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AMOL. ATTESTATI MALATTIE ON-LINE Una storia lunga e travagliata …. a cura di:Gabriele Sannino. AMOL - Introduzione. Il progetto AMOL si colloca all’interno di un più ampio contesto caratterizzato dalla informatizzazione dei servizi resi dalla PA
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AMOL ATTESTATI MALATTIE ON-LINE Una storia lunga e travagliata… a cura di:Gabriele Sannino
AMOL- Introduzione • Il progetto AMOL si colloca all’interno di un più ampio contesto caratterizzato dalla informatizzazione dei servizi resi dalla PA • Tra questi, i più “famosi” sono la PEC, i pagamenti on line dei contributi INPS, il pagamento del bollo auto, etc.
AMOL – l’idea base • Il lavoratore si reca dal medico • Il medico: • Visita il paziente/lavoratore • Gestisce la certificazione in modalità on line inviando il tutto all’INPS • L’INPS tratta i dati di sua competenza e ne mette una parte (attestati) a disposizione dei datori • Il datore di lavoro acquisisce il tutto in via informatica • “Zero carta”, “zero data entry”, just in time
AMOL – non solo stop and go • I problemi non sono rimasti confinati alla semplice problematica dello “stop and go” ma ha coinvolto anche i contenuti della normativa che, via via, a partire dal 2004 (legge finanziaria 2005) si sono stratificati. • Vedremo, di seguito, i principali passaggi non senza sottolineare una stranezza: • il sistema nasce per il settore privato (Finanziaria 2004) • viene esteso al pubblico (art.55 septies del D.Lgs. n.165/2001 introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. N. 150/2009)… • …con un’applicazione estesa al settore privato (art. 25 Collegato lavoro che estende al settore privato l’art. 55 septies)
AMOL - la normativa si parte lenti:una ogni due anni! • Legge Finanziaria 2005 • Legge Finanziaria 2007 • DPR 26/3/2008 • Istituisce il SAC nell’ambito del MEF • Invio on line limitato ai soli lavoratori con indennità a carico INPS • Rilascio anche di copia cartacea del certificato e dell’attestato
AMOL – la normativa 2010si accelera! • DMS 26/2/2010: • Disciplinare tecnico che delinea l’architettura del sistema. Definizione rettifica ed annullamento del certificato • Circolare INPS n. 60 del 16/4/2010: • Prime istruzioni operative. Per tutti i lavoratori. Per il datore accesso tramite PIN. Rapporto di dipendenza per accedere ai dati. Rilascio copia cartacea. • Circolare INPS n. 119 del 7/9/2010 • Istruzioni per richiesta invio a mezzo PEC • Collegato Lavoro, L. 4/11/2010 n. 183, art. 25 • Applicazione art 55 septiesD.Lgs 165/2001 anche al settore privato dal 10/1/2010. Certificati bianchi – limiti di utilizzo • Circolare INPS n. 164 del 28/12/2010 • Invio attestati malattia alla PEC del cittadino con ricerca automatica della stessa all’atto della richiesta. Limitazione di utilizzo ad un particolare tipo di PEC
AMOL – la normativa 2011si va in “fuori giri” • Circolare INPS n. 21 del 31/1/2011: • Art. 25 Legge 4 novembre 2010, n. 183: colpo di scena! Sempre riconosciuta la possibilità del certificato bianco… • Circolare INPS n. 26 del 8/2/2011: • Gestione visite controllo – calcolo score – certificati più a rischio per l’adeguatezza della prognosi • Circolare PCM n. 1 del 23/2/2011 • Indicazioni/rinvio per PS e Ospedali • Circ. PCM-MinLav. n. 4 del 18/3/2011 • Informazioni su nuova normativa. Resta fermo l’obbligo, per il lavoratore, di comunicare al datore l’indirizzo dei reperibilità se diverso da residenza o domicilio abituale. Previsione regime transitorio di 3 mesi • Conferenza stampa Governo Italiano 24/3/2011 • Slide n. 11 di riepilogo funzionamento sistema • Intesa tra le Parti sociali del 20/7/2011 • Norme transitorie in attesa dei nuovi CCNL. Conferma clausole CCNL sul trattamento economico normativo; obblighi di tempestiva comunicazione; comunicazione NPI, ecc.
AMOL – la normativa 2011 • Decreto legge 98/2011, art. 16, comma 9 (convertito nella Legge 111/2011): • Eccezione al certificato rosso per visite, esami, accertamenti • Circolare INPS n. 117 del 9/9/2011: • Riepilogo normativa ed ulteriori modalità invio attestati per il tramite degli intermediari. Retromarcia rispetto alla circolare n. 21/2011, quella del “colpo di scena”. Ad eccezione delle situazioni previste dal DL 98/2011 (visite, esami ed accertamenti). Quarto sistema di acquisizione attestati: il call center INPS (803.164). Limitazione richiesta invio a mezzo PEC alla struttura INPS territorialmente competente • Messaggio INPS n. 18654 del 30/9/2011 • Informativa ai medici – certificazione di malattia – limitazione tipologia anomalie certificati: diagnosi non comprovante incapacità al lavoro ed anomalia generica (diagnosi incomplete) con invio lettere ai lavoratori per conseguenti rettifiche.
AMOL – sintesi normativa • Allo stato attuale: • AMOL riguarda tutti i lavoratori dipendenti • Obbligo per il medico SSN: • di utilizzare il sistema on line • di comunicare al paziente il NPI • di consegnare, a richiesta del paziente, i certificati cartacei • Situazione in divenire per PS e ospedali • Cessazione obbligo invio certificati cartacei al datore e/o all’INPS • Conferma obbligo di comunicazione dell’assenza
AMOL – sintesi normativa • Obbligo, su richiesta del datore, di fornire il NPI • Ripristino, in casi eccezionali, del sistema “ante” • Norme restrittive per i certificati bianchi • Datori: dati disponibili a mezzo PEC o per accesso diretto (acquisizione massiva) o CF+numero certificato (acquisizione mirata) o chiamata al call center INPS • Lavoratori: dati disponibili a mezzo PEC (limitazioni ) o per accesso diretto (PIN o CF + numero certificato) • Visite fiscali: sistema dello score in applicazione del vecchio adagio “Curia romana non tonsaovemsine lana”
AMOL – formato TXT • Datore di lavoro: matricola INPS: xxxxxxxx • Lavoratore: xxxxxxxxxxxxxxxx Nato/a a: ROMA Prov. RM il xx/xx/1xxx • C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx N. Certificato: 12xxxxxx • Fine malattia: 21/06/2011 Inizio malattia 18/06/2011 Rilascio 18/06/2011 • Tipo certificato I • Residenza o domicilio abituale: • Via/P.zzaxxxxxxxxxxxxxxxxxx C.A.P. xxxxx Comune MAGLIANO SABINA Prov. RI • Indirizzo di reperibilità: Presso • Via/P.zza C.A.P. Comune Prov. • Medico: xxxxxxxxxxx ASL xxxxxx
AMOL – le opportunità • La disponibilità di un formato XML offre l’opportunità di caricamenti massivi degli attestati nei sistemi di elaborazione paghe con i seguenti vantaggi: • Riduzione (non eliminazione!) del data entry • Incremento controlli di qualità • Disponibilità dei dati quasi in tempo reale (n+2lav)
AMOL – le opportunità • Si è quindi pensato di utilizzare tale opportunità per realizzare un sistema per “travasare” automaticamente i dati della malattia nel sistema paghe. • Poche e chiare indicazioni fornite a SSI per la realizzazione del sistema: • semplice ed intuitivo • gestibile dall’utente di amministrazione del personale • in grado di effettuare una prima “valutazione” degli AMOL a prescindere dalle successive risultanze della lista anomalie
AMOL – le specifiche funzionali a SSI • Non registrare gli attestati: • di rettifica • di annullamento • con ID già presente in archivio • con CF inesistente • “I” che abbiano una data di inizio anteriore a due o più giorni quella di rilascio • “C” che abbiano un data di inizio anteriore la data di inizio del precedente evento • che abbiano data e fine all’interno di un evento già precedentemente registrato
AMOL – applicativo realizzato • 4 schermate per gestire il processo: • Carica file • Verifica e conferma • Archivio attestati • Incrocio attestati
AMOL – comunicazione e giustificazione della malattia • Solitamente gli aspetti relativi alla comunicazione ed alla giustificazione dell’assenza per malattia sono ben definiti nell’ambito delle procedure e regole aziendali. • Quali sono gli impatti di AMOL sulle stesse?
AMOL – comunicazione e giustificazione della malattia • Comunicazione: si ritiene che AMOL non abbia alcun impatto in quanto vige sempre (e la stessa intesa tra le parti sociali del 20/7/2011 lo ha ribadito) l’obbligo di tempestiva comunicazione al datore di lavoro. • Giustificazione: le prassi in uso vengono modificate
AMOL - INPS altre autenticazioni-consultazione attestati di malattia
Denunce infortuni alla PS a mezzo PEC • La denuncia di infortunio alla PS; individuazione autorità competente; modalità di invio tradizionale (raccomandata a.r.); PEC-posta elettronica certificata: definizione; riferimenti normativi; il nuovo CAD: codice amministrazione digitale; l’obbligo di dotarsi della PEC; a chi rivolgersi; uso sostitutivo della PEC rispetto alla raccomandata a.r.: vantaggi; Accertamento possesso PEC da parte del destinatario: modalità; un principio fondamentale: in dubiopro…; Polizia di Stato, Sindaci, Comuni: caratteristiche dei siti internet e individuazione info sulla PEC; invio della denuncia: struttura del messaggio ed allegati (mod. 4/e); invio della denuncia: ricevute di ritorno: caratteristiche e significato.
PEC-PS: l’infortunio sul lavoro adempimenti a carico del datore • Dal punto di vista amministrativo, l’ infortunio sul lavoro produce, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di provvedere alla denuncia all’INAIL ed all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Lo stabiliscono gli articoli 53 e 54 del DPR n. 1124 del 1965[1]. • Da diverso tempo l’adempimento nei confronti dell’INAIL può essere assolto con una procedura informatica on line che consente di evitare tutti gli appesantimenti dovuti alla trasmissione cartacea[2]. • Analoga procedura era stata prevista nei confronti della Pubblica Sicurezza. Un’apposita convenzione era stata infatti siglata, in data 15/5/2006, tra il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), l’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Giustizia. • Tale accordo era finalizzato ad “instradare per via telematica” le denunce di infortunio alla PS ma, per quanto consta, ebbe solo una qualche forma sperimentale di attuazione limitata a poche Questure e comunque senza seguito. Conseguentemente non resta (o meglio, restava) che inviare alla PS una tradizionale raccomandata a.r. • [1] Per quanto riguarda la denuncia alla PS, l’art. 54 obbliga il datore di lavoro a tale adempimento per tutti gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. • [2] Un ulteriore vantaggio di tale procedura messa a disposizione dall’Istituto assicuratore è costituito dalla “certezza” del calcolo della retribuzione media giornaliera e quindi dal venir meno di eventuali difformità tra i calcoli eseguiti dall’azienda e quelli sviluppati dall’INAIL.
PEC-PS: Le nuove possibilità • Una serie di norme relative all’informatizzazione della PA hanno aperto la strada alla sperimentazione di una particolare forma di invio on line: quella tramite PEC
PEC-PS: descrizione PEC • E’ un sistema di "trasporto" di documenti informatici simile alla “normale” posta elettronica in grado di fornire agli utenti la certezza legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi al destinatario. • Può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico con lo stesso valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento ed una notevole semplificazione di costi e procedure.Per acquistare una casella di posta elettronica certificata è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori iscritto nell’apposito elenco pubblico[1] e seguire l’iter procedurale indicato dal Gestore scelto. • Si ricorda che è in corso di graduale estensione l’obbligo di utilizzo della PEC: già operativo per i professionisti iscritti agli ordini, il vincolo sarà esteso a tutte le imprese già costituite in forma societaria entro il 29/11/2011[2].[1] Vedi www.digitpa.it alla voce “gestori” • [2] Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella legge n. 2/2009, prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Le imprese già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore del succitato decreto, hanno l’obbligo di comunicare al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni (29/11/2011) dalla data di entrata in vigore del succitato decreto.
PEC-PS: normativa di riferimento • DPR 11/2/2005 n. 68. Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16/1/2003, n. 3 • Decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e smi. Codice dell’amministrazione digitale • Decreto Ministeriale 2/11/2005. Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. • Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 - Legge 2/2009 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263) • Introduce l'obbligatorietà della PEC per le imprese costituite in forma societaria e per i per i professionisti iscritti agli Ordini • Gli Enti pubblici sono tenuti a pubblicare i propri indirizzi PEC • Ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata.
PEC-PS: informazioni utili • Per informazioni dettagliate è opportuno consultare il sito www.cnipa.org.it oppure il sito www.digitpa.org.it . Il 29/12/2009 è entrato infatti in vigore il Decreto Legislativo n. 177/2009, avente ad oggetto la riorganizzazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). Questo ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, ha assunto la denominazione "DigitPA". DigitPA e' un ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione. • DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale. • Come cittadini è inoltre utile sapere che esiste la possibilità di avere una casella PEC rilasciata gratuitamente dalla PA. Consultare il sito www.postacertificata.gov.it
La PEC per il cittadinoPostaCertificata@ • CEC-PAC: Comunicazione Elettronica Certificata tra PA e Cittadino • Gratuita • Limitata alle sole comunicazione verso tutte le PA (indice delle PA in www.paginepecpa.gov.it) • Sito di riferimento: www.postacertificata.it
PEC-PS: “due pillole” di CAD acronimo per codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.). Per chi volesse saperne di più: www.digitpa.gov.it Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie. • 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni... Art. 4. Partecipazione al procedimento amm.vo informatico. • 2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa Articolo 5-bis.Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche. • 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. • 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini
PEC-PS: due pillole di CAD Articolo 6.Utilizzo della posta elettronica certificata. • 1. Per le comunicazioni di cui all' articolo 48, comma 1 , con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano. Articolo 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese. • 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica. • 2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.
PEC-PS: due pillole di CAD Art. 45. Valore giuridico della trasmissione • 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una PA con qualsiasi mezzo telematico od informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. • 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
PEC-PS: due pillole di CAD Articolo 48 . Posta elettronica certificata. • 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA . • 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1 , equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. • 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 .
PEC-PS: due pillole di CAD Articolo 54 . Contenuto dei siti delle P.A. • 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: • …l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata…
PEC-PS: due pillole di CAD Articolo 57. Moduli e formulari. • 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà . • 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili .
PEC-PS: due pillole di CADbello ma futuribile…?(cfr Sole24 ore del 18/10/2011, pg. 38)
PEC-PS: due pillole di CAD Codice Civile art. 2712 Riproduzioni meccaniche1. Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime [c.p.c. 261].
PEC-PS: i primi, cauti, esperimenti • La ricerca della PEC: il paradosso del Commissariato di xxxxxxx (cfr. art. 54, comma 1, lettera d del CAD) • Il parallelo • Funziona!
PEC-PS: Autorità competente • Questa è costituita dagli uffici della Polizia di Stato (questure e commissariati. Attenzione: gli altri corpi di Polizia, quali ad es. Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale etc. non sono destinatari di tale comunicazione) e, in mancanza, dal Sindaco del luogo in cui è avvenuto l’infortunio. • l’Autorità deve essere individuata in base al criterio della presenza fisica degli uffici e non della loro competenza territoriale
PEC-PS: verifica possesso PEC • Individuato l’Ente destinatario della denuncia, si dovrà verificare, tramite l’apposito registro delle pubbliche amministrazioni consultabile sul sito www.paginepecpa.gov.it, che questi abbia attivato un proprio indirizzo PEC. • Digitando il suddetto indirizzo si accede alla schermata