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PROVINCIA DI BOLOGNA Aspetti problematici nella applicazione della normativa sulle a.p.s. 24 MAGGIO 2003 Avv. Marco Masi - Dott. Massimo Moscatelli. DIFFERENZE. Organizzazione di volontariato Associazione di o.d.v. promozione sociale a.p.s.
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PROVINCIA DI BOLOGNA Aspetti problematici nella applicazione della normativa sulle a.p.s. 24 MAGGIO 2003 Avv. Marco Masi - Dott. Massimo Moscatelli Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
DIFFERENZE Organizzazione di volontariato Associazione di o.d.v. promozione sociale a.p.s. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
O.D.V. E A.P.S. LE FONTI - Codice Civile artt. 12 e seguenti (O.D.V. e A.P.S.); - Legge 266/91 (O.D.V.); - Legge Regionale Emilia Romagna n. 37/96 (O.D.V.); - Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 2436/96 (O.D.V.); - Legge n. 383 del 7/12/2000 (A.P.S.); - Legge regionale Emilia Romagna n. 34/2002 (A.P.S.) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
ENTI CON FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO E SENZA SCOPO DI LUCRO (I° libro codice civile) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA - atto costitutivo e statuto in forma pubblica - iscrizione nel registro delle persone giuridiche - patrimonio adeguato allo scopo - responsabilità limitata ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - libertà di forma per atto costitutivo e statuto - no iscrizione registro delle persone giuridiche - fondo comune - responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
RESPONSABILITA’ ILLIMITATA DI CHI AGISCE PER L’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ART. 38 C.C. “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione”. - responsabilità di chi ha agito, no “dei soci” o del “direttivo”; - responsabilità per fatto illecito degli ausiliari (art. 2049 c c.); - se l’associazione svolge attività commerciale può fallire e con essa possono fallire i soci illimitatamente responsabili (Cass. Civ. I Saz. 9589/93). Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Procedura per l’attribuzione della personalità giuridica (DPR 361/2000) Regione Prefettura - se ambito attività sub-regionale - se ambito attività ultra regionale e materia compresa nel vecchio 117 Cost. - se materia non compresa nel vecchio 117 Cost. DOMANDA iscrizione nel registro delle persone giuridiche (entro 120 gg.) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
RIC. NO RIC. ASSOCIAZIONE Associazione Associazione di (art. 14 e seg. C.c.) Promozione Sociale (l. 383/00) Organizzazione di volontariato (l. 266/91) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
ASSOCIAZIONE A.P.S. O.D.V. • Fine Mutualistico Fine Mutualistico e Solidaristico Fine Solidaristico Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
DEFINIZIONE O.D.V.: "Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà" (art. 2 legge 266/91). • DEFINIZIONE A.P.S.:" Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati" (art. 2 legge 383/2000). Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
SOCI • solo persone Fisiche • O.D.V. Soci Volontari • Non vi possono essere soci che instaurano un rapporto patrimoniale con l’associazione. • Persone fisiche e persone giuridiche • A.P.S. • Soci Volontari • Vi possono essere soci che in caso di particolare necessità prestano la propria attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
VOLONTARI OCCASIONALI Per grandi eventi le a.p.s. dell’Emilia Romagna possono avvalersi di volontari non soci (art. 2 l.r. 34/2002) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
O.D.V. E A.P.S. Attività retribuite / attività volontarie Sia nelle O.d.v. che nelle a.p.s. devono essere prevalenti le attività volontarie rispetto a quelle retribuite. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
ENTRATE - O.D.V. rimborsi spese rimborsi spese - A.P.S. corrispettivi da soci corrispettivi da terzi Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
ENTRATE DA CONVENZIONI O.D.V. A.P.S. rimborsi derivanti da convenzioni entrate derivanti da prestazioni di servizi (art. 5 legge 266/91) convenzionati (art. 4 legge 383/00) - ammontare eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti; - modalità di rimborso delle spese documentate (art. 12 l.r. 34/02) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
PRINCIPI ORDINAMENTO INTERNO O.D.V. A.P.S. - porta aperta - porta aperta - democraticità struttura - democrazia - elettività cariche - uguaglianza diritti - gratuità cariche - elettività cariche derogabili se particolare natura di talune associazioni (art. 3 l. 383/00 e art. 3 l.r. 34/02) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
REGISTRI ODVAPS (iscrivibili solo associazioni dotate di autonomia) (iscrivibili anche mere articolazioni locali di associazioni nazionali) regionalenazionale provinciale regionale provinciale comunale incompatibilità (art. 4 l.r. 34/02 e art. 3 l.r. 37/96) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
DISCIPLINA FISCALE ODV APS onlus di diritto onlus nei casi di cui all’art. 10 d.lgs 460/97 Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
APS Prevalenza attività di volontariato art. 18 l. 383/00 (art. 3 comma 3 l.r. 34/02) “ Le a.p.s. si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuità dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali” Come si applica tale previsione ai coordinamenti e alle federazioni (associazioni di persone giuridiche) di cui all’art. 2 ? Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
CONVENZIONE APS / P.A. solo per gestione attività verso terzi (art. 30 l. 383/00 e art. 12 l.r. 34/02) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE EX L. n. 383/2000 ASPETTI FISCALI Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
STATUTO • La normativa tributaria vigente richiede previsioni statutarie di più ampia portata rispetto al contenuto minimo degli statuti richiesto dalla L. 383/2000. • Nello statuto, ai sensi dell’art. 3 L. 383/2000, devono essere espressamente previsti, tra l’altro: • l’assenza di fini di lucro e indivisibilità di utili anche in forma indiretta; • l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative (salvo deroghe); • l’obbligo di redazione ed approvazione di rendiconti economico-finanziari e le modalitàdi approvazione; • l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
VINCOLI STATUTARI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI FISCALI ART. 111, co. 4 quinquies, TUIR • Per l’applicazione delle agevolazioni fiscali, le norme fiscali prevalgano su quelle della L. 383/2000. Pertanto occorre comunque prevedere nello statuto: • Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, sentita l’AUTHORITY; • Disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; • non rivalutabilità della quota associativa. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
RISORSE ECONOMICHE ART. 4 L. 383 • Le a.p.s. traggono le risorse economiche da: • quote e contributi degli associati; • eredità, donazioni e legati; • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; • erogazioni liberali degli associati e dei terzi; • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Qualificazione ai fini tributari delle a.p.s.: La L. 383 non introduce una nuova definizione di a.p.s.. Le a.p.s. rientrano pertanto tra gli enti non commerciali definiti dall’art. 87, lett. c), TUIR quali enti: “…….. diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. In via interpretativa il Ministero delle Finanze (Cir. n. 124/E del 12.05.1998) aveva definito le a.p.s. in modo più restrittivo quali “associazioni che promuovono la solidarietà e il volontariato attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita, come ad esempio le le ACLI e l’ARCI.” Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Si applicano dunque gli artt. 108 e ss. TUIR, e pertanto il reddito complessivo è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito: • a. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • b. I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi; Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Per leventuale attività commerciale esercitata le a.p.s. hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata(art. 109); • Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’art. 77, commi 1 e 3-bis, TUIR; • Possono adottare il regime forfetario di cui alla Legge 398/91 per l’eventuale attività commerciale; • Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo; • Possono perdere la qualifica di ente non commerciale se svolgono prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
In base all’art. 111, comma 3, TUIR: • Per le associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
DISPOSIZIONI FISCALI INTRODOTTE DALLA L. 383/2000 Prestazioni in favore dei familiari degli associati (art. 20) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
DOCUMENTAZIONE CONTABILE OBBLIGATORIA • Le a.p.s. devono conservare per almeno tre anni con l’indicazione dei soggetti eroganti la documentazione relativa: • eredità, donazioni e legati; • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; • ed inoltre la documentazione relativa alle: • erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d’imposta • N.B.: permane comunque l’obbligo di conservazione della documentazione contabile ex art. 22, DPR 600/73 (31.12 del 4° anno da quello di presentazione della dichiarazione) per sostituti d’imposta, chi svolge attività commerciali e raccolta pubblica di fondi. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Imposta sugli intrattenimenti (art. 21) • Le quote e i contributi corrisposti alle a.p.s. non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’ISI. • Si segnalano alcune attività rilevanti ai fini ISI: • a. esecuzioni musicali e danze quando l’esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% della durata della manifestazione; • b. utilizzazione di bigliardi ed apparecchi a gettone e moneta, bowling, utilizzazione ludica di strumenti multimediali ecc.; • Nel caso di cui al punto a) si applica l’ISI al 16% mentre in quello di cui al punto b) l’aliquota è dell’8%. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Erogazioni liberali (art. 13 bis, lett. I - quarter DPR 917/86) • Per le persone fisiche e enti non commerciali • Sono detraibili dall’imposta lorda (IRPEF) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al Lit. 4.000.000 pari ad euro 2.065,83 (detrazione pari al 19% di 4 milioni ora euro 2.065,83: quindi 392,51 euro di risparmio di Irpef), a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero con altre modalità che potranno essere definite con D.M. idonee a consentire un controllo dell’A.F. • Per le imprese • Deduzione dal reddito una somma pari a Lit. 3.000.000 (ora euro 1.549,37) o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (ex art. 65 - c) octies) Tuir). La possibilità sembra si stata abrogata con Legge 289/02 art. 90, comma 9, a far data dal 1.01.2003, che ha riformato il sistema sportivo dilettantistico. Trattasi di un “refuso” redazionale della Legge 289/02 che speriamo possa essere chiarito anche solo in sede interpretativa Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Tributi locali (art. 23) • Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le a.p.s. • Attività turisti e ricettive (art. 31) • Le a.p.s. sono autorizzate ad esercitare tali attività. Ma l’articolo della legge introduce una agevolazione di carattere amministrativo più che fiscale in quanto a tal fine: • - l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (cosi come la somministrazione di alimenti e bevande) non sono considerate attività commerciali solo se svolte da a.p.s. le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (es Arci e Acli). • In tutti gli altri casi anche se a.p.s. iscritte nei registri le suddette attività hanno rilevanza fiscale ai fini IIDD e IVA. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
ART. 16 L.R. N. 34/2002 destinazione d’uso delle sedi e dei locali associativi “1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 2. La destinazione d’uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli spazi”. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
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