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LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966. A cura di: Dott. Luigi Nappa Responsabile Servizio Ispezione Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro-Varese. CONCETTO DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO. Art.3 legge 604/1966 : Ristrutturazione di reparti
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LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVOArt.7 Legge 604/1966 A cura di: Dott. Luigi Nappa Responsabile Servizio Ispezione Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro-Varese
CONCETTO DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.3 legge 604/1966: • Ristrutturazione di reparti • Soppressione del posto di lavoro • Terziarizzazione ed esternalizzazione attività Dottrina e Giurisprudenza: • Inidoneità fisica • Impossibilità di collocazione anche all’interno del Gruppo di impresa • Licenziamento del lavoratore in edilizia per chiusura del cantiere o fine fase lavorativa • Provvedimenti di natura amministrativa (ritiro della patente per l’autista-ritiro del porto d’armi per la Guardia Giurata)
OBBLIGATORIETA’ DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE • Tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori che presso ciascuna sede stabilimento, filiale,ufficio o reparto autonomo abbiano più di 15 dipendenti o più di cinque se imprenditori agricoli • Non rientrano nel numero per la determinazione della soglia: • Gli assunti con rapporto di apprendistato • Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità • Lavoratori somministrati
………..continua • Sono ricompresi nell’organico aziendale: • I soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro che hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato • I lavoratori a domicilio • I lavoratori sportivi professionisti con rapporto di lavoro subordinato • I lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro • I lavoratori intermittenti in applicazione dell’art.39 D.Lgs 276/03 (in proporzione dell’orario svolto nel semestre)
PROCEDURA E MOTIVAZIONI DEL LICENZIAMENTO Art.7 della legge 604/1966 • Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art.3 deve essere comunicato alla DPL territorialmente competente rispetto al luogo ove viene prestata l’attività lavorativa e per conoscenza al lavoratore • Nella comunicazione il datore di lavoro deve espressamente fare riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e specificare i motivi del licenziamento
……… continua • Ricevuta la richiesta la DTL nei sette giorni (termine perentorio) dalla ricezione convoca le parti • Entro 20 giorni dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro la procedura si conclude • Possibilità di proseguire oltre i 20 giorni se c’è accordo di entrambe le parti finalizzata al raggiungimento di una soluzione positiva
……………continua • Il datore di lavoro può procedere al licenziamento con effetto dal giorno della comunicazione di avvio del procedimento coincidente con quello della ricezione della DTL: • Se la DTL ricevuta la comunicazione non procede nel termine perentorio di 7 giorni alla convocazione • Se il tentativo non si conclude entro 20 giorni fatta salva la possibilità di deroga (comma 6 dell’art.7 legge 604/66) • Se il lavoratore non si è presentato all’incontro senza addurre alcuna giustificazione o in caso di abbandono della procedura durante la discussione (fattispecie verbalizzata dal conciliatore) • Se la procedura si conclude con esito negativo
NOVITA’ D.L. N. 76/2013 • La procedura di cui all’art.7 della legge 604/1966 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo non trova applicazione: • In caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto • Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto se una norma di natura contrattuale prevede l’assorbimento da parte dell’impresa subentrante Criticità: -se l’azienda subentrante non applica un accordo che prevede l’assorbimento del personale -le aziende che perdono l’appalto spesso ne vengono a conoscenza a ridosso della scadenza • Licenziamenti in edilizia per fine cantiere o fine fase lavorativa
CONSEGUENZE GIUDIZIARIE • La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’art.116 del c.p.c. • La mancata presentazione del lavoratore in caso di legittimo e documentato impedimento a presenziare all’incontro chiude comunque la procedura ma l’assenza sarà valutata dal giudice in fase di eventuale giudizio ai sensi dell’art.116 del c.p.c. nelle “valutazioni delle prove”