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Introduzione ai principi contabili internazionali IAS 19 Employee benefits

pwc.com/it. Introduzione ai principi contabili internazionali IAS 19 Employee benefits. Definizioni Lo IAS 19 individua diverse tipologie di compensi erogati ai dipendenti.

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Introduzione ai principi contabili internazionali IAS 19 Employee benefits

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Presentation Transcript


  1. pwc.com/it Introduzione ai principi contabiliinternazionaliIAS 19 Employee benefits

  2. DefinizioniLo IAS 19 individua diverse tipologie di compensi erogati ai dipendenti • a breve termine (salari, stipendi, in natura, assenze, relativi contributi sociali, ferie, compartecipazione agli utili e incentivazioni (se dovuti entro 12mesi dalla fine dell’es.) e benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a costo ridotto) per il personale in servizio; • successivi al rapporto di lavoro(quali pensioni, altri benefici pensionistici,assicurazioni sulla vita e assistenza sanitaria successive al rapporto di lavoro), • benefici a lungo termine diversi (premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all’anzianità di servizio, indennità per invalidità permanenti), • indennità di fine rapporto (cessazione del rapporto di lavoro)

  3. Benefici a breve termine • L’entità deve rilevare nel seguente modo l’ammontare non attualizzato dei benefici a breve termine che si prevede dovranno essere pagati al dipendente in cambio dell’attività lavorativa prestata dal dipendente durante un periodo amministrativo: • (a) come passività (accantonamento di costi) dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto. Se l’importo già corrisposto è maggiore dell’ammontare non attualizzato dei benefici, l’entità deve rilevare la differenza come una attività (risconto attivo) nella misura in cui il pagamento anticipato determinerà, per esempio, una riduzione dei pagamenti futuri o un rimborso; • (b) come costo, a meno che un altro IFRS richieda o consenta l’inclusione dei benefici nel costo di un’attività

  4. Indennità di fine rapportoBenefici per la cessazione del rapporto di lavoro • Si tratta i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e sono distinti dagli altri benefici per i dipendenti per il fatto che l’evento che dà origine all’obbligazione è la cessazione del rapporto di lavoro piuttosto che l’esistenza di tale rapporto. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro risultano dalla decisione dell’entità di concludere il rapporto di lavoro o dalla decisione di un dipendente di accettare un'offerta, da parte dell’entità, di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro. • I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non comprendono i benefici per i dipendenti risultanti dalla cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente, senza offerta di benefici da parte dell'entità, oppure come conseguenza di requisiti obbligatori di pensionamento, perché tali benefici sono benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.

  5. Benefici per la cessazione del rapporto di lavoro • Un’entità deve rilevare una passività e il costo relativo ai benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro nella data più immediata tra le seguenti: • (a) il momento in cui l’entità non può più ritirare l’offerta di tali benefici; e • (b) il momento in cui l’entità rileva i costi di una ristrutturazione che rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 37 e implica il pagamento di benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro.

  6. Benefici successivi al rapporto di lavoroAspetti particolari • I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono accordi, formalizzati o non formalizzati, in virtù dei quali l’entità fornisce, a uno o più dipendenti, benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. • Nell’ambito dei benefici successivi al rapporto di lavoro lo IAS 19 individua 2 tipologie di piani, disciplinando trattamenti contabili specifici: • Piano a contribuzione definita • Piano a benefici definiti

  7. Piani a contribuzione definita L’impresa paga dei contributi fissi a un’entità distinta (un fondo) e non avrà un’obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi; L’impresa deve rilevare contabilmente i contributi a un piano a contribuzione definita solo quando i dipendenti abbiano prestato la propria attività lavorativa in cambio di quei contributi. Il costo riconosciuto in bilancio per un determinato periodo coincide con il contributo stabilito dal programma a fronte del servizio prestato dal dipendente nel medesimo periodo (viene attualizzato se erogato dopo 12 mesi).

  8. Piania benefici definiti • I piani a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita. • In un piano a benefici definiti il dipendente e il datore di lavoro pattuiscono le condizioni di remunerazione che spetteranno al dipendente quando interromperà l’attività lavorativa. (ad esempio, per paesi diversi dall’Italia dove non c’è SSN o INPS: pensione, assistenza medica, contributo allo studio dei figli, ecc.) • Il TFR è stato considerato un “piano a benefici definiti”: al termine dell’attività lavorativa il dipendente percepisce un ammontare quantificato secondo quando disposto dall’art. 2120 c.c.

  9. Piania benefici definiti • La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è complessa poiché, per determinare il valore dell’obbligazione e il costo, sono necessarie ipotesi attuariali ed esiste la possibilità che si verifichino utili e perdite attuariali. • Inoltre, le obbligazioni sono assoggettate ad attualizzazione in quanto possono essere estinte molti anni dopo che i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa relativa.

  10. Piania benefici definiti • La passività (attività) netta per benefici definiti è il disavanzo o l’avanzo, rettificato per l'effetto della limitazione di un’attività netta per benefici definiti al massimale di attività. • Il disavanzo o l’avanzo è: • (a) il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti; (calcolato con una metodologia particolare) dedotto il • (b) fair value delle (eventuali) attività a servizio del piano. • Questo vale per i “piani pensione”; non vale per il TFR

  11. Piani pensione: attività a servizio del piano • Le attività detenute da un fondo di benefici a lungo termine per i dipendenti sono attività (diverse dagli strumenti finanziari non trasferibili emessi dall’entità che redige il bilancio) che: • (a) sono detenute da un’entità (un fondo) giuridicamente distinta dall’entità che redige il bilancio e che esiste solamente per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti; e • (b) possono essere utilizzate, esclusivamente, per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti, non sono disponibili per i creditori dell’entità che redige il bilancio (anche nel caso di fallimento) e non possono essere restituite all’entità che redige il bilancio.

  12. Piani a benefici definiti • La contabilizzazione dei piani a benefici definiti comporta le seguenti fasi: • stimare in modo affidabile, con l’utilizzo di tecniche attuariali, l’ammontare dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti; • attualizzare tali benefici utilizzando il Metodo della Proiezione Unitaria del credito previsto al fine di determinare il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti e il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti; • determinare il fair value delle eventuali attività a servizio del piano (pension asset);

  13. IAS 19: metodologia • Stimare in modo attendibile, tramite un attuario, la “vita utile” del dipendente, cioè il periodo atteso di permanenza durante il quale presterà l’attività lavorativa. Es. 25 anni • Identificare un adeguato tasso di attualizzazione: lo IAS 19 suggerisce di utilizzare tassi di “corporate bond” ad elevato rating (AA) • Accertarsi se esistono utili/perdite attuariali, da imputare a OCI con accumulo nel patrimonio netto • determinare il valore dei servizi passati, nel caso di introduzione di un nuovo piano o modifica di quello esistente; • determinare l’utile o la perdita risultante, nel caso di riduzione o estinzione di un piano

  14. Il modello del TFR 1000 attualizzare Quantificare ammontare “promesso al dipendente” alla data di assunzione nel piano a benefici Definiti: es: 1.000 1000 Il valore attualizzato è “spalmato sulla vita del dipendente: l’accantonamento dell’anno è pertanto 1/25 del valore attualizzato Identificare vita utile Tramite tecniche attuariali e. 25 anni 25

  15. Utili/perdite attuariali • Si tratta della rimisurazione del fondo già accumulato in passato a causa del cambiamento delle ipotesi attuariali. Se ad esempio l’anno precedente il periodo di permanenza attesa era 25 anni e, a causa di un cambiamento in una delle ipotesi attuariali (ad es. variazione die tassi di interesse, variazione turnover o altro) il periodo atteso si modifica (es. 24 anni o 25 anni), la rimisurazione del fondo accumulato con le nuove ipotesi può comportare plusvalenze/minusvalenze rispetto al dato già iscritto in cntabilità. Queste differenze si denominano utili/perdite attuariali • La variazione del fondo ha come contropartita la voce “actuarial gain/losses; la voce si imputa a “Other comprehensive income” e si accumula in una riserva del PN.

  16. Novità attese

  17. I nuovi principi contabili che entrano in vigore dal 2013 - recap • IFRS 10 – consolidated financial statement • IFRS 11 – Joint arrangements • IFRS 12 - Disclosure of Interest in Other Entities • IFRS 13 - Fair value • IAS 19 revised – employee benefits • IAS 1 amendment: modifiche a OCI

  18. Cambiamenti nell’area del consolidato • Nel maggio del 2011 lo Iasb aveva pubblicato 3 nuovi principi: • IFRS 10 “Consolidated financial statements” • IFRS 11 “Joint arrangements” • IFRS 12 “Disclosure of Interests with Other Entities” • Il progetto si inquadrvaa nel più ampio processo di convergenza tra IFRS ed US GAAP ( Memorandum of Understanding) e nel più ampio programma di rivisitazione dei principi IFRS che interessano i processi di consolidamento. • Il principale motivo che ha spinto il Board dello IASB a rielaborare e la definizione di controllo è stata la necessità di disporre di una nozione più “robusta” che tendenzialmente riuscisse ad eliminare i dubbi interpretativi e le attuali incoerenze esistenti tra l’attuale IAS 27- che si focalizza sul concetto di “capacità di esercitare il controllo”- e il SIC 12 che invece pone l’accento sui “ rischi e benefici” trasferiti. Contemporaneamente lo Iasb ha voluto dare una coerente impostazione nei casi di controllo congiunto

  19. Introduzione • A giugno 2012 il Board ha pubblicato un amendment all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12 in cui fornisce le guide applicative relative alla predisposizione dei dati comparativi. • Ad ottobre 2012 il Board ha pubblicato l’amendment all’IFRS 10, all’IFRS 12 e allo IAS 27 trattando l’argomento delle “Investment entities”. • I nuovi principi sono stati omologati ed entrano in vigore al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o in data successiva.

  20. Consolidated Financial Statements – IFRS 10 Key Change: Definizione di Controllo Il controllo (IAS 27) è il potere di governare le decisioni sulle politiche finanziarie e operative di un’entità in modo da ottenere benefici dalla sua attività. Si presume che vi sia controllo quando una società detiene, direttamente o indirettamente, attraverso controllate, più della metà dei diritti di voto o ha il diritto di ottenere la maggioranza dei benefici o è esposta alla maggioranza dei rischi . Il controllo (SIC 12) può esistere anche su un veicolo quando nella sostanza la società che lo ha creato ha il diritto a ottenere la maggioranza dei benefici da esso ma detiene ed è esposta ala maggior parte dei rischi economici residuali o di proprietà connessi al veicolo stesso o alle sue attività Un investitore controlla una società partecipata quando è esposto o ha il diritto ai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento ed ha la possibilità di influire su tali ritorni attraverso il potere che esercita. Un investitore controlla una società in cui investe, se e solo se possiede tutti i seguenti elementi: (a) Potere sulla società (b) Esposizione al rischio o ai diritti derivanti dai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento (c) Abilità di influire sulla società, tanto da influire sui risultati (positivi o negativi) per l’investitore Prima: IAS 27/SIC 12 Dopo: IFRS 10

  21. Ifrs 11 Joint arrangements – Punti chiave • Il nuovo principio tratta dell’“accordo di compartecipazione” (Joint arrangement), cioè quando esiste il controllo congiunto. • Gli “accordi di compartecipazione” sono classificabili in due tipologie, le “joint operations” e le “joint ventures”. Dalla classificazione dipendono le regole di rappresentazione contabile di tali accordi. • La “forma”, cioè la struttura legale dell’accordo, non è più un fattore chiave determinante per la classificazione dell’accordo

  22. Ifrs 11 Joint arrangements – punti - chiave • Potrebbe accadere che le joint ventures, classificate come tali secondo l’attuale IAS 31, non soddisfino l’attuale definizione contenute nell’IFRS 11. • Vi è una maggiore enfasi sui diritti e obblighi contrattuali. • L’attuale politica contabile del consolidamento proporzionale applicato alle joint ventures non potrà più essere applicata.

  23. Novità dal Board - progetti • IAS 17 – il futuro del lease • IAS 18R- revenue recognition • IFRS 9 Strumenti finanziari

  24. Progetto lease • Principio finale atteso nel 2013 e data di efficacia attesa non prima del 2016 • Operatingleases iscritti nello Stato patrimoniale — come finance lease: non ci sarà più la distinzione tra “operatinglease” e “ finance lease” • Anche i contratti di affitto dovranno essere iscritti nello stato patrimoniale come “diritti di utilizzo”. Gli importi saranno iscritti in dare dello SP nelle attività materiali e in AVERE come debiti • Impatti signifiativi

  25. Progetto lease • Principio finale atteso nel 2013 e data di efficacia attesa non prima del 2016 • Operatingleases iscritti nello Stato patrimoniale — come finance lease: non ci sarà più la distinzione tra “operatinglease” e “ finance lease” • Anche i contratti di affitto dovranno essere iscritti nello stato patrimoniale come “diritti di utilizzo”. Gli importi saranno iscritti in dare dello SP nelle attività materiali e in AVERE come debiti • Impatti significativi sugli indicatori di bilancio

  26. IAS 39 Financial istruments – future modifiche • La revisione dello IAS 39 – Chi coinvolge? • Sono coinvolte le società che detengono financial assets o che hanno emesso financial liabilities. • Lo “scope” del “nuovo” IAS 39 rimane invariato; • Le regole recentemente emanate per le SME non sono modificate dal nuovo IAS 39. • Le società che operano nel settore dei Financial Services sono particolarmente coinvolte, in quanto la maggioranza delle loro attività e passività sono rappresentate da financial instruments. • Un nuovo standard IFRS 9: Financial Instruments sarà pubblicato, sostituirà lo IAS 39 interamente.

  27. IFRS 9 Financial istruments Due categorie di misurazione per financial asset e financial liabilities Fair value Rilevante per consentire agli utilizzatori di comprendere gli effetti degli eventi economici correnti sulla società Amortized cost Fornisce informazioni utili quando lo strumento produce ritorni prevedibili basati su termini contrattuali e viene gestito sulla base dei cash flows generati contrattualmente , piuttosto che sui risultati della negoziazione FVO Option: solo nel caso di accounting mismatch .

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