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ANALISI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI APPARATI SPERIMENTALI DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI ISPETTIVI

ANALISI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI APPARATI SPERIMENTALI DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI ISPETTIVI. Ing. Giuseppe Catalano ASL RM/A. Il controllo degli impianti elettrici da parte degli organi ispettivi, al fine della prevenzione contro gli infortuni, è conseguenza di una serie di leggi e

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ANALISI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI APPARATI SPERIMENTALI DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI ISPETTIVI

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  1. ANALISI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI APPARATI SPERIMENTALI DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI ISPETTIVI Ing. Giuseppe Catalano ASL RM/A

  2. Il controllo degli impianti elettrici da parte degli organi ispettivi, al fine della prevenzione contro gli infortuni, è conseguenza di una serie di leggi e norme le cui principali sono: D.P.R. n° 547/55 Legge n° 186/68 Legge n° 46/90 D.P.R. n° 447/91 D.Lg.vo n° 626/94 D.P.R. n° 126/98 Direttiva ATEX D.Lg.vo n° 233/03 Direttiva ATEX D.P.R. n° 462/01

  3. Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955 Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE. - Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art.3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.

  4. Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955 Art. 3. DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO. - Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati: a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; b)gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.

  5. Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955 Art. 4. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI. - I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

  6. Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955 TITOLO VII - Impianti macchine ed apparecchi vari Capo I - Disposizioni di carattere generale. Art. 267. REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.- Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio. Art. 271. COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA.- Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra. Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione …………quando la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente continua.

  7. Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955 Art. 326. DISPERSORE PER LA PRESA DI TERRA. - Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti.

  8. Legge 1 marzo 1968 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici Art. 1. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte. Art. 2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d’arte.

  9. Legge n° 46 del 05/03/1990 Art. 1. Ambito di applicazione. – 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; ……………. 2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

  10. Legge n° 46 del 05/03/1990 Art. 2. Soggetti abilitati. - 1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

  11. Legge n° 46 del 05/03/1990 Art. 6. Progettazione degli impianti. - 1. ………………. 2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

  12. Legge n° 46 del 05/03/1990 Art. 9. Dichiarazione di conformità. - 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.

  13. Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991 Art. 1. Ambito di applicazione. – 1. 2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.

  14. Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991 Art. 4. Progettazione degli impianti. – b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq; c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;

  15. Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991 Art. 5. Installazione degli impianti. – 3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte. 4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.

  16. Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 Art. 1.- Campo di applicazione. 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. ………………………………

  17. Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 Art. 2. - Definizioni. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, ….., e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale……... Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. …………….

  18. Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, ………, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni……, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

  19. Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 Art. 3. - Misure generali di tutela. 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione …..; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza da attuare in caso di prono soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

  20. Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. 1. Il datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezionee dei dispositivi di protezione individuale, conseguente allavalutazione di cui alla lettera a); c) il programmadelle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

  21. Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori. 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;. 2. Sono vietatila fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza……. 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

  22. Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 Art. 21. - Informazione dei lavoratori. 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

  23. Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

  24. Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. 2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. 3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate correttamente; c) oggetto di idonea manutenzione …….. siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.

  25. Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro. 1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. ………………………. TITOLO IX - S A N Z I O N I. Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.

  26. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233 Art. 2. Dopo il titolo VIII del decreto legislativo n° 626/1994 è aggiunto il seguente: Titolo VIII- bis PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Art. 88-bis. Campo di applicazione 1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite dall’art. 88-ter. 2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfera esplosiva, oppure è prevedibile, ……. si possa formare nell’ambiente. 3. Il presente titolo non si applica: a) alle aree utilizzate ….per cure mediche dei pazienti; b) all’uso di apparecchi a gas; c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o sostanze chimicamente instabili; Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Art. 88-ter. …si intende per “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta.

  27. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 88-quater. Prevenzione e protezione contro le esplosioni 1. Al fine della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’art. 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolareil datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive. 2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: - a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive; - b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. 3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate ed integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

  28. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233 Art. 88-quinquies. Valutazione dei rischi di esplosione • Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità (di formazione) e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili. 2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. • Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

  29. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233 Art. 88-octies. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive 1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XV- bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’allegato XV- ter. 3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’allegato XV-quater.

  30. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233 Art. 88-novies. Documento sulla protezione contro le esplosioni 1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 88-quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e tenere aggiornato un documento, denominato: “documento sulla protezione contro le esplosioni”. 2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XV-bis; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato XV-ter; e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro. 3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. 4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4.

  31. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233 Art. 88-decies. Termini per l’adeguamento 1. Le attrezzature …già utilizzate ….per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano. 2. Le attrezzature da utilizzare……..per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter, parti A e B. 3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo: 4. I luoghi di lavoro...già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo. 5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo.

  32. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233 Art. 88-undecies. Verifiche 1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0,1,20 o 21 ai sensi dell’allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai cap. III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n° 462.

  33. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233 Allegato XV-bis. RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE Classificazione delle aree a rischio di esplosione Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive. Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell’allegato XV-ter, parte A, è determinato da tale classificazione. Zona 0 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. Zona 1 Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. Zona 2 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

  34. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233 Allegato XV-bis. RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE Zona 20 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria. Zona 21 Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante la normale attività Zona 22 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Nota: Per “normali attività” si intende la situazione in cui gli impianti sono realizzati entro i parametri progettuali.

  35. Allegato XV-terPRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano: a) alle aree classificate come pericolose; b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione. • Provvedimenti organizzativi 1.1. Formazione professionale dei lavoratori. 1.2. Istruzioni scritte ed autorizzazioni al lavoro. • Misure di protezione contro le esplosioni. 2.4 Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un’atmosfera esplosiva….

  36. B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEISISTEMI DI PROTEZIONE Qualora il documento contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n° 126. In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri: - nella zona 0 o nella zona 20: apparecchi di categoria 1; - nella zona 1 o nella zona 21: apparecchi di categoria 1 o di categoria 2; - nella zona 2 o nella zona 22: apparecchi di categoria 1, di categoria 2 o 3.

  37. PROCEDURA PER VALUTARE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE • La fase preliminare della valutazione del rischio di esplosione consiste nell’accertare se è possibile escludere la presenza di atmosfere esplosive. • Un’atmosfera esplosiva dovuta a gas, vapori e nebbie non si può formare se nel luogo: • - non sono presenti sostanze infiammabili, oppure • - le sostanze infiammabili sono presenti, ma la loro concentrazione in aria non rientra nei “limiti di infiammabilità”; • - le sostanze infiammabili sono presenti, ma sono a temperatura inferiore alla “temperatura di infiammabilità”. (per “temperatura di infiammabilità” si intende la più bassa temperatura di un liquido alla quale, in condizioni specifiche normalizzate, esso emette vapori in quantità sufficiente a formare con l’aria una miscela infiammabile). • La procedura di valutazione del rischio di esplosione va attuata considerando i processi di lavorazione e/o produzione: • - nelle normali condizioni di funzionamento; • - durante la messa in servizio e fuori servizio; • - a seguito di avarie e stati difettosi prevedibili (malfunzionamento prevedibile)

  38. Per valutare il rischio di esplosione occorre considerare: • la probabilità di formazione e durata (presenza) di atmosfere esplosive; • la presenza di sorgenti di accensione; • l’entità degli effetti prevedibili dell’esplosione. • Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva • I luoghi con pericolo di esplosione devono essere suddivisi in zone, in funzione della probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (classificazioni dei luoghi). • Al termine di tale procedimento, il luogo viene diviso in zone pericolose (tipo 0, 1, 2, 21, 21, 22) ed in zone non pericolose; nelle prime dovranno essere adottate misure di protezione, tanto più efficaci quanto maggiore è la probabilità di presenza di atmosfera esplosiva; nelle seconde non sarà necessario alcuna cautela nei confronti dell’esplosione.

  39. Presenza di sorgenti di accensione Occorre stabilire se, nelle zone pericolose, siano presenti sorgenti di accensione in grado di innescare l’atmosfera esplosiva Per individuare le potenziali fonti di innesco è opportuno fare riferimento alla norma UNI EN 1127-1 “Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Concetti fondamentali e metodologia” che elenca le seguenti sorgenti di accensione: superfici calde (una superficie “è calda” quando può andare in contatto con l’atmosfera esplosiva e presenta una temperatura uguale o superiore a quella di accensione dell’atmosfera esplosiva stessa. La temperatura di accensione di un’atmosfera esplosiva è la minima temperatura alla quale avviene l’accensione di quella atmosfera esplosiva, in condizioni di prova definite). Alcune superfici sono calde per motivi funzionali, in modo: - permanente, ad esempio radiatori, essiccatori, tubi radianti, ecc.,oppure - temporaneo, quando entrano in funzione e trasformano energia meccanica in calore per attrito, ad esempio freni, innesti a frizione, ecc. Le parti mobili, ad esempio cuscinetti, premistoppa, passaggi d’albero, ecc., possono diventare superfici calde in situazioni anomale, ad esempio in mancanza del lubrificante. L’attrito può aumentare in modo vistoso se corpi estranei si introducono tra le parti mobili, oppure se una massa rotante va fuori asse a seguito di un cedimento/guasto.

  40. fiamme e gas caldi • scintille di origine meccanica • Le scintille di origine meccanica possono essere prodotte da attrito, urto o abrasione nel funzionamento normale (es: scintille nella molatura), oppure, in caso di anomalia. • materiale elettrico • Il materiale elettrico può presentare sorgenti di accensione nel funzionamento normale, ad es: apertura di un interruttore, o in caso di anomalie, ad es: un morsetto allentato, un guasto d’isolamento, ecc. • correnti vacanti e di protezione catodica • elettricità statica • fulmine • campi elettromagnetici • ultrasuoni • compressione adiabatica di gas • reazioni esotermiche.

  41. Entità degli effetti prevedibili • In teoria, conoscere l’entità dei danni prodotti da un determinato evento è indispensabile per valutare il rischio associato a quel evento (il rischio è infatti costituito dal prodotto della probabilità che l’evento sfavorevole si verifichi per il danno atteso). • In pratica, i danni associati ad un’esplosione sono ritenuti sempre elevati e dunque il rischio dipende soprattutto dalla probabilità che avvenga un’esplosione; pertanto, le misure di sicurezza, in genere, prescindono dall’entità del danno che l’esplosione può provocare.

  42. MISURE CONTRO LE ESPLOSIONI • -Evitare l’atmosfera • esplosiva • -Prevenzione • -Evitare sorgenti di • accensione efficaci • -Tecniche • -Soppressione • dell’esplosione -Scarico dell’esplosione • -Protezione • -Progettazione • resistente all’esplosione Misure contro l’esplosione -Prevenzione della • propagazione dell’esplosione • -Qualificazione del personale • -Formazione del personale • -Istruzioni operative • -Organizzative -Autorizzazioni al lavoro • -Specifiche cautele nella manutenzione • -Segnalazioni delle zone con pericolo • di esplosione • -Controllo e sorveglianza

  43. MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI • Misure per prevenire la formazione di atmosfere esplosive • Sostituzione delle sostanze infiammabili • La misura di protezione più ovvia, ma in molto casi non applicabile. • Inertizzazione • L’inertizzazione consiste nel limitare la quantità di ossigeno, presente nell’aria, al di sotto della concentrazione necessaria per produrre un’atmosfera esplosiva. • Come sostanze gassose inerti si utilizzano normalmente azoto, biossido di carbonio, gas inerti, ecc. • Viene utilizzata all’interno di contenitori ed apparecchiature di processo.

  44. Impianto di ventilazione • La formazione di atmosfera esplosiva può essere evitata mediante l’adozione di un idoneo impianto di ventilazione, il quale è efficace sopratutto se è localizzata in prossimità delle sorgenti di emissione. • Eliminazione delle sorgenti di emissione • L’atmosfera esplosiva può essere evitata (ridotta), eliminando (o riducendone), per quanto possibile, il grado delle sorgenti di emissione; ad esempio, saldando una tubazione eliminando i giunti di raccordo, ecc.

  45. Concentrazione della sostanza al di fuori dei limiti di esplodibilità • Si può realizzare con una idonea ventilazione in modo da diluire la sostanza infiammabile e ridurne la concentrazione in aria al di sotto del LEL (limite di esplodibilità inferiore). • All’interno di serbatoi ed apparecchi si può, invece, superare facilmente l’ UEL (limite di esplodibilità superiore); in questi casi, la prevenzione consiste nell’evitare che l’aria possa entrare nel contenitore in quantità tale da riportare la concentrazione entro i limiti di esplodibilità.

  46. Temperature delle sostanze al di sotto della temperatura di infiammabilità • La misura di sicurezza consiste nel mantenere le sostanze infiammabili ad una temperatura adeguatamente inferiore alla loro temperatura di infiammabilità. • Sistemi di controllo dell’esplodibilità • La misura di sicurezza consiste nell’installare un numero adeguato di rilevatori di gas in punti opportuni. Si può controllare una sorgente di emissione, interponendo il rilevatore tra questa e l’eventuale sorgente di innesco, oppure controllare il locale in modo che la concentrazione non superi il LEL dell’ambiente. • Il controllo dell’esplodibilità dell’atmosfera non è applicabile in presenza di emissioni continue (salvo quelle strutturali). • Il rilevatore deve avere due soglie di intervento: una prima soglia di allarme e una seconda soglia più elevata, che determina automaticamente la disattivazione della sorgente di emissione e/o delle sorgenti di innesco.

  47. D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Art. 1 Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante, si applica agli apparecchi ed ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 4. ……………

  48. Ai fini del presente regolamento si intende per: • “apparecchi” le macchine, i materiali,i dispositivi fissi e mobili, gli organi di comando,la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un’esplosione; • “sistemi di protezione” i dispositivi, incorporati negli apparecchi o separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi di cui alla lettera a), la cui funzione è arrestare le esplosioni o circoscrivere la zona da essa colpita, se immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome; • “componenti” i pezzi essenziali per il funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma; • “atmosfera esplosiva” la miscela, in condizioni atmosferiche, in aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l’innesco, la combustione si propaga all’insieme della miscela non bruciata;

  49. D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126 Art. 2 Requisiti essenziali di sicurezza 1. ………….. 2. Gli apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi di cui all’art. 1, comma 2, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute che sono loro applicabili e che figurano nell’allegato II. Art. 3 Presunzione di conformità • Si considerano conformi alle disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione della conformità prevista dall’art. 6: a) gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all’art. 1, comma 2, corredati dell’attestazione CE di conformità di cui all’allegato X e muniti della marcatura CE prevista dall’art. 6, comma 3 b) i componenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera c), corredati dell’attestazione di conformità prevista dall’art. 6, comma 3.

  50. D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126 Art. 4 Immissione in commercio 1. Non possono essere immessi in commercio, o posti in servizio gli apparecchi,i sistemi di protezione e i dispositivi non debitamente corredati della dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato X o privi della marcatura CE. 2, Non possono altresì essere immessi in commercio o posti in servizio i componenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera c), non corredati della dichiarazione scritta di conformità di cui all’art. 6, comma 3. Art. 5 Marcatura CE di conformità 1. ……………. 2. La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all’art. 1, comma 2, in modo chiaro, visibile, leggibile ed indelebile unitamente alle indicazioni previste al punto 1.0.5. dell’allegato II.

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