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Prof. Alfredo Cristiano Dirigente Medico II Livello INAIL Frosinone. Accordo INAIL Medici di Famiglia. La certificazione medica. ACCORDO DEL 6 SETTEBRE 2007.
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Prof. Alfredo CristianoDirigente Medico II Livello INAIL Frosinone Accordo INAIL Medici di Famiglia La certificazione medica
ACCORDO DEL 6 SETTEBRE 2007 ACCORDO INAIL E RAPPRESENTANZE SINDACALI DI CATEGORIA ( FIMMG, SIMET, E SMI-EX CUMI ): DISCIPLINA DEI RAPPORTI NORMATIVI ED ECONOMICI CON I MEDICI DI FAMIGLIA CHE REDIGONO LA CERTIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ASSICURATI INAIL
PREMESSE Il comma 1 dell’art.12 della legge 67/88 stabilisce che l’INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici.
PREMESSE L’INAIL ha definito la disciplina relativa alla certificazione di competenza, secondo criteri idonei a garantire l’espletamento dei suoi compiti istituzionali, conformemente alle leggi 88/89 e 241/90, per quanto concerne in particolare la qualità e la tempestività delle prestazioni e dei servizi a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici.
PREMESSE Per i suddetti motivi l’INAIL ha predisposto una specifica modulistica per le certificazioni redatte dai medici esterni.
PREMESSE Le predette certificazioni: -attuano una forma di collaborazione con l’Istituto nella gestione del caso di infortunio; -non si limitano alla sola attestazione dell’inabilità temporanea assoluta; -contengono informazioni utili ai medici INAIL per l’istruttoria medico-legale del caso ( anamnesi lavorativa e patologica, menomazioni lavorative ed extralavorative,etc. ).
PREMESSE Nell’ottica della qualità e tempestività delle prestazioni e servizi, l’utilizzo delle procedure informatiche costituisce un significativo valore aggiunto e si configura come presupposto essenziale per l’emersione delle patologie lavoro-correlate e come elemento indispensabile per l’alimentazione del Registro nazionale delle malattie da lavoro.
PREMESSE L’INAIL e i medici di famiglia si impegnano a garantire la gestione e il trattamento dei dati sensibili ( Legge n. 196/2003 in materia di privacy ).
ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO -Il medico redige la certificazione (modelli A e B) in ogni parte riportando le informazioni previste dall’art. 53 del T.U. ; -Il medico si impegna a trasmettere la certificazione entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita; -per tale motivo l’INAIL richiederà al medico l’orario di ambulatorio; -in caso di inadempienza non verranno corrisposti i relativi emolumenti;
ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO Trasmissione dei modelli : per via telematica -il medico si dovrà attenere alle specifiche tecniche e alle modalità procedurali definite dall’INAIL; -dovrà richiedere all’INAIL l’autenticazione per l’accesso alla funzione di invio telematico delle certificazioni;
ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO Trasmissione dei modelli : per via telematica -il medico dovrà consegnare copia cartacea per l’infortunato e per il datore di lavoro; -il medico dovrà conservare per un massimo di tre anni un’ulteriore copia sottoscritta dall’interessato.
ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO Trasmissione dei modelli : per via telematica -Poiché la compilazione dei certificati per via informatica e il relativo invio prevedono un maggior impegno professionale e temporale per il medico, è stato previsto un aumento del compenso pari a euro 5,00 per ogni certificato, sempre nel rispetto del limite massimo di tre certificati .
ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO Trasmissione dei modelli : Con altra modalità -Nelle more della informatizzazione, la certificazione dovrà essere rilasciata sugli appositi modelli, che verranno forniti al medico dall’INAIL, comprese le buste preaffrancate, previa richiesta ;
ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO Trasmissione dei modelli : Con altra modalità -In mancanza dei previsti modelli, il medico potrà redigere la certificazione su copia a stampa che potrà essere scaricata dal sito www.inail.it; -il medico dovrà inoltrare la certificazione all’INAIL; -dovrà consegnare copia per l’infortunato e il datore di lavoro.
ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO -Il medico, al fine di agevolare la “presa in carico” dell’assicurato da parte dell’INAIL, avvierà al più presto l’assicurato stesso alle strutture dell’Istituto per gli ulteriori accertamenti e per la relativa certificazione; -Certificazioni rilasciate dal medico, successivamente alla convocazione dell’assicurato da parte dell’INAIL, non saranno liquidate.
ACCORDOOBBLIGHI DELL’INAIL -L’INAIL si impegna a corrispondere al medico o al proprio sostituto o associato, per ogni certificato, la somma di Euro 27,50 per un massimo di tre certificati. -La riammissione in temporanea per lo stesso caso non dà luogo a ulteriori compensi.
ACCORDOOBBLIGHI DELL’INAIL -L’INAIL provvederà alla liquidazione dei compensi con cadenza trimestrale sulla base delle distinte presentate dal medico stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate. -Il medico non può percepire compensi direttamente dall’assicurato per la certificazione così come previsto dall’art.57 della legge 833/1978.
ACCORDOOBBLIGHI DELL’INAIL -L’INAIL provvederà a versare all’ENPAM il contributo previdenziale comprensivo della quota a carico del medico, in base a quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale; -I compensi sono soggetti alla ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito ( IRE ) e sono esenti da IVA (Circolare 4 del 28/2/2005 e Risoluzione 36/E dell’Agenzia delle Entrate).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, pena la decadenza del diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia (art. 52 T.U.).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia, corredata del certificato medico, all’INAIL entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico (art. 53 T.U.). La violazione di questo obbligo è soggetta a sanzioni amministrative.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE La denuncia della malattia professionale per gli artigiani. Anche gli artigiani, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’INAIL la malattia professionale da essi contratta, entro 15 giorni dalla sua manifestazione, corredata del certificato medico, pena la perdita dell’indennizzo per i giorni antecedenti quello della denuncia. Tuttavia, se a causa di quella malattia, l’artigiano si trova nell’impossibilità di provvedervi, l’obbligo di segnalare il caso all’INAIL ricade sul sanitario che per primo ha accertato la malattia (art. 203 T.U.).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE La denuncia della malattia professionale per i lavoratori agricoli. Per quanto riguarda la denuncia degli infortuni in agricoltura, valgono, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, le stesse disposizioni dettate per i lavoratori dell’industria.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE Invece, per i lavoratori autonomi e per i subordinati avventizi, è dettata una disciplina particolare in base alla quale la denuncia deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia e che deve inviare all’INAIL l’apposito modulo (cosiddetto “certificato – denuncia”) entro 10 giorni dalla prima visita medica (art. 251 T.U.).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI RENDITA IN AMBITO DOMESTICO Si evidenzia che il "certificato medico" che ipotizza la sussistenza di una invalidità presumibilmente non inferiore al 27% è presupposto inderogabile per l'avvio della procedura.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI RENDITA IN AMBITO DOMESTICO Di conseguenza devono essere respinte tutte le richieste con indicazione di percentuale invalidante inferiore al 27%.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIAart. 10 DLGS 38/2000 Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterra' anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIAart. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000 Struttura dell’elenco Le malattie in elenco sono state così raggruppate: Malattie da agenti chimici Malattie da agenti fisici Malattie da agenti biologici Malattie dell’apparato respiratorio Malattie della pelle Tumori professionali Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro incluse solo nella lista II
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIAart. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000 GRUPPO 1 MALATTIE DA AGENTI CHIMICI Si è proceduto alla formulazione degli elenchi sulla scorta dei dati epidemiologici e scientifici disponibili, relativi alle patologie associate ai diversi agenti chimici; questi sono stati suddivisi per la famiglia di appartenenza, indicando quei composti ai quali sono correlate, con criteri consolidati, specifiche patologie. Gli agenti chimici sono inclusi nella LISTA I; nella LISTA II e III sono riportate quelle malattie “di limitata probabilità” o “di possibile” origine lavorativa correlate ad alcuni agenti già presenti nella LISTA I
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIAart. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000 GRUPPO 2 MALATTIE DA AGENTI FISICI Sono stati inclusi i più noti agenti di rischio (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e i più recenti di ordine ergonomico con le correlate malattie a carico degli arti e della colonna vertebrale, inseriti nelle LISTE I,II,III a secondo della evidenza epidemiologica e delle conoscenze acquisite per le stesse.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIAart. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000 GRUPPO 3 MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI Sono state incluse le malattie che possono essere contratte per causa lavorativa tenendo anche conto dell’elenco allegato XI del D.Lgs 626/94
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIAart. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000 GRUPPO 4 MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO Sono riferite ad agenti non compresi in altre voci, prevalentemente polveri, sclerogene e inerti, causa di pneumoconiosi e di altre broncopneumopatie e ad agenti causa di asma bronchiale allergico e delle alveoliti allergiche estrinseche.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIAart. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000 GRUPPO 5 MALATTIE DELLA PELLE Nella prima voce dell’elenco sono indicati tutti gli agenti compresi o non compresi in altre voci, dei quali è noto il potere irritante o sensibilizzante. Le schede tecniche dei relativi composti riportano, secondo il D.Lgs 52/97 e il D.Lgs 65/03, le frasi di rischio R38 (irritante per la pelle) e R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Le successive voci dell’elenco riguardano i composti fotoattivi, gli agenti fisici e altri agenti causa sia di dermatiti sia di tumori cutanei.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIAart. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000 • GRUPPO 6 • TUMORI PROFESSIONALI Nella LISTA I sono inseriti gli agenti chimici, fisici, biologici, nonché le lavorazioni, per le quali è altamente probabile che l’esposizione lavorativa causi l’insorgenza di tumori. Nella LISTA II sono inclusi: • Gli agenti di gruppo 1 IARC • Gli agenti di gruppo 2A IARC • Le lavorazioni che hanno comportato l’esposizione professionale all’asbesto
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIAart. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000 GRUPPO 7 MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Sono state incluse in LISTA II, riferite a condizioni lavorative di costrittività organizzativa cui sono correlabili le specifiche patologie neuropsichiche.
REFERTO MEDICO AI SENSI DELL’ART. 365 C.P. Art. 365 Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'art. 361, e' punito con la multa fino a … Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.