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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di REGGIO CALABRIA. Corso di Formazione anno 2009 Reggio Calabria. I Servizi di Cancelleria e il Testo Unico spese di Giustizia normativa e circolari ministeriali. A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIAUFFICIO FORMAZIONECorte di Appello di REGGIO CALABRIA
Corso di Formazione anno 2009Reggio Calabria I Servizi di Cancelleria e il Testo Unico spese di Giustizia normativa e circolari ministeriali Acura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )
Servizi di Cancelleria ( istituti particolari) I registri tenuti presso gli uffici giudiziari Normativa di riferimento LEGGE 2 dicembre 1991 n 399 ( di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari) DECRETO Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n 264 ( regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici Giudiziari) DECRETO Ministero della Giustizia 1 Dicembre 2001 ( registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari ) DECRETO Ministero della Giustizia 24 maggio 2001 ( regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia ) artt. 28,29,30 e 31 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile art. 2 Decreto ministeriale 30 settembre 1989 n 334 ( regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale )
NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO Ai sensi dell’articolo 71 disp. att. c.p.c. La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti. ↓ ( in tema Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000)
FASCICOLI PROCESSUALI PROCEDIMENTI CIVILI Art. 36 disp. att. c.p.c. Fascicoli di cancelleria Art. 168 c.p.c. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio. Art. 168bis c.p.c. Designazione del giudice istruttore. Art. 169 c.p.c. Ritiro dei fascicoli di parte Art. 72 disp. att. c.p.c. Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo. Art. 73 disp. att. c.p.c. Copia degli atti di parte. Art. 74 disp. att. c.p.c.. Contenuto del fascicolo di parte. Art. 75 disp. att. c.p.c. Nota delle spese. Art. 76 disp. att. c.p.c. Potere delle parti sui fascicoli. Art. 77 disp. att. c.p.c. Ritiro del fascicolo di parte.
FASCICOLI PROCESSUALI PROCEDIMENTI PENALI Articolo 3 D.M. 30 settembre 1989 n. 334 Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale 1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti: a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine; b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335 del codice. 2. Il fascicolo deve contenere: a) l’indice degli atti e delle produzioni; b) l’elenco delle cose sequestrate; e) la distinta delle spese anticipate dall’erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa; d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna
COMPITI DI ASSISTENZA Ausiliari GIURISPRUDENZA CIVILE E PENALE
COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI su disposizione del giudice o su iniziativa del cancelliere nei casi in cui la legge lo prescrive, ha carattere di semplice avviso, è eseguita dal cancelliere in forma abbreviata e non rigorosamente formale. Con la comunicazione si da notizia di un provvedimento del magistrato o del verificarsi di un fatto che deve essere portato a conoscenza della parte. Il biglietto di cancelleria, per evitare l’eventuale nullità della comunicazione, deve contenere gli elementi necessari a consentire l’individuazione dell’affare giudiziario a cui si riferisce e dell’ufficio da cui proviene. La comunicazione può essere consegnata direttamente alle parti , le quali rilasceranno in calce o a margine dell’atto visto per ricevuta.I registri tenuti presso gli uffici giudiziari (normativa) NOTIFICAZIONI è un atto dell’ufficiale giudiziario mediante il quale è portato a conoscenza del destinatario un altro atto, di forma scritta, di cui viene consegnata una copia conforme ed integrale. La notificazione è eseguita a istanza di parte, a richiesta del pubblico ministero o del cancelliere ↓ NORMATIVA PROCESSO CIVILE Dall’ articolo 136 c.p.c. all’articolo 151 c.p.c. articolo 1 disposizione di attuazione del c.p.c. e dall’articolo 47 all’articolo51 disp. att. c.p.c. NORMATIVA PROCESSO PENALE Dall’ articolo 148 c.p.p. all’articolo 171 c.p.p. Dall’ articolo 54 norme di attuazione c.p.p. all’articolo 64 norme di attuazione c.p.p. Articolo 15 regolamento per l’esecuzione ↓ Circolari e legge 31/08
ADEMPIMENTI CIRCA LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALElegge 11 marzo 1953, n. 87 pubblicata in Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953 — Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale).Nota Corte Costituzionale 16 marzo 1956 pubblicata Gazz. Uff. n. 71 del 24 marzo 1956).
Assunzione di prove delegate , art. 223 codice procedura civile e circolare Min. giust. dir. Aff. Civ. Uff. IV n. 3942/2593 del 15 febbraio 1951 Riassunzione della causa cancellata , rif. Normativo art 125 disp. att. codice di procedura civile e nota n 455/14 Q.61 del 5 aprile1962 Ispettorato Generale Pubblicazione e comunicazione della sentenza civile, variazioni, correzione ,cancellature, passaggio in giudicato Appelli cause civili, Ricorso per Cassazione cause civili Impugnazioni cause penali Norme di riferimento artt. 582,583,584 c.p.p. e art. 163-ter disp. att. cpp e circolari min. Successioni Decreto Ingiuntivo – esecutività e Esecutorietà Ricostruzione Atti Perizie e traduzioni Autentica firma per quietanza liberatoria Trascrizioni
Normativa di riferimento Circolari Risorse Registro e adempimenti FONDO UNICO GIUSTIZIA
TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA Disposizioni generali al processo civile e penale ( artt 1-8)
Contributo unificato nel processo civile, penale e amministrativo Cenni generali e normativa di riferimento;
importi del contributo unificato legge 29 dicembre 2004 n. 311 e Circolare 30 dicembre 2004, n. 1/14052/4410-04 del Mia, Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Uff. I Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: • a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro; • b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; • e) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; • d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; • e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; • f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; • g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120». Tuttavia, per quanto riguarda le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, previsti dall’art. 46, primo comma, della legge n. 374/1991 (istituzione del giudice di pace), si sottolinea che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell’articolato approvato, ferme restando l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o di specie e natura, come originariamente previste. 2-bis ( introdotto art. 67 L.69/09) nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari 3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno. 4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30. 5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672. 6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato alcomma 1, lettera g).( punto 6 per come modificato dalla legge 17 agosto 2005 n 168 )
PROCEDIMENTI SPECIALI (LIBRO QUARTO, TIT. I, CAPO I,II, III e IV c.p.c.) • Procedimenti d’ingiunzione Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc) Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà. • Procedimento per convalida di sfratto Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc) Contributo ridotto alla metà rispetto al valore. • Il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida. • Il valore dei procedimenti di sfratto per finita locazione si determina in base all’ammontare del canone annuo. PER I PROCEDIMENTI CAUTELARI CAPO III (ARTT. DA 669 BIS A 702 CPC) : • Procedimenti cautelari in generale (artt. Da 669 bis a 669 quaterdecies) • Sequestro (artt. Da 670 a 687 cpc) • Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. Da 688 e 691 cpc) • Procedimenti di istruzione preventiva (artt. Da 692 a 699 cpc) • Provvedimenti d’urgenza (artt. Da 700 a 702 cpc Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.
PROCEDIMENTI POSSESSORI CAPO IV (ARTT. DA 703 A 705 CPC) • Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l’una di cognizione sommaria e l’altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta. Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO • Procedimenti di volontariagiurisdizione € 70 • Procedimenti in Camera di Consiglio Libro IV, Tit. IICapo VI (artt. Da 737 a 742 bis cpc) € 70 • Reclami contro i provvedimenti cautelari (Vedi Circolare Ministeriale n.5 del 31-7-2002) € 70 ESECUZIONE • Procedimenti di Esecuzione Immobiliare € 200 • Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( importo pari o superiore a 2.500 euro) € 100 • Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi € 120 • Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio ESENTI • Procedimenti inerenti a procedure esecutive mobiliari di valore inferiore a € 2.500 ESENTI • Opposizione all’esecuzione contributo unificato secondo il valore della causa • Opposizione di terzo all’esecuzione contributo unificato secondo il valore della causa
FALLIMENTI • Per le procedure fallimentari, dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura, è dovuto il contributo unificato di :€ 672 • Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata • Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare € 70 • Istanza di fallimento € 70 • Ricorso per insinuazione tardiva è dovuto il contributo corrispondente al valore del credito per cui si procede LOCAZIONE, COMODATO, ecc. • Procedimenti in materiadi locazione€ 103,30 • Procedimenti in materia di comodato€ 103,30 • Occupazione senza titolo € 103,30 • Impugnazione di delibere condominiali€ 103,30 OPPOSIZIONE DECRETI INGIUNTIVI • Opposizione a decreto ingiuntivo metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa
Contributo unificato nel processo civile, penale e amministrativo circolari
Contributo unificato ESENZIONE Procedimenti cautelari attivati in corso di causaSi precisa, però, che il reclamo avverso tali provvedimenti è, viceversa, soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, pari ad € 70.(vedi circolare n° 5 del 31.7.2002) Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione Procedimenti di rettificazione di stato civile Procedimenti in materia di equa riparazione ex lege 89/2001 Procedimenti in materia tavolate Procedimenti esecutivi e per consegna e rilascio (artt. 605 e segg. Cpc) Procedimenti inerenti a procedure esecutive mobiliari di valore inferiore a € 2.500 Separazioni personali dei coniugi (da art. 706 a 711 cpc) Interdizione e inabilitazione (artt. Da 712 a 720 cpc) Dichiarazione di assenza e morte presunta (artt. Da 721 a 731 cpc) Disposizioni relative ai minori interdetti e inabilitati (artt. Da 732 a 734 cpc) Rapporti patrimoniali tra coniugi(artt. Da 735 a 736 cpc) Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale Assegno di mantenimento Insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare Provvedimenti in materia di famiglia e stato delle persone Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa(Vedi nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003) Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa. In base alla Circolare n° 5 del 31.7.2002 deve ritenersi che l’esenzione riguardi tutti i procedimenti “comunque” relativi alla prole intesa come persone minori di età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare
Contributo unificato nel processo civile, penale e amministrativo Prenotazione a debito del Contributo Unificato Azione Civile nel Processo Penale Obbligo di pagamento del contributo unificato Codici tributo Controllo sulla dichiarazione di valore; Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato: circolare Ministero Giustizia n 49395/U del 3 aprile 2008 e dalla Risoluzione 7 settembre 2007 n 242 dell’Agenzia delle Entrate; Non applicabilità imposta di bollo e direttive ministeriali; Determinazione modalità di pagamento del contributo unificato ; Modalità di pagamento del contributo unificato; Convenzione per il pagamento del contributo unificato ; Ricevuta di versamento del contributo unificato; Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato ; Invito al pagamento ; Rimborso per erroneo pagamento del contributo unificato (Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ufficio XI – prot. 135371 del 26 ottobre 2007 ) Norme applicabili al contributo unificato e disciplina transitoria
Notificazione a richiesta d’Ufficio Normativa generale Circolari
Spese Processuali Penali- recupero in misura fissa SPESE, DIRITTI ED INDENNITA’ PER NOTIFICAZIONI PENALI Tabella dei diritti da recuperarsi in misura fissa per le notificazioni ( D.M 13 novembre 2002 n. 285 pubblicato G.U. 28 dicembre 2002 n. 303) PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE E ALLA CORTE DI ASSISE PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Testimoni ( civili e penali) • Normativa di riferimento • Circolari • La testimonianza scritta ex art. 46 e 52 L. 69/09
Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti uffici giudiziari civili e penali • NORMATIVA • Circolari
Diritti di copia e di certificato nel processo penale,civile, amministrativo e contabile • Normativa generale • I diritti di copia e il gratuito patrocinio nel processo civile, penale e in cui è parte l’Amministrazione pubblica • I diritti di copia e il patrocinio dello Stato ex Art. 44 1611/1993 e Ordine di servizio trasmesso al Ministero e all’Ispettorato Generale • diritto di certificato • attestazioni ( nota ministeriale) • diritto di certificazione e comunicazione ex art. 335 cpp (nota ministeriale) • personale competente al rilascio copie, attestazioni e certificazioni • circolari ministeriali in materia di copie • Tabelle diritti di copia
Registrazione degli atti civili e penali Aspetti generali sulla registrazione degli atti giudiziari e normativa di riferimento
PROCEDIMENTI ESENTI DALL’IMPOSTA DI REGISTRO Procedimenti in materia di lavoro (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533); procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533); procedimenti relativi all’affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge 22 luglio 1966, n. 607); procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni (art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689); procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, legge 13 aprile 1988, n. 117); procedimenti di scioglimento del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74); procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74); procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge 13 maggio 1978, n. 180); procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); procedimenti relativi alle controversie in materia di «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340); procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.); procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.); procedimenti verbali di conciliazione di valore non superiore ad euro 51.645,69 (art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488); procedimenti davanti al giudice di pace relativi alle cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374); attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374). Provvedimenti della Corte di cassazione ( art. 67 L. 69/09)
Registrazione degli atti civili e penali le circolari ministeriali in materia di registrazione atti
RECUPERO DELLE SPESE • recupero spese processuali processo penale • foglio notizie e circolari ministeriali • chiusura foglio notizie settore penale • chiusura foglio notizie settore civile • procedimento con amministrazione pubblica quale parte • procedimento fallimentare • registri delle spese e delle relative annotazioni • Riscossione mediante ruolo per i procedimenti definiti al 31 dicembre 2007; • Spese processuali: termini di prescrizione • Riscossione della spesa aspetti particolari nel processo civile; • Processo penale recupero condanna pena pecuniaria • Procedimenti definiti al 31 dicembre 2007 • Riscossione della spesa aspetti particolari nel processo penale • Riscossione per i procedimenti definiti dal 1 gennaio 2008 • Spese in cui è parte amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione • Procedure attivate dal concessionario e recupero spese • recupero di spese prodotte in uffici diversi • Dilazione o rateizzazione pagamento spese; • Sospensione della riscossione ; • il rimborso a seguito di errore nel versamento di somma dovuta a titolo di pagamento delle spese processuali penali • Le novità introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 68
Gratuito Patrocinio • Aspetti Generali • servizio di informazione sul patrocinio statale • Art. 12- ter legge24 luglio 2008 n 125 • Il gratuito patrocinio nel processo penale • Il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo e contabile • L’emissione del titolo di spesa • Recupero delle spese • processi particolari • patrocinio nelle controversie transfrontaliere