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Prefettura di Siena. GESTIONI ASSOCIATE e UNIONI di COMUNI tra obblighi di legge ed opportunità Mercoledì 28 novembre 2012 ore 9,30 SIENA Palazzo del Governo - Piazza Duomo 9. Angelo Capalbo.
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Prefettura di Siena GESTIONI ASSOCIATE e UNIONI di COMUNI tra obblighi di legge ed opportunità Mercoledì 28 novembre 2012 ore 9,30 SIENA Palazzo del Governo - Piazza Duomo 9
Angelo Capalbo La gestione associata delle funzioni essenziali nell’esperienza dei segretari comunali della provincia di Siena
Scenario normativo L’esercizio associato di funzioni e servizi da parte degli Enti locali, in esecuzione all’art. 117, comma 2, lett. p), è disciplinato dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
Sono previsti due ambiti di associazionismo obbligatorio Il primo riguarda i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti Il secondo è relativo ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Disciplina del primo ambito Articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Gli enti inferiori a 1000 abitanti, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici ed a condizione di non pregiudicarne l’applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente, mediante un’Unione di Comuni.
Istituzione dell’Unione a disciplina differenziata I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, possono istituire l’unione, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, e avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte. E’ opportuno ricordare che la Regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di legge.
Secondo ambito Articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Gli enti locali, con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane,esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali.
Le funzioni fondamentali • organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; • organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; • catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; • la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; • attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; • l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; • progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; • edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; • polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
Individuazione delle funzioni fondamentali Il riferimento per l’individuazione delle funzioni fondamentali al fine della quantificazione della spesa è ai dati raccolti nell’ambito della procedura dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente sulle spese sostenute per consumi intermedi e tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario Bondi. In precedenza con la legge n. 42/2009 sul Federalismo municipale, ci si riferiva ai modelli contabili del bilancio di previsione, come avveniva in precedenza, individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell’articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
Le funzioni dei servizi a rete di rilevanza economica Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, quali il trasporto pubblico locale ed i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando, gli enti di governo degli stessi. La dimensione dell’ambito corrisponde al territorio provinciale, salvo dimensioni maggiori individuate dalla regione (Trasporti Pubblici e Progetto Toscana Sud - Ato rifiuti Sud Toscana).
Funzioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione Se l'esercizio delle funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), i Comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
Unica centrale di committenza I Comuni fino a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare a un'unica centrale di committenza (Unione o apposito accordo tra Comuni) l'acquisizione di lavori, servizi e forniture entro il 31 marzo 2013.
Divieti e condizioni I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e non è possibile che una medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa.
I tempi di realizzazione I comuni interessati assicurano lo svolgimento associato entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.
Cosa è stato realizzato? IN UNA SITUAZIONE NON VINCOLISTICA CI SI CHIEDEVA PERCHE’ I COMUNI DECIDANO DI ASSOCIARSI?
Le aspettative • Migliorare la qualità dei servizi • Ridurre i costi per l’erogazione dei servizi • Maggiore specializzazione degli uffici (uffici con funzioni multiple) • Maggiore “peso” contrattuale con altri enti e istituzioni • Possibilità di accedere a finanziamenti • Maggiore visibilità del territorio • Capacità di affrontare le funzioni decentrate • Potenziare le forme di collaborazione in atto tra i Comuni • Programmazione e sviluppo del territorio
Risultati ottenuti Per la gestione associata di alcuni funzioni e servizi, nel 2009, è stata compiuta una valutazione positiva sui risultati raggiunti, tali da ritenere possibile, per alcune il loro rinnovo.
Alcuni esempi di gestioni associate – gestione musei È sicuramente soddisfacente l’attività svolta nel corso degli anni, nel servizio di gestione delle strutture museali. L’organizzazione in rete dei musei, anche mediante il fattivo contributo della Fondazione Musei Senesi, costituisce un valido strumento gestionale, che potrà vantarsi il merito di aver conseguito e raggiunto tutte le aspettative che i comuni si erano assegnati. La gestione associata dei musei nell’ambito delle Crete, il primo della Provincia di Siena, ha visto una tale evoluzione che con l’avvio dell’affidamento in concessione dei servizi di mediazione culturali e strumentali, si inserisce in una prospettiva più ampia a livello europeo.
Alcuni esempi di gestioni associate – gestione sportello unico attività produttive Altro servizio di rilievo che merita considerazioni per il lavoro svolto nel corso degli anni è quello dello sportello unico per le attività produttive, che ha visto il formarsi di professionalità all’interno degli enti, con validi risultati raggiunti, sia in termini di riduzione dei tempi che di semplificazione e snellimento dei procedimenti. Significativi sono stati quei procedimenti avviati dal SUAP che hanno determinato, in tempi rapidi varianti agli strumenti urbanistici, per ottenere la conformità urbanistica di nuovi insediamenti produttivi o di ampliamenti degli stessi.
Alcuni esempi di gestioni associate – funzioni in materia di personale L’organizzazione in forma associata di funzioni in materia di personale costituisce un valido strumento di supporto per i comuni, in termini di semplificazione e snellimento dei procedimenti, sin dalle attività di programmazione del fabbisogno del personale. Sono allo studio i regolamenti di organizzazione unitari che, con l’affidamento di ulteriori servizi, possano rendere ancora più efficiente la funzione associata.
La funzione associata del difensore civico Altra funzione associata degna di nota è stata quella del difensore civico, prima della soppressione a decorrere dal 2010. L’attività compiuta nell’ambito delle Crete dal difensore civico veniva considerata soddisfacente dai cittadini, che si vedono, a volte, vessati da contratti e pagamenti di utenze e che non ricevono le risposte nei tempi dovuti. Il difensore civico si poneva sicuramente come argine e come sollievo alle tante e sistematiche distorsioni che i cittadini vivono nel richiedere servizi sia alle aziende private che alle istituzioni.
I lavori in corso LE FORME ASSOCIATIVE ESAMINATE. Unioni di Comuni a disciplina differenziata. Convenzioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali
Unione di comuni: vantaggi Si tratta di una struttura rigida, Ente locale vero e proprio a cui si applicano le norme dei Comuni in quanto compatibili: statuto, contabilità, personale,… Si ottiene una forma di gestione congiunta ed unificata di funzioni e servizi. Sebbene i Comuni perdono titolarità sulle funzioni e servizi trasferiti, l’unione avrà capacità giuridica, autonomia organizzativa e finanziaria, semplificata e mediante la stessa è sicuramente possibile rendere più veloci le decisioni. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati.
L’attività di programmazione dell’unione Sono affidate inoltre all'unione, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione, nell'ambito del piano generale di indirizzo.
Funzioni associate mediante convenzione Conserva una struttura flessibile e si appoggia a quella di un comune. Anche se potrà essere costituito un ufficio unico, nel comune capofila, ogni caso i Comuni restano titolari. La struttura associata non ha personalità giuridica ed ogni decisione deve essere adottata dagli organi dei Comuni.
Funzioni fondamentali associate mediante convenzione – limiti Le convenzioni hanno durata almeno triennale. Alla scadenza dovrà essere provato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significati livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Interno. In caso contrario gli stessi comuni sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
DIMENSIONE TERRITORIALE ADEGUATA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI COMUNI Nel percorso associativo, non sono interessati solo i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ma anche gli altri comuni dell’ambito ottimale ed ovvero i Comuni di Asciano, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme e San Giovanni d’Asso.
Dimensione territoriale adeguata La Regione Toscana, con la legge n. 68/2011 ha definito la dimensione territoriale adeguata per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni con la costituzione di una aggregazioni di comuni, aventi territorio di norma contermine e compreso in una stessa provincia con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009.
Proposta di modifica dell’ambito La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, può modificare l’ambito territoriale adeguato, a condizione che sia raggiunta l'intesa con i comuni interessati o che la proposta di modifica sia effettuata dai comuni interessati d'intesa tra loro e che l’ambito risultante dalla nuova delimitazione abbia popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti. L'intesa è realizzata mediante sottoscrizione della proposta da parte dei sindaci dell'ambito territoriale proposto.
Il percorso avviato e gli sviluppi • Discussione nelle Conferenze dei Sindaci. • Incontri con i segretari comunali - direttori generali e responsabili dei servizi. • Ricerca delle “figure” trainanti e loro motivazione e coinvolgimento diretto. • Studi di fattibilità: interni o esterni. • Studio interno inteso come progetto di riorganizzazione del servizio associato. • Incontri con il personale e le rappresentanze sindacali. • Stipula atto associativo ovvero struttura amministrativa unica che svolge le funzioni e pone in essere atti ed attività relative, di cui sono titolari i comuni. • Individuazione ente responsabile dell'esercizio associato ovvero l'ente presso il quale opera la struttura amministrativa unica.
Il nuovo modello organizzativo Nella scelta del nuovo modello organizzativo, gli enti interessati dovranno non solo tenere in conto gli obiettivi di finanza pubblica, ma, dovranno evitare di adottare soluzioni organizzative che, di fatto, si pongono in contrasto con le finalità, anche di risparmio di spesa. “… lo svolgimento unitario di ciascuna funzione non implica necessariamente che la stessa debba far capo ad un unico ufficio in un solo Comune, potendosi ritenere, in relazione ad alcune funzioni, che sia possibile il mantenimento di più uffici in Enti diversi…”. (Sezione regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, nella delibera n. 287/2012).
La progettazione del modello organizzativo Strutture con front office e back office diffusi o centralizzati. Le strutture con front office e back office diffusi possono utilizzate in servizi strategici, come l’urbanistica ed i lavori pubblici. È preferibile una struttura con front office e back office centralizzati, per gli evidenti vantaggi legati all’abbattimento dei tempi, riduzione dei costi, economie di scala, specializzazione del personale…. Si possono tuttavia progettare modelli organizzativi con front office centralizzati e back office diffusi, per servizi che hanno un’utenza locale e di prossimità con i cittadini (es. tributi).
Funzioni composite fattispecie sub lettera a) Desta preoccupazione la gestione associata della funzione fondamentale di cui alle fattispecie sub lettera a) ed ovvero quella relativa all’organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo. Come si può notare si tratta di funzione che si compone di notevoli e complessi servizi, quali: • la gestione del personale; rientrano in detta gestione il reclutamento e i concorsi, il trattamento giuridico, il trattamento economico, le relazioni sindacali, lo sviluppo delle risorse umane; • il sistema dei controlli; • la gestione economica e finanziaria; • la gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali; • la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente; • l’ufficio tecnico (rientrano in detta gestione associata l'affidamento della progettazione e dei lavori pubblici e gli espropri).
Funzioni composite fattispecie sub lettera h) Anche la funzione di competenza comunale dell’edilizia scolastica appare composta da più servizi. Occorre chiedersi se si dovrà creare una nuova posizione organizzativa per la gestione delle attività dell’edilizia scolastica o rientrerebbe in quelle più complessive dell’ufficio tecnico. Normalmente chi si occupa dell’edilizia scolastica non cura l’organizzazione e gestione degli altri servizi scolastici, che rientrano nell’area organizzativa omogenea dell’amministrazione generale o di servizi ai cittadini. La direzione di questa funzione, pur non creando nuove posizione organizzative, per evitare aumenti di spesa, necessariamente non può essere a capo di un unico soggetto, ma andrebbe ripartita tra un responsabile individuato nell’ambito dell’ufficio tecnico ed un responsabile individuato nell’ambito dell’area amministrativa.
In una stessa funzione vi possono essere più centri di responsabilità? Si ritiene di si. Se si esamina la portata della funzione fondamentale di cui alla fattispecie sub lettera a) ed ovvero quella relativa all’organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo. Come detto, in essa vi sono compresi più servizi. Sarebbe impossibile immaginare un unico responsabile di area che si occupa di servizi che riguardano cinque comuni, in materia di personale, di controlli, di gestione economico-finanziario, di gestione delle entrate, di gestione dei beni degli enti, di progettazione, lavori pubblici ed espropri.
Le funzioni trasversali Nell’ambito delle funzioni fondamentali quella relativa ai segretari comunali “...appare riconducibile alla fattispecie sub lett. a) … ma non esaurisce di per sé l'intera categoria di cui alla lett. a) citata, che, al contrario, ricomprende altre funzioni oggettivamente ed amministrativamente distinte ..”. Per la segreteria comunale “….non risulta neppure precluso l'affidamento disgiunto, tramite diverse soluzioni associative…rispetto alle altre funzioni includibili nella fattispecie a), purché non si abbia un'effettiva duplicazione delle singole funzioni individuali (Corte dei Conti, sezione Piemonte, parere del 12.10.2012, n. 304).
Le funzioni dei comuni inferiori a 1000 abitanti Se oltre a quelle fondamentali, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici spettanti ai comuni inferiori a 1000 abitanti sulla base della legislazione vigente possono essere esercitate in forma associata, cosa avviene in una aggregazione di comuni, se solo uno di essi non raggiunge detto numero di abitanti? Tutti gli altri comuni saranno tenuti ad esercitare il resto delle funzioni oppure dovrà essere stipulata una convenzione separata con uno o più comuni non obbligati? Si potrebbe aprire uno spiraglio per la fusione? Sono interrogativi a cui si dovrà rispondere.
Disamina delle funzioni da avviare dal 1 gennaio 2013 Le funzioni fondamentali dei comuni ipotizzate oggetto di gestione associata in questa prima fase sono individuate nelle seguenti e tra cui almeno tre: catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma della Costituzione; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
Funzione del catasto – Primo livello Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata; aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica; riscossioni erariali per i servizi catastali.
Funzione del catasto – Secondo livello Verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati; confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto fabbricati; verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni; verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni.
Funzione del catasto –Terzo livello Verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati; verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni; verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni; definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.
Funzione catasto – organizzazione della struttura Dovrà essere stipulata con l'Agenzia del territorio ed i Comuni associati apposita convenzione con cui si definisce la gestione delle funzioni, nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale. La convenzione devo consentire la chiara e distinta individuazione delle rispettive competenze dell'Agenzia del territorio e degli Enti locali.
Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali - AT0 (L.R. 28-12-2011 n. 69) Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
TARES A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva.
Funzione gestione rifiuti: aspetti organizzativi relativi alla riscossione Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con apposito.
Servizi indivisibili Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili. La tariffa potrà essere maggiorata fino a 0,40 euro.
Regolamento Con regolamento si possono prevedere riduzioni tariffarie. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. In tal caso tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Funzionario responsabile Deve essere designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, è gestito dagli enti aderenti alla Società della Salute Senese, articolandolo in due distinte aree di intervento: area socio-assistenziale e area socio-sanitaria.
Di cosa si occupa il sistema integrato dei servizi sociali? Promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la salute, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Per interventi e servizi si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello esclusivamente sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia.