORE SFORZO
ADIBIZIONE A MACCHINE • CORTE COST. 16 OTTOBRE 1986, N. 221: • sussiste l’obbligo di assicurazione in relazione all’utilizzo di qualsiasi apparecchio elettrico: non esistono apparecchi elettrici non rischiosi • ANCHE SE L’ADIBIZIONE E’ MARGINALE • INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERAIO O IMPIEGATO • - Macchine isolate (quando sono utilizzate fuori dell’ambiente di lavoro): SONO ASSICURATI SOLO GLI ADDETTI • - Macchine utilizzate in opifici, laboratori, ambienti organizzati per lavori: SONO ASSICURATI TUTTI I LAVORATORI CHE SI TROVANO NELL’AMBIENTE IN CUI É COLLOCATA LA MACCHINA • CONSEGUENZA E’ L’ESCLUSIONE – PROBLEMATICA- DEI RISCHI DA CIRCOLAZIONE STRADALE • ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E SUSSIDIARIE. sono assicurate le persone addette ad attività complementari o sussidiarie, anche se svolte in locali diversi
28 LAVORAZIONI • 1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili,; • 2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; • 3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario; • 4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; • 5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio; • 6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; • 7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali; • 8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali; • 9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli; • 10) di carico o scarico; • 11) della navigazione; • 12) della pesca; • 13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi;
28 LAVORAZIONI • 14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse; • 15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie; • 16) delle concerie; • 17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche; • 18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito; • 19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi; • 20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico; • 21) dei pubblici macelli o delle macellerie; • 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; • 23) per il servizio di salvataggio; • 24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca; • 25) per il servizio di nettezza urbana; • 26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari; • 27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali; • 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'articolo 4
LAVORO AGRICOLO • TUTTE LE ATTIVITA’ SONO PERICOLOSE
SOGGETTI ASSICURATI • REQUISITI SOGGETTIVI: • ETÀ: NON CI SONO LIMITI PER I MINORI: L. N. 977/67 • NON CI SONO LIMITI MASSIMI DI ETA’ • SESSO: NON CI SONO DIFFERENZIAZIONI • NAZIONALITA’: L’ASSICURAZIONE OPERA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE • LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO NON ASSICURATI (C. COST.369/85)
TIPO DI LAVORO: • E’ ASSICURATO CHI PRESTA IN MODO PERMANENTE O AVVENTIZIO, ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE ALTRUI, OPERA MANUALE RETRIBUITA • ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE ALTRUI: lavoro subordinato • PERMANENTE O AVVENTIZIO: anche per rapporti di breve durata, è esclusa solo la prestazione occasionale, svolta al di fuori di un vincolo giuridico • LAVORO MANUALE: in origine erano esclusi gli impiegati; C. Cost. 114/77 ha dichiarato che la legge non distingue tra operai o impiegati; e che per manualità si intende il diretto contatto dell’operatore con l’apparecchio o con la macchina – in definitiva rileva solo l’esposizione al rischio • RETRIBUZIONE: si fa riferimento alla nozione di retribuzione imponibile
ALTRI SOGGETTI ASSICURATI • SOVRINTENDENTI • ARTIGIANI (non rileva la definizione legale, e non rileva l’attività di organizzazione dell’impresa, rileva invece lo svolgimento della tipica attività oggetto della prestazione artigianale) • APPRENDISTI: l.n. 25/55, l.n. 56/87, ln. 196/97 • DIRIGENTI • LAVORATORI SPORTIVI • INSEGNANTI E ALUNNI delle scuole di qualunque ordine e grado,c he svolgano esperienze scientifiche, tecniche o di lavoro • CONIUGE, FIGLI E PARENTI DEL DATORE DI LAVORO, che prestano attività lavorativa, anche senza retribuzione • SOCI DI COOPERATIVE E DI OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETA’ (con carattere di professionalità, sistematicità e abitualità, anche senza retribuzione) • RICOVERATI, in case di cura, ospedali istituti di assistenza e beneficenza, addetti a lavorazioni protette • DETENUTI addetti a lavorazioni protette • COMMESSI VIAGGIATORI, PIAZZISTI, che si avvalgono di veicoli a motore • SACERDOTI che svolgono prestazione lavorativa in favore di soggetti diversi dall’ente ecclesiastico cui appartengono • COMPONENTI DEGLI EQUIPAGGI delle navi • LAVORATORI A DOMICILIO: l. n. 877/73 • ASSUNTORI DI STAZIONI,FERMATE, PASSAGGI A LIVELLO • LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI: d.P.R. 1403/1971 • PERSONE CHE SVOLGONO LAVORO DOMESTICO (C.D. CASALINGHE) tra i 18 e i 65 anni- con prestazioni limitate e basate su di una retribuzione convenzionale • LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI RIASSETTO E DI PULIZIA • LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO • LAVORATORI EXTRACOMUNITARI • SOGGETTI AMMESSI AI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO • TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (UN TERZO DEI CONTRIBUTI è A CARICO DEL LAVORATORE)
ALTRI SOGGETTI • PER I SOGGETTI CHE NON SONO MENZIONATI LA REGOLA E’ • SE SONO SUBORDINATI SI APPLICA IL PRINCIPIO PER CUI A PARITA’ DI RISCHIO CORRISPONDE PARITA’ DI TUTELA • SE SONO AUTONOMI, L’ESTENSIONE DELLA TUTELA E’ RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA’ DEL LEGISLATORE • SONO ESCLUSI: • - I LAVORATORI AUTONOMI NON PARASUBORDINATI • - I COMMERCIANTI • - I TITOLARI DI IMPRESE NON ARTIGIANE • - GLI ISTRUTTORI SUBACQUEI NON SUBORDINATI • - LAVORATORI AGRICOLI CHE NON SI OCCUPANO DEL FONDO IN MODO PREVALENTE O ABITUALE 8104 GG. L’ANNO) • E’ STATA RECENTEMENTE AMMESSA PER: • - GLI INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA (CIRC. 23 APRILE 2003, N. 28)
I SOGGETTI OBBLIGATI: I DATORI DI LAVORO • sono le persone, gli enti privati o pubblici che esercitano le attività oggetto dell’assicurazione e occupano persone protette • OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO • DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ • OBBLIGO DI COMUNICARE LE RETRIBUZIONI • LIBRO MATRICOLA • LIBRO PAGA • OBBLIGO DI DENUNCIA DELL’INFORTUNIO ALL’AUTORITA’ DI P.S.
LAVORATORI E DATORI DI LAVORO NON ASSICURATI PRESSO L’INAIL • IMPIEGATI E TECNICI AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI (ENPAIA) • DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI (gestione INAIL per conto dell’amministrazione datrice di lavoro
L’INFORTUNIO SUL LAVORO • L’ASSICURAZIONE COMPRENDE TUTTI I CASI DI INFORTUNIO AVVENUTO PER CAUSA VIOLENTA IN OCCASIONE DI LAVORO, DA CUI SIA DERIVATA LA MORTE O UNA INABILITA’ PERMANENTE AL LAVORO, ASSOLUTA O PARZIALE, OVVERO UN’INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA CHE COMPORTI L’ASTENSIONE DAL LAVORO PER PIU’ DI TRE GIORNI
LA CAUSA VIOLENTA • è una causa che reca un danno all’organismo mediante un’azione rapida e concentrata nel tempo • può essere di varia natura: • termica • emotiva • elettrica • sforzo fisico • alla causa violenta è equiparata la causa virulenta (es. carbonchio, tetano)
L’OCCASIONE DI LAVORO • Non si richiede un nesso causale diretto e immediato: è sufficiente un nesso indiretto, purchè sia il lavoro a determinare il rischio • distinzione tra rischio generico: che incombe in modo identico su ogni individuo • e rischio specifico: che deriva la sua origine o la sua maggiore intensità dalle condizioni di lavoro • Requisiti (non cumulativi): • l’infortunio deve avvenire sul luogo di lavoro • durante l’orario di lavoro • non deve essere straneo all’attività lavorativa
L’INFORTUNIO IN ITINERE • Fino al d.lgs. 38/2000 la giurisprudenza ha considerato indennizzabile l’infortunio in itinere quando: • il lavoratore deve percorrere una determinata strada che conduce esclusivamente al luogo di lavoro e che presenta rischi diversi dalle ordinarie vie di comunicazione • deve servirsi di un mezzo di trasporto che non sia comunemente usato o che sia fornito o prescritto dal datore di lavoro • art. 2, t.u. 1124, mod. dall’art. 12 d.lgs. 38/2000 • Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
RISCHIO ELETTIVO, COLPA, DOLO DEL LAVORATORE • IL PRINCIPIO CHE REGOLA LA MATERIA E’ QUELLO RELATIVO AL MANTENIMENTO O ALL’INTERRUZIONE DEL NESSO TRA LAVORO E INFORTUNIO • La colpa del lavoratore, che contravviene alle direttive impartite dal datore di lavoro non interrompe il rapporto di dipendenza tra infortunio e attività lavorativa • Tale rapporto è invece interrotto in caso di dolo del lavoratore, che sussiste quando il lavoratore si lesiona allo scopo di ottenere la prestazione previdenziale (problema del tentato suicidio) • e in caso di rischio elettivo: quando il lavoratore con un atto volontario, per motivi non connessi al lavoro, affronta un rischio diverso da quello a cui è normalmente esposto
I PREMI ASSICURATIVI • La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. • Sono dovuti in base: • - al tasso di premio (riferito a mille lire di retribuzione), che è calcolato sulla base della tariffa basata sul rischio medio nazionale della lavorazione • - al rischio specifico della singola impresa • - all’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori • riduzioni: • d.m. 18 marzo 1996: riduzione del 5% del premio per le imprese con meno di 16 addetti che abbiano attuato il d.lgs. 626/94 • d.m. 7 maggio 1997 e 6 agosto 1997: riduzione del 10% per imprese edili
LE PROCEDURE: • LA DENUNCIA E L’INCHIESTA • al momento dell’infortunio il lavoratore deve informare il datore di lavoro, il quale deve a sua volta presentare una denuncia di infortunio all’INAIL, il quale apre una procedura di accertamento • Per gli infortuni che comportano la morte del lavoratore o un’inabilità di durata superiore a 30 giorni era prevista la c.d. inchiesta pretorile, con il d.lgs. n. 51 del 1998 l’inchiesta è svolta dalla direzione provinciale del lavoro – settore ispezione entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia, • con l’inchiesta si accerta: • 1) la natura del lavoro • 2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione; • 3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova; • 4) la natura e l'entità delle lesioni; • 5) lo stato dell'infortunato; • 6) la retribuzione; • 7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi
ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE: • è sancito dall’art. 10 t.u. 1124, ma ha rilevanti limiti • riguarda solo gli eventi coperti dall’assicurazione (sono quindi esclusi gli infortuni di durata inferiore a tre giorni, erano invece inclusi quelli di durata superiore che determinano un’invalidità inferiore al 10%) • non opera per gli infortunati minori di 14 anni • non opera quando il datore di lavoro o uno dei suoi dipendenti riporta una condanna penale per il fatto dal quale è derivato l’infortunio • LADDOVE NON OPERA L’ESONERO DALLA R.C.: • il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro; in base al principio del ne bis in idem spetta solo la quota eccedente la rendita INAIL • L’INAIL ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro per la ripetizione delle somme corrisposte al lavoratore, nei limiti del risarcimento dovuto all’infortunato secondo le regole civili • L’INAIL ha azione di surroga nei confronti del terzo estraneo che abbia causato l’infortunio (sostituzione dell’ente al creditore danneggiato)
IL DANNO BIOLOGICO • A partire dal 1986 la giurisprudenza della Corte cost. riconosce il diritto al risarcimento del danno biologico • Corte Cost. n. 87/1991 • L'esclusione dell'intervento pubblico - quale si desume dagli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore nei casi in cui la menomazione dell'integrità psico-fisica, della quale sia peraltro accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro (cosiddetto danno biologico), non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività ( art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato ( art. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà ( art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale ( art. 3 Cost.). Tuttavia un ampliamento della tutela in tal senso, benché in linea con la tendenza - per più versi rilevata anche nella giurisprudenza costituzionale all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione - pur non consentendo la prolungata inerzia che in analoga situazione portò alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del cosiddetto sistema tabellare - spetta al legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.).
Corte cost. 356/91 • rientra nella discrezionalità del legislatore la corretta disciplina del diritto di surroga dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei confronti del terzo responsabile, con il limite peraltro del rispetto dei principi costituzionali, segnatamente quello del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. In una tale ottica, allorquando la copertura assicurativa, in virtù delle norme di legge o di contratto che la disciplinano, non abbia ad oggetto il danno biologico, oppure si limiti ad indennizzare la perdita o riduzione di alcune soltanto delle capacità del soggetto (come avviene per l'attitudine al lavoro nel regime dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), consentire che l'assicuratore, nell'esercizio del proprio diritto di surroga nei confronti del terzo responsabile, si avvalga anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno biologico, non coperto dalla prestazione assicurativa, significa sacrificare il diritto dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con conseguente violazione dell'art. 32 della Costituzione. E poiché, secondo consolidata interpretazione data all'art. 1916 cod. civ. dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto di surroga dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei confronti del terzo responsabile, fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta all'assicurato (vedi massima F) ha come unico limite quantitativo il complessivo risarcimento che il terzo deve effettivamente al danneggiato-assicurato, secondo le norme civilistiche che governano la responsabilità per fatto illecito, ne consegue che va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico. La dichiarazione di incostituzionalità, non può invece estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'art. 2059
Corte cost. 485/1991 • L'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, primo e secondo comma, secondo la ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale nell'attribuire all'I.N.A.I.L., nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, il diritto di regresso, contro le persone civilmente responsabili del reato che ha provocato l'infortunio, per il recupero delle somme pagate a titolo di indennità e delle spese accessorie, nei limiti del risarcimento spettante all'infortunato - consente all'istituto di avvalersi, per la determinazione di tale limite, anche delle somme che l'infortunato ha diritto di pretendere a titolo di risarcimento del danno biologico; e ciò benché la prestazione assicurativa erogata corrisponda soltanto alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica. Conseguentemente, il sesto ed il settimo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965 stabiliscono che, sempre in caso di infortunio sul lavoro dipendente da reato, il lavoratore assicurato ha diritto al risarcimento del danno biologico non compreso nella garanzia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, calcolato secondo i criteri civilistici e complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L. Queste disposizioni (delle quali quella dell'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 ha effetti del tutto equivalenti, sotto gli aspetti in questione, a quelli per cui l'art. 1916 cod. civ. è stato, con sent. n. 356 del 1991, riconosciuto illegittimo) sono entrambe in contrasto con il principio costituzionale dell'integrale e non limitabile tutela risarcitoria del danno biologico, che, in sé considerato, prescinde dalla eventuale perdita o riduzione di reddito e va riferito alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita. Pertanto sia l'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, sesto e settimo comma, sia l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, primo e secondo comma, debbono essere dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non salvaguardano il diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa.
DA QUESTO MOMENTO IL DANNO BIOLOGICO DEVE ESSERE RISARCITO DAL DATORE DI LAVORO • Si sviluppano diversi sistemi di calcolo: • metodo genovese (triplo della pensione sociale) • metodo milanese (sistema a punto progressivo) • proposta CNR : valore punto soggetto a diverse variabili • d.lgs. 38/2000: • il danno biologico è risarcito se in misura superiore al 6% • tra il 6 e il 16% è risarcito in capitale • oltre il 16 % mediante rendita
LE PRESTAZIONI • Principio di automaticità delle prestazioni (non opera per i lavoratori autonomi- art. 59, l.n. 449/97) • si distinguono in: • prestazioni economiche • prestazioni sanitarie • prestazioni assistenziali • le prestazioni sanitarie sono passate con la l.n. 833/78 alla competenza del s.s.n.; restano tuttavia di competenza dell’INAIL le funzioni di accertamento medico-legale • le pretazioni assistenziali sono state trasferite alle regioni e ai comuni con d.p.r. 616/77, ma l’INAIL mantiene gli interventi economci a favore dei grandi invalidi del lavoro e l’erogazione dell’assegno di incollocabilità • le prestazioni economiche sono: • indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (specifica) • rendita da inabilità permanente (generica) • assoluta • parziale • rendita provvisoria • assegno per l’assistenza personale continuativa • rendita ai superstiti • assegno funerario
INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA • Si ha quando l’infortunato non è temporaneamente in grado di esercitare il proprio mestiere • E’ corrisposta a partire dal quarto giorno successivo all’infortunio • il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio e il 60% per i due giorni successivi • di norma i contratti collettivi prevedono la corresponsione dell’intera retribuzione per tutto il periodo di carenza • IMPORTO: • 60% della retribuzione media degli ultimi 15 giorni di lavoro per i primo 90 giorni • 75% dal 91° giorno • SPETTA PER TUTTO IL PERIODO DI INABILITA’ TEMPORANEA
RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE, PRIMA DEL 25 LUGLIO 2000 • Era stabilita sulla base di un’apposita tabella, quindi uguale per tutti i lavoratori (capacità generica) • Si basava sulla percentuale di invalidità e sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi, era esclusa per l’invalidità inferiore al 10%
RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE, DOPO IL 25 LUGLIO 2000 CI SONO DUE TABELLE: • tabella delle menomazioni • tabella indennizzo del danno biologico • prestazione areddituale per il danno biologico • dal 6% al 16 % in forma capitale, oltre il 16% in forma di rendita • caratteristiche: • areddituale • crescente – in relazione alla gravità della menomazione • variabile – in funzione dell’età e del sesso • prestazione in proporzione al reddito per la riduzione della capacità di lavoro • rendita in percentuale sulla retribuzione per le conseguenze patrimoniali • spetta a partire da un’invalidità del 16% • MAGGIORAZIONE DEL 20% PER CONIUGE E FIGLI
Altre prestazioni • ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA • Spetta agli invalidi al 100% che abbiano necessità di assistenza per infermità prestabilite: • E’ mensile, non cumulabile con altri assegni di accompagnamento • ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’ • spetta a chi abbia un grado di invalidità superiore al 34%, età non superiore ai 65 anni e sia riconosciuto in collocabile dagli organismi competenti ai sensi della l.n. 68/99 • è di 186, 96 euro • ASSEGNO FUNERARIO • Spetta ai superstiti o a chi dimostri di aver sostenuto le spese funerarie • è di 1.480,00 euro • ASSEGNO SPECIALE CONTINUATIVO MENSILE • spetta al coniuge o ai figli che non hanno diritto alla rendita e non percepiscono altri redditi di importo pari o superiore a quello dell’assegno stesso superstiti di titolari di rendita
RENDITA AI SUPERSTITI • SPETTA: • al coniuge • ai figli fino a 18 anni, 21 o 26 se frequentanti scuole superiori o università, viventi a carico e non svolgenti lavoro retribuito • ai figli maggiorenni totalmente inabili • in mancanza spetta ai genitori ai fratelli e alle sorelle • IMPORTO • coniuge 50% • figli 20% ciascuno • figli orfani di entrambi i genitori 40% • genitori, fratelli e sorelle 20% • se il calcolo supera il 100% viene proporzionalmente ridotto
LE CRITICHE AL NUOVO SISTEMA: • fa riferimento a una nozione statica di danno biologico: alla pura lesione dell’integrità fisica del lavoratore, senza tenere conto degli altri aspetti della persona (menomazione della sfera spirituale, affettiva, culturale, sociale, sportiva ecc.) • manca una tutela per il danno alla capacità di lavoro al di sotto del 16% • vi sono notevoli differenze tra le tabelle Inail e le tabelle adottate per il risarcimento in sede civile • fa riferimento a una nozione statica di danno, ma poi ha la pretesa di tenere conto degli aspetti dinamico-relazionali • ORA RISULTANO NON COPERTI: • IL DANNO BIOLOGICO DI NATURA TEMPORANEA • IL DANNO BIOLOGICO DI MISURA INFERIORE AL 6% • IL DANNO MORALE IN CASO DI REATO • IL DANNO MORALE CONSEGUENZA DEL DANNO BIOLOGICO, IN CASO DI REATO • IL DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE O IL DANNO ALLA SALUTE (con onere della prova)
DANNO BIOLOGICO E ALTRI TIPI DI DANNO • danno patrimoniale – danno emergente e lucro cessante • danno alla capacità lavorativa generica e specifica • danno morale (2043 e 1059 c.c.) • danno estetico • danno esistenziale
LA MALATTIA PROFESSIONALE • La tutela nasce nel 1929 ed è estesa al lavoro agricolo nel 1958 • Nasce con il sistema della tabella, determinato dalla necessità di ovviare alle difficoltà insite nella definizione di malattia professionale • Necessità di un nesso causale diretto e determinante: non basta l’occasione di lavoro • Ambito di applicazione limitato: solo a chi è assicurato anche contro gli infortuni sul lavoro
Tempo di insorgenza della malattia: si presume dal primo giorno di assenza totale dal lavoro o dal giorno di presentazione della domanda • Insorgenza successiva: la tabella indica dei limiti di tempo e si fa riferimento al giorno di presentazione della domanda all’INAIL. • La Corte cost. n. 206/1988 ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non tutela il lavoratore che ha contratto la malattia nei limiti di tempo previsti ma ha presentato domanda successivamente • poi Corte cost. 179/89 ha esteso la tutela anche alle malattie insorte dopo il termine, ma con il diverso regime dell’onere della prova
tra malattie tabellate e non tabellate • tabellate (Corte Cost. n. 179 del 1988) • -nelle prime si ha una presunzione assoluta del rapporto di causalità • -nelle seconde spetta al lavoratore l’onere della prova • - ora si devono considerare anche i casi in cui la malattia sia insorta prima che venisse tabellata: in questo caso non spetta la lavoratore provare l’esposizione al rischio ma occorre provare se sussistono elementi che lo escludono • Il d.lgs. 38/2000 ha previsto l’istituzione di una apposita commissione per l’aggiornamento annuale della tabella • - malattie a origine multifattoriale: problema della prova
ASSICURAZIONE O PREVIDENZAè legittimo il monopolio INAIL? • - autorità garante: dec. 9 febbraio 1999: le imprese assicurative private, operando in regime di concorrenza, realizzerebbero un sistema più efficiente; l’art.- 38 cost. non impone necessariamente un regime di monopolio legale ma solo individuare un quadro normativo di tutela dell’interesse protetto • - proposta di referendum abrogativo e corte cost.: 7 febbraio 2000, n. 36: l’art. 38 lascia piena libertà allo Stato di definire i modi, le forme e le strutture organizzative, ma dichiara inammissibile il referendum per il vuoto normativo che si sarebbe creato a seguito dell’abrogazione: sarebbe stato quanto meno necessario un meccanismo che garantisse il principio di automaticità delle prestazioni • - sentenza corte giust: 22 gennaio 2002: • - la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un’attività economica a prescindere dal suo status giuridico • - è legittima l’attribuzione del monopolio quando questo risponde al principio della solidarietà: cioè quando il controllo dello stato è indispensabile per il mantenimento dell’equilibrio finanziario • - la solidarietà si manifesta. • - effetto ridistribuivo del reddito (mancanza di corrispettività tra contributi e prestazioni) • - effetto ridistribuivo intergenerazionale • - compensazione tra regimi attivi e passivi • - l’eliminazione dl diritto esclusivo non potrebbe garantire la tutela: • - per via della selezione tra rischi buoni e cattivi • - perchè nessun ente privato può assumersi il rischio di operare a ripartizione