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REGOLAMENTO. QUESITO. REVISIONE. ISPEZIONI. STATUTO. RICORSO. VERIFICA. PREMESSA.
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REGOLAMENTO QUESITO REVISIONE ISPEZIONI STATUTO RICORSO VERIFICA
PREMESSA Lo storico superamento, nella vita della Cgil, delle componenti ed il progressivo affermarsi della concezione di una organizzazione che costruisce la sua unità nella definizione dei suoi programmi, ha fatto crescere l’esigenza di un sistema di regole e di organismi preposti a vigilare sulla loro attuazione, a tutela dell’organizzazione e degli iscritti. La conoscenza di queste regole ed il loro rispetto è oggi alla base del pieno dispiegarsi della crescita democratica della CGIL.
La vita e l’attività della CGIL, per scelta, è regolata da una Carta fondamentale interna (Lo Statuto), fatta di principi generali, di regole, di definizione delle varie e diverse funzioni presenti nella CGIL stessa. Tutto questo, viene accompagnato dai Regolamenti attuativi (approvati dal CD della CGIL e, sulle materie ad essi rinviate dallo Statuto CGIL, dai CD delle categorie e/o CD Regionali)
Lo Statuto della CGIL Titolo 1^i principi costitutivi Descrive: • I principi fondamentali la vita e l’attività della CGIL • Il rapporto tra l’organizzazione e gli iscritti (diritti e doveri) • Il processo decisionale (la democrazia d’organizzazione) • La struttura CGIL nel suo complesso: funzionamento degli organismi, comportamento dei gruppi dirigenti
Distinzione di poteri tra i vari organi: verticali nella Confederazione ai vari livelli, nelle categorie ai vari livelli, tra la Confederazione e le Categorie, tra gli organi di giurisdizione disciplinare, di verifica statutaria, di controllo amministrativo • Particolare rilevanza assumono le regole definite: • nell’art. 6 ”la Democrazia sindacale”, dove troviamo i cardini della vita democratica interna, a cui tutti debbono attenersi, che regolamenta quindi le modalità di rapporto nell’organizzazione e tra l’organizzazione e coloro che decidono di aderirvi.
nell’art. 7 “le incompatibilità” troviamo le forme attraverso le quali la CGIL mantiene la sua autonomia dalla politica e dalle imprese. Le norme sulla incompatibilità sono inderogabili, gli statuti di categoria possono sommare non sottrarre o modificare (nello Statuto SPI sono previste incompatibilità con l’AUSER, e specificate quelle nelle Leghe). • Lo Statuto CGIL rappresenta la regola primaria, gli altri Statuti debbono avere, da parte del Collegio Statutario Nazionale CGIL, il parere di conformità. • Il complesso delle regole definite nell’art. 6 hanno attuazione tramite i Regolamenti approvati da CD della CGIL Nazionale
Titolo 2^Delle strutture e delle forme organizzative • Definisce l’impianto organizzativo della CGIL, delle categorie nazionali, nonché delle CGIL regionali e territoriali, stabilendone compiti e funzioni. • Il titolo 2^ definisce l’impianto generale, gli equilibri congressuali, gli Statuti dei centri regolatori coniugando questo impianto con le peculiarità delle strutture o con le scelte organizzative e politiche. * Lo SPI, in questo, è un esempio classico basti pensare alla collocazione delle Leghe nello statuto CGIL (art. 8 terzo comma) e lo Statuto SPI (art. 19)
Titolo 3^Gli Organi della Confederazione Raccoglie la struttura di governo, degli organi di controllo interno, di garanzia disciplinare e statutaria. Questa parte dello Statuto non è interpretabile dagli Statuti successivi. Il nostro è un sistema confederale con autonomia - nelle regole date -, ma non con sovranità. La circolarità delle decisioni e degli assetti è governato da un sistema di regole comuni. Scelta che trae la sua forza dal garantire che a regole comuni corrispondono sedi che ne garantiscono l’uniforme applicazione. Vedi la questione del commissariamento, che è di competenza esclusiva del CD Nazionale CGIL; il regolamento del personale anch’esso di competenza esclusiva del CD Nazionale CGIL; le modalità di convocazione del Comitato Direttivo(d’intesa).
Per il sistema giurisdizionale necessita porre particolare attenzione alla formazione delle compagne/i chiamati a fare parte dei vari organismi. Occorre anche rispettare con maggiore puntualità le caratteristiche statutarie che debbono avere: I SINDACI da individuare per requisiti di competenza, serietà e professionalità (art. 19), con una funzione “terza” dell’organismo che sta tra la sede gestionale (segreteria responsabile) e la sede politica (CD). GLI ISPETTORI (art. 20), individuati con criteri simili ai Sindaci, agiscono solo su mandato di organismi dirigenti secondo le casistiche previste dallo Statuto.
L’approvazione dei Regolamenti di funzionamento del COMITATO DI GARANZIA, del COLLEGIO DI VERIFICA, e del COLLEGIO STATUTARIO, da parte dei Comitati Direttivi rappresenta il richiamo ad una regolamentazione unitaria e una adeguata attenzione politica, pur ribadendo lo Statuto la loro piena autonomia. Il Comitato di Garanzia viene definito “organo di giurisdizione disciplinare interna”, il Collegio di Verifica invece “organo di garanzia statutaria”. Questa distinzione determina profili e finalità diverse, collocandoli su livelli diversi, con interventi che portano a sanzioni molto diverse, come vedremo più avanti.
Per sviluppare le conoscenze sul funzionamento, quindi sulle modalità di utilizzazione, del sistema CGIL dei controlli e delle garanzie, occorre avere presente lo schema dell’art. 14 dello statuto CGIL che riassume gli organi della Confederazione, ai punti d, e, f: d) Organi di controllo amministrativo - Il Collegio dei Sindaci - Gli Ispettori e) Organo di giurisdizione disciplinare interna - Il Comitato di Garanzia f) Organi di garanzia statutaria - Il Collegio Statutario - Il Collegio di Verifica
Gli organi statutari che ci interessano sono definiti nello: Statuto Confederale art. 19 - Collegio dei sindaci art. 20 - Ispettori art. 21 e 27 – I comitati di garanzia art. 28 – I collegi di verifica art. 22 e 29 –Il collegio statutario nazionale CGIL MA ANCHE DAGLI STAT UTI DI CATEGORIA art. 31 – Collegio dei sindaci art. 35 – Collegio di verifica Statuto SPI
STATUTO CGIL art. 19 – Collegio dei sindaci E’ l’organo di controllo dell’attività Amministrativa. art. 20 – Ispettori Hanno compiti ispettivi riferiti a: -rispetto della canalizzazione -applicazione dei regolamenti -correttezza amministrativa. art. 21 e 27 Comitato di garanzia E’ la struttura di giurisdizione disciplinare interna art. 28 – Collegio di verifica Verifica il rispetto di statuti e regolamenti, negli atti dei vari organismi, dei dirigenti e funzionari art. 22 e 29 Collegio statutario E’ organo di garanzia e interpretazione statutaria. Ha potere di verifica esclusiva sull’attività delle strutture della CGIL
STATUTO SPI art. 31 – Collegio dei sindaci Come CGIL art. 35 – Collegio di verifica Come CGIL
I Regolamenti dettano il funzionamento di: Direttivo Nazionale CGIL e di categoria Direttivi Regionali CGIL e categorie Direttivi Provinciali CGIL e di categoria Collegio Statutario Nazionale Comitati di Garanzia di ogni livello, reg.le,interreg.le, naz.le Collegi di Verifica Reg.li CGIL e Naz.le di categoria Collegi dei Sindaci revisori Ispettori nazionali e regionali CGIL e nazionali di categoria
Il lavoro degli organi statutari, oltre a Statuti e Regolamenti, hanno come riferimento le delibere regolamentari allegate allo Statuto CGIL Titoli delle delibere regolamentari • Pluralismo e unità della CGIL • Norma antidiscriminatoria • Democrazia di organizzazione • La democrazia della solidarietà • Responsabilità dei dirigenti • Elezione dei segretari generali e delle segreterie • Comitato degli iscritti e Lega SPI 8) Modalità di voto
I livelli di giudizio garantiti dallo Statuto COMITATO DI GARANZIA REGIONALE COMITATO DI GARANZIA DI APPELLO ( INTERREGIONALE ) COMITATO DI GARANZIA NAZIONALE (Non interviene nel merito del giudizio ma solo sulla regolarità della procedura seguita)
CGIL REGIONALE CATEGORIE NAZIONALI COLLEGIO DI VERIFICA REGIONALE COLLEGIO DI VERIFICA NAZIONALE COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE
Comitato di garanzia e Collegio di verificala diversità dei provvedimenti che possono venire assunti • La Comitato di garanzia giudica se necessario con provvedimenti disciplinari che vanno dal biasimo, a periodi di sospensione dai diritti d’iscritto, all’espulsione dall’organizzazione. • Il Collegio di Verifica, esprime pareri vincolanti, nei casi più gravi, può annullare totalmente o parzialmente gli atti giudicati irregolari, non può comminare provvedimenti disciplinari.
Comitato di Garanzia Al Comitato di Garanzia si chiede di giudicare l’iscritto/ail cuicomportamento si ritenga contrario, ai principi di democrazia,di correttezza amministrativa, di garanzia di altri iscritti,lesivo per l’organizzazione, o si ritenga violi i principi e le norme dello Statuto. Possono rivolgersi al Comitato di garanzia tutti gli iscritti alla CGIL
Collegio di Verifica Si indirizzano al Collegio Regionale CGIL Quando si richiede che si svolgano verifichesu atti, procedure, dirigenti o funzionari, in relazione a decisioni assunte da organi della CGIL. Vi si possono rivolgere tutti gli iscritti alla CGIL Si indirizzano al Collegio Nazionale SPI Quando si richiede che si svolgano verifichesu atti, procedure, dirigenti o funzionari, in relazione a decisioni assunte da organi o strutture dello SPI Vi si possono rivolgere tutti gli iscritti allo SPI
Come si attiva il comitato di garanzia e il collegio di verifica Entrambe possono attivarsi solo in presenza di richiesta scritta e motivata, proveniente da iscritti, funzionari, dirigenti o strutture dell’organizzazione. Mai per autonoma iniziativa del Comitato o del Collegio
IL RICORSO AVVERSO ALLE DELIBERE DELLA COMitato DI GARANZIA, O ALLE DELIBERE DEL COMITATO DI VERIFICA >Si presenta sempre tramite lettera, con raccomandata A/R > E’ sempre necessario informare l’organismo che ha emesso il giudizio contro il quale si ricorre > I termini entro cui inviare il ricorso sono previsti dai regolamenti di funzionamento dei vari organismi giudicanti, in genere 30 giorni.
Chi giudica i “giudici” I componenti dei comitati di Garanzia e dei Collegi di Verifica sono sottoposti al giudizio, in unica istanza, da parte del Collegio Statutario Nazionale L’intervento è limitato alle segnalazioni relative a comportamenti riguardanti le specifiche attività svolte nei comitati e nei collegi.
L’amministrazione Il controllo sulla correttezza della tenuta contabile, e dell’uso delle risorse economiche spettano: • ai collegi dei sindaci revisori, che effettuano periodici controlli e verifiche, con autonoma iniziativa • agli ispettori, che si attivano su esplicito mandato di organismi dirigenti o strutture IL COLLEGIO DEI SINDACIDEVE ESSERE ELETTO DAL CONGRESSO DI OGNI STRUTTURA CHE HA UNA GESTIONE AMMINISTRATIVA( quindi anche nelle leghe con autonomia a norma di lg. 460) GLI ISPETTORISONO ELETTI DAL DIRETTIVO DELLA STRUTTURA DI RIFERIMENTO (CGIL NAZIONALE, CGIL REGIONALE, CATEGORIE NAZIONALI)
I controlli amministrativi sono costruiti per consentire agli organi Deliberanti, Congresso e Direttivo, e all’organo esecutivo, Segreteria, di tenere sotto controllo la corretta gestione delle risorse. L’iscritto o dirigente o struttura che abbia dubbi sulla tenuta amministrativa può attivare il Comitato di garanzia inviando una richiesta, scritta e motivata, chiedendo di verificare l’operato di uno/a o più compagni/e verso i quali si abbiano dubbi di correttezza.
Principali pronunciamenti interpretativi assunti dal Collegio sino ad oggi La convocazione del Comitato Direttivo, ove esiste il Presidente, deve essere fatta da quest’ultimo, d’intesa con la Segreteria o su richiesta di un terzo dei componenti l’organismo stesso Al Collegio di Verifica dello SPI possono rivolgersi solo iscritti allo SPI, o iscritti alla CGIL che fanno parte di un organismo SPI Ogni compagno/a per essere eletto a cariche esecutive deve fare parte dell’organismo direttivo Sono incompatibili le cariche esecutive dello SPI con quelle di Presidente o Vice-Presidente dell’Auser
La titolarità della convocazione di un Assemblea degli iscritti, è di competenza degli organismi dirigenti della rispettiva Lega. Detta titolarità non può essere assunta dai singoli funzionari e/o referenti territoriali. La consegna delle tessere di iscrizione è un obbligo e va espletato nel più breve tempo possibile al momento dell’iscrizione, e per i già iscritti, dall’inizio dell’anno Nel momento dell’accettazione di un incarico incompatibile con quello ricoperto, l’interessato/a decade automaticamente da quest’ultimo. La piena autonomia politica delle leghe si realizza attraverso la certezza delle risorse di cui la Lega è titolare, e dalla libertà nel disporne. Ciò anche quando la Lega non gestisca in proprio le funzioni giuridico-amministrative Anche in quest’ultime deve essere praticata la regola statutaria della collegialità e della trasparenza amministrativa.
La convocazione del Direttivo che non è accompagnata dalla documentazione di uno dei punti all’ordine del giorno, è regolare se nel regolamento del Direttivo in questione non è reso obbligatorio l’invio della documentazione. • Nel caso in cui, la costituzione della Consulta degli Anziani, avvenga attraverso il voto • a Suffragio universale tra i cittadini anziani anche su liste sindacali, attribuendole • all’organismo funzioni quali:Esprimere il parere consultivo sui bilanci, proporre progetti • e interventi per gli anziani, proporre misure di sostegno economico e agevolazioni fiscali • per ridurre le situazioni di disagio. Il ruolo di membro di detta Consulta è incompatibile • con ruoli elettivi sindacali. L’obbligatorietà o meno di verbalizzare le riunioni del Direttivo non è prevista nello Statuto, pertanto può essere prevista nel regolamento del Direttivo in questione, salvo i casi in cui l’obbligo discende dalla legislazione dello stato.
La titolarità per l’individuazione del dimensionamento territoriale della Lega è del centro regolatore regionale sentite le strutture territoriali
Alcuni problemi frutto della mancata adozione di un Regolamento *difficoltà nei rapporti tra presidenza dei Comitati Direttivi e segreterie *verbalizzazione o meno dei lavori o delle decisioni assunte dagli organi statutari *le procedure per attivare i congressi, art 18 dello statuto *le modalità di voto per la sostituzione di membri della segreteria di Lega *il materiale da inviare preventivamente ai componenti l'organismo da convocare *quali sono le prerogative del Direttivo *quali sono le prerogative del Presidente del Direttivo
L’esperienza del Collegio di Verifica ha messo in evidenza come la maggioranza delle richieste di pronunciamenti proviene dalle leghe (oltre il 50%), per questo a conclusione del percorso che abbiamo fatto tra regole e statuti, sentiamo il bisogno di segnalare la necessità che anche le Leghe si dotino di regolamenti per il funzionamento del loro Comitato Direttivo. Avendo a riferimento, per questo, il regolamento del Direttivo dello Spi Nazionale.
L’indicazione piena dell’esigenza, o meglio, dell’obbligo di dotarsi di regolamenti viene dall’art. 8 dello Statuto dello SPI che nel secondo comma recita; Il funzionamento democratico del sindacato è disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, da regolamenti approvati, salva diversa disposizione, a maggioranza dei componenti del Direttivo, ovvero da altri atti amministrativi, nel rispetto dei principi statutari. L’art 14 dello Statuto SPI indica tra i compiti di tutti i Direttivi, l’elezione del suo Presidente Questo ultimo passaggio segnala un elemento di particolare importanza soprattutto per le leghe, dove non sempre si provvede alla elezione del Presidente, come invece espressamente indicato dall’art. 19 dello Statuto SPI, e quasi mai ci si dota di un regolamento.
Griglia per la scrittura del regolamento del Direttivo 1) Poteri del Comitato Direttivo in rapporto alle funzioni demandate dallo Statuto all’Organismo; 2) Modalità di convocazione del Direttivo e tempo di preavviso. 3) Come si svolgono le riunioni del Direttivo; 4) Verifica delle presenze alle riunioni del Comitato Direttivo e definizione del quorum per la validità delle sedute (Stabilire in proposito, ed in analogia con il Regolamento del Direttivo Nazionale dello Spi, se una percentuale degli assenti giustificati può essere “detratta” ai fini della definizione del quorum di cui sopra) 5) Modalità di gestione delle deleghe dello SPI nazionale della funzione di Centro Regolatore 6) Come si giustificano le assenze alle riunioni del Comitato Direttivo; 7) Eventuale procedura inerenti le modalità di “decadenza” dei pluri-assenti ingiustificati e loro sostituzione (entro una percentuale prestabilita che non alteri le risultanze congressuali); 8) Procedure per le sostituzioni a seguito di dimissioni o per cooptazioni di componenti del Comitato Direttivo ( entro una percentuale che non alteri, cumulativamente al punto 4 , le risultanze congressuali.) 9) Tempo massimo per le relazioni e gli interventi (o modalità per stabilirlo) 10) Come decide il Comitato Direttivo ( quali materie a maggioranza semplice dei presenti o dei votanti, quali a maggioranza qualificata e sua percentuale); 11) Quando si vota con voto segreto; 12) Procedure per la presentazione e discussione delle Mozioni d’Ordine; 13) Procedura per la presentazione e discussione degli Ordini del Giorno e dei Documenti Conclusivi e relative modalità di voto (anche per singoli punti e voto complessivo conclusivo);
14) Procedura per l’emendabilità degli Ordini del Giorno e degli Emendamenti Conclusivi; • 15) Eventuale modalità per la consegna preventiva dei documenti da approvare; • 16) Eventuali modalità per rendere Pubbliche le Decisioni assunte dal Direttivo; • Tempi, modalità e quorum per l’elezione del Presidente del Direttivo e dell’Ufficio di • Presidenza; • 18) Compiti del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza; • 19) Verbalizazione delle sedute del Direttivo; • 20) Accesso e partecipazione alle riunioni del Direttivo • Regolamentazione delle modalità per la presentazione della mozione di sfiducia nei • confronti del Presidente e/o dell’Ufficio di Presidenza; • 22) Norma che regoli la reggenza transitoria quando sussistono le questioni di cui al punto 21; • 23) Collegio dei Sindaci • Modalità e quorum per la modifica del Regolamento. • Leghe • Almeno punti : • 1 – 2 – 3- 4 (parte fuori parentesi) – 10 -11 - 17 – 18 – 24 • Provinciali • Tutti escluso il punto 5 • Regionali • Tutti
Le INCOMPATIBILITA’in occasione di elezioni politiche o amministrative • Chi svolge compiti esecutivi di partito • Chi ha compiti istituzionali in organi • assembleari • Chi ha compiti di governo a qualsiasi • livello istituzionale • Chi è componente di consigli di • amministrazione, ad eccezione di • quelli di emanazione SPI o CGIL NON POSSONO ASSUMERE INCARICHI ELETTIVI O DIRETTIVI NELLO SPI
Al momento della candidatura, Per ogni tipo di assemblea Si ha: LA DECADENZA AUTOMATICA DAGLI INCARICHI ESECUTIVI LA SOSPENSIONE DAGLI ORGANI DIRETTIVI DI EMANAZIONE CONGRESSUALE N.B. - NEL CASO DI ASSEMBLEE TERRITORIALI SU CUI OPERA UNA LEGA, L’INCOMPATIBILITA’ INVESTE ANCHE I MEMBRI DEL DIRETTIVO DELLA LEGA
DOPO 6 MESI DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA D’INCOMPATIBILITA’ (esempio – candidato non eletto/a) L’ISCRITTO PUO’ ESSERE RIELETTO A CARICHE ESECUTIVE RIENTRA AUTOMATICAMENTE NEGLI ORGANISMI DI CUI FACEVA PARTE NON PUO’ ESSERE ELETTO/A IN ORGANISMI ELETTIVI O RICOPRIRE INCARICHI ESECUTIVI PRIMA CHE SIANO TRASCORSI SEI MESI CHI PROVIENE DA ESPERIENZE POLICHE ESECUTIVE O DI ASSEMBLEE ELETTIVE