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Le novità in materia di permessi, congedi e aspettative

Le novità in materia di permessi, congedi e aspettative . A cura di Augusto Bortolotti 7 novembre 2012. 1. Le novità della L.183/2010 . Tutela portatori di handicap.

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Le novità in materia di permessi, congedi e aspettative

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Presentation Transcript


  1. Le novità in materia di permessi, congedi e aspettative A cura di Augusto Bortolotti 7 novembre 2012

  2. 1. Le novità della L.183/2010

  3. Tutela portatori di handicap • L’art.24 della L.183/2010 modifica i contenuti dell’art.33 della L.104/1992, dell’art.20 della L.53/2000 e dell’art.42 del D.Lgs.151/2001. • Obiettivo di queste modifiche è garantire un maggiore e più efficace bilanciamento dell’interesse del lavoratore, su cui incombe l’onere dell’assistenza al disabile, con l’esigenza di garantire comunque la efficienza della prestazione lavorativa da rendere al datore di lavoro pubblico o privato.

  4. Tutela portatori di handicap • In materia sono già intervenute due distinte circolari, che hanno fornito utili indicazioni applicative delle nuove disposizioni legislative: • la circolare n.13/2010 del 6.12.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica; • la circolare n.155 del 3.12.2010 dell’INPS.

  5. Tutela portatori di handicap La ridefinizione dei soggetti aventi diritto • Hanno diritto ai permessi dell’art.33, comma 3, della L.104/1992 il coniuge o i familiari (parenti o affini – lavoratori dipendenti) entro il secondo grado (prima era entro il terzo grado) che assistano persone in situazione di disabilità grave non ricoverate a tempo pieno (Per la definizione dei rapporti di parentela e di affinità occorre fare riferimento agli artt. 74 e 78 c.c.). • Il diritto tuttavia può essere riconosciuto anche a parenti o affini di terzo grado solo qualora i genitori o il coniuge della persona disabile grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano essi stessi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o siano mancanti

  6. Tutela portatori di handicap La ridefinizione dei soggetti aventi diritto • L’espressione “mancanti” deve essere intesa: • come situazione di assenza naturale e giuridica • come situazione comprendente ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o altra pubblica autorità (divorzio, separazione legale o abbandono). • Il passaggio dal secondo al terzo grado è possibile anche nel caso in cui uno solo dei soggetti previsti (coniuge, genitore) si trovi in una delle situazioni di impossibilità stabilite dalla legge (assenza, decesso, patologie invalidanti).

  7. Tutela portatori di handicap La ridefinizione dei soggetti aventi diritto • Per l’individuazione delle “patologie invalidanti” manca una precisa definizione nella legge. Pertanto, occorre fare riferimento a quelle, di carattere permanente, indicate dall’art.2, comma 1, lett.d), nn. 1, 2 e 3 del DM 278/2000 che individua le ipotesi in cui è possibile riconoscere il congedo per gravi motivi di cui all’art.4, comma 2, della L.n53/2000

  8. Tutela portatori di handicap La ridefinizione dei soggetti aventi diritto • Per effetto delle modifiche introdotte nell’art.33, comma 3, della L.104/1992 (eliminazione del periodo “successivamente al compimento del terzo anno del disabile”), ora possono godere dei tre giorni di permesso mensili anche: • i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave; • i genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave, in alternativa ai benefici previsti dal D.lgs.151/2001 (prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno).

  9. Tutela portatori di handicap La ridefinizione dei soggetti aventi diritto: il referente unico • Il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave (quindi un solo familiare per lo stesso soggetto). • Il lavoratore individuato come unico referente per l’assistenza al disabile è l’unico legittimato alla fruizione dei permessi. • E’ prevista una deroga alla regola del referente unico a favore dei genitori. Questi, anche se adottivi, in presenza di situazioni di disabilità grave dei figli possono fruire dei permessi alternativamente, sempre però nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

  10. Tutela portatori di handicap La ridefinizione dei soggetti aventi diritto: il referente unico • Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che, anche dopo la L.183/2010: • non è preclusa al medesimo lavoratore di assistere più persone in condizione di disabilità grave, potendo anche, in presenza delle condizioni richieste, fruire dei permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza ai più soggetti disabili; • non è preclusa ad un lavoratore disabile in condizione di gravità di assistere altro soggetto nella medesima condizione, con la possibilità di fruire dei permessi per sé stesso e per il familiare disabile che assiste

  11. Tutela portatori di handicap La posizione dei genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave. • Rilevanza della specialità del rapporto genitoriale, con l’introduzione di regole particolari; • deroga al regime del referente unico • possibilità di fruizione dei tre giorni di permesso mensili anche per i genitori di un minore di tre anni in situazione di handicap grave. • La possibilità di fruire dei permessi dell’art.33 si aggiunge al diritto dei genitori del minore di tre anni di fruire del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti.

  12. Tutela portatori di handicap La posizione dei genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave. • Trattandosi di istituti speciali aventi la medesima finalità di assistenza del disabile in situazione di gravità, la fruizione del benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e dei riposi orari retribuiti deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese. • Pertanto, se nel mese uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano fruito di uno o più giorni di permesso, di cui all’art.33. comma 3, della L.104/1992, gli stessi non potranno fruire per lo stesso figlio anche del riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

  13. Tutela portatori di handicap La posizione dei genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave. • In relazione al nuovo quadro regolativo, si deve evidenziare anche che: • il prolungamento del periodo di congedo parentale e le due ore di riposo giornaliero retribuito possono essere utilizzati solo a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente; • i tre giorni di permesso retribuito mensili possono essere goduti dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave da parte dei genitori o anche da parte degli altri familiari (anche i parenti e gli affini, ora, possono avvalersi dei tre giorni di permesso retribuito, in alternativa ai genitori)

  14. Tutela portatori di handicap I presupposti per il riconoscimento dei permessi • E’ ribadito il presupposto per cui la persona in situazione di disabilità grave non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore), presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. • Le deroghe sono: • Interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura per effettuare visite o terapie; • Ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale; • Ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di disabilità grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. • Queste situazioni dovranno essere valutate dalla PA sulla base delle risultanze della documentazione medica presentata dall’interessato.

  15. Tutela portatori di handicap I presupposti per il riconoscimento dei permessi • Sono venuti meno i requisiti della “continuità” e della “esclusività” prima necessari per la fruizione dei tre giorni di permesso. • Il nuovo testo dell’art.20 della legge n.53/2000 si limita a prevedere che le disposizioni dell’art.33 della legge n.104/1992 trovano applicazione anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto (il genitore lavoratore ha diritto ai permessi anche l’altro genitore è un lavoratore autonomo o non svolge alcuna attività lavorativa). • Nella stessa direzione è stato abrogato l’art.42, comma 3, del D.Lgs.151/2001 che, ai fini della fruizione dei permessi da parte di genitori di figlio disabile in condizioni di gravità maggiore di età richiedeva i requisiti della convivenza o della assistenza continuativa ed esclusiva.

  16. Tutela portatori di handicap Le prerogative relative alla sede di servizio • E’ novellata anche la normativa concernente l’ulteriore beneficio dell’avvicinamento della sede di servizio. • Viene precisato che il lavoratore avente diritto ai permessi (prima la norma faceva riferimento al genitore e al familiare lavoratore), ha anche diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non più al domicilio del lavoratore che presta assistenza e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. • In tal modo è stata eliminata una incongruenza della precedente formulazione della norma, in quanto il trasferimento e la tutela della sede di lavoro rappresentano uno strumento per la più agevole assistenza del disabile. • In considerazione delle finalità perseguite, la norma riconosce al lavoratore un diritto, che può essere mitigato solo per circostanze impeditive oggettive (la mancanza di un posto corrispondente nella dotazione organica di sede) e non anche per valutazioni discrezionali o di opportunità della PA

  17. Tutela portatori di handicap L’accertamento della insussistenza o del venire meno delle condizioni legittimanti • Nell’art.33 della L.n.104/1992, viene introdotto un nuovo comma 7-bis secondo il quale, ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore che fruisce dei permessi decade dai relativi diritti, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi. • La norma, formalmente, conferisce la competenza dell’accertamento al datore di lavoro o all’INPS. • Dato che l’istituto previdenziale opera solo per il lavoro privato, si dovrebbe desumere che per il lavoro pubblico l’accertamento competa alla PA nella sua veste di datore di lavoro, come previsto in alternativa all’INPS anche per lo stesso lavoro privato. In tal senso si è pronunciato anche il DFP con la circolare n.13/2010. • La norma, con il riferimento “al lavoratore di cui al comma 3” ed ai “diritti del presente articolo”, sembra limitare la sua portata al solo caso del lavoratore che fruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave.

  18. Tutela portatori di handicap L’accertamento della insussistenza o del venire meno delle condizioni legittimanti • Il DFP invece ha precisato che la regola ha una portata di carattere generale, riguardando tutti i casi in cui un soggetto apparentemente legittimato ai benefici non è in realtà in possesso dei necessari requisiti legali per la loro fruizione. • In tal modo, ad esempio, la decadenza può verificarsi anche per il lavoratore che usufruisce dei permessi per sé stesso o per il genitore che si avvale delle due ore di permesso al giorno. • La decadenza può essere determinata: dal venire meno della situazione di handicap grave a seguito di visita di revisione; il decesso della persona disabile grave; il sopravvenuto ricovero a tempo pieno del disabile; la fruizione dei permessi da parte di due lavoratori per assistere il medesimo disabile grave.

  19. Tutela portatori di handicap Gli obblighi di comunicazione, monitoraggio e Banca dati della Presidenza del Consiglio • Al fine di evitare ogni abuso, è prevista la creazione di una banca dati finalizzata al monitoraggio ed al controllo sulla legittima fruizione dei permessi riconosciuti ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto disabili o per assistere altre persone in condizione di handicap grave. • Per tale finalità, si prevede che le amministrazioni debbano comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per via telematica, entro il 31 marzo di ciascun anno:

  20. Tutela portatori di handicap • i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; • in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito; • il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

  21. Tutela portatori di handicap • per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio; • il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese; • Rimangono fermi gli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 2, della L. n. 381 /1970, dall’articolo 11, comma 8, della L.382/1970, e dall’articolo 8, comma 4, della L.118/1971, concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

  22. Aspettativa per attività professionali ed imprenditoriali • E’ un caso particolare di aspettativa per motivi personali; non è un diritto soggettivo; • Rappresenta una deroga al regime delle incompatibilità di cui all’art.53 del d.lgs.165/2001; • La durata massima è di 12 mesi nell’arco del rapporto di lavoro. La durata effettiva sarà quella richiesta e fruita dal dipendente entro il suddetto limite massimo. Il periodo è frazionabile, fermo restando il tetto massimo. • Non è reiterabile, oltre il tetto massimo, presso la medesima PA, sia pure con una interruzione più o meno lunga tra una fruizione e l’altra.

  23. 2. Le novità del D.lgs.119/2011

  24. Art. 2 - Modifica all‘articolo 20 del d.lgs.151/2001 in materia di flessibilità del congedo di maternità. • Si stabilisce che in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa (con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro) a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute. • Si noti che, in base alla formulazione letterale della norma, sono sempre necessarie entrambe le certificazioni mediche (sia quella del medico specialista del SSN o con esso convenzionato sia quella del medico competente).

  25. Art. 2 - Modifica all‘articolo 20 del d.lgs.151/2001 in materia di flessibilità del congedo di maternità. • Per comprendere il senso di questa novità, si ricordi che, prima della riforma, l’aborto intervenuto dopo il 180esimo giorno era considerato parto e, pertanto, alla donna spettava l’astensione dal lavoro per 3 mesi. Inoltre, secondo il Ministero del lavoro (interpello numero 51 del 5 giugno 2009) il divieto di adibizione della donna in caso di aborto dopo il 180esimo giorno non decadeva né in presenza dell’esplicita rinuncia della lavoratrice al diritto di fruire del periodo di congedo obbligatorio post partum, trattandosi di diritto indisponibile, né tanto meno in presenza dell’attestazione da parte del medico curante e/o del medico competente dell’assenza di controindicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa. • Nulla cambia nulla, invece, in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza antecedente il 180° giorno dall’inizio della gestazione; questo caso va trattato, infatti, come malattia ordinaria (ex art.19 d.lgs151/2001)

  26. Art. 3 - Modifiche all’articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di congedo parentale. • Si stabilisce che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni,inclusi i periodi di cui all’art.32 del d.lgs.151/2001. Contestualmente, viene abrogato il comma 4 dello stesso articolo 33. • Il senso della novità è, essenzialmente, quello di chiarire che il periodo di congedo è fruibile, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo complessivamente pari a tre anni comprensivi dei periodi di congedo parentale ordinario fruibili alternativamente dalla madre lavoratrice (6 mesi), dal padre lavoratore (7 mesi) o da entrambi (11 mesi). • Inoltre, si prevede che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore.

  27. Art. 4 - Modifiche all’art.42, decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di permessi e congedi per assistenza di soggetto portatore di handicap grave • Al fine di armonizzare la disciplina in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave con le modifiche introdotte dalla L. n. 183 del 2010, si modifica l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, comma 2, prevedendo che il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1 del suindicato articolo 42, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in materia continuativa nell’ambito del mese (v. slides 8-12).

  28. Art. 4 - Modifiche all’art.42, decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di permessi e congedi per assistenza di soggetto portatore di handicap grave • Nel nuovo testo dell’art.42, comma 2 sono state soppresse le parole “dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino” per renderlo coerente con l’attuale previsione dell’art.33 della L.104/1992. • Il legislatore ha sostanzialmente recepito le precisazioni già fornite in materia dal DFP con circolare 13/2010: “Si segnala peraltro che, in base alla nuova disciplina, i permessi giornalieri possono essere fruiti anche dai genitori di un minore di tre anni in situazione di handicap grave. Infatti, da un lato, la novella ha soppresso dal testo della previgente disposizione (comma 3 dell'art.33 della L. n. 104 del 1992) le parole "successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino", dall'altro i genitori sono comunque compresi nella categoria dei parenti legittimati in base al primo periodo del comma in esame, cosicché non sarebbe giustificato un trattamento deteriore o meno favorevole dei genitori del minore di tre anni rispetto al resto dei parenti o affini. Ciò significa che, in un'ottica di ragionevolezza costituzionalmente orientata, la portata dell'art.33, comma 3, della legge prevale rispetto alla previsione dell'art.42, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 come novellato.”

  29. Art. 4 - Modifiche all’art.42, decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di permessi e congedi per assistenza di soggetto portatore di handicap grave • Si riformula il testo del comma 5 della norma alla luce delle tre ben note sentenze della Corte Costituzionale intervenute in materia; • Viene stabilito un ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle) e le cause di impedimento di questi soggetti che consentono di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie invalidanti). • La ratiodi questa innovazione è quella di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che per vincolo legale e per grado di parentela si presume siano più vicini anche affettivamente alla persona disabile. La norma si colloca anche in un’ottica di contenimento degli abusi e della spesa, poiché, stabilendo un preciso ordine di priorità tra i legittimati derogabile solo in presenza di certe circostanze vuole evitare che il congedo sia fruito da soggetti che non provvedono realmente all’assistenza della persona disabile.

  30. Art. 4 - Modifiche all’art.42, decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di permessi e congedi per assistenza di soggetto portatore di handicap grave • I beneficiari del congedo sono, nell’ordine: • il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta; • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; • in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

  31. Art. 4 - Modifiche all’art.42, decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di permessi e congedi per assistenza di soggetto portatore di handicap grave • Il congedo non può superare la durata complessiva di 24 mesi per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa (precisazione molto importante in presenza di più rapporti successivi con diversi datori di lavoro); • inoltre, si chiarisce che il congedo può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno purché i sanitari della struttura ne attestino l’esigenza.

  32. Art. 4 - Modifiche all’art.42, decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di permessi e congedi per assistenza di soggetto portatore di handicap grave • Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (principio del referente unico); • Nel caso dell’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, entrambi i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 33, comma 1, del d.lgs.151/2001.

  33. Art. 4 - Modifiche all’art.42, decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di permessi e congedi per assistenza di soggetto portatore di handicap grave • La norma, come chiarito dal DFP con circolare 1-2012, introduce la possibilità, per uno stesso soggetto, di fruire, nello stesso mese, del congedo straordinario del comma 5 e (alternativamente, in altre giornate) dei permessi giornalieri ex art.33 L.104/1992 (come peraltro già sostenuto dalla circolare INPS n.53/2008, punto 7).

  34. Art. 4 - Modifiche all’art.42, decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di permessi e congedi per assistenza di soggetto portatore di handicap grave • E’ una novità importante: ricordiamo, infatti, che su tali aspetti il DFP nella circolare 13/2010 (ormai superata sul punto) aveva precisato quanto segue: “È opportuno segnalare che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza del figlio disabile, la loro fruizione deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese, cosicché nel mese in cui uno dei due genitori abbia fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art.33, comma 3, entrambi i genitori non potranno beneficiare per lo stesso figlio neppure delle due ore di riposo giornaliero, del prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'art.42, comma 5, del d.lgs.151 del 2001 e viceversa. Infatti, l'art.42, comma 4, del d.lgs.151 del 2001, richiamando l'art.33, comma 4, della l. n. 104 del 1992 esprime la regola della cumulabilità dei riposi e permessi con il congedo parentale ordinario e il congedo per la malattia del figlio, escludendo a contrario la cumulabilità tra di loro degli istituti "speciali", che sono disegnati come alternativi (ai sensi dell'art.42, comma 1, del d.lgs. n. 151 citato, le due ore di permesso al giorno possono essere fruite in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al comma 1 dell'art.33 del medesimo decreto). Inoltre, il comma 5 dell'art.42 sul congedo indennizzato prevede espressamente che durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art.33, comma 1, del d.lgs.151 (prolungamento del congedo parentale), né di quelli di cui ai commi 2 (due ore di permesso al giorno) e 3 dell'art. 3 della l. n. 104 (permessi giornalieri). Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”.

  35. Art. 4 - Modifiche all’art.42, decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di permessi e congedi per assistenza di soggetto portatore di handicap grave • Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. • L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

  36. Art. 4 - Modifiche all’art.42, decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 in materia di permessi e congedi per assistenza di soggetto portatore di handicap grave • I soggetti che usufruiscono dei congedi in esame per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari ai numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. 

  37. Art. 5 - aspettativa per dottorato di ricerca • L’art.19 della L. n. 240 del 30.12.2010 ha modificato la L.476/1984 attribuendo all’amministrazione la facoltà discrezionale di concedere il congedo per dottorato compatibilmente con le esigenze di servizio (quindi, non si tratta più di un diritto soggettivo) . • La fruizione del congedo viene esclusa per i dipendenti che hanno già ottenuto il titolo di dottore di ricerca, e per i dipendenti che hanno fruito del congedo stesso con l’iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico. • Si stabilisce che qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi della stessa legge 476/1984 e successive modifiche. • Queste norme si applicano anche alla corrispondente aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.

  38. Art. 6 - Modifiche all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, 11. 104 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave. • All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche: •  a) al comma 3 infine è aggiunto il seguente periodo: "II dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ”; • la limitazione viene incontro all’esigenza di buon andamento dell’amministrazione, evitando che uno stesso dipendente possa assentarsi per lunghi periodi dal lavoro; la norma, nello stesso tempo, consente al lavoratore di prestare comunque assistenza nei confronti dei familiari più stretti;

  39. Art. 6 - Modifiche all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, 11. 104 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave. • dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis'. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito ”; • la ratio della norma è quella di evitare abusi, richiedendosi una documentazione a riprova del fatto che il lavoratore si è recato effettivamente nel luogo in cui l’assistenza deve essere prestata; si vuole quindi evitare che i permessi siano fruiti da persone che poi non li utilizzano realmente per supportare il familiare disabile.

  40. Art. 7 - Congedo per cure per gli invalidi • Si sostituisce la disciplina contenuta nell’art. 26 della L. n. 118 del 1971 e l’art. 10 del d.lgs.n. 509 del 1988, che vengono contestualmente abrogati. • Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniere frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore e trenta giorni. •  Il congedo è accordato del datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ed una strutture sanitaria pubblica delle quale risulti la necessità delle cure in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. • A differenza del regime attuale, che prevede solo il diritto a fruire di un congedo, si chiarisce che durante il periodo di congedo, che non è computato nel comporto, il dipendente ha diritto a percepite il trattamento calcolato secondo il regime economico delle essenze per malattie. Il lavoratore e tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.

  41. Art. 8 - Modifica all’articolo 45 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, in materia di adozione ed affidamento • Si prevede che la disciplina in materia di riposi, come prevista dal decreto 151 del 2001, in caso di adozione e affidamento si applica entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia, anziché entro il primo anno di vita del bambino •  Si prevede che la disciplina prevista dall’articolo 42-bis del medesimo decreto 151/01 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche ad altra sede) si applica entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.

  42. 3. Le novità della L.92/2012

  43. Art. 4, commi 24-26 NUOVE MISURE A SOSTEGO DEI GENITORI • La norma introduce, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, due istituti a sostegno della genitorialità (nei limiti delle risorse di cui al comma 26) : • il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.

  44. Art. 4, commi 24-26 NUOVE MISURE A SOSTEGO DEI GENITORI Non è chiaro il rapporto tra questo congedo e il congedo parentale ordinario che il padre può già oggi fruire a decorrere dalla nascita del figlio e, quindi, contestualmente al periodo di astensione obbligatoria della madre (v. art.32, comma 1 lettera ‘b’ d.lgs151/2001); l’unica differenza, che però riguarda il solo primo giorno, sta nel fatto che questo congedo è obbligatorio; inoltre, non è chiaro se la madre debba tornare a lavorare, in costanza di astensione obbligatoria, qualora il padre decida di fruire dei due giorni di congedo in sua sostituzioneo se questo determini, semplicemente, una riduzione ex lege pari a due giorni del congedo obbligatorio di maternità;non è chiaro,infine, se, nel caso dei dipendenti pubblici, sempre ammesso che la norma li riguardi, spetti l’indennità a carico dell’INPS o, come accade normalmente in questi casi, l’intera retribuzione a carico del datore di lavoro; l’impressione è che la norma sia stata scritta in modo piuttosto frettoloso e approssimativo;

  45. Art. 4, commi 24-26 NUOVE MISURE A SOSTEGO DEI GENITORI • Al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, sarà possibile corrispondere alla mamma lavoratrice voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi nei 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno disciplinate le modalità esplicative di tali servizi.

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