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LAVORO. Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008. Fonti normative di riferimento:. Legge 24 dicembre 2007, n. 247, di attuazione del “Protocollo sul Welfare” Legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Finanziaria 2008”
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LAVORO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008
Fonti normative di riferimento: Legge 24 dicembre 2007, n. 247, di attuazione del “Protocollo sul Welfare” Legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Finanziaria 2008” D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Decreto Milleproroghe”
Principali misure in materia di lavoro Modifiche alla disciplina del contratto a termine: d.lgs. 368/01 (art.1, c. 40-43, L. 247/2007) Modifiche alla disciplina del part-time: d.lgs. 61/00 (art. 1, c. 44, L. 247/2007) Abrogazione del lavoro a chiamata ed introduzione del “lavoro discontinuo” nel turismo e nello spettacolo (art. 1, c. 47, L. 247/2007) Delega al Governo per il riordino della disciplina dell’apprendistato (art. 1, c. 30 e 33, L. 247/2007) °°° Estensione della disciplina dei congedi di maternità e parentali ai casi di adozioni, nazionali e internazionali, e affidamento: T.U. 151/2001 (L. 244/2007) °°° Decreto “Milleproroghe”: incentivi all’emersione del lavoro irregolare – (Art. 7, c. 2, D.L. 248/2007)
Legge 24.12.2007, n. 247, di attuazione del “Protocollo sul Welfare”
Modifiche alla disciplina del contratto a termine: d.lgs. 368/01(art.1, c. 40-43) Limite alla successione di più contratti a termine pari ad un massimo di 36 mesi anche frazionati e comprensivi di proroghe e rinnovi. Condizioni per l’applicazione: • che il rapporto di lavoro intercorra tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore; • che le mansioni siano equivalenti. • Disciplina sanzionatoria: • al termine dei 36 mesi il rapporto si considera a tempo indeterminato a far data dalla scadenza di questo termine temporale.
Modifiche alla disciplina del contratto a termine: d.lgs. 368/01 (art.1, c. 40-43) Al termine dei 36 mesi un ulteriore successivo contratto tra gli stessi soggetti potrà essere stipulato per una sola volta presso la DPL con l’assistenza di un sindacalista. In caso di mancato rispetto di tale procedura, e in caso di superamento del termine stabilito dal medesimo contratto, il nuovo contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato. I descritti limiti temporali, le procedure e le relative sanzioni non si applicano: • nei confronti delle attività stagionali individuate dal d.p.r. 1525 del 1963; • in tutti quei casi che le parti sociali possono stabilire nei CCNL o attraverso appositi “Avvisi comuni”.
Modifiche alla disciplina del contratto a termine: d.lgs. 368/01 Disciplina transitoria (art. 1, c. 43) a) I contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 proseguono sino alla scadenza e non si applica il limite temporale di 36 mesi. b) Per i contratti a termine successivi al 1° gennaio 2008, i periodi di lavoro già effettuati al 31 dicembre 2007 si computano, insieme a quelli successivi, decorsi 15 mesi dal 1° gennaio 2008. Ciò comporta un sostanziale differimento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni al 1° aprile 2009.
Modifiche alla disciplina del contratto a termine: d.lgs. 368/01 (art.1, c. 40-43) A) Diritto di precedenza per i lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa a termine. Condizioni: nuove assunzioni a tempo indeterminato entro 12 mesi dalla scadenza; stesse mansioni del precedente rapporto; opzione entro 6 mesi dalla scadenza del contratto. B) Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali, in caso di nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali: opzione entro 3 mesi dalla scadenza del contratto.
Modifiche alla disciplina del contratto a termine: d.lgs. 368/01 (art.1, c. 40-43) Sono esentati dai limiti quantitativi fissati dal CCNL le assunzioni a termine che riguardano: lavoratori ultra 55enni; lavoratori assunti per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Il limite temporale dei 36 mesi e la relativa disciplina vincolistica e sanzionatoria non si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti e dei lavoratori in somministrazione per i quali è confermata la normativa previgente.
Modifiche alla disciplina del part-time: d.lgs. 61/00(art. 1, c. 44) Clausole flessibili ed elastiche: spetta alla contrattazione collettiva, e non più alle parti individuali, prevedere la possibilità di introdurre questi istituti nel contratto di lavoro (come già prevedono i CCNL Terziario e Turismo). Preavviso: il termine massimo di preavviso con riferimento alle clausole elastiche e flessibili diviene di 5 gg (e non più 2 gg).
Modifiche alla disciplina del part-time: d.lgs. 61/00 (art.1, c. 44) Trasformazione del rapporto: • Possibilità, per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time (anche se la malattia riguarda i familiari). • Diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno (per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti), per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Lavoro a chiamata e “lavoro discontinuo” nel turismo e nello spettacolo (art.1, c. 47) Gli articoli da 33 a 40 del d.lgs. 276/2003 sono abrogati ma il Ministero del Lavoro dovrebbe chiarire che i rapporti in corso sopravvivono. Nei soli settori del turismo e dello spettacolo, sono fatte salve particolari forme di lavoro discontinuo da realizzarsi: nel week-end, nelle festività, durante le vacanze scolastiche, in ulteriori casi, compresi lavori “extra”.
Delega al Governo per il riordino disciplina apprendistato (art.1, c. 30 e 33) Entro il 31/12/2008, previa intesa con le regioni e le parti sociali: rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nell’attuazione della disciplina legale; definizione degli standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese; attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina dell’apprendistato professionalizzante; adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.
Legge 24.12.2007, n. 244 “Finanziaria 2008”
Estensione della disciplina dei congedi di maternità e parentali ai casi di adozioni, nazionali e internazionali, e affidamento: T.U. 151/2001 La disciplina del congedo di maternità viene riconosciuta anche alle lavoratrici, in caso di adozioni nazionali, per un massimo di 5 mesi. Il congedo può riguardare solo il periodo successivo alla effettiva adozione. In caso di adozioni internazionali può essere fruito anche nel periodo che precede l’ingresso del minore in Italia, fermo il limite dei 5 mesi. Tale diritto è esteso al coniuge-lavoratore, alle stesse condizioni, qualora la lavoratrice non lo abbia esercitato.
Estensione della disciplina dei congedi di maternità e parentali ai casi di adozioni, nazionali e internazionali, e affidamento: T.U. 151/2001 In caso di affidamento la lavoratrice può richiedere 3 mesi di congedo da fruire nei 5 mesi successivi l’affidamento stesso. La disciplina del congedo parentale viene estesa anche ai casi di adozione, nazionale ed internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
D.L. 31.12.2007, n. 248 Decreto “Milleproroghe”
Incentivi all’emersione del lavoro irregolare Proroga procedura già in “Finanziaria 2007” I datori di lavoro possono presentare alle sedi INPS territoriali, entro il 30 settembre 2008, istanza per il riallineamento retributivo e contributivo dei rapporti di lavoro. Condizione per la presentazione dell’istanza è la stipula di accordi aziendali o territoriali con le OO.SS. comparativamente più rappresentative mirate alla stipula di contratti di lavoro subordinato.
Incentivi all’emersione del lavoro irregolare Proroga procedura già in “Finanziaria 2007” • Adempimento degli obblighi contributivi nella misura dei 2/3 del dovuto (1/5 del totale alla presentazione dell’istanza; la differenza in 60 rate mensili senza interessi). • Estinzione dei reati in materia di versamenti contributivi. • Concessione dell’agevolazione subordinata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi (salvo che per le ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa).
Altre disposizioni in materia di lavoro Abrogazione dello staff leasing, cioè del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui al Titolo III, Capo I, del d.lgs. 276/2003.