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SISTEMI GIURIDICI COMPARATI DIRITTO DELLA GLOBALIZZAZIONE Secondo modulo

SISTEMI GIURIDICI COMPARATI DIRITTO DELLA GLOBALIZZAZIONE Secondo modulo. CULTURA ED ECONOMIA NELLA GLOBALIZZAZIONE. Marshall Mac Luhan, e la proposta sociologica dell’idea di un “ Global Village ”( The Gutenberg Galaxy , 1962) Qualche antecedente

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SISTEMI GIURIDICI COMPARATI DIRITTO DELLA GLOBALIZZAZIONE Secondo modulo

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Presentation Transcript


  1. SISTEMI GIURIDICI COMPARATIDIRITTO DELLA GLOBALIZZAZIONESecondo modulo

  2. CULTURA ED ECONOMIA NELLA GLOBALIZZAZIONE Marshall Mac Luhan, e la proposta sociologica dell’idea di un “Global Village”(The Gutenberg Galaxy, 1962) Qualche antecedente • La tradizione dell’universalismo pacifista nell’era dello scontro tra nazioni ed il fallimento della Società delle Nazioni • La Seconda Guerra Mondiale (“globale” ?), le Nazioni Unite, la “Cortina di Ferro” in Europa, ed altrove, la Guerra Fredda, non ovunque fredda • La progressiva fusione dei sistemi commerciali ed economici dei Paesi ad economia liberale, l’opera del GATT, la nascita delle Comunità Europee • La “separazione” dei Paesi ad economia socialista ed il disastro della loro organizzazione comune, il COMECON • La fine dell’URSS e della Guerra Fredda, l’apertura della Cina alle forme economiche capitaliste ma non liberali • La globalizzazione, come “rapida circolazione delle merci più telematica”?

  3. GLOBALIZZAZIONE E DIRITTO • Il diritto è il pioniere della globalizzazione : il diritto romano si estendeva a tutti i popoli con i quali c’era commercium (Cunctos populos dice la Prammatica Sanzione di Giustiniano), ed inglobava in sé gli istituti giuridici più efficienti delle comunità soggette : le leggi marittime di Rodi, e le norme sui titoli di credito di Alessandria d’Egitto. • Nel Medio Evo la rinascita del diritto come scienza e come strumento effettivo di garanzia degli affari è unitaria, con la sola eccezione del Regno d’Inghilterra, ma i mercanti superano anche questa distinzione, e seguono regole comuni, che restano nel tempo : le moderne cambiali, il diritto marittimo, e poi di tutti i trasporti. • Alcune di queste esperienze sopravvivono alla lunga era del nazionalismo giuridico, iniziata forse con le Ordonnances di Colbert e magnificatasi nei Codici, tutti peraltro risalenti alla comune base del diritto romano.

  4. UNIVERSALISMO, DIRITTO E TRATTATI Il periodo dell’universalismo ottocentesco ha prodotto i suoi migliori frutti nel settore del diritto, fortemente promuovendo lo sviluppo delle convenzioni internazionali di diritto privato, da quella postale, “universale” anche nel nome, a quelle sui trasporti marittimi e poi, già nel 1924, e quindi anticipando il fenomeno economico, quella sul trasporto aereo, a quelle su assegno e cambiale : per questi istituti, il fenomeno giuridico era globalizzato molto prima dei rapporti economici sottostanti. Queste convenzioni furono il modello poi seguito dalle con-venzioni del secondo dopoguerra, di cui peraltro poche – la seconda, di Vienna, sulla vendita, e quella di New York sul riconoscimento dei lodi arbitrali– hanno ottenuto ratifiche, e quindi diffusione globale, pur dopo la globalizzazione dei rapporti economici

  5. LE FORME DELL’IMPRESA L’imprenditore individuale Le società di persone Le società di capitali THE FORMS OF BUSINESS ENTITIES The sole trader Partnerships Companies (or, Corporations) LE SFIDE GIURIDICO-FORMALI DELL’ECONOMIA GLOBALIZZATAPersonae, res, actionesnel mondo globalizzato un ritorno ai principi.

  6. La società in nome collettivo (s.n.c.) La società in accomandita (s.a.s.) La société en nom collectif La société en commandite simple (SCS) Partnerships General partnerships Die Oerdentliche HandelsGesellschaft (OHG) 2. Die KommanditGesellschaft (KG) LE SOCIETÀ DI PERSONE

  7. La società a responsabilità limitata (s.r.l.) La società per azioni (S.p.A.) La société à responsabilité limitée (sarl) La société anonyme (s.a.) In UK The limited company (ltd) The public limited company (plc) In USA : Corporation (Corp.) Incorporated (inc.) 1. Die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung (GmbH) 2. Die Aktiengesellschaft (AG) LE SOCIETÀ DI CAPITALI

  8. ANCORA SULLE SOCIETA’ (I) Permanenza e problemi della dicotomia tra società azionaria o anonima, e società “limitata”, laddove esistente, e l’incrocio con la distinzione tra circolazione, e no, del capitale societario tra il pubblico degli investitori, o in mercati regolamentati. Per l’effetto, oggi, si assiste ad un continuum di forme societarie, cha vanno dalla limited familiare alla società “quotata” (e soggetta a regole diverse a seconda della Borsa di quotazione), nel quale rientrano anche esperimenti come le società anonime “semplificate” (in Francia), ed analoghe forme in India. Il risultato paradossale è che la forma dell’impresa è forse l’elemento del sistema del diritto degli affari meno “uniformato”, meno “globalizzato”, perché …

  9. ANCORA SULLE SOCIETA’ (II) … le differenti influenze delle scelte dei ceti mercantili (ad es., nessun svizzero pensa a creare una “limitata”), l’immaginedi solidità economica, variabile, delle diverse forme, gli interventi legislativi, mossi da pulsioni episodiche, quali le necessità tributarie, o le reazioni ad abusi, causano mutamenti continui nei sistemi, ed assenza di guide-lines globali. Ciò emerge con grande chiarezza nei Paesi di nuova (ri)apertura alle forme societarie capitalistiche, come la Russia o la Cina, dove elementi distintivi classici, come i capitali minimi, o la presenza di certificati azionari, assumono aspetti di mera eventualità, in attesa di un assestamento interno di quei mercati finanziari, e della stessa classe degli imprenditori e dei loro consulenti

  10. RES - LE MERCI Le regole attinenti alle merci • alla loro produzione, ed ai segreti della stessa (e così i brevetti), • alla loro denominazione, singola (il marchio) o collettiva (le denominazioni d’origine), • alla loro qualità (con la standardizzazione delle regole tecniche), ed • al loro regime fiscale (le imposte doganali) costituiscono parte sempre più essenziale della disciplina dei mercati.

  11. RES - LE MERCI (II) La progressiva omologazione, prima in sede regionale (la CEE, il NAFTA), poi in sede globale WTO (si pensi agli accordi TRIPS, ma resta da fare quasi tutto sulla qualità) può consentire un controllo della circolazione “globalizzata” dei beni, senza sollevare barriere, difficilmente sostenibili, sia politicamente, sia perché foriere di chiusure simmetriche di mercati di potenziale buon sbocco (si pensi alla Cina). Le buone regole del mercato sono la miglior mediazione tra istanze iperliberiste e tentazioni neo-protezioniste

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