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CORSO PER FORMATORI “ LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO” PERCORSI METODOLOGICI E PROFILI NORMA

CORSO PER FORMATORI “ LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO” PERCORSI METODOLOGICI E PROFILI NORMATIVI. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. Artt. 44 e 45 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 Art. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203

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Presentation Transcript


  1. CORSO PER FORMATORI “ LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO” PERCORSI METODOLOGICI E PROFILI NORMATIVI

  2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Artt. 44 e 45 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 Art. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, prot. n. 187461/07 Art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008

  3. ART. 1 COMMA 1 DEL D.L. N. 203/2005 La finalità dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 è quello di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa attraverso un incentivo alla partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale. Nello specifico agli enti locali è riconosciuta: Una quota pari al 30% delle maggiori somme di tributi statali riscossi a titolo definitivo, ottenuta anche attraverso società ed enti dagli stessi partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Una partecipazione estesa a tutti i tributi statali (diretti e indiretti)

  4. ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 203/2005 L’art. 1 comma 2 del citato D.L. ha demandato a provvedimenti successivi la determinazione di: modalità tecniche di accesso alle banche dati; modalità di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni fiscali, relative ai contribuenti in essi residenti; modalità di partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale; materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento, ossia degli “Ambiti di intervento”

  5. PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3 DICEMBRE 2007 Successivamente all’intesa siglata il 27 marzo 2006 nell’ambito della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stato emanato il provvedimento del 3 dicembre 2007 che ha dato definitiva e concreta attuazione alla previsione del D.L. n. 203 del 2005.

  6. PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3 DICEMBRE 2007 Il provvedimento definisce le modalità di partecipazione tenendo conto : della distinzione dei ruoli delle competenze dei poteri istituzionali rispettivamente riferiti ai comuni e all’Agenzia delle Entrate.

  7. PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3 DICEMBRE 2007 Il provvedimento stabilisce le modalità di partecipazione dei comuni mediante la fornitura di segnalazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento e definisce in particolare: La tipologia delle segnalazioni Gli ambiti di intervento e le segnalazioni peculiari I dati oggetto di comunicazione Le modalità di trasmissione delle segnalazioni

  8. TIPOLOGIA DELLE SEGNALAZIONI Le segnalazioni devono essere strutturate in termini di: SEGNALAZIONI QUALIFICATE Posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi. ARCHIVI STRUTTURATI Informazioni riferite ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.

  9. GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI COMMERCIO E PROFESSIONI URBANISTICA E TERRITORIO PROPRIETA’ EDILIZIE E PATRIMONIO IMMOBILIARE RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO DISPONIBILITA’ DI BENI INDICATIVI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

  10. COMMERCIO E PROFESSIONI Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che: pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA; nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco; sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi; pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.

  11. URBANISTICA E TERRITORIO Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che: hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati; hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

  12. PROPRIETA’ EDILIZIE E PATRIMONIO IMMOBILIARE Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta: la proprietào diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi; la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse; la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell’imposizione diretta; la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TaRSU o Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta; revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex art. 1, c. 336 della L. 30.12.2004, n. 311 per unità immobiliari diverse dall’abitazione principale.

  13. RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che: Pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto nel comune il domicilio, ovvero la residenza ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2 del Codice Civile.

  14. DISPONIBILITA’ DI BENI INDICATIVI DI CAPACITA’CONTRIBUTIVA Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che: risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al D.M. 10.09.1992, come sostituita dal D.M. 19.11.1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

  15. DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE Costituiscono oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate il nome e cognome, il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti in relazione ai quali sono rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi,che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

  16. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI Le segnalazioni sono trasmesse all’Agenzia tramite il sistema S.I.A.T.E.L. in modalità web, nell’ambito del quale sarà resa disponibile apposita funzionalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche definite con successivo provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate. MODALITA’ WEB Il flusso delle informazioni è assicurato, tramite supporto cartaceo, in presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso non riconducibile alle specifiche tecniche definite, ovvero nelle more di attuazione della previsione precedente. SUPPORTO CARTACEO

  17. MODALITA’ TECNICHE DI ACCESSO ALLE BANCHE DATIIl SISTEMA SIATEL L’accesso deicomuni alle banche dati del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria sarà garantito dal sistema SIATEL – Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali – che offre: - Funzionalità disponibilion-line: dati anagrafici reddituali e patrimoniali dei contribuenti e contenzioso; - Servizi per l’Anagrafe comunale: allineamento anagrafe, attribuzione codice fiscale ai neonati, invio telematico delle variazioni anagrafiche; - Servizi su base convenzionale: accesso ai dati relativi ai pagamenti dei tributi locali mediante modello F24, dichiarazione di successione contratti di locazioni registrati in via telematica.

  18. ATTIVITA’ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Le segnalazioni trasmesse sono oggetto di valutazione da parte dell’ufficio dell’Agenzia competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione del piano ordinario dei controlli, tenuto conto degli obiettivi fissati dalla Convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai comuni, sono tracciati sino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento

  19. DISPONIBILITÀ DI INFORMAZIONIPER I COMUNI L’Agenzia delle Entrate, rende disponibili ai Comuni che ne faranno richiesta, i flussi informativi relativi a: bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie; contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua disponibili in Anagrafe Tributaria; contratti di locazione di immobili. denunce di successione che abbiano ad oggetto immobili.

  20. RIEPILOGO SCHEMATICO DELLA NUOVA “SINERGIA” TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E COMUNI Amministrazione Finanziaria Comuni Scambio informazioni con il sistemaSiatel Segnalazioni qualificate Trasmissione determinati dati ai comuni su cittadini residenti

  21. COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE LOCALE Il provvedimento del 3 dicembre 2007 specifica che, al fine di adattare alle condizioni locali ulteriori strumenti di partecipazione comunale, possono essere definiti dalle Direzioni Regionali appositi protocolli d’intesa con i comuni interessati, volti alla definizione di programmi locali di recupero all’evasione

  22. COLLABORAZIONE ALLA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO CON L’AGENZIA DEL TERRITORIO L’ambito di intervento che rileva ai fini delle attività istituzionali del Comune e dell’Agenzia del Territorio è costituito dalle richieste del Comune rivolte ai contribuenti ai sensi dell’art. 1, comma 336, della Legge n. 311 del 2004: richieste finalizzate alla presentazione di documenti di aggiornamento catastale; individuazione di cui all’art. 2, co. 36, D.L. 3.10.2006, n. 262, conv. con modif. dalla L. 24.11.2006, n. 286, dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità a fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati in catasto; verifica che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6, ed E9, non vi siano compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale; completamento dell’accatastamento per le unità immobiliari censite nelle categorie F3 ed F4, che risultino ultimate.

  23. IL D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133 L’art. 83 del su citato Decreto conferma: Gli obblighi informativi tra comune e Amministrazione finanziaria; Mantenimento del 30% delle maggiori somme riscosse; Monitoraggio dei ruoli (art. 1, comma 2 ter, del D.L. 203 del 2005) Conferisce un nuovo e più decisivo impulso al redditometro tipico strumento dell’accertamento sintetico, Rafforzamento dell’attività di controllo e contrasto ai fenomeni di esterovestizioni delle persone fisiche; Attribuzione ai comuni relativa all’accesso alla consultazione dell’anagrafe dei conti correnti; Collaborazione dei comuni nella predisposizione degli studi di settore.

  24. MONITORAGGIO DEI RUOLI L’art. 83, comma 4, del D.L. 112 del 2008 aggiunge il comma 2 ter all’art. 1 del D.L. n. 203 del 2005, prevedendo che il Dipartimento delle finanze, semestralmente, fornisca ai comuni, anche per il tramite dell’Anci, l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni hanno contribuito

  25. COLLABORAZIONE DEI COMUNI NELLA INDIVIDUAZIONE DEI BENI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA Il decreto in esame conferisce un nuovo e più decisivo impulso all’utilizzo del redditometro, tipico strumento di accertamento sintetico, disciplinato dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973. L’appuramento di ulteriori e diversi elementi che determinano una maggiore capacità contributiva dei contribuenti è devoluta all’azione investigativa dei comuni i quali hanno il controllo e la funzione di vigilanza del territorio.

  26. RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO I comuni entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione degli italiani residenti all’estero – Aire – confermano all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente... che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all’Aire, che avviene su richiesta dell’interessato nel comune di ultima residenza, il comune e l’Agenzia delle Entrate devono vigilare circa l’effettività del trasferimento all’estero del contribuente italiano.

  27. CONSULTAZIONE DELL’ANAGRAFE DEI CONTI CORRENTI Per l’attività di accertamento e riscossione dei tributi di tutte le entrate comunali, i comuni avranno accesso ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

  28. COLLABORAZIONE DEI COMUNI NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE Il ruolo dei comuni viene ulteriormente valorizzato grazie alla collaborazione che forniranno in funzione della elaborazione dei nuovi studi di settore (art. 83, commi 19 e 20). L’intervento sembra ispirato dalla necessità di meglio cogliere le differenze territoriali legate a gradi diversi di sviluppo economico che il correttivo territoriale, inserito negli studi di settore, non sempre riesce ad evidenziare. Con la nuova logica di costruzione (che dovrebbe andare a regime il 31/12/2013)viene, invece, previsto che direttamente l’elaborazione avverrà avendo a riguardo le imprese o i professionisti localizzati in determinate aree.

  29. PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 26 NOVEMBRE 2008 Il provvedimento prevede: Modalità di trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali. I termini di trasmissioni delle segnalazioni: i dati dovranno essere inviati telematicamente, per i periodi d’imposta i cui termini per l’accertamento decadono il 31/12 dell’anno in cui si effettua la segnalazione, entro e non oltre il 30 del mese di giugno. Modalità di ripartizione della quota spettante ai singoli comuni che hanno partecipato all’accertamento.

  30. CONTRIBUTO DESTINATO AI COMUNI Nel caso in cui più comuni abbiano preso parte all’accertamento, la quota pari al 30% delle somme recuperate sarà ripartita tra essi in eguale misura. Il comune avrà tracciabilità, mediante collegamento telematico fornito trimestralmente dall’Agenzia delle Entrate, delle segnalazioni inviate e dei conseguenti avvisi di accertamento notificati sino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni.

  31. L’ESIGENZA DI PROTEGGERE I DATI PERSONALI DEI CONTRIBUENTI Con riguardo al trattamento e alla sicurezza dei dati, aspetti rilevanti data la delicatezza degli ambiti di intervento, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia stabilisce che i dati e le notizie contenuti nelle segnalazioni sono trasmessi in conformità al codice di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Il trattamento dei dati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è riservato, esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate. All’atto dell’emanazione del provvedimento è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali.

  32. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

  33. RIFLESSIONI CONCLUSIVE Le disposizioni normative esaminate definiscono: Le tipologie di segnalazione Le modalità di trasmissione delle medesime Agevola il concreto interscambio informativo tra Amministrazioni dello Stato Pertanto sarà fondamentale scegliere un’adeguata “strategia organizzativa” così da verificare se la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e comuni possa davvero trasformarsi in un reale e positivo coordinamento sinergico nella lotta all’evasione. Tale processo si potrà attuare solo nelle condizioni di massima collaborazione tra Agenzia e comuni.

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