80 likes | 254 Views
LA SIMULAZIONE (art. 1414-1417). E’ istituto atto a creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA Simulazione relativa che riguarda i soggetti: interposizione fittizia
E N D
LA SIMULAZIONE (art. 1414-1417) • E’ istituto atto a creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) • Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA • Simulazione relativa che riguarda i soggetti: interposizione fittizia • Finalità talvolta fraudolente a danni del fisco o creditori, ma non necessariamente: quindi ci sono norme che regolano effetti fra le parti e norme che tutelano terzi
EFFETTI FRA LE PARTI (art.1414) • Il c. SIMULATO non produce effetti • Il c. DISSIMULATO produce effetti se il simulato ha i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il contratto dissimulato • Azione di accertamento di simulazione di contratto imprescrittibile; azione x far valere diritti derivanti da contratto dissimulato prescrizione 10nnale (art.2946)
EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA (art.1415 comma1) • Titolarità apparente del simulato acquirente: abuso realizzato con vendita ad un terzo • Potenziali conflitti fra terzo e simulato alienante • Soluzione: buona fede del terzo intesa come non conoscenza della simulazione, salvo regola della trascrizione
EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI (art.1415 comma 2) • I terzi danneggiati sono tutelati potendo agire in giudizio x ottenere l’accertamento dell’inefficacia del contratto simulato e eventualmente far emergere il dissimulato
Creditori SIMULATO ALIENANTE CREDITORI SIMULATO ACQUIRENTE EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI (art. 1416 comma 2)
PROVA DELLA SIMULAZIONE • Prova a disposizione di una parte: controdichiarazione scritta; vietata di regola prova x testi ex art. 2722 c.c., possibile nei casi di cui all’art. 2724 c.c. • Prova a disposizione di un terzo: si alla prova x testi che x presunzioni
CONTRATTO FIDUCIARIO • Con esso un sogg. detto fiduciante trasferisce un diritto in capo ad altro sogg. detto fiduciario con l’accordo che qs ne farà un predeterminato uso • Trasferimento effettivo, fiduciario diviene effettivo titolare limitatamente all’obbligo assunto verso il fiduciante circa l’uso pattuito (es. SIM) • SE FIDUCIARIO AL TERMINE RIFIUTA: art. 2932 • Se violazione del pactum fiduciae: al terzo anche se in mala fede il bene, al fiduciante diritto al risarcimento del danno. • Cenni al trust (Conv. Aja 1985 ratificata con l. 364/89)