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Corso per bibliotecari 17 novembre 2008

Corso per bibliotecari 17 novembre 2008. I BENI LIBRARI ASSETTO ED ORGANIZZAZIONE Dott.ssa Maria Cristina Misiti. LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E I REGOLAMENTI ORGANICI DALL’UNITA’ AI NOSTRI GIORNI.

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Corso per bibliotecari 17 novembre 2008

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  1. Corso per bibliotecari17 novembre 2008 I BENI LIBRARI ASSETTO ED ORGANIZZAZIONE Dott.ssa Maria Cristina Misiti

  2. LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E I REGOLAMENTI ORGANICI DALL’UNITA’ AI NOSTRI GIORNI • Il patrimonio bibliografico assommava a oltre quattro milioni di volumi suddiviso in 210 biblioteche: 33 governative, 110 provinciali e comunali, 71 di istituti scientifici, corporazioni religiose o privati • Le biblioteche erano frammentate sul territorio con gravi lacune nell’ambito delle opere moderne e scientifiche • Se da un lato si esaltava il ruolo delle “librerie come inventario della coltura generale del nostro paese” dall’altro si negavano i mezzi finanziari necessari per rivitalizzare e rilanciare il settore. • Desiderio Chilovi nel 1867 lucidamente traccia un quadro di esemplare chiarezza sulle effettive necessità e sulle linee di intervento: • Articolazione degli istituti in base alla loro specifica funzione; formazione qualificata del personale; rigorosa applicazione delle norme sull’obbligo del deposito degli stampati; costituzione di un servizio nazionale di informazioni bibliografiche

  3. LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E I REGOLAMENTI ORGANICI DALL’UNITA’ AI NOSTRI GIORNI • Vari REGOLAMENTI “ORGANICI” a partire dal 1869, accogliendo le indicazioni della Commissione Cibrario incaricata dal Ministro di formulare un regolamento. Si proponeva di distinguere due classi, le generali e le speciali. Alle prime si conferiva il titolo di Nazionale (Torino e Bologna, Milano e Venezia, Parma e Modena, Napoli, Palermo e Cagliari. La Nazionale di Firenze, istituita il 22.12.1861, riceveva la copia d’obbligo). Possibilità di accorpare amministrativamente istituti esistenti in una medesima città. Si suggeriva la creazione di una scuola biennale di paleografia e bibliologia presso ciascuna biblioteca nazionale. Sono biblioteche pubbliche governative tutte quelle che “godono di un assegno di dotazione da parte dello Stato e il cui personale è nominato dal governo e retribuito sul bilancio” • 1876 tentativo di riorganizzazione di Ruggero Bonghi, Ministro della P.I. • Nuova distinzione delle biblioteche, con riduzione delle Nazionali a 4 (Firenze, Napoli, Torino, Roma). Vocazione elitaria ribadita dal divieto di “dare in lettura i romanzi, i giornali politici, i libri di frivolo argomento e di mero passatempo, quelli immorali o accompagnati da disegni osceni…” • Casanatense e Angelica accorpate con la NAZIONALE di Roma, la Laurenziana con la Nazionale di Firenze. • Istituzione in ogni biblioteca di una commissione di nomina ministeriale per l’acquisto libri (unica nel caso di più biblioteche nella stessa città) • Alla formazione del personale si provvedeva istituendo presso la Nazionale di Roma un corso tecnico biennale, affiancato da due alunnati, uno per preparare i distributori, l’altro per gli impiegati di grado superiore. • Alla Nazionale di Roma affidata la compilazione del BOMS, l’ufficio duplicati, il compito di conservare una copia di tutto ciò che si pubblicava in Italia.

  4. LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E I REGOLAMENTI ORGANICI DALL’UNITA’ AI NOSTRI GIORNI • 1885 Ferdinando Martini segretario generale ridisegna l’assetto delle biblioteche governative, disciplinando l’ordinamento interno e il servizio al pubblico. Con un nuovo regolamento di ben 191 articoli precisa i compiti delle 2 “biblioteche nazionali centrali” e ristruttura la carriera del personale, che doveva possedere “una coltura e certe attitudini tutt’affatto speciali che non si improvvisano” • 1907 32 biblioteche governative • creazione di un nuovo organo centrale, la Giunta consultiva delle biblioteche; affermazione della sorveglianza statale sulle biblioteche non governative

  5. il R.D. n. 944 del 7 giugno 1926 Nell’ambito del Ministero della Pubblica Istruzione si crea La DIREZIONE GENERALE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE Nel 1927 nasce la rivista “Accademie e Biblioteche d’Italia”

  6. Nuovo regolamento DPR 5.9.1967 n.1501 • Nel dopoguerra emerge il problema della revisione delle norme del 1907.si rinuncia al progetto di includere nella normativa le Soprintendenze bibliografiche. • 122 articoli che ricalcano lo schema precedente con la vecchia distinzione tra biblioteche nazionali, universitarie, speciali e annesse ai monumenti nazionali, con l’aggiunta di due sezioni musicali

  7. D.P.R.5.7.1995 n.417 REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI • 1995 non più “organico” • le 47 biblioteche sono elencate per ordine geografico compresi 11 istituti “annessi a monumenti nazionali” funzionalmente dipendenti da antiche abbazie

  8. DPR 5 luglio 1995 regolamento delle biblioteche pubbliche statali • L’elenco non permette di raggruppare per tipi e funzioni le varie biblioteche, tuttavia è possibile distinguere le seguenti categorie: • Biblioteche nazionali centrali: Firenze e Roma • Altre 7 biblioteche nazionali: Torino, Milano, Venezia, Napoli, Bari, Cosenza, Potenza (più quella di Macerata ora non più sezione staccata) • Biblioteche universitarie: oltre alla Nazionale di Torino, altre 10 biblioteche sorte perlopiù in importanti atenei degli Stati pre-unitari • Altre Biblioteche (precedentemente denominate come “aventi particolari compiti e funzioni”). Vi rientrano istituti diversi per storia, tradizioni e funzioni, quali ad esempio la Medicea Laurenziana, biblioteca storica di conservazione, l’Isontina di Gorizia, affine a una biblioteca pubblica, o la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’arte o la Medica che si configurano come biblioteche specializzate. • Il quadro tipologico è venuto a cadere e i caratteri di specializzazione non trovano un chiaro riconoscimento

  9. D.P.R.417/1995 REGOLAMENTO ORGANICO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI • Il regolamento del 1995 all’art.2 attribuisce all’insieme delle biblioteche pubbliche statali il compito di “documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti”; tenendo conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita non escludendo forme di cooperazione con altre biblioteche e istituzioni

  10. La tutela prima dell’Unità d’Italia • Caratteristiche delle leggi preunitarie • Tutte cercano di impedire le rimozioni e le distruzioni degli oggetti d’arte destinate al pubblico ornamento • Tutte cercano di impedire l’esportazione • Introducono il diritto di prelazione in caso di vendita • Creano il concetto di patrimonio storico-artistico, sostanzialmente mobile • Le leggi pontificie e borboniche trattano anche della conservazione e del restauro dei beni immobili e disciplinano gli scavi archeologici

  11. Le prime iniziative legislative Le leggi Nasi e Rosadi • Risale al 1872 il fermento per una legislazione unitaria in materia di arte, ma solo nel 1902 si arriverà, dopo trenta anni di discussioni, all’emanazione della prima legge di protezione. La legge 12 giugno 1902, n. 185 (legge Nasi) non risulta particolarmente soddisfacente, soprattutto per quel che riguarda l’esportazione di cose d’arte, vietata solo per quelle opere dichiarate di “sommo pregio” e già catalogate. • La legge n. 364 del 20 giugno 1909 “Per le antichità e le belle arti” non sollevò alcun clamoroso dibattito in Parlamento. Alla Camera, come scrisse Giovanni Rosadi sul “Marzocco”, passò quasi senza discussione come una legge per qualche tombola di beneficenza o per la divisione di qualche comunello del Mezzogiorno. Eppure essa conobbe una lunga e difficile gestazione, durata dal 1906 al 1909, segnata da schermaglie tecniche e scontri furibondi in Commissione alla Camera e presso l’Ufficio centrale in Senato, suscitando una vasta eco nell’opinione pubblica colta. Soprattutto mobilitò forze sociali e gruppi d’interessi come mai alcuna altra legge in un ambito considerato tutto sommato periferico rispetto ai grandi filoni della produzione legislativa, era riuscita a fare. Perché? Il nodo forse decisivo era la difesa della proprietà privata.

  12. La L. 364 del 20 giugno 1909 • È il primo vero testo organico e completo • È valido per tutte le cose mobili e immobili avente interesse storico, artistico o archeologico, risalenti a più di 50 anni e il cui autore non è più vivente • Dichiara l’inalienabilità delle coseappartenenti allo Stato e agli enti pubblici • Per le cose private occorre la notifica dell’importante interesse • Per la demolizione, rimozione e restauro degli immobili notificati occorre l’autorizzazione Ministero della Pubblica Istruzione • Per i passaggi di proprietà, occorre la denuncia e lo Stato può esercitare la prelazione • L’esportazione viene vietata quando costituisce grave danno per la storia, l’archeologia e l’arte ed è possibile l’acquisto coattivo • Normativa dettagliata per gli scavi

  13. La Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico) • Tutela le “cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico” • Non fu mai varato il regolamento pur avendo quasi completato il suo iter nel maggio del 1943 • Poi la guerra interruppe tutto e non si ripresero più i lavori • Rimasta sostanzialmente in vigore fino al 2004

  14. Prima della nascita del Ministero per i Beni Culturali: il D.L. n. 2074 del 2.10.1919 • Istituzione di 12 Soprintendenze bibliografiche (dal 1935 15, dal 1970 Soprintendenze ai beni librari) Gli uffici sono collocati presso le biblioteche governative in 9 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna) [l’ufficio di Soprintendenza aveva sede in una regione diversa da quella su cui esercitava la propria competenza: es. La S. per l’Abruzzo e il Molise aveva sede c/o la Casanatense, quella per le Marche e l’Umbria c/o la Mediceo-Laurenziana, quella per la Puglia e la Lucania c/o l’Universitaria di Napoli; la S. della Campania aveva competenza anche sulla Calabria]

  15. Soprintendenze bibliografiche Le Soprintendenze bibliografiche (poi denominate ai beni librari) , organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, avevano i compiti di : sorveglianza e tutela, previe le apposite notifiche d’importante interesse, sul patrimonio librario antico, raro e di pregio posseduto dai comuni, enti morali e da privati Proporre i restauri e curare la catalogazione Pronunciarsi in merito alle proposte di istituzione di nuove biblioteche Vigilare sulle raccolte claustrali devolute ai comuni e sulle biblioteche popolari Svolgere le funzioni di uffici di esportazione

  16. I RAPPORTI STATO / REGIONI E I BENI LIBRARI • DALLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE AL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLE REGIONI

  17. La Costituzione della Repubblica • Art.117 provvede ad elencare le materie di competenza legislativa regionale • Riconosce la competenza legislativa e amministrativa alle Regioni a statuto ordinario su “musei e biblioteche di enti locali” • Le regioni a statuto speciale hanno competenza esclusiva • Il successivo art. 118 stabilisce che “spettano alle Regioni le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo” specificando che lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni

  18. Il D.P.R. n. 3 del 14 gennaio 1972 Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici ART. 7. MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti: • a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati; • b) la manutenzione, la integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale; • c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità; • d) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali e di interesse locale; • e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale.

  19. Il D.P.R. n. 616 del 4 luglio 1977 Seconda regionalizzazione 4 settori organici BENI CULTURALI ART. 47. Musei e biblioteche di enti locali Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito. Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed in beni in dotazione di tali servizi e uffici sono trasferite ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

  20. DPR 616/1977in materia ambientale maggiore autonomia attribuendo il compito di individuare le bellezze naturali Nel frattempo era nato il Ministero per i beni culturali e ambientali, che verifica la generale inadempienza e la scarsa capacità delle Regioni a regolamentare la tutela del paesaggio, in particolar modo per la predisposizione dei piani paesistici nel 1985 fu emanata la legge Galasso

  21. Piemonte - Legge Regionale n. 78 del 19 dicembre 1978 (Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale) ART. 22 La Sovrintendenza ai Beni Librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 14-1-1972, n. 3 , è soppressa. Alle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 9 del suddetto D.P.R. la Regione provvede attraverso l'ufficio biblioteche del Servizio per i Beni e le Attività culturali, istituito secondo i criteri previsti dalla legge regionale "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali". Attraverso tale ufficio si provvede pure all'adempimento delle funzioni di cui all'art. 16 della presente legge.

  22. La Costituzione della Repubblica Articolo 9 della Costituzione “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnologica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” Quindi: Necessità di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale da parte di tutti i soggetti pubblici e non solo lo Stato

  23. Le riforme della Pubblica Amministrazione nei primi anni ‘90 • Un’amministrazione obsoleta, costosa e inefficiente • Necessità di uno Stato “leggero”:la sussidiarietà orizzontale, ripensando la mission dello Stato, esternalizzando o privatizzando servizi,liberalizzando attività produttive nell’ambito del federalismo amministrativo • La sussidiarietà verticale: legittimazione dei governi locali, il federalismo fiscale, efficienza e funzionalità delle amministrazioni locali • La semplificazione di norme e procedure • Riforma dei Ministeri • Amministrazione on-line • Lo spazio amministrativo europeo: mettersi al passo con i paesi europei

  24. LA SUSSIDIARIETA’ E LE LEGGI BASSANINI Legge Bassanini 1 (L. n. 59 del 15.3.1997): delega al Governo per il conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli altri enti locali. Identifica le funzioni che restano allo Stato tra queste la “tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico”, lasciata al MBAC. Il progetto di revisione dei rapporti Stato-Regioni è fondato sul principio di sussidiarietà (devolution) teso ad allargare le competenze regionali

  25. Le leggi Bassanini Legge Bassanini 2 (L. 127 del 1997): ha previsto la possibilità di trasferire alle Regioni la gestione dei musei statali, introducendo una distinzione tra gestione e tutela. 1997-1998 cinque decreti legislativi definiscono in dettaglio la nuova mappa delle funzioni da trasferire

  26. Il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 Precisa i concetti di bene culturale e ambientale Rivede le competenze Stati/Regioni/Enti locali, individuando quelle riservate esclusivamente allo Stato e definendo quelle degli altri soggetti Definisce i concetti di tutela, gestione, valorizzazione, promozione e attività culturali Individua i compiti dello Stato in materia di spettacolo e le competenze regionali e statali in materia di sport

  27. La legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001: Modifiche al Titolo V, Parte II, della Costituzione Lo Stato , sulla base del principio della sussidiarietà, non è più un’istituzione sovraordinata, ma condivide la potestà legislativa e regolamentare con altri soggetti come le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane

  28. La legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001: “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” Lo Stato ha legislazione ESCLUSIVA per: Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 3, coma 2, punto s) E’ materia di legislazione CONCORRENTE, cioè spetta alla Regione la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali: Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 3, comma 3)

  29. La legge costituzionale del 2001 La potestà REGOLAMENTARE spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni (art. 3, comma 6) La potestà REGOLAMENTARE spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 3, comma 6)

  30. La Costituzione della Repubblicariforma titolo V • Art. 118 • Introduce il principio della sussidiarietà in applicazione al Trattato di Maastricht e della legge 59/1997 • “verticale” le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni • “orizzontale” lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane possono coinvolgere soggetti privati

  31. Il Dlgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) Capo I Art. 2, comma 1 Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a) Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; c) Le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico e) I beni librari

  32. Il D.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) Art. 2, comma 2 Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a): c) I manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio d) Le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi caratteri di rarità e di pregio artistico o storico e) Le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico Art. 2, comma 5 Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d)

  33. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) Sostituisce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999) Entra in vigore il 1° maggio 2004

  34. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 • Art. 2 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articolo 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalle legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà Art. 10 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico 2. Sono inoltre beni culturali: c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico

  35. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) Art. 5 2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni 3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano […] le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negatici e matrici, non appartenenti allo Stato

  36. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 Art. 53 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale 2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice Art. 54 Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito elencati: c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche

  37. Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio • Decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio: riguardano art.54 beni inalienabili e 55-56 • Esportazione • paesaggio

  38. IL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Il D.L. n. 657 (convertito con modifiche nella L. n. 5 del 29.01.1975) istituisce il MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Con il compito di provvedere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale dell’Italia L’organizzazione viene regolata con il DPR n. 805 del 13.12.1975

  39. Il nuovo concetto di bene culturale: la Commissione Franceschini • Il bene culturale è “ogni bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà” • Non più solo le cose di notevole interesse estetico e artistico • Non più solo beni “rari”

  40. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali • Nasce sulla base delle riflessioni della Commissione Franceschini (1964-1966) La commissione Papaldo (1968-1971) Il primo ministro è Giovanni Spadolini

  41. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Sono devolute al nuovo Ministero: a) Le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonché quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale b) Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della Discoteca di Stato, nonché quelle della divisione 1a (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973 c) Le attribuzioni spettanti al Ministero dell’interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilità dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

  42. Il Ministero per i Beni Culturali e AmbientaliDPR n. 805 del 3.12.1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) Vengono istituiti: Comitato di settore per i beni librari Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali L’Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche con lo scopo di “facilitare l’integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici italiani con quelli di altri Stati” e di informare “sui programmi e i progetti internazionali” Sono riordinati: L’Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) L’Istituto centrale per la patologia del libro (ICPL)

  43. La nascita degli istituti Centrali • Il Decreto n. 1038 del 23 giugno 1938 creava, per volontà di Alfonso Gallo L’Istituto per la Patologia del Libro per coniugare le discipline scientifiche con lo studio storico dei materiali librari La L. n. 82 del 7 febbraio 1951 aveva istituito il Centro Nazionale per il Catalogo Unico e per le informazioni bibliografiche per catalogare il patrimonio bibliografico nazionale e curarne l’edizione a stampa

  44. La legge Ronchey L. 4 del 4 gennaio 1993 Regolamento 171 del 1994 (abrogato) 1997 • Riguarda i “Servizi aggiuntivi” • Affidamento in concessione (sottoposta al pagamento di un canone) previa licitazione privata per 4 anni rinnovata per una sola volta • Gli introiti dei musei statali non sono più tasse ma diventano disponibili per il Ministero

  45. La legge Ronchey Servizio editoriale e di vendita riguardante la riproduzione di beni culturali e la realizzazione di altro materiale informativo • Servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario • Servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all’informazione museale

  46. La riforma del Ministero • Il processo di riforma del MBCA si inserisce nella riforma della PA intrapresa agli inizi degli anni ’90 che ha toccato i principi informatori dell’azione pubblica (L. 241/90), il rapporto del pubblico impiego (D.Lgs. 29/93), le competenze Stato/Enti territoriali (L. 142/90)

  47. La riforma del Ministero per i Beni Culturali: Il D.Lgs 368 del 20.10.1998 istituisce il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI con i compiti di provvedere “alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali” Il D.Lgs. 368 somma così le funzioni esercitate in passato da: Ministero per i beni culturali e ambientali Dipartimento dello Spettacolo Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio assumendo anche funzioni in materia di editoria, già del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

  48. La riforma del Ministero Il D.Lgs. 368/1998 modifica anche la struttura del Ministero: separa i compiti di indirizzo politico-amministrativo dai compiti di gestione Nasce la figura del Segretario generale dipendente dal Ministro e con funzioni di raccordo tra il vertice politico e gli organi amministrativi Nascono le Soprintendenze Regionali come raccordo tra Stato e Regioni

  49. DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI Dalla Direzione generale per i beni librari e gli Istituti culturali dipendono: Discoteca di Stato Museo dell’audiovisivo (nato con la Legge n. 237 del 12 luglio 1999) OPIB Biblioteche Statali ICCU ICPL

  50. Successivi provvedimenti legislativi DPR n. 441 del 29.12.2000: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” DPR n. 307 del 6.07.2001: “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” DM dell’11.05.2001 ha regolato l’articolazione del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali

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