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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

1. LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA. Manlio Frigo Università degli Studi di Milano. anlio Frigo Uiversità degli Studi di Milano. 2. LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE E IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA.

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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

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Presentation Transcript


  1. 1 LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Manlio Frigo Università degli Studi di Milano anlio Frigo Uiversità degli Studi di Milano

  2. 2 LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE E IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA • 1. COESISTENZA E COMPATIBILITA’ TRA SISTEMI NAZIONALI • 2. COMPATIBILITA’ ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI NAZIONALI • 3. SUPREMAZIA DEL MODELLO E DEL METODO EUROPEO-COMUNITARIO

  3. 3 1. COESISTENZA TRA SISTEMI • Art. 293 TCE: “Gli Stati membri avvieranno tra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini… • la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali”. • → Convenzione Bruxelles 1968 competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; • → Convenzione Roma 1980 legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

  4. 4 1. COESISTENZA TRA SISTEMI • Perché assicurare una compatibilità tra sistemi? • Art. 23 TCE, unione doganale (28 TFUE); • Art. 28-30 TCE divieto restrizioni quantitative tra Stati membri (34-36 TFUE); • Art. 39 TCE libera circolazione lavoratori (45 TFUE); • Art. 43 TCE diritto di stabilimento (49 TFUE); • Art. 49 TCE libera prestazione di servizi (56 TFUE) .

  5. 5 1. COESISTENZA TRA SISTEMI • Interpretazione del diritto comunitario e ruolo della Corte ex art. 234 TCE; • La giurisprudenza Cassis de Dijon (1979) e l’affermazione del principio del “mutuo riconoscimento”, alla base del principio di “reciproca fiducia” (Decisione PE e Consiglio 21 settembre 2007).

  6. 6 2. COMPATIBILITA’ ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI • Art. 2-3 TCE, Mercato comune, unione economico-monetaria, mercato interno; • Trattato di Amsterdam (1997), comunitarizzazione parziale del III pilastro; • Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l’esclusione della Danimarca; • Il nuovo Titolo IV TCE (“Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”), art. 61, 65 b) e c), 68 TCE.

  7. 7 2. COMPATIBILITA’ ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI • (V. OGGI ART. 81 TFUE) • Art. 65: “Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono: • a)  il miglioramento e la semplificazione: • -  del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali, • -  della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova, • -  del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali; • b)  la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale; • c)   l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri”. 7

  8. 8 2. COMPATIBILITA’ ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI • Reg. 1346/2000, Procedure di insolvenza (31.5.02); • Reg. 1348/2000, Notificazione e comunicazione degli atti in materia civile e commerciale (31.5.01) abrogato; • Reg. 1206/2001, Assunzione delle prove in materia civile e commerciale (1.7.01); • Reg. 44/2001, Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I”),(1.3.02); • Reg. 2201/2003, Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (“Bruxelles II”), (1.8.04).

  9. 9 2. COMPATIBILITA’ ED EQUIVALENZA TRA SISTEMI • Affermazione principio reciproca fiducia: Reg. 44/2001, Reg. 1346/2000; • Ridimensionamento limite ordine pubblico: • - dall’ art. 27 Conv. Bruxelles all’ art. 34 reg. 44/2001; • - L’art. 26 Reg. 1346/2000; • - Ruolo della giurisprudenza della Corte (sentenza Krombach, 2000).

  10. 10 3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? • Modello comunitario come modello uniforme; • Carta di Nizza dei diritti fondamentali (2000), • Art. 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. “Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”.

  11. 11 3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? • Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009): • - abbandono del sistema dei 3 pilastri, • - estensione giurisdizione della Corte a materie oggi escluse (cooperazione giud. e di polizia in materia penale), • - il nuovo titolo V del TFUE “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, (artt. 67-89) sostituisce il precedente titolo IV TCE.

  12. 12 3.VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? • Superamento tendenziale della fase di coordinamento dei sistemi nazionali, • Introduzione di procedimenti europei uniformi. • Reg. 805/2004, Titolo esecutivo europeo (21.1.05), • Reg. 1896/2006, Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (12.12.08), • Reg. 861/2007, Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (1.1.09), • Reg. 1393/2007, Notificazione atti in materia civile e commerciale ( 13.11.08) • Reg. 4/2009,Competenza, legge applicabile, riconoscimento,esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (18.9.10)

  13. 13 3. VERSO LA SUPREMAZIA DEL MODELLO COMUNITARIO? • Con i reg. 805/2006, 1896/2007, 861/2007, 4/2009 non vi è alcuna procedura di “exequatur”→ le decisioni rese e i titoli circolano liberamente; • Con i reg. 805/2006, 1896/2007, 861/2007 Il rispetto dell’ordine pubblico non rientra più tra i requisiti per la certificazione.

  14. 14 IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA • Affermazione della giurisdizione “comunitaria” nei rapporti con i Paesi terzi (versante esterno) • La sentenza Owusu (2005)

  15. 15 IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA • L’estensione delle prerogative di controllo della Corte nei rapporti tra pilastri • Le sentenze SEGI e Gestoras Pro Amnistia (2007)

  16. 16 IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA • La supremazia del modello comunitario sui modelli nazionali (versante interno): • La sentenza Leffler (2007); • La sentenza West Tankers (2008); • La sentenza Lucchini (2007); • La sentenza Fall. Olimpiclub (2009).

  17. LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME SISTEMA? 17 • - Limiti materiali art. 65 a) b) c) TCE - Limiti funzionali art. 65 TCE • - Assenza norme affermazione della giurisdizione nei cfr. degli Stati terzi, • - Assenza norme sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emanate in Stati terzi, • - Il TFUE afferma con qualche timidezza la realizzazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

  18. 18 LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME SISTEMA? • TFUE: • Art. 67.1 “L’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri”. • Art. 67.4 “L’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile”.

  19. 19 LE NORME SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA GIUDIZIARIA E CIVILE COME SISTEMA? • Ruolo “trainante” della Corte di giustizia: • Parere 1/03 del 2006: riconoscimento competenza esclusiva della Comunità nella conclusione nuova Conv. Di Lugano → reg. 44/2001 come “sistema globale e coerente”.

  20. 20 grazie

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