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Di- Roberto Vinciarelli

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  1. Contratto di inserimento-la stipula del contratto di inserimento con donne residenti in aree individuate dal DM(Art 54 c1 lett e D.Lgs 276/2003);-malattia/maternità/cig/disoccupazione ordinaria (circ 41 /06 inps); -agevolazioni normative / economiche(art 59 c1,2,3 D.lgs.276/2003);- l’uni- emens e la denuncia delle retribuzioni Inail; Di- Roberto Vinciarelli

  2. Finalità professionalizzanti • Contratto di lavoro a tempo determinato diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di inserimento, l’ adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, ai fini dell’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti tassativamente indicati.

  3. Finalità professionalizzanti • In base alla C.M. Lavoro 31/2004 tale contratto perde la funzione formativa come natura caratterizzante a favore della finalità di garantire la collocazione o ricollocazione di soggetti socialmente più deboli. • Il Ministero ritiene che il contratto di inserimento non si configura come un contratto a "causa mista" dal momento che la formazione è solo "eventuale", mentre l'elemento che lo caratterizza è costituito dall'impegno a garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoratore di soggetti più deboli.

  4. Lavoratori • Soggetti di età tra i 18 e i 29 anni; • Disoccupati di lunga durata, da 29 fino a 32 anni( 364 giorni). NOTA- Sono disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni (soggetti che, dopo aver perso un rapporto di lavoro subordinato o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi). Situazione da certificare, secondo l'Inps, mediante dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al centro per l'impiego, unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo attestante la permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione • Lavoratori con più di 50 anni di età privi di un lavoro. • Lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni(non stipulabile con colui che non ha mai lavorato). • Donne di qualsiasi età, residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile,determinato con apposito dm, è inferiore di almeno il 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. • Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico

  5. Lavoratori • NB- • Lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; • Senza tener conto delle prestazioni occasionali di tipo accessorio (Nota M. Lavoro prot. 4570/2006) ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva del 25%. Persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. La nozione di grave handicap fisico, mentale o psichico trova riferimento normativo in: • L. 104/1992; • D.p.c.m. 13.01.2000; • L. 68/1999. • Il grado di invalidità deve essere superiore al 45% (Interp. Min. Lav. 17/2008).

  6. Art 54 c.1 lettera e) • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. • La legittimità dell'instaurazione del rapporto è sancita dall'articolo 54 c.1 lettera e) del D.Lgs n. 276/2003 (donne residenti in uno dei territori ad alta disoccupazione / bassa occupazione femminile- identificati con decreto e senza lavoro retribuito da almeno 6 mesi)

  7. Anni 2009/2010/2011 • Non è stato pubblicato il dm che stabilisce per gli anni 2009/2010/2011 le aree ad alta disoccupazione femminile/ bassa occupazione femminile. • I precedenti decreti definiscono le aree ad alta disoccupazione femminile/ bassa occupazione femminile solo in riferimento agli anni 2004/2005/2006/2007/2008.

  8. DM • ANNI 2004-2006 Il decreto interministeriale 11.11.2005, in vigore per il triennio 2004 - 2006, aveva individuato “in tutte le Regioni e Province autonome” i territori in cui era possibile stipulare i contratti d’inserimento con i soggetti di cui all’art. 54, c. 1, lett. e) D. Lgs. 276/2003 e fruire del beneficio contributivo uniforme e generalizzato del 25%, in quanto tale agevolazione non costituisce un’ipotesi di “aiuto di Stato”. • L’accesso alle agevolazioni contributive superiori al 25% in relazione alla natura e alla ubicazione del datore per agli anni 2004/05/06, è consentito solo se risultano rispettate le condizioni soggettive ed oggettive del regolamento comunitario 2204/2002. • Condizioni soggettive- la donna deve risiedere e lavorare in area Nuts 2( negli anni 2004-2006 solo 8 regioni di Italia sono aree Nuts 2) • Condizioni oggettive- rispetto delle 3 condizioni imposte dal Reg .comunitario 2204/2002. • Anno 2007 Il Decreto 31.07.2007, per l’anno 2007, ha confermato lo sgravio uniforme e generalizzato del 25% per le aree riferite a “tutte le Regioni e Province autonome”; mentre ha ridotto le aree di cui al livello NUTS II, ammesse al beneficio in misura superiore al 25%, escludendo la regione Lazio rispetto alla precedente elencazione(aree conformi all’articolo 2 lettera f regolamento 2204/2002).

  9. Anno 2007 • La stipula di contratti di inserimento con donne di qualsiasi età è consentita su tutto il territorio nazionale e ne consegue l'ammissibilità all'agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25%; • I territori(Molise, Calabria,Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna )che presentano le caratteristiche di cui al regolamento (Ce)[areeenuts 2] n. 2204/2002, all'interno dei quali se le donne vi risiedono e lavorano devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari, originano le agevolazione in misura superiore al 25%, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume e all'ubicazione territoriale del medesimo; • il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell'attività lavorativa;. • Per le agevolazioni eccedenti il 25% occorre pure il rispetto degli altri requisiti oggettivi di cui al2204/2002

  10. Anno 2008. • Il decreto 13/11/2008-per l’anno 2008 ha individuato le aree territoriali nelle quali devono risiedere( e lavorare ) le donne che possono essere assunte con contratto di inserimento, in particolare: a) in attuazione dell'art. 54, c. 1, lettera e), del D.Lgs. 276/2003, le aree che rispondono ai requisiti di disoccupazione/inoccupazione femminile (contenute nella medesima lettera e) sono identificate, per gli anni 2008, in tutte le regioni e province autonome, vale a dire in tutto il territorio nazionale; • Stipula in relazione all’articolo 54 c1 lettera e)-per le donne residenti in tutte le regioni di italia; • Agevolazione contributiva massima al 25%;

  11. Anno 2008 b) le aree che rispondono invece ai requisiti di disoccupazione/inoccupazione femminile secondo le regole dell'Unione europea (Reg. 2204/2002, art. 2, lettera f) - Aree geografiche a livello Nuts 2, con tasso medio di disoccupazione superiore al 100% della media comunitaria da almeno due anni e nelle quali la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile per almeno due dei tre anni civili precedenti) sono invece individuate nelle Regioni , Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.-agevolazione contributiva; • Stipula in relazione all’articolo 54 c1 lettera e)-per le donne residenti e che lavorano nelle regioni di Italia ( Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna); • Agevolazione contributiva superiore al 25% (in funzione della ubicazione/settore datore) e subordinatamente al rispetto degli altri requisiti comunitari 2204/2002;

  12. Anno 2008 Altri requisiti comunitari 2204/2002: 1)l'ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 60% nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto; 2) l'assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti ; quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; 3)il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi.

  13. Dm-Anno 2008 Sintesi: Accesso alle agevolazioni superiori al 25%( in relazione al settore/ubicazione del datore)in relazione a contratti di inserimento stipulati nel 2008 ai sensi dell’articolo 54 c1 lettera e) ; • Assunzione di una lavoratrice residente( E CHE LAVORA) in una area nuts 2) [ la lavoratrice in tal caso è soggetto svantaggiata in relazione ai requisiti comunitari di cui al regolamento2204/2002] –[aree nuts 2 per il 2008 sono il Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna]; • rispetto da parte del datore di lavoro, dei parametri oggettivi di cui al regolamento 2204/2002 ESEMPIO: Donna residente e che lavora in puglia(area NUT2 NEL 2008 -VEDI regolamento ue 2204/2002), assunta nel 2008 con contratto di inserimento ,da parte di ditta artigiana. Sono rispettati i 3 parametri oggettivi di cui al reg. 2204/2002: 1-continuità rapporto -12 mesi; 2-agevolazione nel limite del 50% del costo salariale ; 3-aumento netto dei dipendenti rispetto ai 12 mesi precedenti; Contribuzione c/ditta: Dal momento che il datore che assume è una ditta artigiana rispettosa del Reg 2204/2002: • 10% c/ditta su imponibile previdenziale( aliquota apprendisti);

  14. Anno 2008-art.54.c.1 lettera e)

  15. Si può stipulare il contratto di inserimento con le donne nell’anno 2011? • Per l’ anno 2011 non è stato emanato il dm che stabilisce per l’anno 2011 le aree ad alto tasso di disoccupazione/ bassa occupazione femminile. • Si può stipulare il contratto di inserimento ai sensi dell’articolo 54 c1 lettera e nel 2011? • Si / ma è rischioso. • Natura del dm: • Il Decreto "ha natura dichiarativa e la sua efficacia non va limitata, pertanto, solo a favore dei contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, ma va estesa altresì a tutti i contratti d'inserimento stipulati negli anni ai quali il medesimo Decreto fa esplicito riferimento“(interp. M.L. 1/2007). • Nell'eventuale ipotesi di stipulazione di un contratto d'inserimento con una donna residente in un'area geografica risultante poi priva della situazione occupazionale richiesta dalla norma o, ancora, nell'ipotesi della stipulazione del contratto in un arco temporale non espressamente menzionato nel decreto, il contratto non rientra nella fattispecie tipica di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 276/2003, con conseguente inapplicabilità della relativa normativa (interp. ML 20/2008).

  16. Si può stipulare il contratto di inserimento con le donne nell’anno 2011? • Si demanda al decreto ministeriale anche la funzione di validare le assunzioni effettuate dai datori di lavoro prima della diffusione del provvedimento a patto, però, che quest'ultimo indichi espressamente l'arco temporale di validità(anno di validità). • Si espone il datore di lavoro al rischio della riqualificazione del rapporto(quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), laddove l'area territoriale in cui è stato instaurato il contratto di inserimento risulti priva della situazione occupazionale richiesta dalla norma, una volta uscito il dm.

  17. Esempio. • Il datore di lavoro stipula, a giugno del 2011, con una donna residente e che lavora in Umbria,senza impiego da più di 6 mesi, un contratto di inserimento , in relazione alla causale soggettiva di cui all’articolo 54 c.1 lettera e). • All’atto della stipula del contratto, non è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, il dm che sancisce per l’anno 2011, le aree ad alta disoccupazione/bassa occupazione femminile • Se successivamente all’assunzioneviene pubblicato in GU il dm e il dm non prevede per l’ anno 2011l’Umbria come area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, abbiamo la riqualificazione formale del rapporto quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato( a meno che si possa ricondurre il contratto di inserimento ad altra causale soggettiva).

  18. Novità dopo il D.L. 70/2011 Dal 13/05/2011: 1)Sostituzione del regolamento comunitario 2204/2002 con il regolamento 800/2008; 2)Aggiunto all’articolo 54 c1 lettera e)-Senza lavoro retribuito da almeno 6 mesi( la donna diviene soggetto svantaggiato UE); Dubbi? : • L'assenza di occupazione si riferisce ai soli rapporti di lavoro subordinato ovvero la stessa riguarda qualsiasi tipologia di lavoro, svolto anche in forma autonoma o parasubordinata? • L'arco temporale individuato (sei mesi) debba essere continuativamente privo di qualsiasi forma di occupazione, ovvero eventuali periodi, caratterizzati da svolgimento di attività "atipiche" (vedi ad esempio il lavoro occasionale remunerato con i voucher), possano essere eventualmente neutralizzati?

  19. Agevolazioni contributive dopo il D.L. 70/2011(13/05/2011); 1) agevolazioni fino al 25%: • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; • residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.

  20. Agevolazioni contributive dopo il D.L. 70/2011 2)Agevolazioni superiori al 25%(in relazione al settore /ubicazione datore); • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; • residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; • rispetto dei parametri oggettivi di cui al reg. UE 800/2008; Nb - dopo il D.L. 70/2011 è venuto meno il riferimento al soggetto svantaggiato UE ( donna che risiede e lavora in AREA NUTS 2)ai fini della fruizione di agevolazioni superiori al 25%.

  21. Termini certi alla pubblicazione del dm Legge di stabilità articolo 22 c.3 legge 183/2011( pubblicazione in GU il 14/11/2011) in vigore dal 1 gennaio del 2012: • Per anni 2009/2010/2011/2012- sono individuate le aree ad alto tasso di disoccupazione femminile/ a bassa occupazione femminile di cui all’articolo 54 c 1 lettera e),con DM ( m.lavoro di concerto con quello dell’economia) da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta norma( il DM deve essere adottato entro il 31/01/2012) • Esempio: Se nell’anno 2009 era stato stipulato un contratto di inserimento con una donna che risiede in Umbria, ai sensi dell’articolo 54c1 lettera e) D.Lgs 276/03, nel caso in cui il dm di prossima emanazione affermasse che l ‘Umbria non è area ad alta disoccupazione femminile per l’anno 2009, il datore di lavoro si troverebbe in mano un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato( con inevitabili recuperi contributivi).

  22. Termini certi alla pubblicazione del dm Modifica al testo dell’articolo 54 c 1 lettera e). • A partire dal 2013 – Il DM( M. Lavoro di concerto con quello dell’economia) emanato entro il 31/12 di ogni anno/ a valere sull’anno successivo individua: • le aree ad alta disoccupazione femminile e a bassa occupazione femminile di cui all’articolo 54 c.1 lettera e) D. Lgs. 276/03. • Aree in riferimento alle quali nel rispetto del regolamento 800/2008, trovano applicazione le agevolazioni economiche art 59 c3( si fa indebitamente riferimento alle aree nuts 2, che consentono la applicazione per le donne delle agevolazioni contributive superiori al 25% ?)

  23. DATORI • Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi. • Gruppi di imprese. • Associazioni professionali, socio culturali, sportive fondazioni. • Enti di ricerca, pubblici e privati. • Organizzazioni e associazioni di categoria. Nb. Consorzi e gruppi; • Il progetto di inserimento può prevedere l’impiego in diverse società del gruppo; • Il limite percentuale dei lavoratori mantenuti in servizio è computato in capo alla singola società che risulta essere la datrice di lavoro (C.M. Lav. 31/2004);

  24. DATORI

  25. DATORI • Sono esclusi dalle agevolazioni gli studi professionali, anche costituiti in forma associata. • L’Inps ritiene che anche gli studi professionali, qualora organizzati in forma di impresa, possano accedere alla stipula dei contratti di inserimento e alla fruizione dei connessi incentivi( Circ. Inps 10/2008); • Analoga argomentazione risulta valida nei confronti di quelle aziende aventi il medesimo inquadramento previdenziale degli studi professionali (c.s.c. 7.07.01 ovvero 7.07.02), ma svolgenti attività diverse a carattere imprenditoriale (come i laboratori di analisi).

  26. Condizioni per la stipula. 1)Mantenimento in servizio da parte del datore di lavoro di almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti; 2)Definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento.

  27. Anf (circ 41/2006 inps) • Ai lavoratori spetta l’assegno per il nucleo familiare con le modalità e i criteri previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. ESEMPIO: -SE OPERAIO A FT- SE 104 H LAVORATE MENSILI – SPETTANO 26 ASSEGNI GIORNALIERI; -SE IMPIEGATO A FT- SE 130 H LAVORATE MENSILI – SPETTANO 26 ASSEGNI GIORNALIERI; SE A PT- SE 24 H SETTIMANALI LAVORATE-6 ASSEGNI GIORNALIERI.

  28. Infortunio sul lavoro e malattiaProfessionale • Sono liquidate le prestazioni previste per la generalità dei lavoratori. (Circ. Inail 32/2006); • In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale contratta dal lavoratore assunto con contratto di inserimento le prestazioni dovranno essere liquidate dall'Inail calcolandole sulle prestazioni effettivamente percepite.

  29. INDENNITA’ DI MATERNITA’, DI MALATTIA E TBC(CIRC 41/2006 INPS) • Al contratto di inserimento si applica, in quanto compatibile, la disciplina dei contratti a termine secondo quanto disposto dall’art. 58 del D. Lgs. n. 276/2003. • Pertanto la tutela previdenziale di maternità, malattia e tbc è riconosciuta a seconda del settore e della qualifica di appartenenza, coerentemente con le norme generali previste per i lavoratori assunti a tempo determinato.

  30. MATERNITA’ • Nel contratto a termine: • La maternità non proroga il termine; • Nel contratto di inserimento: • La maternità sospende il rapporto/proroga il termine;

  31. MALATTIA- (CIRC 41/2006 INPS); Si applicano le norme sul contratto a termine: 1) Dal punto di vista del lavoratore. • Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici (integrazione) e le indennità economiche(indennità c/inps) di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi e di durata previsti dalle vigenti disposizioni. (180 giorni in anno solare COME INDENNIZZO INPS) • Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. • Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare.

  32. MALATTIA- (CIRC 41/2006 INPS); • In tal caso l'indennità economica di malattia é corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. • Se non si possono fare valere 30 giorni nei 12 mesi precedenti- si indennizzano(indennità c/inps)al massimo 30 giorni direttamente dall’inps ( previa comunicazione del datore di lavoro)

  33. MALATTIA- (CIRC 41/2006 INPS); 2) Dal punto di vista del datore. • Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate( dal lunedì al sabato anche in caso di settimana corta) superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze nei 12 mesi prima. • Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

  34. Esempio. Operaio con contratto di inserimento di 18 mesi. La ditta applica il CCNL del terziario Confcommercio / il settore contributivo della ditta è il commercio cuaf ridotta. Il dipendente ha nei 12 mesi precedenti l’evento morboso esplicato attività lavorativa presso il datore b) x 40g; Lo stesso aveva esplicato attività lavorativa nei 12 mesi precedenti presso il datore a) per 20g; Il lavoratore cade in malattia presso il datore b). Giorni teorici di indennizzo malattia c/inps - di 50giorni; Il datore b) eroga la indennità c/ inps nei limiti dei 40 giorni :

  35. Esempio: L’inps eroga direttamente al dipendente la indennità di malattia per i restanti 10 giorni(nel limite dei giorni prestati nei 12 mesi precedenti presso il datore a)- cioè nel limite di 20 giorni). Numero giorni indennizzati dall’inps per qualifica operaio – dal lunedì al sabato escluse le feste.

  36. Indennità di disoccupazione ordinaria(circ. 41 del 2006 inps) • In caso di licenziamento successivo ad un periodo di lavoro svolto con contratto di inserimento l’indennità di disoccupazione spettante al lavoratore sarà calcolata in base ai periodi di attività lavorativa effettivamente prestata in esecuzione del contratto. • Sono erogabili, quindi, ai lavoratori assunti con contratto di inserimento, fatti salvi i requisiti richiesti, le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola. • I periodi di effettiva attività lavorativa svolta in esecuzione di tali contratti devono essere considerati equiparati, ai fini della maturazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione, a periodi coperti da contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

  37. Indennità di disoccupazione ordinaria(circ. 41 del 2006 inps). Requisiti: • Due anni di assicurazione contro la disoccupazione e possesso di almeno 52 contributi settimanali contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente

  38. INTEGRAZIONI SALARIALI(CIRC 41/2006 INPS) • I lavoratori assunti con contratto di inserimento possono essere ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell’edilizia), in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro (vedi circ. n. 71 del 27.3.1986).

  39. Indennità di mobilità -(CIRC 41/2006 INPS) • I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi da trattamenti di indennità di mobilità, in coerenza con la disciplina prevista per il lavoro a termine alla quale il contratto di inserimento si considera assimilato. • Si ricorda tuttavia che l’indennità di mobilità potrà essere riconosciuta ai lavoratori il cui contratto  di inserimento sia successivamente, ed in ogni caso entro l’atto di inizio della procedura di mobilità, stato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

  40. Agevolazioni - schema

  41. AGEVOLAZIONI NORMATIVE( ART 59C1-C.2 D .LGS 276/03) • Inquadramento : • Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore per più di 2 livelli alla categoria spettante; • La categoria spettante è quella dei lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

  42. Inquadramento • Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria delle donne, salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  43. AGEVOLAZIONI NORMATIVE( ART 59 C1-C2 DLGS 276/03) ESCLUSIONE DALLA BASE DI COMPUTO: • I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti. • Sono salve le specifiche previsioni di contratto collettivo.

  44. Incentivi normativi • I lavoratori con contratto di inserimento non si computano • CIG ORDINARIA • Individuazione del dato occupazionale necessario (+/- di 50 dipendenti) per individuare la misura dell'aliquota contributiva corrente(1,9%/2,20%) ed addizionale(4%/8%) • I lavoratori con contratto di inserimento non si computano: • CIG STRAORDINARIA • Raggiungimento della soglia occupazionale necessaria per poter usufruire dell'integrazione salariale straordinaria( + di 15 dipendenti/nel semestre) per imprese industriali, imprese edili, imprese artigiane dell'indotto, cooperative agricole di trasformazione, imprese di pulizia del terziario ( + di 200 dipendenti per le imprese commerciali );

  45. Incentivi normativi • Ilavoratori con contratto di inserimento non si computano: • LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: REGIME DI TUTELA REALE ED OBBLIGATORIA. Determinazione della soglia occupazionale necessaria per l'individuazione del regime di tutela applicabile in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo (+ di 15 dipendenti nel comune/60 dipendenti nell’azienda complessivamente considerata) ;

  46. Incentivi normativi • lavoratori con contratto di inserimento non si computano: • aliquote contributive contratto di apprendistato: Determinazione della soglia occupazionale necessaria (fino a 9 dipendenti) per usufruire dell'aliquota contributiva ridotta . • ai fini della base di computo utile per la determinazione della quota di riserva(Legge 68/99)

  47. Incentivi normativi I lavoratori con contratto di inserimento si computano: • CONFERIMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL FONDO TESORERIA INPS. Individuazione del dato occupazionale necessario (almeno 50 dipendenti) per l'insorgenza dell'obbligo di versare le quote di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps (art. 1, comma 756, legge n. 296/2006 ). • La disposizione crea perplessità, non solo perché costituisce una deroga del disposto legislativo generale, ma anche perché la suddetta deroga viene introdotta con un atto di normazione secondaria nonostante l'art. 59, comma 2, D.lgs n. 276/2003 consenta alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre eccezioni al principio generale di non computabilità.

  48. Incentivi economici(ART 59 C.3 DLGS 276 /03). • Ai lavoratori svantaggiati si applicano gli incentivi in precedenza previsti per i contratti di formazione e lavoro, ossia una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali che oscillano dal 25% di abbattimento sui contributi c/ditta, all’aliquota del 10% c/ ditta sull’imponibile previdenziale; • Soggetti svantaggiati sono quelli di cui all’articolo 54 c 1 lettera b,c,d,e,f; • Non si applicano gli incentivi economici ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età[non sono soggetti svantaggiati] non rientranti anche in una delle altre categorie( VEDI DISABILI/DONNE RESIDENTI IN AREE/SOGGETTI CHE NON LAVORANO DA 2 ANNI). • A tali soggetti si applicano solo gli incentivi normativi( sottoinquadramento/ esclusione dal computo)

  49. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE • Ai contratti di inserimento può applicarsi comunque la riduzione dell’onere contributivo nella misura del 25%. • L’agevolazione non pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato (vedi regolamento 2204/2002 sostituito dal D.L. 70/2011 dal regolamento 800/2008) • Dal "gennaio 2008" -per l'accesso al beneficio- i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

  50. CONTRATTO DI INSERIMENTO E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE • I benefici contributivi,sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come «abbattimento» di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri, ma rappresenti la «regola» per un determinato settore o categoria di lavoratori. • Di conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di «sottocontribuzione» che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale, ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una «speciale» aliquota contributiva prevista dalla legge. • Il contratto di inserimento determina , un abbattimento dei contributi c/ditta, rispetto ad una aliquota più onerosa ,non ha un trattamento contributivo tipico ,per cui si configura come agevolazione contributiva.

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