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La valutazione dei beneficiari delle politiche pubbliche: la riforma dell’ISEE. A cura di: Benedetta Bernardini Moira Di Mauro. Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica Corso di laurea in Ingegneria gestionale
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La valutazione dei beneficiaridelle politiche pubbliche: la riforma dell’ISEE A cura di: Benedetta Bernardini Moira Di Mauro Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica Corso di laurea in Ingegneria gestionale Corso di Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche Prof. Giuseppe Catalano a. a. 2013/2014
Agenda • 1. “Perché si è sentita l’esigenza di modificare l’attuale struttura dell’ISEE?” • 2. L’Evoluzione Normativa dell’ISEE: dal DLgs 109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013 • 3. Le caratteristiche generali della riforma • Le principali novità introdotte • ISEEU • 4. Conclusioni 1/13
Genera un evidente problema di ASIMMETRIA INFORMATIVA e di OPPORTUNISMO • Sistema dei controlli “Perché si è sentita l’esigenza di Modificare l’attuale struttura dell’ISEE?” ELEMENTI di CRITICITÀ della normativa vigente: Ragioni di EQUITÀ ed EFFICACIA • Non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito e patrimonio • Problemi di EQUITÀ e scarse CAPACITÀ SELETTIVE • Mancanza di un criterio unico valido a livello nazionale • Nascita di ISEE regionali che utilizzano criteri differenziati 2/13
L’Evoluzione Normativa dell’ISEE: dal DLgs 109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013 (1) • Fino al 1998 le agevolazioni erano stabilite sulla base delle dichiarazioni dei redditi individuali oppure per categorie • Nel 1997 la Commissione Onofri elabora un Disegno di Riforma basato sul principio dell’universalismo selettivo • Con il DLgs n.109 del 31 Marzo 1998, integrato e corretto con il DLgs n.130 del 3 Maggio 2000, è stato introdotto l’ISEE • Letargo normativo (2001-2010) 3/13
L’Evoluzione Normativa dell’ISEE: dal DLgs 109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013 (2) • Il risveglio (2011-2013) • Ddl Tremonti 29/07/2011 per la riforma fiscale e assistenziale, art. 10, c. 1, delega al governo di adottare decreti legislativi per la revisione dell’ISEE • Ad introdurre la riforma è stato il Governo Monti con il Dl “Salva Italia” del 6 Dicembre 2011, convertito nella Legge 241/2011. • La L. 214/11, art. 5, dispone in particolare: “l’inclusione dei redditi esenti d’imposta nel calcolo dell’ISEE”, il miglioramento della sua “capacità selettiva, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale”, “la differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni; la definizione delle modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli; dalla revisione dell’ISEE non devono “derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. 4/13
L’Evoluzione Normativa dell’ISEE: dal DLgs 109/98 al Dpcm del 3 Dicembre 2013 (3) • Il 19 Dicembre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.5 della Legge “Salva Italia” nella parte in cui non era prevista un’intesa sulla riforma in Conferenza Unificata . • Opposizione al provvedimento della sola Regione Lombardia durante la Conferenza Unificata del 24 Gennaio 2013. • Il provvedimento è stato definitivamente approvato il 3 Dicembre 2013. 5/13
Le caratteristiche generali della riforma ISEE = L’applicazione dell’ISEE costituisce il “livello essenziale” delle prestazioni, competenza dello Stato 6/13
Le principali novità introdotte (1) • Introduzione di tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta, di tutti i redditi esenti e dei redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari • Patrimonio valutato ai fini IMU, riduzione della franchigia sulla componente mobiliare e considerazione del patrimonio all’estero. • Riduzione delle autocertificazioni, i dati fiscali e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’INPS saranno compilati direttamente da tale Amministrazione 7/13 Maggiore efficacia
Le principali novità introdotte (2) • Differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta: • ISEE “tradizionale” • ISEE “di favore” • ISEE “del minore” • ISEE “restrittivo” e al periodo di riferimento: • ISEE corrente Maggiore efficacia 8/13
Le principali novità introdotte (3) • Gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l’ISEE come indicatore della situazione economica • Maggiorazioni della scala di equivalenza per nuclei familiari con minori, in cui l’unico o entrambi i genitori lavorano, per nuclei mono-genitoriali, per nuclei con minori sotto i 3 anni • Sconti per i redditi da lavoro dipendente, per le pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, per i costi dell’abitare e per i costi sostenuti da persone disabili o non autosufficienti Maggiore equità 9/13
ISEEU, l’indicatore della situazione economica equivalente universitaria (1) • Per cosa si utilizza? • prestazioni per il diritto allo studio • contributi universitari • La peculiarità dei servizi erogati in ambito universitario si traduce in un proprio indicatore , ICE, con il Dpcm 30 aprile 1997. • Modello di ispirazione per l’ISEE • - L’obbligo di utilizzo dell’ISEE per le università statali e gli enti regionali per il diritto allo studio, arriva con il Dpcm 9 aprile 2001. 10/13
ISEEU (2) • Caratteristiche: • integrazione del nucleo familiare dello studente con quello dei suoi genitori, anche se con esso non residenti. Studenti fuori sede • presenza di un indicatore della situazione economica equivalente all’estero e di un indicatore della situazione patrimoniale equivalente come requisiti di selezione ulteriori. Studenti stranieri / Studenti che più di altri meritano l’accesso 11/ 13
ISEEU (3) • Le specificità dell’università nella riforma: • concessione agli enti erogatori di introdurre criteri ulteriori di selezione. • integrazione del nucleo familiare dello studente non indipendente e quello dei suoi genitori non conviventi, con analogie all’ISEE “del minore”. • Gli effetti della riforma: • Rideterminazione della platea dei beneficiari dei servizi universitari. • Revisione per il Ministero dei limiti per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio. Senza nuovi limiti probabili esclusioni dai benefici. • Modifica per gli atenei delle soglie dei valori ISEE per la determinazione degli importi delle tasse universitarie. Senza nuove soglie tasse in aumento. 12/ 13
“La valutazione delle condizioni economiche soffrirà sempre di qualche margine di approssimazione: sia per le specificità delle singole situazioni familiari, sia per le reticenze e gli espedienti a cui possono ricorrere gli interessati. Non si può concludere che meglio sarebbe non farne niente: significherebbe rinunciare a qualsiasi selettività e distribuire a pioggia gli interventi sociali secondo la logica perversa di un contentino a tutti” E. Gorrieri , Parti uguali fra disuguali, Il Mulino, Bologna, 2002 13/ 13
Sitografia www.lavoro.gov.it www.governo.it www.ilsole24ore.com www.gazzettaufficiale.it www.clesius.it www.lavoce.info www.fondazionegorrieri.it