1 / 18

dott. Pietro G. IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Criteriologia medico legale. dott. Pietro G. IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL. Nell’esercizio professionale medico si possono realizzare quattro tipi di responsabilità fondamentali:. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA. Penale Civile

Download Presentation

dott. Pietro G. IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Criteriologia medico legale dott. Pietro G. IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL

  2. Nell’esercizio professionale medico si possono realizzare quattro tipi di responsabilità fondamentali: RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA • Penale • Civile • Amministrativa • Deontologica

  3. Perché il medico possa essere ritenuto civilmente responsabile di danni provocati al paziente debbono realizzarsi le seguenti condizioni: Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale. Si deve realizzare un danno al paziente. Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od omissione del medico e l’evento lesivo. L’evento dannoso deve essere prevedibile. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA

  4. Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale. La condotta colposa può consistere in atti commissivi (culpa in agendo) o omissivi (culpa in omittendo). Distinguiamo una colpa generica, che si concretizza nella negligenza, imprudenza, imperizia e una colpa specifica che consiste nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA

  5. Linee guida Riferimento comportamentale flessibile Chiarezza Praticità applicativa Nessun valore legale Aggiornamento continuo ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA

  6. Ipotesi di responsabilità colposa Imperizia, Imprudenza, Negligenza Errore in diagnosi Mancata profilassi Profilassi inadeguata Trattamento inadeguato

  7. Il medico, al pari di ogni altro professionista, ha una responsabilità piena per i casi che non presentino particolari difficoltà. Se invece l’opera professionale investe casi difficili, vale quanto stabilito dall’art. 2236 del C.C. Tale articolo prevede che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde di danno solo in caso di colpa grave, anche se limitatamente alla sola imperizia come meglio precisato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n° 166 del 28/11/73 Art. 2236 Codice Civile

  8. Codice Deontologico (art. 12) Prescrizione e trattamento terapeutico La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico (continua)

  9. Codice Deontologico (art. 12) Prescrizione e trattamento terapeutico Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso (continua)

  10. Codice Deontologico (art. 12) Prescrizione e trattamento terapeutico Le prescrizioni ed i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente

  11. LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94(Decreto Di Bella) Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate “ 1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.

  12. LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94(Decreto Di Bella) Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate “ 2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata ... “

  13. LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94(Decreto Di Bella) Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate “...ovvero riconosciuta agli effetti della legge ... qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via e modalità di somministrazione e purchè tale impiego sia noto e conforme a linee guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate ...”

  14. Si deve realizzare un danno al paziente. Il danno (modificazione peggiorativa dello stato anteriore) può consistere nella morte, ovvero nell’aggravamento di una malattia in atto o la insorgenza di altra patologia. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’

  15. RIFERIMENTI: Tabella delle menomazioni INAIL per la valutazione del danno biologico (D.M. del 12/07/2000) Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente Giuffrè Editore a cura della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni D. M. 03/07/2003 – Tabella delle menomazioni (micropermanenti) VALUTAZIONE DEL DANNO

  16. Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od omissione del medico e l’evento lesivo. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’

  17. L’evento dannoso deve essere prevedibile. Di fronte a un evento dannoso assolutamente imprevedibile, non si può mai invocare la responsabilità professionale del sanitario ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’

  18. Attribuzione delle responsabilità. Esercizio clinico individuale Esercizio clinico di equipe RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA

More Related