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Introduzione ai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) Paolo Pelacchi

Introduzione ai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) Paolo Pelacchi. Introduzione.

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Introduzione ai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) Paolo Pelacchi

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  1. Introduzione ai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) Paolo Pelacchi

  2. Introduzione • Nel mese di giugno 2001 il Ministero dell’Industria ha emanato due Decreti Ministeriali tesi a definire i criteri da seguire per perseguire obiettivi di risparmio energetico ed ha identificato i destinatari di tali interventi assegnando all’AEEG il compito di definire operativamente le procedure più idonee per raggiungere gli obiettivi proposti. • Nel mese di settembre 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha modificato ed integrato i precedenti decreti dando la approvazione definitiva alla loro applicazione.

  3. Introduzione • L’AEEG, dopo aver diffuso un documento di consultazione, ha emanato una delibera nella quale indica in maniera specifica i criteri e le procedure atte a raggiungere gli obiettivi di risparmio nonché ad attivare le necessarie procedure di verifica e di controllo.

  4. Documenti di riferimento • Documenti di riferimento a livello internazionale: • protocollo di Kyoto (riduzione delle emissioni) • direttiva europea 2001/77/CE (garanzia di origine) • Documenti di riferimento a livello nazionale: • “Decreto Ministeriale gas” emanato il 24 Aprile 2001 e successivamente integrato in data 1 settembre 2004. • “Decreto Ministeriale elettrico” emanato il 24 Aprile 2001 e successivamente integrato in data 1 settembre 2004. • documento di consultazione dell’AEEG • delibera 103/03 dell’AEEG (integrata dalla 200/04)

  5. Il Decreto Ministeriale gas • Il “Decreto Ministeriale gas” individua gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale: • 0.1 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2005; • 0.2 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2006; • 0.4 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2007; • 0.7 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2008; • 1.3 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2009. • Almeno il 50% degli obiettivi deve essere ottenuto attraverso una riduzione dei consumi di gas naturale negli usi finali.

  6. Il Decreto Ministeriale gas • Le regioni e le province autonome determinano con provvedimenti di programmazione regionale i rispettivi obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili e le relative modalità di raggiungimento; le società di distribuzione territorialmente competenti operano nel rispetto di tali piani. • Nella predisposizione dei piani di programmazione le regioni e le province autonome possono definire tipologie di intervento aggiuntive a quelle previste dai DM.

  7. Il Decreto Ministeriale gas • Esempi di interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale (tabella A allegato 1): • tipologia di intervento 1: dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili • interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza • tipologia di intervento 4: installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali • impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda

  8. Il Decreto Ministeriale gas • Esempi di altri interventi (tabella B allegato 1): • tipologia di intervento 5: recuperi di energia • recuperi di energia sulla rete del gas • tipologia di intervento 8: sistemi per l’illuminazione • installazione di sistemi e componenti più efficienti • tipologia di intervento 10: interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria • essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza

  9. Il Decreto Ministeriale elettrico • Il “Decreto Ministeriale elettrico” individua gli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica: • 0.1 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2005; • 0.2 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2006; • 0.4 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2007; • 0.8 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2008; • 1.6 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2009. • Almeno il 50% degli obiettivi deve essere ottenuto attraverso una riduzione dei consumi di energia elettrica negli usi finali.

  10. Il Decreto Ministeriale elettrico • Esempi di interventi per la riduzione dei consumi di energia elettrica (tabella A allegato 1): • tipologia di intervento 1: rifasamento elettrico • rifasamento presso l’utenza finale • tipologia di intervento 2: motori elettrici e loro applicazioni • installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza • tipologia di intervento 7: interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il condizionamento • interventi per l’isolamento termico degli edifici

  11. Il Decreto Ministeriale elettrico • Esempi di altri interventi (tabella B allegato 1): • tipologia di intervento 11: climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l’uso di fonti energetiche non rinnovabili • climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazione • cogenerazione e sistemi di microgenerazione come definiti dalla AEEG

  12. I Decreti Ministeriali:gli obiettivi specifici di programmazione • Sono soggetti agli obblighi dei decreti i distributori (di energia elettrica e di gas) che forniscono non meno di 100.000 clienti (con successivi decreti definiranno le modalità per distributori con un numero di clienti inferiore). • Il risparmio imputabile ad ogni singolo distributore sarà proporzionale alla quota parte dell’energia elettrica distribuita (di gas distribuito) dal distributore rispetto alla quantità totale di energia elettrica (di gas) distribuita a livello nazionale. • I risparmi ottenibili da ogni singolo progetto hanno validità quinquennale.

  13. I Decreti Ministeriali:tipologia degli interventi ammissibili • Per il raggiungimento degli obiettivi definiti di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili i Distributori sviluppano opportuni progetti che prevedono misure e interventi che ricadono tra quelli previsti nell’allegato 1 di ciascun decreto. • L’AEEG predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti. • I progetti possono essere sviluppati direttamente dai Distributori o da loro società controllate nonché da società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO).

  14. I Decreti Ministeriali:tipologia degli interventi ammissibili • Al fine del raggiungimento degli obiettivi di risparmio gli apparecchi ed i componenti devono avere opportune caratteristiche: • i generatori di calore devono avere 4 stelle; • gli apparecchi domestici devono appartenere alla classe A; • i prodotti devono essere certificati in base al DM 2 aprile 1998 (“Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”); • In alternativa le caratteristiche dei componenti devono essere conformi a quanto previsto in sede europea (CEN, CENELEC, ETSI), nazionale (CEI), internazionale.

  15. I Decreti Ministeriali:modalità di controllo e copertura degli oneri • L’AEEG predispone ed effettua i controlli per accertare che i progetti siano stati sviluppati conformemente ai DM. • L’AEEG valuta e certifica gli effettivi risparmi di energia primaria conseguiti dalle imprese di distribuzione. • Per l’espletamento dei suddetti compiti l’AEEG può avvalersi dell’ENEA, di istituti universitari, di istituzioni finanziarie nonché di altre istituzioni competenti in materia. • L’AEEG pubblica annualmente un rapporto sull’attività eseguita ed eventualmente propone nuove modalità per il conseguimento degli obiettivi e per l’esecuzione dei progetti.

  16. I Decreti Ministeriali:titoli di efficienza energetica • A seguito della verifica e della certificazione dei progetti l’AEEG emette titoli di efficienza energetica pari alla riduzione dei consumi certificata. • Tali titoli vengono emessi a favore dei responsabili dei progetti, e cioé dei Distributori (sia quelli soggetti all’obbligo del conseguimento degli obiettivi di risparmio sia gli altri) e delle ESCO. • I titoli sono oggetto di contrattazione tra le parti interessate. • Il GME organizza una sede nella quale vengono trattati i TEE.

  17. I Decreti Ministeriali:titoli di efficienza energetica Clienti finali investimenti profitti sanzioni investimenti profitti AEEG costi riconosciuti emissione TEE SO SNO ESCO scambio di TEE GME TEE denaro

  18. Il ruolo dell’AEEG • L’AEEG ha compiti di regolazione: • nella definizione di linee guida per: • la preparazione e l’esecuzione dei progetti; • la valutazione consuntiva dei progetti; • i criteri e le modalità di rilascio dei TEE; • la verifica della documentazione dei risultati ottenuti; • la definizione del p.c.i. dei combustibili; • nella determinazione di criteri di riconoscimento dei costi e di quantificazione delle sanzioni per inadempienza agli obblighi; • per la predisposizione di regole per il funzionamento del mercato dei TEE in accordo con il GME.

  19. Il ruolo dell’AEEG • L’AEEG ha compiti di gestione: • nella determinazione dei volumi di energia elettrica e gas distribuiti nell’anno precedente; • nella verifica preliminare della conformità dei progetti; • nella valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti; • nel controllo su progetti e risparmi conseguiti; • nella emissione dei TEE; • nel riconoscimento tariffario dei costi sostenuti dai Distributori; • nella comminazione di eventuali sanzioni; • nella formulazioni di eventuali proposte per gli anni successivi.

  20. Documenti di riferimento dell’AEEG • Documento di consultazione del 4 aprile 2002 • linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti; • criteri per le modalità di verifica, controllo e certificazione; • criteri per la verifica del conseguimento degli obiettivi; • criteri per la quantificazione delle sanzioni; • criteri per il riconoscimento dei costi (valore stimato del TEE circa 100 €/tep risparmiato) • Delibera 103/03 dell’AEEG “Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la determinazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica”.

  21. Definizioni • Intervento: intervento o misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile secondo quanto previsto dai DM (allegato 1). • Progetto: attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili. • Risparmio lordo: differenza tra i consumi di energia primaria realizzati prima e dopo l’intervento (misurati in tep). • Risparmio netto: risparmio lordo depurato dei risparmi che si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica. • Valutazione: quantificazione dei risparmi conseguita a seguito di un intervento.

  22. Definizioni • Società di servizi energetici (ESCO): società (anche consortili) che hanno come oggetto sociale l’offerta di servizi energetici integrati. • Soggetto titolare del progetto: Distributore, società da esso controllate o ESCO che presenta la richiesta di verifica preliminare di conformità e quella di certificazione dei risparmi. • Collaboratori: soggetti con cui il titolare del progetto conclude accordi per la realizzazione del progetto stesso.

  23. Valutazione dei progetti • Per la valutazione dei progetti vengono definiti tre metodi: • metodi di valutazione standardizzata; • metodi di valutazione analitica; • metodi di valutazione a consuntivo. • E’ prevista la possibilità di riconoscere e valorizzare anche campagne di informazione, formazione, sensibilizzazione e promozione di supporto (riconoscimento di un incremento addizionale sui risparmi pari al 5% di quello complessivo riconosciuto all’intervento.

  24. Valutazione dei progetti:metodi di valutazione standardizzata. • Forniscono il risparmio ottenibile per singola unità installata. • Parametri da misurare: il numero di unità installate; • Le schede tecniche di quantificazione sono predisposte dall’AEEG per singola tipologia di progetto e forniscono il risparmio riconosciuto per singola unità installata (risparmio lordo); sono aggiornabili previa consultazione.

  25. Valutazione dei progetti:metodi di valutazione standardizzata.

  26. Valutazione dei progetti:metodi di valutazione standardizzata.

  27. Valutazione dei progetti:metodi di valutazione analitica. • Forniscono il risparmio ottenibile per singola unità installata in funzione di alcuni parametri. • Parametri da misurare: dipendono dalla applicazione e possono variare caso per caso. • Le schede tecniche di quantificazione sono predisposte dall’AEEG per singola tipologia di progetto e forniscono la formula per quantificare il risparmio riconosciuto per singola unità installata; indicano i parametri fissati e quelli da misurare; sono aggiornabili previa consultazione.

  28. Valutazione dei progetti:metodi di valutazione analitica.

  29. Valutazione dei progetti:metodi di valutazione analitica.

  30. Valutazione dei progetti:metodi di valutazione analitica.

  31. Valutazione dei progetti:metodi di valutazione a consuntivo. • Questi metodi sono applicabili solo alle tipologie di intervento per le quali non siano disponibili metodi di valutazione standardizzata o analitica oppure a progetti costituiti da più interventi valutabili con metodi di valutazione diversi. • Confrontano i consumi primari di energia prima e dopo l’intervento. • Sono proposti ed elaborati sulla base di criteri definiti dall’AEEG e sono soggetti ad una approvazione preliminare.

  32. Criteri di preparazione dei progetti • I titolari dei progetti devono: • ottenere eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente; • assicurare la conformità all’art. 6 dei DM; • assicurare la conformità dei progetti alla normativa tecnica specificata nelle schede tecniche di quantificazione dei risparmi o nel programma di misura. • I progetti devono essere improntati alla trasparenza ed alla correttezza delle informazioni e non devono presentare elementi di discriminazione o di ostacolo alla concorrenza (attività di misura o vendita). • Limitatamente ai progetti a consuntivo può essere richiesta una verifica preliminare di conformità alle linee guida.

  33. Dimensione minima dei progetti • E’ richiesta una dimensione minima per ciascun progetto che è funzione del metodo adottato e della dimensione del proponente. grandi distributori altri soggetti (> 100.000 clienti) (ESCO) progetti standardizzati 25 tep/anno 25 tep/anno progetti analitici 100 tep/anno 50 tep/anno progetti a consuntivo 200 tep/anno 100 tep/anno

  34. Verifica e certificazione dei risultati. • I soggetti titolari dei progetti devono inviare al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi una richiesta di verifica e certificazione. • Le modalità di presentazione dipendono dal metodo adottato per il progetto: • mediante schede predisposte dall’AEEG per i metodi standardizzati e analitici; • mediante un formato stabilito nel programma di misura preventivamente approvato dall’AEEG per i metodi a consuntivo. • La prima richiesta può essere fatta solamente dopo che il progetto ha raggiunto la sua dimensione minima. • Le verifiche successive dipendono dal tipo di progetto, dal metodo adottato e dalla natura della richiesta (prima o successive).

  35. Criteri per il rilascio dei TEE. • La dimensione dei TEE è pari a 1 tep. • I TEE possono essere rilasciati a: • tutti i Distributori (compresi quelli che non sono sottoposti all’obbligo); • le ESCOs.

  36. Criteri per il rilascio dei TEE. • I TEE emessi sono di tre tipi: • tipo 1: attestanti il conseguimento di riduzioni di consumi di energia elettrica (sono validi per certificare sia la riduzione dei consumi finali di energia elettrica sia i risparmi di energia primaria); • tipo 2: attestanti il conseguimento di riduzioni di consumi di gas naturale (sono validi per certificare sia la riduzione dei consumi di gas sia i risparmi di energia primaria); • tipo 3: attestanti il conseguimento di riduzioni di consumi di energia primaria (sono validi per certificare solamente i risparmi di energia primaria).

  37. Verifica degli obiettivi e sanzioni. • I DM stabiliscono che debba essere effettuata una verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi di risparmio stabiliti e che le sanzioni per inadempienza siano “proporzionali e comunque superiori all’entità degli investimenti ritenuti necessari a compensare l’inadempienza”. • L’AEEG ha proposto che: • la sanzione sia concepita come incentivo a conseguire risparmi; • la sanzione sia definita in termini unitari (€/tep non risparmiato rispetto all’obiettivo specifico); • l’irrogazione avvenga attraverso le tariffe, in termini di riduzione, quando possibile, dei costi riconosciuti.

  38. Recupero dei costi in tariffa. • I DM prevedono che “... i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità stabilite dai decreti ...” • “... possono trovare copertura in tariffa per la parte non coperta da altre risorse”: • elettricità: attraverso le tariffe di accesso ed uso della rete; • gas: attraverso le tariffe di distribuzione. • “... secondo criteri stabiliti dall’AEEG”.

  39. Entro aprile anno t-1 Per tutta la durata anno t AEEG: raccolta dati distribuzione gas ed elettricità anno t-2 Ogni SO comunica volumi gas ed elettricità anno t-2 SO e SV realizzano progetti Per tutta la durata anno t SO e SV richiedono verifica e certificazione risparmi ottenuti Entro 90 giorni ricezione richiesta AEEG o soggetto delegato valuta, controlla e certifica AEEG calcola gli obiettivi specifici per ogni SO anno t AEEG rilascia i TEE Per tutta la durata anno t SO e SV si scambiano TEE Entro maggio anno t+1 SO comunica a AEEG i TEE da annullare ai fini dell’obbligo AEEG verifica raggiungimento obiettivi anno t-1, quantifica sanzioni e calcola costi da riconoscere AEEG elabora e pubblica rapporti

  40. Schede tecniche di valutazione approvate • Sostituzione di lampade a incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato. • Sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a metano a camera stagna e accensione piezoelettrica. • Nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale. • Sostituzione di scaldacqua a gas, a camera aperta e fiamma pilota con scaldacqua a gas, a camera stagna e accensione piezoelettrica. • Sostituzione di vetri semplici con vetri doppi. • Isolamento delle pareti e delle coperture. • Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW. • Impiego di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria.

  41. Schede tecniche di valutazione approvate • Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza superiore o uguale a 22 kW. • Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori di mercurio e lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti adibiti ad illuminazione esterna. • Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di Pubblica Illuminazione. • Installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera inferiore a 12 kW. • Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario.

  42. Schede tecniche di valutazione approvate • Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. • Applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione di ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

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