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UDAI – BARLETTA 30 APRILE 2004 L’importanza delle tecnologie informatiche per le libere professioni, pubbliche amministrazioni, associazioni , aziende. LA RILEVANZA PROBATORIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO. CASI E QUESTIONI. RIFLESSIONI A LIVELLO COMUNITARIO Dr. Roberto Manno
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UDAI – BARLETTA 30 APRILE 2004L’importanza delle tecnologie informatiche per le libere professioni, pubbliche amministrazioni, associazioni, aziende. LA RILEVANZA PROBATORIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO. CASI E QUESTIONI. RIFLESSIONI A LIVELLO COMUNITARIO Dr. Roberto Manno weblegal@tin.it
L’importanza della rilevanza probatoria del documento informatico. • La firma digitale consiste in una tecnologia, le cui certezze sono di natura tecnica. • La firma digitale è collegata a istituti giuridici come la prova documentale e la sottoscrizione, aventi una propria rigorosa disciplina sostanziale e processuale. • Difficoltà di adeguare tale disciplina alla tecnologia digitale, alla firma digitale, e quindi al documento informatico. • Rilevanza probatoria = chiave di volta dell’intero edificio della firma digitale weblegal@tin.it
Le diverse esperienze in Europa • Italia: dalla legge 59/97 (Bassanini 1) al d.lgs 10/02, passando per la direttiva comunitaria 1999/93/CE; • Francia: modifica del codice civile (code Napoléon) • UK: impatto della direttiva nel sistema giuridico a base common law • Utili considerazioni dal confronto dei diversi percorsi weblegal@tin.it
Le prime decisioni: il caso del decreto ingiuntivo emesso dal T. Cuneo • Un’azienda debitrice invia una mail ad un’azienda creditrice, nella quale riconosce il proprio debito. • Legale di parte: Mail = prova certa del diritto fatto valere in giudizio, ex art. 633 c.p.c., in quanto login+pwdfirma elettronicaD.I.(ex TUDA)forma scritta… • Università di Leuven (studio condotto per conto della Commissione Europea): rischio di derive interpretative da parte dei giudici dei singoli Stati Membri. weblegal@tin.it
La firma digitale italiana • Legge Bassanini (art.15 l. n°59/1997): uno strumento per dare validità e rilevanza all’attività documentale della P.A. estesa ai privati; • Accoglimento dell’unica tecnologia in grado di assicurare il rispetto di determinate funzioni essenziali (DPR 513/97); • La firma digitale, il cui valore probatorio veniva modellato su quello previsto per la scrittura privata (con il regolamento tecnico del 2000 ex art. 5 DPR 513/97) weblegal@tin.it
La firma elettronica comunitaria • Stimolare il mercato dei dispositivi di creazione delle firme elettroniche; neutralità tecnologica • Previsione di vari livelli di firme elettroniche, ordinate secondo un criterio di affidabilità e sicurezza • Validità e rilevanza: art. 5 direttiva, principio di equivalenza tra la forma scritta e il D.I. sottoscritto con firma el. avanzata e di non discriminazione tra altre firme elettroniche e forma scritta. weblegal@tin.it
Il recepimento: caos e incertezze • Art. 5 della direttiva stravolge l’ordinato schema introdotto in Italia con la firma digitale: diversi tipi di firma; • Quale efficacia probatoria per queste? • Disinvolto e caotico ricorso alle norme del codice civile sulle prove documentali • Errori di traduzione del testo della direttiva • Errori di qualificazione giuridica delle operazioni informatiche (autenticazione). weblegal@tin.it
Capo dell’ufficio legislativo del DIT Enrico De Giovanni “Le nuove tecnologie ci pongono sicuramente un problema di istituti giuridici, perché quelli su cui è basato il nostro ordinamento sono nati per realtà diverse. Ora non è detto che la strumentazione che il codice civile ci mette a disposizione sia di per sé idonea a soddisfare le nuove problematiche poste dall'uso delle tecnologie.” “…se si riuscisse a trovare una soluzione nuova, anche al di fuori di quelle che sono le attuali previsioni del codice civile, probabilmente avremo inventato uno strumento giuridicamente più aderente alla realtà dei fatti.” Intervista rilasciata a Manlio Cammarata, InterLex 04.03.03 weblegal@tin.it
L’efficacia probatoria nella legge italiana • Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa piena prova, fino a querela di falso, delle provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritto. Art. 10.3 TUDA – DPR 445/2000 • Italian Digital Signature = “SUPERsignature”! • Art. 10.2Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. • Qualsiasi forma di firma elettronica (anche non avanzata). • Contrasto con la direttiva; eccesso di delega; incostituzionalità. weblegal@tin.it
La trasposizione della direttiva in Francia • Loi no. 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. • Art. 1316. - La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. • 1316-3: L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier • Superato il monopolio del documento cartaceo nell'ambito dei documenti scritti, eliminando la tradizionale associazione tra i concetti "scrittura" e "documento”. weblegal@tin.it
La trasposizione della direttiva in UK • Electronic Communications Act 2000: è il giudice a valutare la forza probatoria delle singole firme digitali che giungono di volta in volta dinanzi alla sua cognizione. • Tutte le firme (avanzate o semplici) sono ammissibili in giudizio. Approccio superficiale? • If the Government were to create two classes of electronic signature, distinguished according to their form, this would represent a significant move away from English common law tradition towards a civil law approach to the treatment of signatures (VII rapporto DTI). • Judicial Study Board (guidelines 2000): firma digitale non è incontestabile. weblegal@tin.it
Lo studio richiesto dalla Commissione Europea • Trasposizione art. 5: tecniche varie nei singoli MS. In alcuni casi (Svezia; Norvegia) è il legislatore a stabilire come le firme digitali non possano essere accettate in tutte le circostanze; mentre in altri (Italia; Portogallo; Belgio), la rilevanza legale delle firme elettroniche è espressa in termini generici: la posizione italiana è la più radicale in tal senso, giungendo all’equiparazione del documento scritto a quello informatico (sottoscritto digitalmente) ad ogni effetto di legge. weblegal@tin.it